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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

27
Ottobre
2023

La partecipazione all'incontro di mediazione è una condotta assolutamente doverosa e l'assenza è giustificata solo se sussiste un reale motivo impeditivo, permanente e non temporaneo;

Corte d'Appello di Firenze, 31.08.2023, sentenza n. 1771, relatore Gabriele Pazzaglia.

SINTESI: In una controversia avente ad oggetto un contratto di locazione finanziaria, il cliente appellante nei confronti del soggetto concedente appellato impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze deducendo, fra l’altro, il mancato avveramento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del Dlgv 28/2010 in quanto non avente “refluenze” processuali sull'opposizione a decreto ingiuntivo ma piuttosto causando l'improcedibilità della domanda formulata dal creditore opposto (odierno appellato); in subordine richiedeva di dichiarare avverata la condizione di procedibilità dell'opposizione formulata dall'odierno appellante o in via gradatamente subordinata rimettere parte opponente in termini fissando all'uopo termine per la proposizione della domanda di mediazione. Per l'effetto  chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto perché inefficace ai sensi dell'art. 644 cpc.
Il Tribunale di Firenze aveva dichiarato improcedibile la domanda e condannato alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite. Tale sentenza era stata emessa a definizione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato all'opponente il pagamento della somma di € 106.558,05 a titolo di rate non riscosse, interessi di mora e indennità di utilizzo per mancata restituzione del bene, in relazione al contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti, avente ad oggetto la concessione in leasing di una cabina per verniciature ed essicazione di pezzi di carrozzeria e di un sollevatore a forbice per automobili.
La Corte aveva accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avendo ritenuto sussistente un apprezzabile fumus boni iuris in ordine alla fondatezza del primo motivo di appello.
La critica contenuta nel primo e nel secondo motivo di gravame viene ritenuta fondata.
Al momento della emissione della sentenza impugnata, la prevalente giurisprudenza poneva a carico dell'attore opponente tale onere, sanzionando il mancato assolvimento del predetto obbligo con l'improcedibilità dell'opposizione e la conseguente definitività del provvedimento.
Il Collegio rileva come la sentenza di primo grado abbia fatto mal governo dei principi in materia di mediazione delegata, in quanto, sotto un primo profilo, ha accolto l'eccezione di improcedibilità della domanda sul presupposto che l’opponente non si sarebbe presentato al primo incontro di mediazione, né personalmente, né tramite un proprio difensore o procuratore e ciò seppure l’opposto avesse preventivamente comunicato la propria mancata partecipazione al primo incontro.
IL comma 1 bis dell'art. 5 D.L.vo n. 28/2010  presuppone sempre la effettiva partecipazione delle parti.
La Corte precisa, al riguardo, che la mancata comparizione all'incontro di mediazione è ingiustificata, non solo quando non si comunica alcuna causa di impedimento, ma anche quando la parte non si presenta, avendo comunicato preventivamente, come nel caso di specie, la propria assenza, sulla base della presunta inutilità del tentativo di conciliazione, posto che la partecipazione all'incontro di mediazione è una condotta assolutamente doverosa, dovendo il tentativo di mediazione essere effettivo, il che può avvenire solo con un confronto effettivo tra i partecipanti. Pertanto, l'assenza è giustificata solo se sussiste un reale motivo impeditivo, permanente e non temporaneo.
La Corte ritiene, dopo aver ripercorso il contrasto giurisprudenziale su quale fosse la parte processuale - il creditore opposto, originario ricorrente in sede monitoria, oppure il debitore opponente - gravata dall'onere di promuovere la mediazione, che la mancata partecipazione dell’opponente all'incontro del procedimento di mediazione dallo stesso attivato NON costituisce condizione di procedibilità dell'opposizione a D.I. dallo stesso proposta.
il giudice ha ordinato all’opponente di promuovere il procedimento di mediazione, nonostante tale onere, secondo il dettato legislativo in materia in virtù dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, fosse a carico della convenuta opposta, ma attrice in senso sostanziale. Dal canto proprio, il cliente della locazione finanziaria ha dato prova con adeguata documentazione: - di aver tempestivamente dato avvio alla mediazione entro i 15 giorni indicati dal giudice con l'Ordinanza; - di aver ricevuto con PEC la dichiarazione dell’opposta di non voler partecipare al primo incontro di mediazione: - di aver inviato la richiesta all'Organismo di mediazione di voler redigere il verbale negativo, senza necessità di celebrare il primo incontro. Alla luce di quanto precede, è evidente l'odierno opponente abbia provveduto ad attivare il tentativo di mediazione, il cui onere avrebbe dovuto, in realtà, essere posto a carico del creditore opposto.
Sebbene la mediazione non possa dirsi esperita nel rispetto di quanto sancito dall'art. 5, comma 2 bis, D. Lgs. 28/2010, il mediatore, nel caso di specie, ha comunque, formato un verbale di conclusione del procedimento di mediazione per mancata partecipazione di tutte le parti, che, come tale, non può essere ignorato.
La condotta delle parti e, in primis, quella dell’opposto che aveva preventivamente comunicato - nonostante l'avvenuta attivazione, da parte dell’opponente del procedimento di mediazione - che non vi avrebbe presenziato, ha indotto l’opponente a ritenere superflua la presenza di quest'ultimo e, per questo, a ritenere concluso il procedimento incardinato innanzi a lui, sin dal primo incontro, proprio la mancata partecipazione di entrambe le parti. In una simile situazione sarebbe stato impossibile conseguire un accordo.
In conclusione, l’opponente non può subire, le conseguenze negative della propria mancata presenza al primo incontro del procedimento di mediazione, posto che anche se fosse comparso, l’opposto sarebbe stato assente, per avere lo stesso preventivamente comunicato la propria volontà di non parteciparvi.
Inoltre, trattandosi di materia non obbligatoria (leasing immobiliare), il soggetto concedente non può soggiacere alla sanzione della improcedibilità della propria domanda monitoria.
In conclusione, nessuna improcedibilità, né dell'opposizione al D.I., né della domanda monitoria avrebbe dovuto essere pronunciata, tantomeno nei confronti del mero opponente e quindi convenuto in senso sostanziale, la cui mancata partecipazione può ritenersi dovuta ad un giustificato motivo, rappresentato dall’assenza dell’opposto.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Ottobre 27 2023
  
24
Ottobre
2023

I riferimenti alle dichiarazioni rese dalla controparte durante il procedimento di mediazione obbligatoria, contenuti negli atti difensivi processuali, comporta l’invio degli atti al Consiglio distrettuale di Disciplina;

Tribunale di Milano, 22.08.2023, sentenza n. 6826, Giudice Ilaria Gentile

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di successione ereditaria, preceduta dalla mediazione obbligatoria che si era conclusa negativamente.

Nel successivo giudizio, parte attrice ha formulato delle deduzioni relative ad affermazioni proferite dalla controparte nel corso della mediazione (“non è vero quanto affermato dall'avversario in mediazione e cioè che l'appartamento è stato acquistato dal padre con soldi propri per aiutare la madre che aveva subito uno sfratto”) e ad informazioni apprese durante la mediazione (“l'Attrice durante la mediazione ha appreso che l'immobile è stato venduto”).

Parte convenuta contestava di aver proferito durante la mediazione le frasi indicate dalla controparte ed, in ogni caso, denunciava la violazione deontologica per la rivelazione di frasi asseritamente ascoltate durante la mediazione.

In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:

  • l'Attrice ha dichiarato di riferire le difese avanzate dal Convenuto durante il procedimento di mediazione obbligatorio preventivo;
  • ciò costituisce violazione dell'art. 10 d. lgs 28.03.2010 n. 28;
  • inoltre, configura un possibile illecito disciplinare a carico del Difensore attoreo, per violazione dell'art. 13 Codice deontologico forense;

Per tali ragioni, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la trasmissione della sentenza e degli atti attorei al Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Ottobre 26 2023
  
23
Ottobre
2023

E’ onere della parte istante ripetere la convocazione in caso di errore da parte dell’Organismo di Mediazione prescelto: pena l’improcedibilità della domanda;

Corte di Appello di Venezia, 10.07.2023, sentenza n. 1468, Giudice Lisa Micochero.

SINTESI: La vicenda ha origine nella città di Venezia, nella quale il Giudice di primo grado aveva rigettato l’istanza di rimessione in termini, depositata dalla parte convenuta in un giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo.
L’attore sostanziale nel giudizio di opposizione si era visto assegnare il termine di 15 giorni per attivare la mediazione demandata dal Giudice di prime cure che aveva rilevato la necessità della stessa, trattandosi la questione del contendere di materia obbligatoria ex art 5 del D.Lgs 28/2010.
Resasi parte diligente, l’opposta aveva depositato istanza di mediazione presso la camera arbitrale, indicando correttamente i dati della controparte presso la quale inviare la convocazione al primo incontro.
L’organismo di conciliazione inviava tuttavia la convocazione alla persona fisica errata: al primo incontro quindi la parte invitata non si presentava e veniva redatto il verbale negativo.
Alla successiva udienza di rinvio, fissata dal Giudice veneziano, la parte opposta rilevava l’errore, imputandolo non a sua colpa, e chiedeva di poter essere rimessa in termini per effettuare una nuova convocazione.
Il Giudice rigettava tale istanza e dichiarava invece improcedibile la domanda, specificando che era onere della parte opposta provvedere a introdurre la mediazione e che l’errore compiuto dalla camera arbitrale si riverberava a carico della parte che l’aveva scelta.

Avverso tale sentenza veniva proposto appello sulla base dei seguenti motivi di gravame:

  • validità della convocazione effettuata e dell’incontro di mediazione andato deserto
  • non perentorietà del termine per avviare la mediazione
  • sussistenza delle condizioni per concedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

Nello specifico, parte appellante denotava come l’errore nella convocazione fosse da addebitare non alla parte che diligentemente aveva depositato l’istanza di mediazione nei termini, bensì a mero errore materiale da parte dell’Organismo di mediazione.
Sciogliendo la riserva, tuttavia, la corte veneziana rigettava l’appello e confermava la bontà della sentenza di primo grado.
Nella motivazione, la Dott.ssa Lisa Micochero specificava che l’appellante, in primo grado, accortasi dell’errore nella convocazione, avrebbe ben potuto depositare nuova istanza di mediazione, chiedendo al giudice di prime cure un rinvio per la sua prosecuzione. In tal caso il Giudice avrebbe dovuto concederlo.
La Corte d’Appello conferma dunque che la parte istante in un procedimento di mediazione debba esercitare un doveroso potere di controllo sulla attività svolta dall’organismo di mediazione prescelto e che debba quindi monitorare il buon esito della convocazione e, in caso, adoperarsi per risolvere in via alternativa le carenze del suddetto organismo.

Vale la pena notare come la Riforma Cartabia pare aver seguito lo stesso orientamento nel prevedere al novellato art 8, comma 2, del D.Lgs 28/2010, la possibilità per la parte istante di provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte - anche al fine di avvalersi dell’effetto interruttivo della prescrizione o dell’impedimento della decadenza - senza tuttavia esonerare gli organismi di mediazione da tale obbligo.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Ottobre 23 2023
  
21
Ottobre
2023

L’accordo di mediazione sottoposto ad un termine ha completa efficacia esecutiva nel momento in cui il predetto termine è decorso;

Tribunale di Pistoia, 28.04.2023, sentenza n. 323, Giudice Iannone.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una procedura di opposizione ad esecuzione forzata ex art. 615 cpc.
Precedentemente era stato instaurato un procedimento di mediazione che aveva avuto esito positivo, essendosi concluso con un accordo di mediazione che preveda il pagamento di una somma mensile a titolo di occupazione del capannone e l’impegno al rilascio dell’immobile dopo la data indicata.
Per tale ragione, parte attrice opponente affermava che solo dopo il decorso della data indicata, l'accordo di mediazione avrebbe potuto costituire titolo esecutivo.
Parte opposta chiedeva, invece, la conferma del titolo esecutivo e la condanna di controparte al rilascio dell’immobile.
In merito il Giudice ha rilevato quanto segue:il provvedimento di sospensione dell'esecuzione era stato assunto nel momento in cui il termine per il rilascio non era ancora spirato;alla data della a presente statuizione, invece, il termine è maturato;

parte opponente non ha ottemperato o dimostrato di voler ottemperare a tale impegno;

  • la decisione deve essere assunta allo stato degli atti e dei fatti come emergenti al momento in cui essa viene pronunciata;
  • anche se al momento dell'intrapresa esecuzione il titolo pur esistente non era ancora operativo, alla data odierna il termine è orami decorso e, pertanto, il verbale di mediazione ha riespanso pienamente la propria completa efficacia esecutiva;
  • allo stato degli atti, sussiste il diritto a proseguire l'esecuzione intrapresa in virtù di un valido titolo esecutivo, ancorché al momento del suo avvio esso fosse inefficace in quanto sottoposta a termine.

Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione e revocato la precedente ordinanza di sospensione dell’esecuzione, dichiarando allo stato esistente il diritto ad agire in via esecutiva.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Ottobre 21 2023
  
19
Ottobre
2023

Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Numero affare: 00930/2023, Adunanza di Sezione del 10 ottobre 2023;

Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole sul Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco di formazione, nonché delle indennità spettanti agli organismi.

Il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 10 ottobre 2023, ha espresso parere favorevole sul “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’art. 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” norma di rango secondario attuativa del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 modificato dal d.lgs n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia).

Lo scorso 29 agosto la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato aveva espresso il parere interlocutorio n. 1200/2023 sullo schema trasmesso in data 7 agosto, rilevando come la relazione tecnica allegata allo schema stesso non fosse stata verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato e denotando come altra documentazione allegata risultasse illeggibile, considerandone opportuna una nuova trasmissione. Il Collegio esprimeva comunque alcune osservazioni e una condizione sul testo, con riserva di formulare ulteriori rilievi una volta adempiuto l’incombente istruttorio.

Con nota del 25 settembre, il Ministero della Giustizia trasmetteva al Consiglio di Stato lo schema di regolamento aggiornato all’esito del parere interlocutorio, accompagnato dalla relazione illustrativa recante il visto del Ministero stesso, dalla relazione recante l’analisi tecnico normativa e dalla relazione tecnica, anch’esse aggiornate. Lo schema di regolamento e la relazione tecnica risultavano verificati dalla Ragioneria Generale dello Stato.

La relazione illustrativa rendeva noto che le disposizioni concernenti il credito di imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione, anche in relazione alle indennità e alle spese di mediazione, avevano già trovato attuazione con i due decreti ministeriali del 1° agosto 2023, entrambi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2023.

Nell’adunanza del 10 ottobre, dunque, il Consiglio di Stato ha dato atto dell’adempimento dell’incombente probatorio, rilevato il recepimento delle osservazioni e della condizione formulata nel parere interlocutorio ed espresso parere favorevole e definitivo allo schema di decreto attuativo ministeriale che andrà a colmare il vuoto legislativo creato dall’entrata in vigore delle modifiche apportate al D.lgs. n. 28/2010 dalla c.d. Riforma Cartabia relativamente a:

  • Indennità di mediazione ricalibrati alla luce del nuovo procedimento
  • Criteri di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione
  • Istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere.


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Ultimo aggiornamento Sabato, Ottobre 21 2023
  
18
Ottobre
2023

Il Comune è responsabile della caduta del cittadino in ora serale;

La decisione della Cassazione sulla responsabilità per custodia del comune per una caduta su un tombino stradale;

Caduta tombino

Una cittadina convenne in giudizio il Comune di Scafati, davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta avvenuta su un tombino non posizionato a regola d'arte in quanto mancante di una striscia obliqua di asfalto, per cui i suoi bordi non combaciavano con la pavimentazione del marciapiede. La caduta era avvenuta intorno alle ore 18 del 4 novembre 2008 e che nell'avvallamento venutosi a creare si erano accumulati detriti, foglie e cartacce, per cui la situazione di pericolo non era visibile né in alcun modo segnalata. Il Tribunale, espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u. medico legale, accolse in parte la domanda e, ritenuto un concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30 per cento, condannò il Comune al risarcimento dei danni. La pronuncia è stata appellata dal Comune e la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato che la caduta era da ricondurre a responsabilità esclusiva del Comune e, riliquidato il danno ha condannato quest'ultimo al pagamento di una maggiore somma. Contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno ricorre il Comune di Scafati.

La decisione della Cassazione

Per la Cassazione (ordinanza n. 27648/2023, la sentenza impugnata, con un accertamento congruamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, non suscettibile di ulteriore modifica da parte della Cassazione, ha riconosciuto, tra l'altro, che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale era corretta, che i testimoni erano coerenti e credibili, che il Comune non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza del caso fortuito, che l'incidente era avvenuto in ora serale ma comunque buia e che nessun elemento era emerso idoneo a dimostrare l'esistenza di un concorso di colpa della danneggiata, né un uso improprio del bene in custodia da parte sua.

Di conseguenza Il ricorso presentato dal Comune è stato rigettato.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Ottobre 18 2023
  
14
Ottobre
2023

L’accordo di mediazione ricognitivo dell’usucapione consente l’accertamento e la dichiarazione giudiziale di acquisto per usucapione, senza necessità di fornire ed acquisire ulteriori prove;

Tribunale di Pavia, 17.04.2023, sentenza n. 503, giudice Giacomo Rocchetti.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di usucapione di un immobile.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
Il giudizio era stato preceduto dalla procedura di mediazione che aveva avuto esito positivo, essendosi concluso con un accordo innanzi ai mediatori, nel quale veniva riconosciuto l’avvenuta usucapione dell’immobile ed, in particolare, l'animus possidendi e l'esercizio in via esclusiva del possesso ultraventennale e ininterrotto dell'immobile comune del solo de cuius dapprima e successivamente, dopo l'apertura della successione, dell’attore.
Tale accordo di mediazione con contenuto evidentemente ricognitivo poteva essere trascritto.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rilevato che l’accordo di mediazione avente ad oggetto il riconoscimento degli elementi costitutivi della domanda (ovvero il possesso ultraventennale esclusivo esercitato con le stesse modalità e caratteristiche con cui lo eserciterebbe il proprietario) è sufficiente per accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, senza necessità di ulteriori prove al riguardo e, quindi, senza che l’attore debba fornire ulteriore dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto che intende far valere in giudizio.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Ottobre 14 2023
  
13
Ottobre
2023

Per le Parti in Mediazione ed i loro Avvocati:

Solo Per ricordare a tutte le Parti in Mediazione, che per dirsi conclusa la Mediazione, devono tutti aver pagato tutto, non oltre 5 giiorni dopo la fine Mediazione, altrimenti decade tutto. Per chi non Paga invece sarà segnalato sul Verbale a disposizione del giudice, che farà il suo dovere. E' la Legge ed è nostro compito farla rispettare da tutti. La stessa cosa Vale per tutto il resto, che deve essere eseguito come da Legge e non più a Vostro piacimento. I Giudici come il Ministero, hanno già ben altro da fare per cui abbiate almeno Rispetto.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Ottobre 13 2023
  
13
Ottobre
2023

Accoglimento della richiesta di risarcimento danni per il tempo inutilmente perduto in mediazione obbligatoria e i relativi riflessi patrimoniali negativi;

Tribunale di Ravenna, 29.05.2023, sentenza n. 362, Giudice Massimo Vicini;

SINTESI: Un avvocato aveva incaricato, mediante specifico contratto, una società di consulenza al fine di precostituire le prove documentali finalizzate a dare fondamento probatorio alla richiesta giudiziale di recupero di somme indebitamente corrisposte dall’avvocato stesso e dalla moglie ad un istituto bancario.
Il contratto di consulenza prevedeva una serie di attività altamente tecniche quali la predisposizione di un’analisi econometrica volta a rilevare eventuali anomalie giuridico finanziare presenti nei cinque contratti bancari sottoscritti, oltre alla fornitura di assistenza legale e tecnica (CTP), ad un costo determinato, nell’eventuale causa e di un’assicurazione in caso di soccombenza.
Nelle relazioni peritali la società forniva parere favorevole al buon esito della causa, basandosi sulle risultanze delle perizie stesse e veniva quindi conferito mandato al legale di riferimento della società per la chiamata in causa della banca, previa instaurazione del procedimento di mediazione.
All’esito negativo del procedimento di recupero giudiziale, resosi necessario a seguito del fallimento della mediazione obbligatoria, l’avvocato rilevava che non era stata sottoscritta alcuna polizza assicurativa per il caso di soccombenza ed emergevano, a catena, numerose altre forme di inadempienza contrattuale che portavano l’avvocato a chiamare in causa la società di consulenza, chiedendo la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.
Il Tribunale ravennate nella sentenza in commento, valutate le prove prodotte, accoglieva le domande attoree, dichiarando risolto il contratto di consulenza e condannando la società convenuta al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale.
I gravi inadempimenti contrattuali riscontrati dal Giudice erano costituiti, nello specifico, dalla genericità e non adeguatezza delle informazioni raccolte, propedeutiche alla causa, che avevano determinato il collega a procedere giudizialmente, confidando invece nella preparazione specifica della società di consulenza, oltre all’inadempimento all’obbligo contrattuale di prevedere copertura assicurativa in caso di soccombenza. Per quel che a noi più interessa rilevare in questa sede, i danni risarciti non erano costituiti solo dalla somma complessivamente versata alla società di consulenza, ma comprendevano anche 
- Le spese di mediazione inutilmente sostenute e - I riflessi patrimoniali negativi di tutto il tempo perduto dall’attore e di tutta l’attività svolta dal medesimo per mettere la società di consulenza e i professionisti designati dalla stesa nelle condizioni di poter espletare gli incarichi a loro conferiti da contratto.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Ottobre 13 2023
  
09
Ottobre
2023

Con la sanzione della censura l’avvocato non può esercitare l’attività di mediatore;

Consiglio Nazionale Forense, 11.07.2023, sentenza n. 153

L’avv. [X] richiedeva al COA di Milano una richiesta di revisione della sanzione della censura, comminata nel 2012 dal COA di Milano (confermata dal CNF e dalla Corte di Cassazione), chiedendone la commutazione nella più mite sanzione dell’“ammonimento” (o avvertimento). Egli lamentava che la sanzione della censura, seppur risalente nel tempo, fosse per lui ostativa rispetto all’assunzione della qualifica di mediatore. Rilevava inoltre che “alla luce dell’intervento della nuova normativa del Codice deontologico e delle sanzioni previste con la riforma del 2013, le pregresse sanzioni potrebbero essere talora derubricate” e richiamava la sentenza n. 63/2019 della Corte costituzionale in tema di retroattività delle sanzioni amministrative più favorevoli.
Sulla richiesta si pronunciava il COA di Milano, rigettandola con la seguente motivazione: “Vista la richiesta, considerato che l'art. 22 c. 3 del Codice deontologico si riferisce alla determinazione della sanzione in sede di procedimento disciplinare e non si ritiene possa trova applicazione dopo la definitività della sentenza, si respinge”. La relazione interna del procedimento rileva che, premesso che l’articolo 22, comma 3 del CDF può trovare applicazione solo nel corso del procedimento disciplinare e non dopo che il provvedimento sia divenuto definitivo, l’effetto preclusivo è ascritto alla sanzione della censura direttamente dall’articolo 4, comma 3, del d.m. n. 180/2010.
Avverso tale delibera del COA di Milano l’avv. [X] inoltrava ricorso al CNF che viene dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo. In primis perché tardivo. Inoltre, sotto altro profilo, in quanto mira a modificare una sanzione pacificamente divenuta definitiva all’esito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dall’avv. [X]. L’avvocato invocava una sorta di limitata efficacia temporale delle sanzioni disciplinari, in analogia con quanto previsto in sede civile a proposito della c.d. actio judicati.
Il CNF ha stabilito che - ammesso che l’Organo disciplinare possa incidere su una sanzione definitiva solo nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 55 della Legge 247/2012), ove ricorrano gli specifici e gravi presupposti ivi declinati – tali requisiti sono prima facie estranei al contenuto e motivi dell’odierno ricorso.
L’Organo disciplinare esorbiterebbe dalle sue funzioni, in assenza di una facoltà espressa prevista dalla legge, ove determinasse, come vorrebbe invece il ricorrente, limitazioni anche temporali all’efficacia di una sanzione per cui non è prevista una durata o un termine di efficacia, peraltro al sol fine di incidere in un ambito, quello dell’accesso alla qualifica di mediatore, completamente estraneo alla funzione disciplinare. Solo un intervento del legislatore sulla specifica norma ostativa per il ricorrente, potrebbe mitigare le preclusioni conseguenti alla formulazione attuale dell’ art. 4 comma terzo lett. c) del d.m. 180/2010.
L’art. 4, comma 3, lettera c) del predetto d.m. impone al responsabile della tenuta del registro istituito presso il Ministero della giustizia di verificare la presenza di una serie di requisiti in capo al mediatore. In particolare, per il possesso del requisito dell’onorabilità il mediatore non deve avere riportatoa) condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b) interdizioni perpetue o temporanee dai pubblici uffici; c) misure di prevenzione o di sicurezza; d) sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Ottobre 09 2023
  

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