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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

08
Febbraio
2021

L’assenza ingiustificata della Banca in mediazione, parte convenuta opposta, comporta la revoca del decreto opposto;

Il Tribunale Ordinario di Forli`, in persona del dott. Emanuele Picci, il 29/01/2021 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A


nel procedimento iscritto al n. 2549 di registro generale dell’anno 2015, avente ad oggetto: contratti bancari, mediazione obbligatoria;

promosso da XXXXX XXXXX (c.f. XXXXX) e XXXXX XXXXX (c.f.

XXXXX), rappresentati e difesi dall’avv. XXXXXXXXXXXX(c.f.), con distinte procure in atti;

opponenti

contro XXXXXXXXXXXX), con procura in atti;

opposto

– ooOoo – Conclusioni per XXXXX XXXXX+altri:

Sintesi:

  1. con l’intenzione del legislatore di deflazionare il contenzioso cui gli strumenti di A.D.R. tendono, evitando cioè che chi agisce in giudizio (l’attore) attribuisca all’istituto della mediazione nulla più che un mero adempimento formale, quasi fosse un ornamento del processo; tale sua convinzione resterebbe qualora rischiasse semplicemente la sanzione dell’art. 8, co. 4-bis, cit.;
  2. con la giurisprudenza costituzionale citata anche da , n. 19596/20, in base alla quale le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché entro certi limiti. Richiedere che l’attore sia presente personalmente al “primo” incontro destinato anche ad essere “ultimo” qualora non compaia la controparte, appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: “un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria” (cfr. Cass., n. 8473/19, cit.).

7. Una volta chiarito il convincimento del Tribunale, consegue agevolmente la soluzione del caso in oggetto. La procedura di mediazione veniva richiesta da parte attrice opponente e la controparte, pur regolarmente invitata, non compariva al primo incontro dinanzi al mediatore, il quale dava atto dell’impossibilità di dare corso alla procedura. L’assenza ingiustificata di parte convenuta opposta, quale attore in senso sostanziale, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto opposto.

In ragione della novità della questione trattata e del mutamento proposto rispetto alla giurisprudenza di legittimità, sussistono ragioni per una compensazione integrale delle spese.

p.q.m.

definitivamente pronunciando sul proc. n. 2549 dell’anno 2015, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:

dichiara l’improcedibilità della domanda e, per l’effetto, revoca nei confronti di XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX, il decreto ingiuntivo n. 499/15 del 11.03.2015;

compensa per intero le spese di lite;

dispone infine che, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Forlì, 29/01/2021.

Il Giudice Dott. Emanuele Picci

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Ultimo aggiornamento Domenica, Aprile 11 2021
  
22
Gennaio
2021

La delega priva dell'autentica notarile delle sottoscrizioni determina l’improcedibilità della domanda giudiziale e la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c;

Tribunale di Avellino, sentenza 13.01.2020 - Giudice Estensore Dott. Giuseppe De Tullio.

SINTESI: Il caso esaminato dal Tribunale di Avellino riguarda una contesa bancaria avente ad oggetto un contratto di conto corrente, un contratto di mutuo ed un contratto di fideiussione.
L’Istituto di Credito convenuto eccepiva, tra le varie, l’improcedibilità della domanda a seguito del mancato esperimento del procedimento di mediazione.
In particolare, la Banca evidenziava di essere stata regolarmente rappresentata, al primo incontro, dal suo procuratore speciale, in virtù di procura speciale autenticata, mentre parte attrice era presente personalmente per sé stessa e per conto di due società mediante una delega priva di autentica notarile delle sottoscrizioni. Inoltre parte attrice aveva ricevuto esplicito incarico di non dare seguito al tentativo di mediazione e definire al primo incontro con verbale di mancata conciliazione.
Il tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata dalla Banca, sottolineando che la mediazione non può essere considerata validamente ed efficacemente espletata, a causa della mancanza di una valida procura speciale autenticata e dell’esplicita direttiva conferita al soggetto presente.
Pertanto, l’Autorità adita ha dichiarato improcedibile la domanda formulata dagli attori, condannandoli, ai sensi dell’art. 96, 3 comma., c.p.c. al pagamento di una somma determinata in via equitativa, in ragione del preclusivo ed ingiustificato rifiuto di prendere parte al tentativo di mediazione obbligatoria, nonché al pagamento della metà delle spese di giudizio in favore della parte convenuta e al pagamento, ex art. 8 comma 4-bis d.lgs. 28/2010, in favore dello Stato, dell’importo pari al contributo unificato dovuto per il giudizio, per non aver partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Gennaio 22 2021
  
13
Gennaio
2021

Le spese legali di mediazione? Hanno natura di danno emergente e vengono addebitate alla parte che ha determinato la lite;

Tribunale di Bergamo, sentenza del 14.10.2020 – Giudice Estensore Dott.ssa Silvia Romano.

SINTESI: Il caso de quo riguarda alcuni condomini che hanno convenuto in giudizio il Condominio al fine di ottenere la rifusione delle spese sostenute per l'esperimento di tre procedimenti di mediazione instaurati sul presupposto della nullità di una serie di delibere dell'assemblea condominiale.
In merito, il Tribunale di Bergamo ha sottolineato che le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente (ovvero di una perdita economica subita) e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie regole processuali (Cass. S. n. 16990/20172017).
Il Giudice ha, quindi, ritenuto necessario verificare in concreto, de facto e in diritto, se gli addebiti prospettati dagli attori a titolo di danno emergente derivino dalla responsabilità del Condominio.
In particolare, il Condominio ha riconosciuto il diritto degli attori a non partecipare alla spesa di rifacimento del lastrico solare di proprietà di altri condomini e, di conseguenza, il diritto ad ottenere il rimborso in favore dei medesimi. Inoltre, il Condominio ha dato incarico all’amministratore di fare rielaborare i piani di riparto pregressi, ma non ha adottato una delibera modificativa del predetto criterio di ripartizione delle spese.
Per tali ragioni, oltre che in virtù della documentazione riversata in giudizio e della giurisprudenza, l’Autorità Giudiziaria ha dichiarato nulle le delibere condominiali impugnate ed ha accolto la domanda attorea di rifusione dei costi sostenuti per l'esperimento dei procedimenti di mediazione.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Gennaio 13 2021
  
11
Dicembre
2020

Mediazione obbligatoria: Ormai fioccano Condanne da parte di tutti i tribunali, questo è solo un altro esempio!

SINTESI:

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese sostenute nel giudizio di  cassazione, che liquida in complessivi C 1.200,00, di cui €  200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 Sezione civile della Corte suprema di cassazione.
Il Presidente
Pasquale D’Ascola
DEPOSITATO CANCELLERIA 8 giugno 2020 - NON INSERIAMO PIU' TUTTE LE CONDANNE PERCHé SONO VERAMENTE TROPPE E QUI SOPRA NON RIUSCIREMO A FARLE STARE!

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Dicembre 16 2020
  
17
Novembre
2020

Nella mediazione delegata il Giudice può caldeggiare le parti ad avvalersi di una consulenza tecnica in mediazione e informare le stesse delle conseguenze in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione;

SINTESI:

Nella mediazione delegata il Giudice può caldeggiare le parti ad avvalersi di una consulenza tecnica in mediazione e informare le parti che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 8 d.Lgs. 28/10 comporta le conseguenze previste dalla predetta norma e dall’art. 96, III comma, c.p.c. A seguito di accertamento tecnico preventivo, il Giudice del Tribunale di Roma, Dott.ssa Raffaella Vacca, il 22/10/2020, formulava una proposta ex art. 185 c.p.c. che veniva però rifiutata da una parte in giudizio, la quale contestava le risultanze dell’accertamento.
Di talché, il Giudice riteneva di poter procedere ad una mediazione delegata poiché vi erano margini negoziali tra le parti che avrebbero consentito loro di addivenire in breve tempo ad una soluzione della vertenza soddisfacente per entrambe.
Inoltre ciò avrebbe evitato lunghi rinvii causati dall’emergenza sanitaria in corso.
Inoltre, il Giudice riferiva espressamente di ritenere opportuno l’espletamento della consulenza tecnica in mediazione, anche per accertare il nesso di causalità tra fatti ed eventi e tra eventi e danni.
Per tali ragioni, il Giudice fissava un termine alle parti per depositare la domanda di mediazione, autorizzava l’Organismo di mediazione ad acquisire la relazione peritale e l’allegata documentazione, nonché ad avvalersi di un consulente tecnico iscritto all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di Roma e di un ausiliario iscritto nel medesmo albo, con il compito di rispondere a determinati quesiti e a quanto ritenuto necessario dall’Organismo di mediazione. invita i difensori ad informare i loro assistiti della presente ordinanza e, specificamente, della necessità di partecipare effettivamente, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;
informa le parti che la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, ai sensi dell’art. 8 d.Lgs. 28/10 comporta le conseguenze previste dalla predetta norma e dall’art. 96, IIIcomma, c.p.c.;
rinvia all’udienza del 18.11.2021 h.11,15, con la precisazione che in ipotesi di raggiungimento di accordo, le parti potranno chiedere un’anticipazione d’udienza per la declaratoria di estinzione del giudizio.

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Ultimo aggiornamento Martedì, Novembre 17 2020
  
10
Novembre
2020

La mancata comparizione nella mediazione obbligatoria e nella mediazione demandata dell'istante configura l’improcedibilità della domanda giudiziale;

SINTESI: Il Tribunale di Brescia si è recentemente espressa in una causa condominiale per la quale la mediazione è obbligatoria ex L. 28/2010.
Parte attrice deduceva di aver svolto la mediazione e che la medesima aveva avuto esito negativo a causa della mancata comparizione di entrambe le parti processuali.
Il Condominio eccepiva la mancata mediazione obbligatoria e chiedeva che la domanda giudiziale venisse dichiarata improcedibile.
Il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni:

  1. chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale;
  2. l’onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità, deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha provocato l’instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione;
  3. viene, pertanto, distinta la posizione dell’attore da quella del convenuto: infatti l’improcedibilità della domanda nella mediazione obbligatoria e/o delegata è prevista solo nel caso in cui l’attore non abbia introdotto la procedura di mediazione o l’abbia gestita in modo viziato; invece, la mancata partecipazione del convenuto non impedisce di ritenere espletato il procedimento di mediazione;
  4. il rifiuto di partecipare alla mediazione deve considerarsi non giustificato sia in caso di mancanza di qualsiasi dichiarazione della parte sulla ragione del diniego a proseguire il procedimento, sia in caso di motivazioni inconsistenti o non pertinenti rispetto al merito della controversia; infatti, alle parti, non può essere riconosciuto un potere di veto assoluto ed incondizionato sulla possibilità di dare seguito alla procedura di mediazione;
  5. l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il Giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Nel caso di specie, la parte istante ha regolarmente introdotto la mediazione ante causa, la data del primo incontro è stata regolarmente comunicata, la parte invitata non ha aderito e nessuna delle parti si è presentata alla mediazione.
Il Giudice ha precisato che la parte istante avrebbe dovuto presenziare al primo incontro con il mediatore.
Inoltre il Tribunale, non ravvisando alcun valido motivo per l’assenza di entrambe le parti, ha ritenuto di non dover concedere ulteriore termine alle parti stesse per rinnovare la mediazione obbligatoria.
Infine, ha sottolineato che “Le conseguenze del rifiuto ingiustificato di procedere e di partecipare alla mediazione sono, se espresso dall’istante/attore, sovrapponibili alla mancanza tout court della introduzione della domanda di mediazione. Sarebbe un’aporia ritenere soddisfatto il precetto della legge in materia di mediazione obbligatoria e demandata, ritenendo che sia sufficiente al fine di integrare la condizione di procedibilità la semplice formale introduzione della domanda. Solo in presenza di ragioni ostative formali/procedurali (es. un convocato in mediazione caduto vittima di un grave incidente; ad un convocato deceduto nelle more della presentazione all’incontro) può ammettersi che sussista l’impossibilità ad iniziare la procedura di mediazione e quindi la ragionevolezza del considerare validamente concluso il procedimento di mediazione con l’avveramento della condizione di procedibilità e l’assenza di sanzioni”.
Per tali ragioni, l’Autorità Giudiziaria ha dichiarato improcedibili le domande attoree, ritenendo assorbite le ulteriori questioni di merito e condannando parte attrice a corrispondere a controparte le spese legali.

(Tribunale di Brescia, Giudice Estensore Dott. Pezzotta - sentenza del 03.06.2020)

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Ultimo aggiornamento Martedì, Novembre 10 2020
  
27
Giugno
2018

E’ Obbligatoria la mediazione nel procedimento di revoca dell’amministratore di condominio.

Secondo il Tribunale di Macerata non possono sussistere dubbi sulla obbligatorietà del procedimento di mediazione nel giudizio di revoca dell’amministratore di condominio.
Infatti, la previsione contenuta nell’art. 5, comma 4, lettera f, D.lgs. 28/2010 che esclude l’applicabilità della mediazione a procedimenti in camera di consiglio cede dinanzi a quanto dettato dagli articoli 71 quater e 64 delle disp. Att. c.c.
Dette norme hanno carattere di specialità nell’ambito della disciplina del condominio ed affermare il contrario significherebbe, implicitamente, abrogarle.

Leggi Tutta la Sentenza: TRIBUNALE DI MACERATA

…./17 r.g.

IL COLLEGIO

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Ultimo aggiornamento Domenica, Luglio 08 2018
  
09
Febbraio
2018

18/01/2018 - NEL GIUDIZIO DI REVOCA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO E’ OBBLIGATORIO EFFETTUARE LA MEDIAZIONE;

L’art. 71 quater disp. att. del codice civile circoscrive la definizione delle liti condominiali alle norme contenute nelle disposizioni del libro III, titolo VI, capo II del c.c. e degli articoli da 61 a 72 delle disp. att.
Per tali controversie l’esperimento del tentativo di mediazione è obbligatorio a pena di inammissibilità della domanda giudiziale.
Tale obbligo sussiste anche quando la controversia ha ad oggetto la revoca dell’amministratore di condominio?
Secondo la Corte di Cassazione la risposta deve essere affermativa.
Infatti, nonostante l'art. 5, comma 4, lett. f, del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 esclude l’obbligatorietà del tentativo di mediazione nei procedimenti in camera di consiglio (vi rientra la revoca dell’amministratore di condominio), la Corte ha ritenuto che la mancata comparizione della promotrice dell’azione di revoca all’ incontro davanti al mediatore equivale al mancato avveramento della condizione di procedibilità.

Testo integrale:

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Febbraio 09 2018
  

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