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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

05
Novembre
2023

Decreto Attuativo 150/23

https://drive.google.com/file/d/1JxPyP5JQfx5rTylbPYC7vno7JdiGM0I8/view?usp=sharing

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03
Novembre
2023

Cessazione della materia del contendere sussistente in sede mediazione e al momento della notifica della citazione e compensazione delle spese di giudizio;

Tribunale di Sulmona, 16.08.2023, sentenza n. 252, Giudice Di Francescantonio.

SINTESI: All’incontro di mediazione compariva parte istante e l’amministratore che aveva rassegnato le proprie dimissioni e riconosceva l’invalidità della delibera, dichiarandosi disponibile a rimborsare le spese di mediazione già sostenute da controparte essendo, a proprio parere, cessata la materia del contendere, mentre il Condominio non partecipava.
Nonostante ciò, la mediazione si concludeva con esito negativo, poiché parte istante non riteneva composta la vertenza.
In sede giudiziale, parte attrice insistevano per l’annullamento della delibera condominiale, ritenendola efficace nonostante le dimissioni dell’amministratore condominiale, mentre il Condominio convenuto eccepiva la cessazione della materia del contendere.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:

  • L’amministratore in carica al momento della deliberazione impugnata comunicava le proprie dimissioni prima della notifica al Condominio dell’atto giudiziari e le ribadiva in durante la procedura di mediazione;
  • nella successiva assemblea condominiale in cui avrebbero dovuto essere ratificate le dimissioni, non si procedeva alla sostituzione dell’amministratore;
  • la delibera impugnata fu comunque sostituita da una delibera adottata successivamente, avente identico contenuto e che non veniva impugnata;
  • per tali ragioni, al momento dell’impugnazione della delibera condominiale, stante le precedenti dimissioni irrevocabili rassegnate e comunicate a tutti i condomini, gli attori non risultavano esse portatori di un interesse concreto e rilevante al suo annullamento;

Atteso quanto sopra esposto, il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Novembre 03 2023
  
02
Novembre
2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 150 del 2023 attuativo della riforma Cartabia;

Il DM 150 del 2023 sostituisce il DM 180 del 2010 nelle mediazioni depositata successivamente alla sua entrata in vigore il 15 novembre 2023

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2023) il decreto del Ministro della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 la cui entrata in vigore è prevista il 15 novembre 2023 vale a dire il Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del Registro degli Organismi di mediazione e dell'Elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità  spettanti agli Organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'Elenco degli Organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli Organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Tale DM sostituisce il DM 180 del 2010 e costituisce l’attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» (cd riforma Cartabia).

Il DM 150/2023 disciplina il [nuovo] Registro degli Organismi, l’Elenco degli enti di formazione e l’Elenco dei mediatori e formatori nonché gli Elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del Registro e dell'Elenco degli enti di formazione. Il DM 150/2023 disciplina i requisiti per l’iscrizione nei predetti Elenchi.

La parte prima del Registro è riservata agli Organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli Organismi privati, la sezione speciale del Registro è riservata agli Organismi ADR [in materia di consumo].

L’art. 4 disciplina i requisiti di onorabilità che devono sussistere in capo ai soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli Organismi e dei mediatori dei quali chiede l'inserimento negli appositi Elenchi.

L’art. 5 disciplina i requisiti di serietà in capo all’Organismo. Lo stesso deve attestare:
a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;
b) la previsione, per gli Organismi privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dell'Organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.

L’art. 5 disciplina i requisiti di efficienza, tra i quali la nomina di un responsabile dell'Organismo con la qualifica di mediatore e l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale, per la mediazione telematica la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo.

L’art. 13 disciplina il [nuovo] procedimento di iscrizione per gli Organismi nel [nuovo] Registro e negli Elenchi. A tal fine saranno resi disponibili dei modelli sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del DM 150/2023.

Dopo l'iscrizione nel Registro, l'Organismo non potrà, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione (art. 16, secondo comma, DM 150/2023). 3. L'Organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione. L’art. 16, comma 6, DM 150/2023 disciplina la trasmissione dei dati statistici.

Gli art. 17, 18 e 19 disciplinano rispettivamente gli obblighi di trasparenza degli Organismi, degli Organismi ADR [in materia di consumo] e degli enti di formazione.

L’art. 21 disciplina gli obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse. In particolare, al comma 1 rimane la possibilità di essere iscritti in 5 Organismi; 2 il mediatore designato dall'Organismo esegue personalmente la Prestazione; 3 non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile; 4. Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile. Secondo il comma 5, chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
E ai sensi del comma 6, la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del Registro è tenuto a informarne gli organi competenti.

L’art. 22 contiene le indicazioni per i regolamenti di procedura. Degne di nota le lettere a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo; b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto; la lettera m), in realtà già presente nel DM 180/2020, secondo cui non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate; e la lettera r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

Gli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 disciplinano la formazione inziale e successiva dei mediatori, dei mediatori esperti e dei formatori.

L’art. 28 prevede le nuove indennità e spese del primo incontro. Importante novità è la retribuzione dell’Organismo e di conseguenza del mediatore, al primo incontro informativo. Ai sensi dei commi 1 e 2, per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. 2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.

I commi 4 e 5 dell’art. 28 prevedono la determinazione delle spese di avvio con la previsione di 3 scaglioni:

  • € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
  • € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
  • € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;


5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

  • € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
  • € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
  • € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.



I commi 6, 7 e 8 prevedono che quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.
8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7 (ultima regola era già contenuta nel DM 180/2010.

L’art. 29 prevede le regole per la determinazione del valore della pratica di mediazione. Ai sensi del comma 2, quando con l’atto di adesione si introduce un'ulteriore domanda deve esserne indicato il valore.

Per il dettaglio delle indennità previste dall’art. 30 si rinvia all’allegata tabella.

In caso di accordo successivamente al primo incontro, l’art. 30, comma 2, prevede che in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli Organismi pubblici o agli Organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del Registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

Ai sensi dell’art. 34, comma 3, le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Gli artt. 35 e ss disciplinano le cause di sospensione, cancellazione, la procedura di contestazione.

L’art. 42 prevede le disposizioni transitorie che disciplinano il passaggio dal precedente al nuovo Registro.

Ai sensi dell’art. 43 il responsabile dell’Organismo deve, fra le altro, aver conseguito il titolo di mediatore.

Ai sensi dell’art. 45 comma 1, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati dal responsabile del Registro ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.

Infine, in tema di spese, l’art. 46, comma 1, prevede che alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata. Inoltre, secondo il comma 2, alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gli Organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 1, fino all'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli Organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto. Nel Caso Le Parti o i loro Avvovati non riescono a trovare una data per il 1° incontro, sarà il Mediatore stesso a darla e chi mancherà sarà considerato contumace a tutti gli effetti, Anche perchè la nuova riforma che devono essere certi.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Novembre 03 2023
  
30
Ottobre
2023

Rigettata la richiesta di esecuzione, ex art 2932 c.c., dell’accordo di divisione ereditaria raggiunto in mediazione, se nel frattempo sono intervenute modifiche catastali d’ufficio che hanno inciso sulla consistenza dei beni oggetto di divisione;

Tribunale di Trento, 18/09/2023, Sent. n. 742, Giudice Alessandra Tolettini.

SINTESI: Tre fratelli, alla morte dei genitori, avevano ricevuto dei beni immobili in ragione di quote di 1/3 indivise ciascuno.
Era stata instaurata una procedura di mediazione obbligatoria che si era conclusa con un accordo fra gli eredi che prevedeva:

  • l’incarico congiunto a un’agenzia immobiliare con mandato alla vendita dei beni entro una certa data e ad un prezzo convenuto
  • la successiva divisione pro quota dei beni stessi, secondo un concordato progetto divisionale, in caso di mancata vendita entro il termine indicato.

A seguito della mancata alienazione dei beni entro i termini concordati, tuttavia, non veniva data esecuzione alla divisione formale così come stabilita fra le parti in mediazione, nonostante la formale richiesta in tal senso da parte di un fratello.
L’erede adiva quindi il Tribunale competente, chiedendo l’emanazione di una sentenza, ex art. 2932 c.c., che tenesse luogo del contratto di divisione dei beni ereditari, secondo quanto stabilito nell’accordo di mediazione, limitatamente alla quota di spettanza dall’attore stesso.
L’attore precisava inoltre che era, nel frattempo, intervenuta una modifica catastale di alcuni beni oggetto di divisione, effettuata d’ufficio dall’amministrazione comunale, ma che lo stesso attore rinunciava alla revisione dell’accordo di mediazione, pur a discapito della minor quota a lui spettante a seguito della rivisitazione catastale dei beni a lui assegnati.

Il Tribunale trentino rigettava la domanda attorea.

Il Giudice Tolettini rilevava infatti come

  • la sentenza di natura costitutiva, pronunciata ex art. 2932 c.c. come da domanda attorea, dovesse corrispondere esattamente il contratto preliminare e non potesse invece introdurre varianti al contenuto dello stesso, anche e a maggior ragione se tali modifiche avrebbero potuto impattare sulla esatta identificazione dell’oggetto del contratto stesso;
  • anche a voler riconoscere all’accordo di mediazione natura di contratto preliminare, la domanda svolta ex art. 2932 c.c. non può dunque trovare accoglimento considerate le sopravvenute modifiche d’ufficio alla consistenza di alcuni beni in pregiudizio, quindi, a quanto originariamente pattuito e voluto dalle parti in mediazione.

L’estensore precisa inoltre che

  • la modifica catastale altera anche la consistenza e dunque il valore dei beni oggetto di divisione e a nulla vale, ai fini della domanda, la rinuncia espressa dall’attore alla revisione dell’accordo di mediazione;

  • la richiesta di esecuzione parziale dell’accordo di mediazione (per quel che riguarda la mera quota assegnata convenzionalmente all’attore) non corrisponde all’accordo e agli interessi voluti dalle parti, dovendo ritenersi che le singole pattuizioni, relative ai tre fratelli, siano tra loro interdipendenti e non attuabili parzialmente.

Per chiedere l’esecuzione di un accordo di mediazione è bene quindi che nulla sia stato modificato circa il valore, la consistenza e la forma dei beni oggetto dell’accordo stesso.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Ottobre 30 2023
  
27
Ottobre
2023

La partecipazione all'incontro di mediazione è una condotta assolutamente doverosa e l'assenza è giustificata solo se sussiste un reale motivo impeditivo, permanente e non temporaneo;

Corte d'Appello di Firenze, 31.08.2023, sentenza n. 1771, relatore Gabriele Pazzaglia.

SINTESI: In una controversia avente ad oggetto un contratto di locazione finanziaria, il cliente appellante nei confronti del soggetto concedente appellato impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze deducendo, fra l’altro, il mancato avveramento della condizione di procedibilità di cui all'art. 5 del Dlgv 28/2010 in quanto non avente “refluenze” processuali sull'opposizione a decreto ingiuntivo ma piuttosto causando l'improcedibilità della domanda formulata dal creditore opposto (odierno appellato); in subordine richiedeva di dichiarare avverata la condizione di procedibilità dell'opposizione formulata dall'odierno appellante o in via gradatamente subordinata rimettere parte opponente in termini fissando all'uopo termine per la proposizione della domanda di mediazione. Per l'effetto  chiedeva di revocare il decreto ingiuntivo opposto perché inefficace ai sensi dell'art. 644 cpc.
Il Tribunale di Firenze aveva dichiarato improcedibile la domanda e condannato alla rifusione in favore di parte convenuta delle spese di lite. Tale sentenza era stata emessa a definizione del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato all'opponente il pagamento della somma di € 106.558,05 a titolo di rate non riscosse, interessi di mora e indennità di utilizzo per mancata restituzione del bene, in relazione al contratto di locazione finanziaria stipulato tra le parti, avente ad oggetto la concessione in leasing di una cabina per verniciature ed essicazione di pezzi di carrozzeria e di un sollevatore a forbice per automobili.
La Corte aveva accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avendo ritenuto sussistente un apprezzabile fumus boni iuris in ordine alla fondatezza del primo motivo di appello.
La critica contenuta nel primo e nel secondo motivo di gravame viene ritenuta fondata.
Al momento della emissione della sentenza impugnata, la prevalente giurisprudenza poneva a carico dell'attore opponente tale onere, sanzionando il mancato assolvimento del predetto obbligo con l'improcedibilità dell'opposizione e la conseguente definitività del provvedimento.
Il Collegio rileva come la sentenza di primo grado abbia fatto mal governo dei principi in materia di mediazione delegata, in quanto, sotto un primo profilo, ha accolto l'eccezione di improcedibilità della domanda sul presupposto che l’opponente non si sarebbe presentato al primo incontro di mediazione, né personalmente, né tramite un proprio difensore o procuratore e ciò seppure l’opposto avesse preventivamente comunicato la propria mancata partecipazione al primo incontro.
IL comma 1 bis dell'art. 5 D.L.vo n. 28/2010  presuppone sempre la effettiva partecipazione delle parti.
La Corte precisa, al riguardo, che la mancata comparizione all'incontro di mediazione è ingiustificata, non solo quando non si comunica alcuna causa di impedimento, ma anche quando la parte non si presenta, avendo comunicato preventivamente, come nel caso di specie, la propria assenza, sulla base della presunta inutilità del tentativo di conciliazione, posto che la partecipazione all'incontro di mediazione è una condotta assolutamente doverosa, dovendo il tentativo di mediazione essere effettivo, il che può avvenire solo con un confronto effettivo tra i partecipanti. Pertanto, l'assenza è giustificata solo se sussiste un reale motivo impeditivo, permanente e non temporaneo.
La Corte ritiene, dopo aver ripercorso il contrasto giurisprudenziale su quale fosse la parte processuale - il creditore opposto, originario ricorrente in sede monitoria, oppure il debitore opponente - gravata dall'onere di promuovere la mediazione, che la mancata partecipazione dell’opponente all'incontro del procedimento di mediazione dallo stesso attivato NON costituisce condizione di procedibilità dell'opposizione a D.I. dallo stesso proposta.
il giudice ha ordinato all’opponente di promuovere il procedimento di mediazione, nonostante tale onere, secondo il dettato legislativo in materia in virtù dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, fosse a carico della convenuta opposta, ma attrice in senso sostanziale. Dal canto proprio, il cliente della locazione finanziaria ha dato prova con adeguata documentazione: - di aver tempestivamente dato avvio alla mediazione entro i 15 giorni indicati dal giudice con l'Ordinanza; - di aver ricevuto con PEC la dichiarazione dell’opposta di non voler partecipare al primo incontro di mediazione: - di aver inviato la richiesta all'Organismo di mediazione di voler redigere il verbale negativo, senza necessità di celebrare il primo incontro. Alla luce di quanto precede, è evidente l'odierno opponente abbia provveduto ad attivare il tentativo di mediazione, il cui onere avrebbe dovuto, in realtà, essere posto a carico del creditore opposto.
Sebbene la mediazione non possa dirsi esperita nel rispetto di quanto sancito dall'art. 5, comma 2 bis, D. Lgs. 28/2010, il mediatore, nel caso di specie, ha comunque, formato un verbale di conclusione del procedimento di mediazione per mancata partecipazione di tutte le parti, che, come tale, non può essere ignorato.
La condotta delle parti e, in primis, quella dell’opposto che aveva preventivamente comunicato - nonostante l'avvenuta attivazione, da parte dell’opponente del procedimento di mediazione - che non vi avrebbe presenziato, ha indotto l’opponente a ritenere superflua la presenza di quest'ultimo e, per questo, a ritenere concluso il procedimento incardinato innanzi a lui, sin dal primo incontro, proprio la mancata partecipazione di entrambe le parti. In una simile situazione sarebbe stato impossibile conseguire un accordo.
In conclusione, l’opponente non può subire, le conseguenze negative della propria mancata presenza al primo incontro del procedimento di mediazione, posto che anche se fosse comparso, l’opposto sarebbe stato assente, per avere lo stesso preventivamente comunicato la propria volontà di non parteciparvi.
Inoltre, trattandosi di materia non obbligatoria (leasing immobiliare), il soggetto concedente non può soggiacere alla sanzione della improcedibilità della propria domanda monitoria.
In conclusione, nessuna improcedibilità, né dell'opposizione al D.I., né della domanda monitoria avrebbe dovuto essere pronunciata, tantomeno nei confronti del mero opponente e quindi convenuto in senso sostanziale, la cui mancata partecipazione può ritenersi dovuta ad un giustificato motivo, rappresentato dall’assenza dell’opposto.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Ottobre 27 2023
  
24
Ottobre
2023

I riferimenti alle dichiarazioni rese dalla controparte durante il procedimento di mediazione obbligatoria, contenuti negli atti difensivi processuali, comporta l’invio degli atti al Consiglio distrettuale di Disciplina;

Tribunale di Milano, 22.08.2023, sentenza n. 6826, Giudice Ilaria Gentile

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di successione ereditaria, preceduta dalla mediazione obbligatoria che si era conclusa negativamente.

Nel successivo giudizio, parte attrice ha formulato delle deduzioni relative ad affermazioni proferite dalla controparte nel corso della mediazione (“non è vero quanto affermato dall'avversario in mediazione e cioè che l'appartamento è stato acquistato dal padre con soldi propri per aiutare la madre che aveva subito uno sfratto”) e ad informazioni apprese durante la mediazione (“l'Attrice durante la mediazione ha appreso che l'immobile è stato venduto”).

Parte convenuta contestava di aver proferito durante la mediazione le frasi indicate dalla controparte ed, in ogni caso, denunciava la violazione deontologica per la rivelazione di frasi asseritamente ascoltate durante la mediazione.

In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:

  • l'Attrice ha dichiarato di riferire le difese avanzate dal Convenuto durante il procedimento di mediazione obbligatorio preventivo;
  • ciò costituisce violazione dell'art. 10 d. lgs 28.03.2010 n. 28;
  • inoltre, configura un possibile illecito disciplinare a carico del Difensore attoreo, per violazione dell'art. 13 Codice deontologico forense;

Per tali ragioni, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la trasmissione della sentenza e degli atti attorei al Consiglio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Ottobre 26 2023
  
23
Ottobre
2023

E’ onere della parte istante ripetere la convocazione in caso di errore da parte dell’Organismo di Mediazione prescelto: pena l’improcedibilità della domanda;

Corte di Appello di Venezia, 10.07.2023, sentenza n. 1468, Giudice Lisa Micochero.

SINTESI: La vicenda ha origine nella città di Venezia, nella quale il Giudice di primo grado aveva rigettato l’istanza di rimessione in termini, depositata dalla parte convenuta in un giudizio di opposizione a un decreto ingiuntivo.
L’attore sostanziale nel giudizio di opposizione si era visto assegnare il termine di 15 giorni per attivare la mediazione demandata dal Giudice di prime cure che aveva rilevato la necessità della stessa, trattandosi la questione del contendere di materia obbligatoria ex art 5 del D.Lgs 28/2010.
Resasi parte diligente, l’opposta aveva depositato istanza di mediazione presso la camera arbitrale, indicando correttamente i dati della controparte presso la quale inviare la convocazione al primo incontro.
L’organismo di conciliazione inviava tuttavia la convocazione alla persona fisica errata: al primo incontro quindi la parte invitata non si presentava e veniva redatto il verbale negativo.
Alla successiva udienza di rinvio, fissata dal Giudice veneziano, la parte opposta rilevava l’errore, imputandolo non a sua colpa, e chiedeva di poter essere rimessa in termini per effettuare una nuova convocazione.
Il Giudice rigettava tale istanza e dichiarava invece improcedibile la domanda, specificando che era onere della parte opposta provvedere a introdurre la mediazione e che l’errore compiuto dalla camera arbitrale si riverberava a carico della parte che l’aveva scelta.

Avverso tale sentenza veniva proposto appello sulla base dei seguenti motivi di gravame:

  • validità della convocazione effettuata e dell’incontro di mediazione andato deserto
  • non perentorietà del termine per avviare la mediazione
  • sussistenza delle condizioni per concedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

Nello specifico, parte appellante denotava come l’errore nella convocazione fosse da addebitare non alla parte che diligentemente aveva depositato l’istanza di mediazione nei termini, bensì a mero errore materiale da parte dell’Organismo di mediazione.
Sciogliendo la riserva, tuttavia, la corte veneziana rigettava l’appello e confermava la bontà della sentenza di primo grado.
Nella motivazione, la Dott.ssa Lisa Micochero specificava che l’appellante, in primo grado, accortasi dell’errore nella convocazione, avrebbe ben potuto depositare nuova istanza di mediazione, chiedendo al giudice di prime cure un rinvio per la sua prosecuzione. In tal caso il Giudice avrebbe dovuto concederlo.
La Corte d’Appello conferma dunque che la parte istante in un procedimento di mediazione debba esercitare un doveroso potere di controllo sulla attività svolta dall’organismo di mediazione prescelto e che debba quindi monitorare il buon esito della convocazione e, in caso, adoperarsi per risolvere in via alternativa le carenze del suddetto organismo.

Vale la pena notare come la Riforma Cartabia pare aver seguito lo stesso orientamento nel prevedere al novellato art 8, comma 2, del D.Lgs 28/2010, la possibilità per la parte istante di provvedere autonomamente alla comunicazione alla controparte - anche al fine di avvalersi dell’effetto interruttivo della prescrizione o dell’impedimento della decadenza - senza tuttavia esonerare gli organismi di mediazione da tale obbligo.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Ottobre 23 2023
  
21
Ottobre
2023

L’accordo di mediazione sottoposto ad un termine ha completa efficacia esecutiva nel momento in cui il predetto termine è decorso;

Tribunale di Pistoia, 28.04.2023, sentenza n. 323, Giudice Iannone.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una procedura di opposizione ad esecuzione forzata ex art. 615 cpc.
Precedentemente era stato instaurato un procedimento di mediazione che aveva avuto esito positivo, essendosi concluso con un accordo di mediazione che preveda il pagamento di una somma mensile a titolo di occupazione del capannone e l’impegno al rilascio dell’immobile dopo la data indicata.
Per tale ragione, parte attrice opponente affermava che solo dopo il decorso della data indicata, l'accordo di mediazione avrebbe potuto costituire titolo esecutivo.
Parte opposta chiedeva, invece, la conferma del titolo esecutivo e la condanna di controparte al rilascio dell’immobile.
In merito il Giudice ha rilevato quanto segue:il provvedimento di sospensione dell'esecuzione era stato assunto nel momento in cui il termine per il rilascio non era ancora spirato;alla data della a presente statuizione, invece, il termine è maturato;

parte opponente non ha ottemperato o dimostrato di voler ottemperare a tale impegno;

  • la decisione deve essere assunta allo stato degli atti e dei fatti come emergenti al momento in cui essa viene pronunciata;
  • anche se al momento dell'intrapresa esecuzione il titolo pur esistente non era ancora operativo, alla data odierna il termine è orami decorso e, pertanto, il verbale di mediazione ha riespanso pienamente la propria completa efficacia esecutiva;
  • allo stato degli atti, sussiste il diritto a proseguire l'esecuzione intrapresa in virtù di un valido titolo esecutivo, ancorché al momento del suo avvio esso fosse inefficace in quanto sottoposta a termine.

Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato l’opposizione e revocato la precedente ordinanza di sospensione dell’esecuzione, dichiarando allo stato esistente il diritto ad agire in via esecutiva.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Ottobre 21 2023
  
19
Ottobre
2023

Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Numero affare: 00930/2023, Adunanza di Sezione del 10 ottobre 2023;

Il Consiglio di Stato esprime parere favorevole sul Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco di formazione, nonché delle indennità spettanti agli organismi.

Il Consiglio di Stato, nell’adunanza del 10 ottobre 2023, ha espresso parere favorevole sul “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione, nonché l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l’istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l’iscrizione degli organismi ADR ai sensi dell’art. 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229” norma di rango secondario attuativa del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 modificato dal d.lgs n. 149/2022 (cd. Riforma Cartabia).

Lo scorso 29 agosto la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato aveva espresso il parere interlocutorio n. 1200/2023 sullo schema trasmesso in data 7 agosto, rilevando come la relazione tecnica allegata allo schema stesso non fosse stata verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato e denotando come altra documentazione allegata risultasse illeggibile, considerandone opportuna una nuova trasmissione. Il Collegio esprimeva comunque alcune osservazioni e una condizione sul testo, con riserva di formulare ulteriori rilievi una volta adempiuto l’incombente istruttorio.

Con nota del 25 settembre, il Ministero della Giustizia trasmetteva al Consiglio di Stato lo schema di regolamento aggiornato all’esito del parere interlocutorio, accompagnato dalla relazione illustrativa recante il visto del Ministero stesso, dalla relazione recante l’analisi tecnico normativa e dalla relazione tecnica, anch’esse aggiornate. Lo schema di regolamento e la relazione tecnica risultavano verificati dalla Ragioneria Generale dello Stato.

La relazione illustrativa rendeva noto che le disposizioni concernenti il credito di imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione, anche in relazione alle indennità e alle spese di mediazione, avevano già trovato attuazione con i due decreti ministeriali del 1° agosto 2023, entrambi pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 7 agosto 2023.

Nell’adunanza del 10 ottobre, dunque, il Consiglio di Stato ha dato atto dell’adempimento dell’incombente probatorio, rilevato il recepimento delle osservazioni e della condizione formulata nel parere interlocutorio ed espresso parere favorevole e definitivo allo schema di decreto attuativo ministeriale che andrà a colmare il vuoto legislativo creato dall’entrata in vigore delle modifiche apportate al D.lgs. n. 28/2010 dalla c.d. Riforma Cartabia relativamente a:

  • Indennità di mediazione ricalibrati alla luce del nuovo procedimento
  • Criteri di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione
  • Istituzione dell’elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere.


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Ultimo aggiornamento Sabato, Ottobre 21 2023
  
18
Ottobre
2023

Il Comune è responsabile della caduta del cittadino in ora serale;

La decisione della Cassazione sulla responsabilità per custodia del comune per una caduta su un tombino stradale;

Caduta tombino

Una cittadina convenne in giudizio il Comune di Scafati, davanti al Tribunale di Nocera Inferiore, chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta avvenuta su un tombino non posizionato a regola d'arte in quanto mancante di una striscia obliqua di asfalto, per cui i suoi bordi non combaciavano con la pavimentazione del marciapiede. La caduta era avvenuta intorno alle ore 18 del 4 novembre 2008 e che nell'avvallamento venutosi a creare si erano accumulati detriti, foglie e cartacce, per cui la situazione di pericolo non era visibile né in alcun modo segnalata. Il Tribunale, espletata prova per testi e fatta svolgere una c.t.u. medico legale, accolse in parte la domanda e, ritenuto un concorso di colpa dell'attrice nella misura del 30 per cento, condannò il Comune al risarcimento dei danni. La pronuncia è stata appellata dal Comune e la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato che la caduta era da ricondurre a responsabilità esclusiva del Comune e, riliquidato il danno ha condannato quest'ultimo al pagamento di una maggiore somma. Contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno ricorre il Comune di Scafati.

La decisione della Cassazione

Per la Cassazione (ordinanza n. 27648/2023, la sentenza impugnata, con un accertamento congruamente motivato e privo di vizi logici e di contraddizioni, non suscettibile di ulteriore modifica da parte della Cassazione, ha riconosciuto, tra l'altro, che la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale era corretta, che i testimoni erano coerenti e credibili, che il Comune non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza del caso fortuito, che l'incidente era avvenuto in ora serale ma comunque buia e che nessun elemento era emerso idoneo a dimostrare l'esistenza di un concorso di colpa della danneggiata, né un uso improprio del bene in custodia da parte sua.

Di conseguenza Il ricorso presentato dal Comune è stato rigettato.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Ottobre 18 2023
  

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