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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

12
Maggio
2023

30 giugno 2023: al via la riforma sulla mediazione;

La riforma civile cd. Cartabia, il cui nastro di partenza è il 30 giugno 2023, è intervenuta sugli istituti di ADR con la finalità di incentivarli, implementando i benefici fiscali, estendendo ai relativi istituti l’applicabilità del gratuito patrocinio, estendendo l’ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici. Gli articoli da 7 a 10 del d.lgs. n. 149/2022 (riforma civile cd. Cartabia) hanno attuato la delega introducendo rilevanti modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita, ma anche arbitrato.

La riforma civile cd. Cartabia, il cui nastro di partenza è il 30 giugno 2023, è intervenuta sugli istituti di ADR con la finalità di incentivarli, implementando i benefici fiscali, estendendo ai relativi istituti l’applicabilità del gratuito patrocinio, estendendo l’ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità, potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici. Gli articoli da 7 a 10 del d.lgs. n. 149/2022 (riforma civile cd. Cartabia) hanno attuato la delega introducendo rilevanti modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita, ma anche arbitrato.

Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali
L’articolo 7 ha introdotto talune modifiche al d.lgs. n. 28/2010, tra cui:

  • l’estensione dell’obbligatorietà della mediazione preventiva per le controversie in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura;
  • l’ampliamento dei casi in cui la mediazione può essere demandata dal giudice;
  • la previsione secondo cui pure la mediazione contenuta in apposita clausola contrattuale o statutaria costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • la disciplina dello svolgimento della mediazione in modalità telematica;
  • l’istituzione del patrocinio a spese dello Stato nelle ipotesi ove la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • la fissazione dei requisiti di serietà e di efficienza che devono essere posseduti dagli organismi di mediazione e dagli enti di formazione;
  • il riordino del regime tributario e delle indennità dovute agli organismi di mediazione;
  • l’aumento del credito d’imposta riconosciuto a favore delle parti e degli organismi di mediazione e la concessione di ulteriori crediti d’imposta nelle ipotesi di assistenza legale e gratuito patrocinio.

L’articolo 8 prevede che i rappresentanti delle P.A. che concludono accordi conciliativi, sia nei procedimenti di mediazione che in sede giurisdizionale, sono sottoponibili a responsabilità contabile soltanto per il compimento di fatti o per omissioni commessi con dolo o colpa grave, specificando che quest’ultima consiste nella negligenza inescusabile derivante da grave violazione di legge o da travisamento dei fatti.

Entrata in vigore:
L’articolo 41 reca le disposizioni transitorie al regime della mediazione, e a quello della negoziazione assistita, stabilendo che le modifiche apportate (dagli artt. 7 e 9 del d.lgs. n. 149/2022) entrano in vigore il 30 giugno 2023.

Esame del Ministero della Giustizia: Trascorsi 5 anni dall’entrata in vigore dalla riforma, il Ministero della giustizia dovrà esaminare i dati statistici riguardanti il tentativo di mediazione obbligatoria, di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 28/2010, per verificare l’opportunità del suo mantenimento come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Monitoraggio delle spese:
Si dispone (art. 43) che il Ministero della giustizia monitori, con cadenza annuale, il rispetto dei limiti di spesa fissati per il patrocinio a spese dello Stato nell’ambito della mediazione e della negoziazione assistita, per la copertura per l’esenzione: dall’imposta di bollo, dall’imposta di registro, dalle altre spese per atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di mediazione e per il riconoscimento del credito d’imposta a favore delle parti e degli organismi di mediazione. In ipotesi di eventuale scostamento, il Ministero della giustizia provvederà alla compensazione tramite corrispondente aumento del contributo unificato.

Coordinamento normativo: Si prevede un coordinamento normativo disponendo (art. 44) che dal 30 giugno 2023 (data di entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. n. 149/2022 in tema di mediazione e negoziazione assistita), il riferimento al comma 1-bis dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010, relativo ai casi di mediazione obbligatoria in via preventiva, sia sostituito in conseguenza alle modifiche recate al medesimo articolo 5 dall’art. 7 del d.lgs. n. 149/2022.

Formazione per giuristi: I magistrati, dovranno svolgere appositi corsi di Formazione  sulle A.D.R., anche coinvolgendo, Organismi, Università, enti pubblici, etc.  Per la formazione continua si potranno eseguire anche in modalità telematica, incontri per fare il punto sulle novità portate dalla Riforma Cartabia all’istituto della mediazione, evidenziando le differenze con la disciplina previgente e le ricadute pratiche delle modifiche sostanziali e procedurali previste per la composizione della controversia.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Maggio 12 2023
  
12
Maggio
2023

Sfratto per morosità: mediazione a carico del locatore;

Per il tribunale di Palermo, grava sul locatore l’onere di introdurre la mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità della domanda di intimazione di sfratto;

SINTESI: Nel giudizio di opposizione al procedimento di sfratto per morosità grava sul locatore l’onere di introdurre la mediazione obbligatoria, a pena di improcedibilità delle domande. È quanto ha ritenuto il tribunale di Palermo nella sentenza n. 1020/2023 aderendo all’orientamento giurisprudenziale che pone l’onere a carico dell’”attore sostanziale” e ripercorrendo le posizioni controverse in materia.

La giurisprudenza della Cassazione

Innanzitutto, afferma il giudice siciliano, “la giurisprudenza del Supremo Collegio a Sezioni unificate insegna, che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la procedura di mediazione non è a carico dell’opponente ma dell’opposto, in quanto attore sostanziale (cfr. Cass. civ. Sez. Unite n. 19596/2020)”. Analoga disciplina e principio di diritto “devono essere ritenuti applicabili laddove si verta in una causa in materia locatizia di rito sommario a seguito di intimazione di sfratto per morosità ai sensi dell’art. 658 c.p.c. e, a seguito della comparizione delle parti dinanzi al giudice, questo di fronte alla proposta opposizione alla domanda di convalida disponga il mutamento del rito da sommario a speciale locatizio, provvedendo al contempo alla concessione o meno ai sensi dell’art. 665 c.p.c. dell’ordinanza provvisoria di rilascio”. Tale circostanza può attivarsi, spiega il tribunale, “ove appunto parte attrice intimante chieda la concessione del rilascio provvisorio dell’immobile locato al conduttore-intimato ai sensi e per gli effetti del comma 4° dell’art. 5 del D1.vo n. 28/2010 e succ. modifiche e integrazioni. In tal caso, dovendosi ritenere che rimanga attore sostanziale l’attore prime cure intimante, e non dandosi adito ad alcuna inversione sia di posizioni processuali sia in rito a fini della prova, dovrà ritenersi obbligato alla presentazione della domanda di mediazione conciliativa di cui all’evocato decreto legislativo li medesimo attore intimante, cioè nella specie il locatore dell’immobile”. Nel caso di specie, tuttavia, né parte attrice nè l’intimato conduttore hanno presentato istanza di mediazione.

La normativa di riferimento

Orbene, la normativa di riferimento “non sembra destare differenti interpretazioni rispetto alla disciplina ed al testo dell’art. 5 del digs. 28/2010 che infatti prevede che ‘chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di locazione è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione”. L’esperimento “è condizione di procedibilità della domanda giudiziale” e “l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Tuttavia questa disposizione, spiega il giudice palermitano, “afferisce ad ogni giudizio in materia di locazione promossa con qualsiasirito non sommario. Nell’ipotesi del rito sommario di cui agli art. 657 e 658 c.p.c. ove la mediazione sia stata già disposta mediante rimessione delle parti dinanzi ad un mediatore professionale, v’è da dire che alla prima udienza successiva alla scadenza del termine perentorio di tre mesi destinato alla mediazione, il giudice, dinanzi alla prova che la mediazione non è stata esperita né dall’attore né dal convenuto, non potrà rifissare un nuovo termine per celebrare ex novo il procedimento di mediazione perché questo è decaduto inesorabilmente”.

Gli orientamenti contrastanti della giurisprudenza di merito

Fatte queste premesse, il tribunale rileva che mentre la giurisprudenza di merito si è impegolata nell’interpretare tale circostanza e quale disciplina adottare, lo stesso, al pari di quello romano, “data per certa l’obbligatorietà del procedimento di mediazione, ha ritenuto indispensabile allo stesso tempo individuare la parte sulla quale grave l’onere di introdurre il tentativo di conciliazione”. E nonostante le posizioni contrastanti all’interno della giurisprudenza di merito (persino dello stesso tribunale), il tribunale ritiene che “gravi sul locatore, attore in intimazione di sfratto, l’onere di attivare il procedimento di mediazione”. Quindi, in conclusione, “in un procedimento di sfratto per morosità – come nella fattispecie – se il Giudice ha disposto il mutamento del rito conseguente all’opposizione presentata dal conduttore e invitato le parti ad attivare la procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, spetta al locatore-intimante l’onere di introdurre la mediazione, a pena di improcedibilità delle domande avanzate in sede di intimazione di sfratto”. Per cui, nella causa in parola l’esito conclusivo è la declaratoria di improcedibilità della domanda.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Maggio 12 2023
  
07
Maggio
2023

Mediazione: c'è il dolo per chi non si presenta senza motivo;

Per il tribunale di Termini Imerese, rifiutarsi di presentarsi in mediazione senza giustificato motivo fa presumere il dolo e porta a ritenere fondata la tesi avversaria;

SINTESI: La mancata partecipazione alla mediazione, senza giustificato motivo, può valere come elemento di prova per far presumere al giudice sia il dolo della parte sia il fondamento della tesi avversaria. Così il tribunale di Termini Imerese nella sentenza n. 412/2023.

Nella vicenda, era stato depositato un verbale negativo della mediazione promossa da un locatore contro il conduttore moroso. Quest'ultimo non si era presentato alla mediazione senza giustificato motivo nonostante la rituale convocazione.

Il giudice ha riconosciuto che tale comportamento può essere considerato "doloso in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale". Condotta ritenuta censurabile, posto che accresce il contenzioso in un contesto quale quello italiano saturo nei numeri e dilatato nella durata dei giudizi.

Non solo, tale comportamento concorre a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della tesi del soggetto che non ha partecipato e legittimare l'interesse dell'attore ad ottenere quanto richiesto nei suoi confronti, oltre a meritare la condanna al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

In conseguenza dell'applicazione di tali principi, il tribunale ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannando la parte non comparsa in mediazione al versamento di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato in favore dello Stato a causa della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Maggio 11 2023
  
03
Maggio
2023

Un tribunale di merito si pronuncia sul primo incontro di mediazione alla luce della Riforma Cartabia;

Tribunale di Forlì, sez. civ., 25.01.2023, sentenza n. 59, giudice Emanuele Picci

SINTESI: In una controversia bancaria, la parte attrice (convenuta in senso sostanziale) chiedeva in rito la revoca del decreto ingiuntivo opposto per mancato idoneo assolvimento dell'onere della mediazione da parte del convenuto opposto (società di cartolarizzazione cessionaria del credito) nonché la carenza delle titolarità del credito e l’indeterminatezza della somma ingiunta pari a circa Euro 700.000.
Nel costituirsi in giudizio, la parte convenuta opposta ha insistito per la sussistenza dell'an e del quantum della pretesa monitoria, sottolineando la titolarità del credito, sulla base del contratto di cessione versato in atti.
All'incontro dinanzi al mediatore, le parti manifestavano il loro rifiuto ad intraprendere il tentativo di mediazione dichiarando la volontà di non voler proseguire in mediazione in quanto non sussistenti i presupposti per la definizione bonaria della vertenza.  
Il tribunale adito ha ritenuto tale rifiuto ostativo all'avveramento della condizione di procedibilità del giudizio in corso secondo cui la manifestazione iniziale di una volontà oppositiva rispetto alla definizione bonaria della causa, senza che si tentasse neppure un tentativo, svilisce la funzione del l'istituto.
Il cd incontro filtro, secondo la dottrina, serve a verificare la carenza o la mancata produzione della delibera che autorizzi l'amministratore a rappresentare il condominio, la carenza della procura o dell'autorizzazione del giudice tutelare, nei casi previsti dalla legge. Una volta verificati tali adempimenti, la corretta instaurazione del procedimento è una condizione necessaria ma non ancora sufficiente per ritenere assolto l'onere di attivazione della procedura, e conseguentemente avverata la condizione di procedibilità.
Il tribunale fa un’ampia rassegna di giurisprudenza a cui si rinvia e aderisce alla cd “giurisprudenza fiorentina” (cfr. Trib. Firenze 19 marzo 2014), secondo cui non solo occorre che le parti siano presenti al momento cd "filtro", ma è necessario anche superare tale fase preparatoria, in cui il mediatore dà le informazioni. Le parti devono tenere un comportamento compatibile con la finalità dell’istituto della mediazione. Solo all'esito del momento "filtro" avente funzione meramente informativa, inizia la procedura di mediazione vera e propria, sicché soltanto da questo momento in poi le parti possono legittimamente abbandonare le trattative, non prima. Il tribunale aderisce alla cd “tesi sostanzialistica” volta a spronare le parti ad impegnarsi per sfruttare le potenzialità dell’istituto in tal senso supportato dalla recente riforma che all’art. 8 sesto comma Dlgs 28/2010 come modificato dal Dlgs 149/22 stabilisce che le parti cooperino in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Da tale formulazione, secondo il tribunale, si evince che il primo incontro non può limitarsi a dare solo informazioni preliminari ma deve anche superare il momento cd “filtro”.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Maggio 03 2023
  
01
Maggio
2023

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, è onere del creditore opposto avviare la procedura di mediazione, la cui inerzia comporta l'improcedibilità della domanda del creditore e la revoca del decreto ingiuntivo opposto;

Corte di Appello di Bari, 13.01.2023, sentenza n. 31, estensore Alberto Binetti

SINTESI: Il caso in esame riguarda l’impugnazione di una sentenza relativa a un’opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale l’appellante ha, tra le varie, contestato la sentenza anche nella parte in cui ha posto a carico della parte debitrice opponente l’avvio della procedura di mediazione.
In merito, il Giudice di secondo grado ha ritenuto fondato tale motivo di appello sulla base delle seguenti considerazioni:

  • con sentenza n. 19596 del 8.09.2020 a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha posto a carico del creditore opposto l'onere di attivare il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
  • l'art. 4, comma 2 del D. Lgs.  28/2010, stabilisce che l'istanza di mediazione debba indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa;
  • l'attore, ovvero colui che assume l'iniziativa processuale, deve chiarire l'oggetto e le ragioni della pretesa, poiché non sarebbe logico che l'opponente fosse onerato di precisare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che non è sua;
  • l'art. 5, comma 1-bis del predetto D. Lgs. rileva, inoltre, che deve promuovere la mediazione colui che intende esercitare in giudizio un’azione ovvero il cd. "attore sostanziale" nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
  • ai sensi dell’art. 5, comma 6, del menzionato D. Lgs., la domanda di mediazione, dal momento della comunicazione alle altre parti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e ha un effetto impeditivo della decadenza per una sola volta; non avrebbe senso che l'effetto di interruzione della prescrizione sia conseguenza dell'iniziativa assunta dalla parte contraria a farla valere ovvero dal debitore opponente e non dal creditore;
  • se l'onere di attivare la mediazione fosse a carico del debitore opponente e questi non si attivasse, l'opposizione verrebbe dichiarata improcedibile e il decreto diventerebbe irrevocabile, con effetto di compromettere definitivamente il suo diritto; al contrario, se l'onere fosse posto a carico dell'opposto, l'inerzia di quest'ultimo causerebbe l'improcedibilità e la revoca del decreto ingiuntivo, ma non gli impedirebbe di riproporre la domanda e, quindi, si verificherebbe un effetto solo provvisorio, senza alcuna preclusione.
  • l'appello va, pertanto accolto poiché è stata erroneamente pronunciata l'improcedibilità dell'opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, ponendosi l'onere dell'avvio della procedura di mediazione a carico di parte opponente, mentre si sarebbe dovuto optare per l'improcedibilità della domanda del creditore, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendosi porre l'onere dell'avvio della procedura di mediazione a carico del creditore opposto.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Maggio 01 2023
  
28
Aprile
2023

LA MEDIAZIONE CIVILE è il MIGLIOR METODO UTILIZZATO ANCHE PER IL RECUPERO CREDITI;

La mediazione oltre a tutte le materie Obbligatorie, Demandate dal Giudice ecc. è anche uno dei migliori metodi in assoluto per Recuperare qualsiasi tipo di Credito, che sia obbligatorio, es: Canoni di Locazione, spese condominiali, bancari, finanziari o assicurativi, Facoltativa o obbligatoria con clausola compromissoria per recupero crediti aziendali ecc. Con la Mediazione civile e commerciale infatti, si superano tutte le agenzie di recupero crediti private, in quanto con la Mediazione e commerciale eseguita da un Organismo di Mediazione,  Vi è un Fattore non di poco conto in più: Ovvero L’organismo è iscritto all’albo del Ministero della Giustizia come tutti i Mediatori; Con la Mediazione infatti se si arriva all’accordo con le Firme di tutte le Parti si avrà un Verbale che avrà effetti di sentenza di 1° Grado (come una sentenza del Tribunale), nel caso invece non si dovesse presentare una delle Parti, questa sarà immediatamente sanzionata e il Creditore con il suo Avvocato Difensore e relativo Verbale Firmato dall’avvocato, dalla Parte e dal Mediatore potrà immediatamente continuare in tribunale, non attendete oltre quindi, se avete Crediti, non dovete fare altro che rivolgervi ad un Vero organismo di Mediazione come scritto sopra iscritto al Ministero della Giustizia, e non solo: se invece avete Debiti non corretti, attraverso la mediazione potete anche opporvi senza più rivolgervi ad autonomi o aziende per recupero crediti o Per info: www.omci.org


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Ultimo aggiornamento Martedì, Maggio 02 2023
  
21
Aprile
2023

Cassazione: responsabilità medica anche quando si omettono ulteriori controlli;

Per la S.C., va riconosciuto l'errore medico anche quando il sanitario omette di eseguire o disporre ulteriori controlli;

Riconosciuto l'errore medico anche quando si omette di eseguire o disporre ulteriori controlli. Così la Cassazione nella sentenza n. 15786/2023.

La vicenda

Nella vicenda, due medici venivano condannati per il reato ex art. 589 c.p. per aver cagionato, per imprudenza, negligenza e imperizia, la morte di un paziente per non essersi attenuti nello svolgimento della propria attività alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica e aver omesso di effettuare una corretta diagnosi e una corretta valutazione del quadro clinico.

La Corte di appello, in riforma della sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, affermata la responsabilità civile dei predetti, li ha condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Nell'editto accusatorio veniva altresì evidenziato che "le condotte omissive, laddove adeguatamente tenute, avrebbero determinato una corretta diagnosi ed evitato l'evento morte, così come verificatosi, ovvero determinato un evento morte diverso o comunque differito nel tempo". Per il giudice appello, in sostanza era evidente l'errore diagnostico compiuto e aveva errato il primo giudice nell'affermare la correttezza della condotta dei sanitari. La Corte di ricordava, quindi, il principio di diritto enunciato dalla nota sentenza "Franzese" in tema di nesso causale nei reati omissivi impropri, secondo cui il nesso di causalità deve ritenersi accertato e sussistente, appunto, oltre ogni ragionevole dubbio, "tutte quelle volte in cui con alto grado di credibilità razionale o probabilità logica, dalla diagnosi omessa o dall'intervento terapeutico non effettuato o male effettuato, sarebbe potuta derivare non solo la salvezza della vita del paziente, ma anche una attenuazione del danno prodotto dalla patologia con conseguente ritardo dell'evento morte. Affermava di conseguenza che nella fattispecie a giudizio, proprio sulla base delle conclusioni dei periti del Gip, adeguatamente supportate anche dal perito della parte civile Antico, era ragionevole inferire che l'evento morte avrebbe avuto diverse modalità di verifica e differenti e più estesi tempi di sopravvivenza, qualora i due odierni imputati avessero praticato una corretta diagnosi come pacificamente emerso dall'intera istruzione dibattimentale svolta".

Il ricorso

Avverso la sentenza di appello ricorrono gli imputati, denunciando tra l'altro, carenza e manifesta e logicità della motivazione con riguardo alla ipotizzata cooperazione colposa di cui all'art 113 c.p., presupponendo, in conseguenza, l'esistenza di un legame psicologico tra le condotte dei due. Così facendo, non avrebbe tenuto conto delle distinte posizioni. Inoltre, deducevano insussistenza del nesso causale tra la loro condotta e la morte del paziente, sostenendo che le patologie da cui lo stesso era affetto avrebbero comportato comunque l'inevitabilità del decesso.

La decisione

Per gli Ermellini, i ricorsi sono inammissibili. Nel caso di specie, la Corte territoriale è pervenuta all'affermazione della responsabilità degli imputati ai fini civili senza rivalutare nel merito il compendio istruttorio, bensì correggendo l'errore di diritto in cui era incorso il giudice di primo grado laddove aveva escluso il nesso di causalità tra la condotta omissiva dei medici, odierni imputati, e il decesso del paziente.

Circa la contestazione del ragionamento sviluppato nella sentenza impugnata riguardo la condotta gravemente colposa attribuita ai sanitari che presero in cura il paziente, omettendo entrambi, nelle rispettive qualità contestate nell'editto accusatorio, di approfondire la situazione clinica del paziente e di formulare la corretta diagnosi, ciò basta per "ritenere la cooperazione colposa, ciascun medico essendo consapevole della condotta dell'altro". Per il resto le doglianze dei ricorrenti si risolvono in deduzioni di mero fatto, non proponibili in sede di legittimità, a fronte peraltro di una esposizione, da parte della Corte di merito, assai chiara e dettagliata dell'intera vicenda con particolare attenzione al parere scientifico formulato dagli esperti. Indiscutibile, ricorda la S.C., "l'errore diagnostico e le conseguenti errate condotte omissive". Sul punto, la Corte territoriale ha correttamente applicato i principi della sentenza "Franzese", cui nel tempo si sono uniformate le sezioni semplici della S.C. Va, del resto, riaffermato, concludono i giudici dichiarando inammissibili i ricorsi, che "in tema di colpa professionale medica, l'errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (cfr. Cass. n. 23252/2019); e che risponde di omicidio colposo per imperizia, nell'accertamento della malattia, e per negligenza, per l'omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente (cfr. Cass. n. 26906/2019)".

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Aprile 21 2023
  
04
Aprile
2023

Cassazione: insindacabile l’opportunità di disporre la mediazione anche quando non è obbligatoria;

Per gli Ermellini, l’opportunità di disporre la mediazione nelle ipotesi in cui essa non è obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un potere discrezionale del giudice, il cui esercizio non richiede una specifica motivazione;

SINTESI: Opportunità di disporre la mediazione

L’opportunità di disporre la mediazione anche nelle ipotesi in cui non è obbligatoria è insindacabile in sede di legittimità, essendo espressione di un potere discrezionale del giudice che non richiede specifica motivazione. A ribadirlo è la seconda sezione civile della Cassazione, con l’ordinanza n. 7269/2023.

La vicenda

La vicenda approdata in Cassazione ha ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore di un’impresa quale corrispettivo dei lavori eseguiti per una cliente presso il suo immobile.

La donna eccepiva l’imperfetta esecuzione delle opere e chiedeva la revoca dell’ingiunzione e la condanna dell’appaltatrice al risarcimento del danno.

L’impresa dal canto suo deduceva di aver eseguito i lavori, attenendosi alle istruzioni della committenza; negava l’esistenza dei vizi ed eccepiva la prescrizione dell’azione di risarcimento.

In primo grado veniva revocato il decreto ingiuntivo e ordinato all’appaltatrice la restituzione degli acconti. In appello, la corte distrettuale invitava le parti ad esperire il tentativo di mediazione, onerando l’appellante dell’avvio della procedura e, posto che l’invito rimaneva senza esito, dichiarava improcedibile la domanda.

Da qui il ricorso al Palazzaccio, innanzi al quale veniva denunciata, tra l’altro, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, dato che la Corte di merito aveva disposto l’avvio della procedura di mediazione senza dar conto delle ragioni che ne giustificavano l’espletamento. Inoltre, si denunciava la violazione dell’art. 1 D.Lgs. 28/2010, atteso che “la lite non era ricompresa tra quelle assoggettate al tentativo obbligatorio di mediazione, conseguendone l’impossibilità di dichiarare improcedibile la domanda”.

Mediazione disposta in appello anche se non obbligatoria

Per la S.C. il ricorso è infondato.

L’art. 5, comma 1 bis d.lgs. 28/2010, premettono da piazza Cavour, elenca una pluralità di controversie, individuate per tipologie, per le quali la legge impone, come condizione di procedibilità, l’esperimento del tentativo di mediazione. Tuttavia, rilevano ancora, oltre alla mediazione obbligatoria, disciplinata dal comma 1 bis dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, “il comma 2 prevede che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione, che, in tal caso, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello”. Difatti, spiegano i giudici, “l’opportunità di disporre la mediazione nelle ipotesi in cui essa non è obbligatoria è insindacabile in cassazione, essendo espressione di un potere discrezionale il cui esercizio non richiede una specifica motivazione (cfr., ex multis, Cass. n. 31209/2022; Cass. n. 12986/2021; Cass. n. 25155/2020; Cass. n. 32797/2019; Cass. n. 27433/2018). Non rileva, dunque, conclude la S.C. rigettando il ricorso, “che la causa non rientrava tra le ipotesi di mediazione obbligatoria, poiché il giudice ha proceduto ai sensi del comma secondo del richiamato art. 5, conseguendone ugualmente l’improcedibilità della domanda in appello” (Cass. 40035/2021).

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Ultimo aggiornamento Martedì, Aprile 04 2023
  
21
Marzo
2023

Condanna pagamento spese di lite: serve istanza della parte vincitrice!

Per il giudice di pace di Rodi G.co per ottenere la condanna del soccombente al pagamento delle spese di lite la parte vittoriosa deve presentare apposita istanza;

Disciplina della condanna al pagamento delle spese di causa

L'art. 91, comma 1, primo periodo, c.p.c., dispone che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

La condanna alle spese di lite costituisce logica conseguenza della soccombenza.

Nella disciplina delle spese giudiziali vige il principio secondo cui il costo del processo non può farsi gravare sulla parte vittoriosa, altrimenti si verrebbe a ledere la pienezza e l'effettività del diritto di azione e di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.

La condanna del soccombente alle spese risponde alla necessità di evitare una diminuzione patrimoniale in danno della parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per vedere riconosciuto un proprio diritto.

Mancata necessità di un'istanza della parte vittoriosa

Il Giudice ha l'obbligo di pronunciare di ufficio sulle spese, senza necessità di un'apposita istanza della parte vincitrice (essendo la condanna alle spese conseguenza dell'accoglimento o del rigetto della domanda), a meno che non vi sia un'esplicita volontà contraria di quest'ultima.

Di contrario avviso, è il giudice di pace di Rodi G.co (il cui Ufficio era stato soppresso a seguito dell'operata riorganizzazione giudiziaria), secondo il quale, con la "singolare" sentenza pubblicata il 27 febbraio 2023 in caso di mancata richiesta di condanna alle spese (da parte del convenuto) le spese di causa vanno compensate.

Ancor più "singolare", a dire dello scrivente, è la circostanza secondo la quale, nel caso sottoposto all'attenzione del giudice non togato garganico, il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, contrariamente a quanto affermato dal suddetto giudice, aveva richiesto la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Marzo 22 2023
  
11
Marzo
2023

Integrazione dell'atto di citazione dopo la Riforma Cartabia;

Cosa accade quando controparte non si presenta in mediazione senza giustificato motivo con esempio di testo da integrare negli atti di causa

  • Conseguenze mancata comparizione in mediazione senza giustificato motivo
  • Il nuovo Art. 12-bis D.Lgs. n. 28/2010
  • Un ulteriore spunto di riflessione
  • Esempio testo integrativo per mancata comparizione in mediazione.

Conseguenze mancata comparizione in mediazione senza giustificato motivo

La c.d. Riforma Cartabia ha previsto nell'ambito della disciplina della mediazione civile (d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28) l'introduzione dell'art. 12 bis, comma 3, il quale sancisce che, qualora la parte chiamata non si presenti in mediazione senza giustificato motivo, la stessa possa essere condannata alla corresponsione in favore della controparte di una ulteriore somma equitativamente determinata dal giudice in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Detta condanna è ulteriore a quella prevista dall'art. 96 c.p.c. ed ulteriore altresì alla condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12 bis, comma 2). Si evidenzia, infine, che laddove il predetto comportamento omissivo provenga da una amministrazione pubblica, il giudice è tenuto a trasmettere copia del provvedimento adottato al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti (art. 12 bis, comma 4). Il nuovo Art. 12-bis D.Lgs. n. 28/2010

Di seguito, si riporta per comodità, il testo integrale del predetto articolo 12-bis:

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

"1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. 4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente".

Un ulteriore spunto di riflessione

Il comportamento di chi non si presenta in mediazione senza giustificato motivo è ancor più grave in considerazione di quanto previsto dal novellato art. 163 c.p.c. ove al comma 3, n. 3-bis, sancisce l'obbligo di indicare, nei casi in cui la domanda è soggetta a condizione di procedibilità, l'assolvimento degli oneri previsti per il suo superamento.

Esempio testo integrativo per mancata comparizione in mediazione

Si propone il testo di un capitolo da inserire negli atti di causa qualora si verifichi l'evenienza della mancata comparizione della parte chiamata in mediazione senza giustificato motivo:

Richiesta pagamento ulteriore somma ex art 12 bis D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28 per mancata partecipazione di controparte al procedimento di mediazione:

In data ________, presso l'organismo OMCI ROM 251, si è svolto il primo incontro della procedura di mediazione civile al quale la controparte, sebbene regolarmente convocata, non ha partecipato senza giustificato motivo (cfr. allegato n. ___ - Verbale conclusivo della mediazione). Di conseguenza, ai sensi dell'art. 12 bis, D.Lgs. 28 marzo 2010 n. 28, introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia, si chiede la condanna di controparte al pagamento in favore della Parte Presente,  di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione. Peraltro, si evidenzia che, sempre ai sensi del predetto articolo, comma 1, il comportamento omissivo e ingiustificato di controparte, oltre a costituire per il giudicante un argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., secondo comma, espone la stessa controparte alla ulteriore condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 12 bis, 2° comma, D.Lgs. 28/2010).

PS: SI INFORMA ANCHE CHE LE MEDIAZIONI DEVONO ESSERE UNA VOLTA REGISTRATE, ESEGUITE PER QUANTO RIGUARDA IL 1° INCONTRO IL PRIMA POSSIBILE IN MODO TALE CHE SALVO DIVERSO ACCORDO TRA LE PARTI QUESTO AVVENGA ENTRO 20 GIORNI E NON OLTRE 40 GIORNI, ED é IMPORTANTE RICORDARE CHE I TERMINI SONO FISSATI IN 5 GIORNI PER LA REGISTRAZIONE COMPLETA E CHE LE MEDIAZIONI DEVONO FINIRE NON OLTRE 3 MESI DAL 1° INCONTRO,  6 MESI SE ENTRAMBE LE PARTI SONO IN  ACCORDO. Infine si ricorda che prima di richiedere eventuali rinvii o spostamenti, deve essere prima pagata l'apertura o eventuali indennità;

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Ultimo aggiornamento Domenica, Marzo 12 2023
  

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