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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

17
Agosto
2023

Delibera condominiale: la parte istante non può dolersi del ritardo con cui l'organismo ha inviato la comunicazione alla parte convocata se la stessa ha omesso di predisporre la comunicazione così come indicato dall’art. 8, comma 1, D.lgs 28/2010;

Corte d’appello di Palermo, Sez. II, 7.06.2023, sentenza n. 1109, giudice relatore ausiliario Maruzza Pino;

SINTESI: In un giudizio di impugnazione di delibere condominiali, il Tribunale di Palermo nel 2018 aveva rigettato la domanda di due condòmini volta all’annullamento e/o declaratoria di nullità delle delibere, con condanna alle spese. Gli stessi proponevano appello avverso tale sentenza e il Condominio si costituiva. Col primo motivo di appello i condomini lamentavano che il Tribunale avesse ritenuto tardiva l'impugnazione e la Corte lo ha ritenuto infondato.
Il Tribunale ha respinto l'impugnazione per essere gli asseriti vizi attinenti a profili di annullabilità e dunque, ai sensi dell'art. 1137 c.c., non più deducibili oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione del verbale assembleare. Sulla questione relativa al tipo di invalidità che inficia le delibere di assemblea condominiale, la Corte richiama sia la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4806 del 2005 che ha tracciato il criterio distintivo tra delibere nulle e annullabili, le prime affette da "vizi di sostanza", le seconde da "vizi di forma" sia il recente arresto della Corte di cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 9839/2021.
Gli appellanti deducono di aver agito tempestivamente, avendo proposto istanza di mediazione nel rispetto del termine di trenta giorni e che il ritardo nella comunicazione dell'avvio del procedimento alla controparte, a cura del mediatore, non può riverberarsi in loro danno. Invece, secondo la corte territoriale, la parte istante non può dolersi del ritardo con cui l'organismo ha inviato la comunicazione alla parte convocata se la stessa ha omesso di predisporre la comunicazione così come indicato dall’art. 8, comma 1, D.lgs 28/2010 in quanto tale comunicazione della domanda di mediazione alla controparte può avvenire ex articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 28 del 2010, “anche a cura della parte istante”. La stessa potrà e dovrà, secondo un criterio di diligenza minima, avvalersi di tale facoltà proprio al fine di prevenire gli effetti pregiudizievoli delle eventuali lungaggini della procedura conciliativa.
La corte di Palermo ha pertanto rigettato il motivo d’appello e condannato gli appellanti alla rifusione delle spese.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Agosto 17 2023
  
08
Agosto
2023

All’organismo di mediazione spetta il compenso se si accetta il regolamento;

La sottoscrizione del Regolamento dell’Organismo di mediazione e l’impegno a pagare i costi della procedura e le indennità fa sorgere il diritto al compenso;

Compenso per l’organismo se le parti accettano e sottoscrivono il regolamento

L’organismo di mediazione ha diritto al compenso per l’attività svolta se le parti hanno letto e sottoscritto il Regolamento in sede di redazione dell’istanza di mediazione, la cui accettazione è stata poi richiamata nel verbale del primo incontro e nel successivo, che ha attestato l’esito negativo della mediazione. Lo ha chiarito il Tribunale di Siracusa nella sentenza n. 1486/2023 del 31/07/2023, in veste di giudice di appello.

Decreto ingiuntivo per l’organismo di mediazione a cui non viene pagato il compenso

Un organismo di mediazione ottiene un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento del compenso relativo all’attività di mediazione prestata, procedura che può essere avviata anche presentando Domanda di Mediazione presso una delle sedi di OMCI. Parte avversa si oppone al decreto con cui si chiede di pagare l’organismo perché si è tenuto solo il primo incontro di mediazione. All’organismo spettano solo le spese per avviare la procedura, tanto più che la procedura si è conclusa con esito negativo. Parte opponente rileva la nullità del contratto che l’organismo sostiene di avergli fatto sottoscrivere in quanto non gli è stato esibito né fatto leggere il Regolamento dell’organismo. Non è stato quindi possibile comprendere quando e in che modo sarebbe sorto il diritto al compenso dell’organismo.L’organismo contesta le eccezioni sollevate e fa presente che il Regolamento è stato visionato dalle parti prima della firma e che il compenso richiesto è stato calcolato nel rispetto delle regole. Il giudice di pace in primo grado accoglie l’opposizione, ma l’organismo di mediazione appella la decisione di fronte al Tribunale.

Accettazione e firma del regolamento fanno sorgere il diritto al compenso dell’Organismo

In sede di appello parte opponente contesta la versione dei fatti fornita dall’organismo di mediazione ritenendola infondata in fatto e in diritto.Il Tribunale però ribalta la decisione del giudice di pace, poiché l’appello è fondato.

Dall’istruttoria è emerso che le parti si sono rivolte all’organismo di mediazione, hanno depositato la Domanda per avviare la procedura e dopo averla letta e sottoscritta hanno chiesto la convocazione delle controparti. Uno degli opponenti ha firmato espressamente la clausola del contratto che prevedeva l’accettazione del Regolamento e l’impegno di pagare i costi del primo incontro e, in caso di prosecuzione, le indennità per la procedura specificate sul sito dell’organismo.

Quando si è tenuto il primo incontro il mediatore ha specificato nel verbale che le parti e gli avvocati erano concordi nell’intraprendere la procedura di mediazione, che hanno accettato il Regolamento e che si sono impegnati a versare le indennità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 28/2010 per avviare la mediazione, svolgere il primo incontro e quelli successivi ed eventuali. Detto verbale è stato quindi letto e firmato dalla parte opponente e dai difensori.

Nell’incontro successivo al primo, dopo la rinuncia a proseguire la procedura comunicata a mezzo mail dal difensore della parte opponente, è stato specificato a verbale il mancato raggiungimento dell’accordo.

Anche a questo incontro, a cui hanno partecipato la parte opponente e il proprio difensore è stato ribadito che la stessa aveva firmato il regolamento e si era impegnata a versare le indennità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 28/2010. Per il Tribunale, la sottoscrizione del Regolamento dell’Organismo di mediazione e dei due verbali di incontro, che hanno fatto espresso richiamo all’accettazione del Regolamento ha determinato l’insorgenza del diritto al compenso spettante all’organismo. La società di mediazione quindi è creditrice nei confronti della controparte dell’importo come risultante dalla fattura prodotta in giudizio.

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Ultimo aggiornamento Martedì, Agosto 08 2023
  
04
Agosto
2023

Riforma: mediazione obbligatoria in materia di franchising;

La riforma Cartabia prevede per il contratto di franchising la mediazione obbligatoria. La novità è in vigore dal 30 giugno 2023;

Franchising: mediazione obbligatoria

La riforma Cartabia ha ampliato il numero delle materie in cui la mediazione civile e commerciale è obbligatoria. Una delle materie che il legislatore ha introdotto ex novo nel primo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 è il franchising. Chi vuole quindi agire in giudizio per esercitare un’azione relativa a una controversia in materia di franchising deve prima andare in mediazione, presentando la domanda presso una delle sedi di OMCI.

La procedura di mediazione infatti, in materia di franchising, è condizione di procedibilità della domanda. Il mancato rispetto di questa fase stragiudiziale può quindi essere eccepita dalla controparte o rilevata d’ufficio da parte del giudice. Questa nuova regola è in vigore dal 30 giugno 2023.

Il contratto di franchising o affiliazione commerciale

La disciplina del franchising è contenuta nei pochi articoli che compongono la legge n. 129 del 2004. Il primo articolo di questa legge definisce il franchising come il contratto in cui una parte (affiliante) concede ad un’altra (affiliato) in cambio di una somma di denaro, un insieme di diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi a marchi, brevetti, diritto d’autore e know how. L’affiliato inoltre riceve assistenza e consulenza da parte dell’affiliante, il quale lo inserisce in un sistema formato da altri affiliati presenti sul territorio nazionale per commercializzare determinati beni e servizi. Con questo contratto l’affiliante o franchisor ampia la propria presenza nel mercato e riceve in cambio un diritto di ingresso e una percentuale che varia in base al giro di affari che l’affilante riesce a realizzare. L’affiliato o franchisee ha invece la possibilità di avviare un’attività con meno rischi grazie al modello di vendita già sperimentato dall’affiliante.

Obblighi del franchisor e del franchisee

Come tutti i contratti, anche quello di franchising prevede diritti, ma anche obblighi a carico delle parti. Il primo obbligo che grava sul franchisor è quello di informare il franchisee sulla crescita potenziale dell’attività e consegnarli diversi documenti da allegare al contratto. Il mancato rispetto di quest’obbligo da parte del franchisor legittima il franchisee a chiedere la risoluzione del contratto.  Da parte sua il franchisee deve rispettare il divieto di trasferimento della sede in assenza del consenso del franchisor e l’obbligo di riservatezza sul contenuto dell’attività, che non viene meno neanche in caso di cessazione del rapporto. Come previsto poi in generale per tutti i contratti, le parti devono rispettare i doveri di lealtà, buona fede e correttezza sia prima che durante la stipula del contratto e poi per tutta la durata del rapporto.

Possibili controversie da risolvere in mediazione

Il contratto di affiliazione in effetti può essere motivo di contrasto tra le parti coinvolte. I litigi possono scaturire a causa del mancato rispetto delle regole contrattuali. Il franchisee potrebbe violare, ad esempio, il segreto industriale o gli accordi sulla concorrenza territoriale. Il franchisor invece potrebbe non fornire all’affiliato le informazioni, il supporto e la consulenza necessarie per far decollare l’attività. La mediazione in genere ha successo nella risoluzione delle controversie che si riferiscono a rapporti di durata. Il franchising beneficerà quindi sicuramente di tale innovazione legislativa.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Agosto 04 2023
  
02
Agosto
2023

Nel corso della mediazione obbligatoria, sospese le attività processuali;

La Cassazione dichiara illegittima la fissazione di un termine per il deposito delle memorie difensive contemporaneamente a quello concesso per la mediazione obbligatoria;

Nei casi in cui la mediazione è obbligatoria il suo corretto svolgimento costituisce condizione di procedibilità dell’azione e finchè questa non è avverata è preclusa qualsiasi attività processuale, ad eccezione dei provvedimenti cautelari e urgenti. Questo quanto emerge dalla ordinanza della Cassazione n. 22038/2023 del 24/07/2023.

La vicenda

Nella vicenda portata all’attenzione della Suprema Corte, riguardante una servitù, la conduttrice di un fondo rustico attraversato da un canale per lo scolo delle acque subiva danni a causa dell’omessa ripulitura dello stesso, per cui trascinava in giudizio i responsabili chiedendo i danni. Nel giudizio di merito, le sue ragioni venivano disconosciute e la donna impugnava la sentenza di prime cure lamentando il diniego della richiesta di rimessione in termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., sostenendo che il termine era stato erroneamente concesso contestualmente a quello per il tentativo di mediazione obbligatoria, in pendenza del quale, invece, ogni attività processuale doveva essere sospesa. In appello, il giudice perseverava nell’errore respingendo il gravame della donna e la stessa adiva il Palazzaccio.

Mediazione obbligatoria e prosecuzione del giudizio

Per gli Ermellini, il ricorso è fondato. “Rientrando tra gli istituti deflattivi del contenzioso – ora potenziato dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022) – e introdotta con l’intento di promuovere il ricorso a procedure stragiudiziali per ridurre l’elevato livello delle pendenze del processo civile, la mediazione disciplinata dal d.lgs. n. 28/2010, modificato dal d.lgs. n. 69/2013, costituisce, per espressa volontà legislativa, una condizione di procedibilità della domanda giudiziale” affermano preliminarmente da piazza Cavour. Condizione che, proseguono, “deve essere assolta prima dell’esercizio dell’azione giudiziale (cfr. art. 5 comma 1). Laddove la domanda giudiziale sia stata proposta in assenza del previo esperimento del procedimento di mediazione, il giudice deve rinviare l’udienza, assegnare alle parti un termine per consentire l’avvio del procedimento e fissare una nuova udienza per verificare l’avverarsi della condizione di procedibilità richiesta”. Nel caso di specie, il giudice di prime cure ha dato inizio al processo, assegnando in udienza contestualmente alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell’art. 183 c.p.c. e il termine di 15 gg. per l’esperimento del tentativo di conciliazione, autorizzando così il deposito delle memorie istruttorie prima del verificarsi della condizione di procedibilità accertata come omessa dallo stesso giudicante, su eccezione tempestivamente proposta della parte. La disciplina della condizione di procedibilità in esame, aggiungono quindi dalla S.C., “si intreccia con il processo civile sia in ordine al compimento o meno delle attività successive all’assegnazione del termine, sia in ordine alle attività che, dopo tale assegnazione, possono essere compiute in sede giudiziaria. Soccorre a quest’ultimo riguardo l’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 28/2010, che specifica quali sono le uniche attività che il giudice può compiere nelle more dello svolgimento della mediazione, ossia la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari (a ciò si aggiunge per la parte la possibilità di trascrivere comunque, nei giudizi che lo prevedano, la domanda giudiziale). Restano pertanto esclusi tutti i provvedimenti che sono privi di tale carattere e che, per loro natura, attengono alla prosecuzione del procedimento giudiziale”. La norma in questione, quindi, “non può che essere di stretta interpretazione, posto che essa introduce una parziale attenuazione del regime di improcedibilità, giustificata da esigenze di celerità processuale”.

Il principio di diritto

Come affermato del resto in altre occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, “il procedimento di mediazione obbligatoria si pone per dir così ‘a monte’ dell’inizio del processo, tanto che, ove la stessa non sia esperita nei casi previsti obbligatoriamente dalla legge, il processo neppure può avere inizio e la domanda giudiziale non è procedibile” (cfr. Cass. n. 34814/2022).

La Corte d’Appello ha dunque errato nel caso in esame, poiché “era assolutamente preclusa al giudice la possibilità di concedere, contestualmente al termine per l’avvio della procedura di mediazione obbligatoria, anche i termini per il deposito delle memorie istruttorie e dunque di proseguire oltre nella trattazione della causa in assenza del previo accertamento della verifica della condizione di procedibilità dell’azione”. Né può parlarsi, concludono dalla Corte, “di rinuncia implicita ad una eccezione (quella del mancato spletamento della mediazione obbligatoria) che, una volta proposta e accolta dal giudice, vincola questi al rispetto delle prescrizioni poste dal d.lgs. n. 28/2010 ed appare quindi sottratta alla disponibilità sostanziale e processuale della parte”. Da qui l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione impugnata con l’affermazione del seguente principio di diritto: “L’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 28/2010, secondo il quale lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti cautelari e urgenti, vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l’espletamento della procedura di mediazione, fino all’udienza di verifica dell’avveramento della condizione di procedibilità”.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Agosto 02 2023
  
31
Luglio
2023

Improcedibile la domanda se la comunicazione della domanda di mediazione viene inviata al legale costituito in giudizio e non alla parte personalmente;

Tribunale di Torre Annunziata, sez. I, 21.02.2023, sentenza n. 529, giudice relatore Cristina Longo;

SINTESI: In una causa avente ad oggetto l’impugnazione di testamenti e l’azione di riduzione per lesione di legittima, il giudice  ordinava di esperire il previo tentativo di mediazione della controversia, fissando per il prosieguo, in caso di fallimento della mediazione, nuova udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.. Veniva esperito il tentativo di mediazione, dal quale si evinceva che, alla presenza degli istanti, il mediatore accertava la regolarità delle comunicazioni trasmesse alle parti invitate, che non comparivano. La mediazione si concludeva con esito negativo per l'assenza delle parti invitate.
l'Avv. per parte convenuta, riportandosi ai propri scritti difensivi, eccepiva in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per nullità del procedimento di mediazione delegata, precisando che "il d.lgs. n.28/2010 ci riferisce, inesorabilmente, della necessità di comunicare direttamente alla parte l'invito alla mediazione e giammai al procuratore costituito in giudizio, senza distinzione tra mediazione ante causam o in corso di causa. Il richiamato decreto, infatti, non prevede in alcun suo punto la possibilità di notificare la domanda al procuratore costituito, essendo necessario che l'atto sia portato a conoscenza della parte (ex multis, ed in ultimo, sentenza Trib. Siena, 5 maggio 2020, n.744; sentenza Trib. Palermo 5 settembre 2019, n.3903; sentenza Trib. Rimini 28 febbraio 2017). Nel caso di specie, in effetti, l’Avv. non era più difensore del convenuto e si era per di più cancellato dall’albo.
Il Tribunale, richiamando Tribunale Velletri sez. II, 12/12/2019, n. 2302, rilevava che la natura della mediazione di per sé richiede che all'incontro con il mediatore siano presenti le parti di persona; difatti, l'istituto mira a riattivare la comunicazione tra i litiganti al fine di renderli in grado di verificare la possibilità di una soluzione concordata del conflitto; questo implica necessariamente che sia possibile una interazione immediata tra le parti di fronte al mediatore. La mediazione è un "procedimento deformalizzato" che si svolge davanti al mediatore, in cui la miglior garanzia di riuscita è costituita innanzitutto dalla stessa professionalizzazione della figura del mediatore, e dall'offerta alle parti di un momento di incontro, perché possano liberamente discutere prima che le rispettive posizioni risultino irrigidite dalle posizioni processuali assunte e dalle linee difensive adottate. Il successo dell'attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all' interlocuzione diretta ed informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi, ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione, favorendo al contempo la prosecuzione dei rapporti commerciali. Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti" (Cass. n. 8473 del 7.3.2019). L'art. 8 D.Lgs. 28/2010, in relazione alle modalità secondo le quali l'altra parte, ossia la parte "chiamata" od "invitata", deve essere convocata in mediazione, prevede testualmente, al comma 1, che "La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante". Pertanto, in base alla richiamata previsione ciò che rileva ai fini della regolare convocazione della parte alla procedura di mediazione è la effettiva conoscenza che la stessa abbia avuto del procedimento.
Nonostante sia prassi in molti organismi di mediazione, sia per esigenze di celerità che di economia, inviare l'istanza solo all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sul tema della comunicazione dell'istanza di mediazione quando è delegata o è pendente un giudizio, evidenziando che la notifica al procuratore costituito non è circostanza prevista dal D.Lgs. 28/2010. L'istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte personalmente, a cura dell'istante o della segreteria dell'organismo di mediazione. Non è invece possibile inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli atti processuali. In un caso del genere, quindi, la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile. In tal senso Tribunale di Palermo, sentenza n. 3903 del 5 settembre 2019 e Tribunale di Cremona con sentenza del 1.7.2021.
Considerata la novità della questione che ha determinato l'esito del giudizio, il tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti, di cui all'art. 92 comma 2 c.p.c., per l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Luglio 31 2023
  
28
Luglio
2023

Domanda mediazione: diligenza minima della parte istante;

Per la Corte d’Appello di Palermo, la parte istante, secondo un criterio di diligenza minima, deve avvalersi della facoltà di invio della comunicazione della domanda di mediazione per evitare le lungaggini della procedura;

Comunicazione domanda mediazione

Atteso che la comunicazione della domanda di mediazione obbligatoria alla controparte può avvenire “anche a cura della parte istante”, quest’ultima “potrà e dovrà”, secondo un criterio di diligenza minima, avvalersi di questa facoltà al fine di prevenire gli effetti pregiudizievoli delle lungaggini connesse alla procedura. Così la Corte d’Appello di Palermo nella sentenza n. 1109/2023 del 07/06/2023.

La vicenda

La vicenda ha ad oggetto una lite tra alcuni condomini e il proprio condominio per ottenere l’annullamento o la declaratoria di nullità delle deliberazioni con cui l’assemblea condominiale aveva approvato il rendiconto per due anni e, in particolare la ripartizione delle spese ordinarie dell’impianto idrico secondo la tabella del regolamento condominiale che tuttavia limitava la ripartizione secondo i millesimi alle sole spese di manutenzione straordinaria dell’autoclave.

Sulla questione relativa al tipo di invalidità che inficia le delibere di assemblea condominiale, il giudice del gravame, nel decidere, si riporta a quanto affermato in materia dalla Cassazione.

Nella fattispecie in esame, scrive infatti la Corte d’Appello, “stando al tenore letterale delle deliberazioni, l’assemblea dei condomini non avrebbe inteso modificare per il futuro il criterio di ripartizione previsto dal regolamento condominiale, ma non si sarebbe attenuta a quel criterio. Alla luce dell’insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 4806/2005 e Cass. n. 9839/2021), le delibere in questione non potevano considerarsi inficiate da nullità e avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall’art. 1137 c.c.”.

Gli appellanti deducono, quindi, di aver agito tempestivamente, avendo proposto istanza di mediazione nel rispetto del termine di 30 giorni e si dolgono del fatto che “il ritardo nella comunicazione dell’avvio del procedimento alla controparte, a cura del mediatore, non può riverberarsi in loro danno”. Sostengono che una siffatta conclusione, “ove, in ipotesi, aderente alla legge, renderebbe quest’ultima non conforme alla Costituzione”.

Diligenza minima in mediazione

La corte d’appello richiama a questo punto l’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 28/2010 il quale prevede che “dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale” e che “dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta”.

Il tenore letterale della disposizione, per il giudicante, “è inequivoco e vale di per sé a confutare la tesi interpretativa degli appellanti”. Né la disciplina normativa” può dirsi irrazionale e perciò contraria ai principi della Costituzione”.

“Ai sensi dell’art. 5, co. 6, del D.Lgs 28/2010, vigente ratione temporis (vds. oggi l’art. 8), infatti – prosegue la Corte – la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte può avvenire ‘anche a cura della parte istante’, che potrà (e dovrà, secondo un criterio di diligenza minima) avvalersi di tale facoltà proprio al fine di prevenire gli effetti pregiudizievoli delle eventuali lungaggini della procedura di mediazione”.

Da qui il rigetto dell’appello.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Luglio 28 2023
  
27
Luglio
2023

La mediazione in materia di responsabilità medica;

La mediazione in materia di responsabilità sanitaria: da mera condizione di procedibilità a prezioso strumento per la risoluzione delle controversie.

Se prima della riforma Cartabia il procedimento di mediazione appariva meno efficace rispetto alla procedura di accertamento tecnico preventivo, ora la mediazione diviene lo strumento non solo più efficace ma anche più conveniente.
Infatti la mediazione, ed in particolare la C.T.M. (consulenza tecnica in mediazione) è stata implementata con la previsione di cui all’art. 8, 7 comma, secondo cui:
Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti. Al momento della nomina dell’esperto, le parti possono convenire la producibilità in giudizio della sua relazione, anche in deroga all’articolo 9. In tal caso, la relazione è valutata ai sensi dell’articolo 116, comma primo, del codice di procedura civile”.
La possibilità di esperire una C.T.M. infatti consente alle parti di risolvere le questioni tecniche della vertenza avvalendosi di professionisti iscritti negli albi dei consulenti presso il tribunale, e pertanto con comprovata esperienza ed affidabilità, che possono determinare l’eventuale responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria. 
La grande novità è rappresentata dal fatto che la perizia può essere acquisita nel giudizio su concorde volontà delle parti in deroga al principio di riservatezza previsto dagli artt. 9 e 10 del D.lgs 28/2010. 
La consulenza tecnica in mediazione è ammessa purché abbia determinati requisiti minimi essenziali:
1. il perito deve essere scelto tra quelli iscritti negli albi dei tribunali. 
2. la consulenza deve essere redatta in contraddittorio tra le parti.
Viene consentito alle parti di introdurre una C.T.M. di derivazione stragiudiziale all’interno del giudizio ed essa viene valutata dal Giudice ai sensi dell’art. 116, 1 comma c.p.c. divenendo così un elemento di prova atipica che viene introdotto nel giudizio di cognizione piena: la consulenza può assurgere a mezzo probatorio a tutti gli effetti e su di esso l’Organo Giudicante può addirittura basare la propria decisione. Viene così recepito un orientamento che alcuni tribunali di merito avevano già espresso anche ante riforma (Tribunale di Ravenna sentenza n. 154 del 2022 - Tribunale di Roma sentenza n. 1094 del 2022, - Tribunale di Ascoli Piceno sentenza n. 14 del 2019) facendo leva anche sul contemperamento fra l’esigenza di riservatezza e quella di economicità ed utilità delle attività in mediazione che possono trovare sede anche nel processo di cognizione ordinario.
L’elemento interessante è che sono le parti, non il giudice, a determinare le regole ed i tecnici da coinvolgere nella risoluzione della controversia e la possibilità di portare l’esito di tale procedimento in sede giudiziale. La mediazione coinvolge anche le parti offrendo loro la possibilità di avere un ruolo centrale, di perseguire i propri interessi e di essere attivi nel percorso che porta alla risoluzione della vertenza.
I vantaggi del procedimento di mediazione in ordine ai casi di responsabilità medica.
Non solo, ci sono anche ulteriori aspetti vantaggiosi connessi al procedimento di mediazione in materia di responsabilità medica ed in particolare: 
·garanzia di riservatezza e confidenzialità (artt. 9,10 e 14 D.lgs. n. 28/2010), in termini anche di salvaguardia della riservatezza, sia per il medico che per la struttura per la pendenza di una controversia; 
· possibilità di prevenire un giudizio;
· minori costi rispetto all’A.T.P. con funzione conciliativa dove le spese, anche del consulente tecnico d’ufficio, devono essere anticipate interamente dal paziente danneggiato;
· efficacia dell’accordo sottoscritto dagli avvocati delle parti al pari di una sentenza con le conseguenti potenzialità esecutive dell’accordo ottenibili anche attraverso la sottoscrizione da parte degli avvocati “ove presenti” (art. 12 D.lgs. 28/2010);
· incentivi di carattere fiscale del procedimento di mediazione (artt. 17 e 20 D.lgs. 28/2010).
Un ulteriore incentivo alla mediazione è rappresentato anche dall’art. 12 bis del D.lgs. 28/2010; esso porterà le strutture sanitarie e dei medici ad aderire alla mediazione per non incorrere nelle conseguenze di cui all’art. 12 bis. D.lgs. 28/2010 oppure, se decideranno di non partecipare alla mediazione, dovranno addurre “giustificati motivi”. 
E’ molto probabile che in tutte le mediazioni le strutture sanitarie e/o i medici aderiranno per poi confrontarsi in mediazione; seppur non sarà scontato l’esito positivo della mediazione, sicuramente sarà un momento di ulteriore confronto tra le parti ed, in molti casi. le parti avranno la possibilità di giungere ad un accordo, evitando il giudizio avanti al Tribunale.
Infine mi preme segnalare che il Ministro della Giustizia ha istituito una Commissione per limitare e ridurre le cause giudiziarie contro i sanitari che hanno portato al diffondersi della c.d. medicina difensiva, ossia della tendenza a prescrivere più esami e visite del dovuto da parte dei medici al fine di evitare qualsivoglia responsabilità.
Penso che l’iniziativa ministeriale sia lodevole e che anche la mediazione, così come riformata, possa aiutare a diminuire il contenzioso giudiziale ed a recuperare quel rapporto di fiducia medico paziente che si è perso nel tempo, ridando da un lato la serenità al medico per lavorare responsabilmente e dall’altro lato la fiducia al paziente che il medico farà tutto il possibile per guarirlo. Oggi, alla luce della riforma Cartabia, la procedura di mediazione assume un ruolo importantissimo in una materia delicata e complessa come quella della responsabilità medica e consente al paziente, al medico ed alla struttura sanitaria, (pubblica o privata che sia) di salvaguardare due aspetti fondamentali della vita di ciascuno di noi e della nostra società come la professionalità del medico e la salvaguardia della salute del paziente. La mediazione non è più una mera condizione di procedibilità, ma diviene lo strumento che consente alle parti coinvolte di trovare una soluzione al loro problema, contenendo i tempi ed i costi e salvaguardando gli interessi di tutti!

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Luglio 27 2023
  
27
Luglio
2023

L’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso;

Tribunale di Termini Imerese, 7.4.2023, sentenza n. 412, giudice D’Urso

SINTESI: In una controversia di locazione avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo per canoni di locazione, il giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e onerava parte opposta (il locatore) all'introduzione del procedimento di mediazione che, una volta instaurato, si concludeva con verbale negativo in ragione della mancata comparizione personale del conduttore. Non essendosi presentato senza giustificato motivo, benché ritualmente convocato dall'Organismo prescelto, l'esperimento è stato di conseguenza chiuso senza poter entrare nel merito delle diverse posizioni delle parti.
La giudice ha stabilito  - riferendosi a sentenza Tribunale di Roma 23.02.2017 e ordinanza Tribunale di Palermo 29.07.2015 - che l’ingiustificata mancata partecipazione alla mediazione costituisce un comportamento doloso, in quanto idoneo a determinare l'introduzione di una procedura giudiziale – evitabile - in un contesto giudiziario, quello italiano, saturo nei numeri e smisuratamente dilatato nella durata dei giudizi, tanto da comportare la condanna al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per li giudizio.
Pertanto, la radicale evidente assenza di un giustificato motivo della mancata partecipazione del conduttore al procedimento di mediazione, in forza del combinato disposto degli art. 8 co VI bis del d.Igs. 28/2010 e art. 116 c.p.c., concorre a ritenere raggiunta la piena prova della infondatezza della sua resistenza ad oltranza e legittima l’interesse dell'attore ad ottenere quanto richiesto in atto di citazione (il pagamento dei canoni di locazione)
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Ultimo aggiornamento Giovedì, Luglio 27 2023
  
25
Luglio
2023

L’art. 5, terzo comma, d.lgs 28/2010 vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità;

Corte di cassazione, sez. 2 civ., 24.7.2023, sentenza n. 22038;

SINTESI: In una controversia in tema di affitto di un fondo, il ricorrente aveva impugnato la sentenza di primo grado  avanti la Corte d’appello di Cagliari  lamentando il diniego della richiesta di rimessione in termini per il deposito delle memorie ex articolo 183, comma sesto, cpc.  La Corte d’appello aveva rigettato il motivo di gravame sostenendo che lo stesso difensore di parte attrice aveva richiesto la concessione dei termini implicitamente rinunciando all’eccezione relativa alla mancata sospensione di ogni attività processuale in pendenza di mediazione obbligatoria. La Corte cagliaritana aveva ritenuto assente il presupposto dell’art. 153 cpc in quanto la difesa dell’attrice non aveva addotto una causa a lei non imputabile a giustificazione dell’omesso deposito delle memorie da lei stessa richieste. Avverso tale decisione la parte soccombente aveva proposto ricorso per cassazione deducendo con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 d.lgs. 28/2010.
Il motivo è ritenuto fondato.
Nel caso di specie il deposito di memorie istruttorie era stato autorizzato prima del verificarsi della condizione di procedibilità accertata come omessa dallo stesso giudice su eccezione di parte.
Le uniche attività che si possono compiere nelle more dello svolgimento della mediazione sono la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari e la trascrizione del la domanda giudiziale. Tutti gli altri provvedimenti sono esclusi. L’art. 5, terzo comma, d.lgs. 28/2010 è una norma di stretta interpretazione che introduce una parziale attenuazione del regime di improcedibilità giustificata da esigenze di celerità processuale.
La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d’appello abbia errato nell’applicare al caso di specie il principio della sanatoria della nullità ex art. 157, terzo comma, cpc e della rimessione in termini.
La Corte di cassazione, in virtù della finalità deflattiva della mediazione, ha stabilito che quando la mediazione è obbligatoria e il suo corretto espletamento costituisce condizione di procedibilità dell'azione civile, finché pende la stessa è preclusa qualsiasi attività processuale, ad eccezione degli eventuali provvedimenti cautelari e urgenti. Il giudice non può quindi - anche se richiesto dalla parte - assegnare un termine per depositare le memorie difensive. In pendenza del tentativo di mediazione, ogni attività processuale avrebbe dovuto essere sospesa. La condizione di procedibilità della domanda sospende per sua natura tutti i termini processuali e obbliga ad attenderne l'esito.
Il principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice del rinvio: "L'articolo 5, comma 3, del Dlgs 28/2010, dispone che lo svolgimento della mediazione da un lato non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti cautelari e urgenti, ma dall'altro vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità ".

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Ultimo aggiornamento Martedì, Luglio 25 2023
  
24
Luglio
2023

Atto di intimazione di sfratto: quando è legale?

Cosa deve contenere il documento che chiede all’inquilino di lasciare libero l’immobile per morosità. Come deve essere notificato.

La procedura dello sfratto si applica all’affitto di immobili ad uso abitativo o commerciale quando il proprietario intende rientrare in possesso del bene a causa del mancato pagamento del canone da parte dell’inquilino. Uno dei passaggi fondamentali di questa procedura è l’invio dell’atto di intimazione di sfratto: quando è legale e quando, invece, può essere contestato dal destinatario? Come in ogni documento ufficiale che si rispetti, forma e contenuto sono essenziali anche nell’atto di intimazione, che deve riportare determinate cose ed essere inviato entro un certo termine. Vediamo come funziona. Per poter dare il via libera alla procedura di sfratto, è necessario che si diano alcuni presupposti legati al contratto di affitto all’inosservanza dell’inquilino dei propri doveri. Due, in particolare, i requisiti:

  • che sia stato stipulato e registrato un contratto di locazione;
  • che l’inquilino non abbia pagato il canone dovuto.

La procedura, invece, non può essere applicata:

  • ai casi che rientrano nel processo ordinario o solo in quello locatizio, come ad esempio l’usufrutto, il comodato, l‘affitto di azienda, l’occupazione abusiva, ecc.;
  • alle controversie che riguardano i contratti agrari, come può essere l’affitto di un fondo rustico, di competenza esclusiva di sezioni specializzate e normalmente disciplinate dalle regole del rito del lavoro.

Lo sfratto può scattare anche quando si conclude il contratto d’opera che consentiva il godimento dell’immobile in cambio di una prestazione, come nel caso del custode dell’edificio.

Quando risulta moroso l’inquilino?

Può bastare anche una scadenza non rispettata per diventare un inquilino moroso e vedersi arrivare un atto di intimazione di sfratto. Questo atto può partire:

  • per gli affitti ad uso abitativo, anche solo dopo un canone non pagato, decorsi 20 giorni dalla scadenza;
  • per gli affitti ad uso commerciale, quando i mancati pagamenti hanno un’importanze rilevante, avuto riguardo all’interesse del proprietario: la valutazione è effettuata di volta in volta dal giudice secondo i principi di buona fede contrattuale.

Se c’è una diminuzione nel godimento dell’immobile locato, l’inquilino non può rifiutarsi di versare il canone o ridurlo unilateralmente: solo quando il bene diventa completamente inutilizzabile può sospendere in modo totale o parziale il pagamento del canone senza poter essere accusato di morosità.

L‘inquilino è moroso anche quando il suo inadempimento riguarda gli oneri accessori (ad esempio, le spese condominiali o di ordinaria amministrazione a suo carico). In questo caso, però, per intimare lo sfratto, l’ammontare dell’inadempimento deve avere una certa rilevanza, a seconda del tipo di locazione, cioè:

  • in quelle a uso abitativo, deve essere superiore a due mensilità di canone;
  • in quelle a uso commerciale deve avere un’importanza tale da rompere l’equilibrio contrattuale.

Cosa deve contenere l’atto di intimazione di sfratto?

  • Il proprietario dell’immobile avvia il procedimento notificando all’inquilino un atto di intimazione e citazione con cui chi chiede formalmente di lasciare liberi i locali oggetto dell’affitto e lo cita contestualmente in giudizio per una certa data. Affinché sia legale, l’atto d’intimazione di sfratto deve obbligatoriamente contenere: l’indicazione del tribunale competente, cioè del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile affittato. La competenza è inderogabile e il suo difetto è dunque rilevabile d’ufficio dal giudice;
  • le indicazioni relative alle parti (locatore intimante e conduttore intimato);
  • l’indicazione della propria residenza o elezione di domicilio da parte del locatore nel Comune in cui ha sede il giudice;
  • l’indicazione del difensore, che specifica il suo codice fiscale e il numero di fax e della procura (salvo che la parte stia in giudizio personalmente);
  • la determinazione dell’immobile oggetto della domanda;
  • i motivi della domanda con le relative conclusioni e, in particolare, la misura del canone pattuito e delle mensilità per cui si è reso moroso l’inquilino, oppure l’importo degli oneri accessori scaduti e non pagati;
  • l’intimazione al conduttore di rilasciare l’immobile per inadempimento al pagamento dei canoni alle scadenze pattuite o degli oneri accessori;
  • se il canone consiste in derrate, il locatore deve dichiarare la somma che è disposto ad accettare in sostituzione;
  • la citazione del conduttore a comparire davanti al tribunale per un’udienza e fissazione della data di tale udienza non prima di 20 giorni dalla notifica, per permettere all’inquilino di rispettare il termine a comparire;
  • l’invito al conduttore a comparire all’udienza indicata e avvertimento che, se non compare o se, pur comparendo, non si oppone, il giudice convalida la licenza o lo sfratto;
  • la sottoscrizione del difensore o della parte che sta in giudizio personalmente.

A ciò è possibile aggiungere, in via facoltativa:

  • l’istanza di abbreviazione, fino alla metà, dei termini di comparizione nei casi di particolare urgenza (ad esempio, in caso di perdurante morosità) precisati nella richiesta stessa;
  • la richiesta al giudice di emettere, oltre alla convalida, un decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto e per le spese di intimazione;
  • la dichiarazione del valore della causa, ai fini del pagamento del contributo unificato.

L’atto di intimazione deve essere comunicato all’inquilino a mani proprie da parte del proprietario, presso la residenza, la dimora o il domicilio del conduttore. È espressamente esclusa la notifica al domicilio eletto dal conduttore, vale a dire presso una precisa persona o ufficio che egli può aver indicato nel contratto di locazione. Nello sfratto per morosità è esclusa anche ogni altra modalità di notifica come quella effettuata mediante deposito di copia dell’atto nel Comune dell’ultima residenza o in quella del luogo di nascita del destinatario per le persone aventi residenza, dimora o domicilio sconosciuti.

Se la notifica non è eseguita a mani proprie del conduttore, l’ufficiale giudiziario deve spedire al conduttore una raccomandata di avviso dell’avvenuta notificazione, allegando all’originale dell’atto la ricevuta di spedizione. La prova dell’avvenuta regolare notifica è data dalla relata di notifica apposta in calce all’originale dell’intimazione e dall’avviso di ricevimento.

La notifica a mezzo Pec è assimilabile alla notificazione a mani proprie poiché produce effetti equivalenti.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Luglio 24 2023
  

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