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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

25
Novembre
2023

E’ improcedibile la domanda giudiziale preceduta dalla negoziazione assistita anziché dalla mediazione obbligatoria/delegata;

Tribunale di Patti, 08.11.2023, sentenza n. 1101, Giudice Artino.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia assicurativa.
Il Giudice disponeva l’esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti termine di 15 giorni per introdurlo.
Nonostante ciò, nessuna delle due parti avviava la mediazione.
In merito il Tribunale ha così statuito:

  • la materia dei contratti assicurativi è soggetta a mediazione obbligatoria, ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010;
  • nonostante ciò, le parti non hanno proceduto ad avviare il procedimento di mediazione ex art. 5, D.lgs n. 28/2010 nel termine assegnato dal giudice;
  • l'attore ha trasmesso alla parte convenuta l'invito alla partecipazione alla negoziazione assistita;
  • la negoziazione assistita è una procedura prevista per altre ipotesi di richiesta di risarcimento del danno, diverse rispetto a quelle per cui è causa e per la quale il procedimento previsto a condizione di procedibilità della domanda è solo quello di mediazione

Per tali motivi, l’Autorità Giudiziaria ha dichiarato improcedibile la domanda formulata dalla parte attrice, condannandola altresì alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta e ponendo definitivamente a carico di quest’ultima le spese di ctu.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Novembre 25 2023
  
21
Novembre
2023

Come Depositare una Mediazione e come Pagare:

Per Tutti: Visto che siamo ormai a fine anno, Abbiamo deciso in modo che tutti Vi possiate Abituare bene, per il momento a lasciare tutto come Prima. Mentre a Partire dal 1° Gennaio 2024, i Pagamenti dovranno essere inviati con la domanda di Mediazione e i Pagamenti come previsto dalle Tabelle Ministeriali. Ovvero al 1° incontro, si dovrà pagare quanto scritto sulla Tabella 1 (con adesione e indennità ridotti di 1/5 + IVA al 22%), se si concilia o si prosegue quanto previsto sulla tabella A (occero rid. di 1/5 e decurtanto, non la quota Apertira, ma l'indennità pagata sopra). . Se non  ancora inserita, richiedere a Noi le 2 Tabelle Ministeriali.

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Ultimo aggiornamento Martedì, Novembre 21 2023
  
20
Novembre
2023

Mediazioni in corso

Siete Pregati tutti, per chi ha mediazioni in corso di pagare il tutto non oltre il giorno successivo all ultimo incontro, per non incombere in sanzioni, come da D.Lgs.149/22 o D.M.150/23. Inoltre tutte le Mediazioni n corso devono essere finite e saldare non oltre il 23/12/2023, come da Nuova riforma che è già in Atto.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Novembre 20 2023
  
15
Novembre
2023

La comunicazione alle altre parti interessate della domanda di mediazione proposta dall’istante impedisce la decadenza dall’impugnazione della delibera condominiale;

Tribunale di Catania, 12.06.2023, sentenza n. 2548, giudice Maria Barbarba Giardinieri.

SINTESI:  Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di una delibera condominiale, nella quale il Condominio convenuto eccepiva la decadenza della domanda per tardiva comunicazione dell’istanza di mediazione.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:

  • l'impugnazione della delibera condominiale è inammissibile se proposta oltre il termine decadenziale di cui all'art. 1137 2° comma c.c.;
  • l'inammissibilità dell'impugnazione attiene ai soli vizi afferenti l'annullabilità delle delibere;
  • il termine decadenziale di cui all'art. 1137 c.c. ha natura sostanziale;
  • di recente, la giurisprudenza di legittimità e di merito, ha statuito che al fine di impedire la decadenza per inosservanza del termine di cui all'art. 1137 2° comma c.c., è necessario fare riferimento al momento della comunicazione all'altra parte o alle altre parti della presentazione della domanda di mediazione, così come disposto dall'art. 5 comma 6° D. Lgs. 28/10:
  • nel caso di cui è procedimento, risulta la data di deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo, mentre non vi è prova della data di trasmissione della predetta istanza alla controparte;
  • se il legislatore avesse inteso assimilare gli effetti del deposito dell'istanza di mediazione presso l'organismo a quelli del deposito giurisdizionale, lo avrebbe espressamente previsto;
  • invece l'effetto interruttivo è stato puntualmente riconnesso dal legislatore solo alla comunicazione dell'istanza alla controparte;
  • pertanto, gli attori avevano l'onere non solo di depositare l'istanza di mediazione presso l'organismo scelto ma, altresì, di comunicare alla controparte la relativa domanda entro il termine di cui all'art. 1137 2° comma c.c.;
  • tale soluzione risulta condivisa dalla maggioranza delle pronunce di merito.


Atteso quanto sopra esposto, il Tribunale ha dichiarato la tardività dell'impugnazione e quindi l'improcedibilità del giudizio, condannando parte attrice al pagamento delle spese di lite.

 

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Novembre 15 2023
  
07
Novembre
2023

Mediazione Demandata dal Giudice;

Quando la mediazione è disposta dal giudice, la mancata ottemperanza a tale invito determina l’improcedibilità della domanda ab initio svolta e non dell’eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull’azione originaria e non sulla fase processuale. Il provvedimento istruttorio del giudice d’appello di rinviare la parti in mediazione non può essere sindacato in sede di legittimità.

Corte di Cassazione, Sez. II, 27.07.2023, ordinanza n. 22805, relatore Mauro Mocci.

SINTESI: Quando la mediazione è disposta dal giudice, la mancata ottemperanza a tale invito determina l’improcedibilità della domanda ab initio svolta e non dell’eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull’azione originaria e non sulla fase processuale. Il provvedimento istruttorio del giudice d’appello di rinviare la parti in mediazione non può essere sindacato in sede di legittimità.
In una controversia avente ad oggetto un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, il giudice di Pace di Catanzaro aveva accolto la domanda di S. volta ad ottenere il pagamento di una somma di denaro nei confronti di B. s.p.a., in contraddittorio anche con A., già datore di lavoro dell’attrice. B. s.p.a. impugnava la sentenza di primo grado avanti al Tribunale di Catanzaro che accoglieva il gravame rilevando come l’intermediario finanziario avesse tempestivamente sollevato l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio ed avesse riproposto l’eccezione nell’atto di appello, non essendosi il giudice di prime cure pronunziato sul punto.
Una volta onerata la parte più diligente dell’avvio della procedura di mediazione, il relativo procedimento non era stato avviato da nessuna parte e pertanto la domanda proposta dalla S. in primo grado doveva essere dichiarata improcedibile. Contro la predetta sentenza S. ricorreva per cassazione S con due motivi.
il Tribunale dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni e dopo aver trattenuto la causa in decisione, aveva rimesso la stessa sul ruolo disponendo la mediazione.
Con il primo motivo la ricorrente deduceva che la mediazione non avrebbe potuto essere avviata in fase di decisione, in quanto la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni esaurirebbe, una volta per tutte, il potere di avviare le parti in mediazione. Con il secondo motivo, la ricorrente deduceva che il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato l’improcedibilità della domanda fin dal primo grado del giudizio e non limitatamente a quella del grado di appello.
La Suprema Corte rigetta entrambi i motivi. Quanto al primo, afferma che il Tribunale – dopo la precisazione delle conclusioni, nelle quali (come si desume dalla lettura della parte narrativa della sentenza impugnata) l’appellante aveva dedotto la mancanza del previo tentativo di mediazione – ha rimesso il processo in istruttoria, per far appunto svolgere tale incombente. Il provvedimento con il quale il giudice di appello abbia impartito disposizioni funzionali alla prosecuzione del processo conserva il suo carattere ordinatorio sotto il profilo tanto formale quanto sostanziale. Conseguentemente, non può essere sindacato in sede di legittimità, al pari di tutti i provvedimenti istruttori assunti dal giudice ai sensi dell'art. 356 cod. proc. civ., salvo che le ragioni di tale mancato esercizio siano giustificate in modo palesemente incongruo o contraddittorio (Sez. 3, n. 1754 dell’8 febbraio 2012; Sez. 3, n. 9322 del 20 aprile 2010). La scelta di rimettere il processo alla fase istruttoria costituisce decisione di mera opportunità (Sez. 6-1, n. 11870 del 27 maggio 2014). La retrocessione a tale fase riporta il giudizio al momento antecedente la precisazione delle conclusioni, nel quale il giudice d’appello ben può esercitare il rilievo d’ufficio.
Quanto al secondo motivo, anch’esso ritenuto inammissibile, la Corte osserva che il giudice di appello – come gli consentiva la legge – si è sostituito al giudice di pace per colmare una lacuna presente già dal primo grado. La mancata esecuzione del procedimento ha cristallizzato definitivamente l’improcedibilità dell’azione e non dell’impugnazione.
E’ infatti l’opposta – nell’ipotesi de qua l’appellata – la parte che ab origine aveva intrapreso l’azione e dunque era onerata della dimostrazione della condizione di procedibilità. Può dunque essere enunciato il seguente principio di diritto:
Quando la mediazione è disposta dal giudice, ai sensi dell’art. 5 comma 1° e 1° bis D. Lgs. n.28/2010, la mancata ottemperanza a tale invito determina l’improcedibilità della domanda ab initio svolta e non dell’eventuale impugnazione, giacché incide definitivamente sull’azione originaria e non sulla fase processuale”.
Il ricorso viene rigettato e condannato la ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato.

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Ultimo aggiornamento Martedì, Novembre 07 2023
  
06
Novembre
2023

Importante per gli Avvocati Mediatori:

Sospeso per due mesi l’avvocato mediatore il cui studio professionale è contiguo ai locali dell’organismo di mediazione, da lui presieduto, presso il quale esercita la funzione di mediatore. Lo svolgimento imparziale dell’attività di mediazione è un dovere non solo del singolo mediatore nei confronti delle parti ma anche dell’Organismo di mediazione;

Corte di Cassazione SS.UU. civ., 29.8.2023, sentenza n. 25440.

SINTESI:  Il Consiglio di disciplina di Messina contestava all’avvocato X di essersi reso responsabile della violazione dell’art. 55 bis del precedente codice deontologico (art. 62 codice attuale), in particolare della disposizione prevista al IV comma. L’Avv. X impugnava la decisione avanti al CNF che confermava la sanzione con sentenza CNF n. 265/2022 sottolineando che "il disvalore ascritto alla coincidenza ovvero contiguità tra sede dell'organismo di mediazione e sede dello studio legale derivava dalla necessità di evitare anche la mera apparenza di una commistione di interessi, di per sé sufficiente a far dubitare dell'imparzialità dell'avvocato mediatore".
Nella fattispecie lo studio legale e l’organismo di mediazione condividevano l’ingresso, un pianerottolo, un vano ed un’anticamera, rendendo evidente una situazione di coincidenza.
L’avv. X ricorreva innanzi alla Corte di Cassazione avverso la predetta sentenza del CNF.
La Corte Suprema, nel confermare la pronuncia del Giudice Disciplinare, ha affermato alcuni principi.

  • L’indipendenza del procedimento disciplinare rispetto al procedimento ispettivo promosso dal Ministero della Giustizia in punto di regolarità dell’attività dell’organismo di mediazione. Ai fini dell’esclusione della configurabilità della violazione deontologica, non può essere attribuita alcuna valenza agli esiti positivi della verifica ispettiva di regolarità del funzionamento dell’organismo.
  • L’adozione del provvedimento disciplinare di sospensione dall’esercizio professionale dell’Avvocato mediatore non richiede il contraddittorio con l’Organismo di Mediazione e con il Ministero vigilante

Il procedimento disciplinare forense persegue il fine di tutelare l’immagine, la dignità ed il decoro della professione. La sospensione dall’esercizio professionale dell’Avvocato mediatore ha, quale effetto riflesso, la perdita del requisito di onorabilità, requisito previsto dall’art. 4 comma 3 del D.M. Giustizia n. 180/2010 allora vigente.
La mera contiguità spaziale tra i locali dello studio professionale e quelli sede dell’Organismo di Mediazione è idonea a far dubitare i terzi dell’imparzialità e dell’indipendenza dell’Avvocato Mediatore.
Richiamate la Circolare del CNF n. 24/2011 e la Circolare del Ministero della Giustizia del 27.11.2012, la Corte suprema ha affermato che lo svolgimento imparziale dell’attività di mediazione è un dovere non solo del singolo mediatore nei confronti delle parti ma anche dell’organismo di mediazione il quale è tenuto ad offrire garanzie di indipendenza ed imparzialità nello svolgimento del servizio offerto.
L’accertamento del fatto ad opera del CNF, l’apprezzamento della sua gravità e l’adeguatezza della sanzione non sono sottoposte al controllo di legittimità se la decisione è caratterizzata da ragionevolezza. La Corte dunque rigetta il ricorso, richiedendo all’avvocato soccombente il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Novembre 06 2023
  
05
Novembre
2023

Decreto Attuativo 150/23

https://drive.google.com/file/d/1JxPyP5JQfx5rTylbPYC7vno7JdiGM0I8/view?usp=sharing

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03
Novembre
2023

Cessazione della materia del contendere sussistente in sede mediazione e al momento della notifica della citazione e compensazione delle spese di giudizio;

Tribunale di Sulmona, 16.08.2023, sentenza n. 252, Giudice Di Francescantonio.

SINTESI: All’incontro di mediazione compariva parte istante e l’amministratore che aveva rassegnato le proprie dimissioni e riconosceva l’invalidità della delibera, dichiarandosi disponibile a rimborsare le spese di mediazione già sostenute da controparte essendo, a proprio parere, cessata la materia del contendere, mentre il Condominio non partecipava.
Nonostante ciò, la mediazione si concludeva con esito negativo, poiché parte istante non riteneva composta la vertenza.
In sede giudiziale, parte attrice insistevano per l’annullamento della delibera condominiale, ritenendola efficace nonostante le dimissioni dell’amministratore condominiale, mentre il Condominio convenuto eccepiva la cessazione della materia del contendere.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:

  • L’amministratore in carica al momento della deliberazione impugnata comunicava le proprie dimissioni prima della notifica al Condominio dell’atto giudiziari e le ribadiva in durante la procedura di mediazione;
  • nella successiva assemblea condominiale in cui avrebbero dovuto essere ratificate le dimissioni, non si procedeva alla sostituzione dell’amministratore;
  • la delibera impugnata fu comunque sostituita da una delibera adottata successivamente, avente identico contenuto e che non veniva impugnata;
  • per tali ragioni, al momento dell’impugnazione della delibera condominiale, stante le precedenti dimissioni irrevocabili rassegnate e comunicate a tutti i condomini, gli attori non risultavano esse portatori di un interesse concreto e rilevante al suo annullamento;

Atteso quanto sopra esposto, il Giudice ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e compensato integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Novembre 03 2023
  
02
Novembre
2023

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 150 del 2023 attuativo della riforma Cartabia;

Il DM 150 del 2023 sostituisce il DM 180 del 2010 nelle mediazioni depositata successivamente alla sua entrata in vigore il 15 novembre 2023

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.255 del 31-10-2023) il decreto del Ministro della Giustizia 24 ottobre 2023, n. 150 la cui entrata in vigore è prevista il 15 novembre 2023 vale a dire il Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del Registro degli Organismi di mediazione e dell'Elenco degli enti di formazione, nonché l'approvazione delle indennità  spettanti agli Organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e l'istituzione dell'Elenco degli Organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere, nonché il procedimento per l'iscrizione degli Organismi ADR ai sensi dell'articolo 141-decies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Tale DM sostituisce il DM 180 del 2010 e costituisce l’attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» (cd riforma Cartabia).

Il DM 150/2023 disciplina il [nuovo] Registro degli Organismi, l’Elenco degli enti di formazione e l’Elenco dei mediatori e formatori nonché gli Elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del Registro e dell'Elenco degli enti di formazione. Il DM 150/2023 disciplina i requisiti per l’iscrizione nei predetti Elenchi.

La parte prima del Registro è riservata agli Organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli Organismi privati, la sezione speciale del Registro è riservata agli Organismi ADR [in materia di consumo].

L’art. 4 disciplina i requisiti di onorabilità che devono sussistere in capo ai soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli Organismi e dei mediatori dei quali chiede l'inserimento negli appositi Elenchi.

L’art. 5 disciplina i requisiti di serietà in capo all’Organismo. Lo stesso deve attestare:
a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;
b) la previsione, per gli Organismi privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dell'Organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.

L’art. 5 disciplina i requisiti di efficienza, tra i quali la nomina di un responsabile dell'Organismo con la qualifica di mediatore e l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale, per la mediazione telematica la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo.

L’art. 13 disciplina il [nuovo] procedimento di iscrizione per gli Organismi nel [nuovo] Registro e negli Elenchi. A tal fine saranno resi disponibili dei modelli sul sito del Ministero entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del DM 150/2023.

Dopo l'iscrizione nel Registro, l'Organismo non potrà, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione (art. 16, secondo comma, DM 150/2023). 3. L'Organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione. L’art. 16, comma 6, DM 150/2023 disciplina la trasmissione dei dati statistici.

Gli art. 17, 18 e 19 disciplinano rispettivamente gli obblighi di trasparenza degli Organismi, degli Organismi ADR [in materia di consumo] e degli enti di formazione.

L’art. 21 disciplina gli obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di interesse. In particolare, al comma 1 rimane la possibilità di essere iscritti in 5 Organismi; 2 il mediatore designato dall'Organismo esegue personalmente la Prestazione; 3 non può svolgere la funzione di mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile; 4. Il mediatore non può essere parte o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile. Secondo il comma 5, chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
E ai sensi del comma 6, la violazione degli obblighi previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che è pubblico dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici deontologici se da questi previsto. Il responsabile del Registro è tenuto a informarne gli organi competenti.

L’art. 22 contiene le indicazioni per i regolamenti di procedura. Degne di nota le lettere a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo; b) la possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in modalità telematica; c) la possibilità per ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto; la lettera m), in realtà già presente nel DM 180/2020, secondo cui non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate; e la lettera r) la possibilità per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

Gli artt. 23, 24, 25, 26 e 27 disciplinano la formazione inziale e successiva dei mediatori, dei mediatori esperti e dei formatori.

L’art. 28 prevede le nuove indennità e spese del primo incontro. Importante novità è la retribuzione dell’Organismo e di conseguenza del mediatore, al primo incontro informativo. Ai sensi dei commi 1 e 2, per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'Organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive. 2. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso del mediatore previste dai commi 4 e 5.

I commi 4 e 5 dell’art. 28 prevedono la determinazione delle spese di avvio con la previsione di 3 scaglioni:

  • € 40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
  • € 75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
  • € 110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;


5. Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:

  • € 60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore indeterminabile basso;
  • € 120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile medio;
  • € 170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore indeterminabile alto.



I commi 6, 7 e 8 prevedono che quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e 5.
7. Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione sono altresì dovute le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30, comma 1.
8. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo o quando è demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7 (ultima regola era già contenuta nel DM 180/2010.

L’art. 29 prevede le regole per la determinazione del valore della pratica di mediazione. Ai sensi del comma 2, quando con l’atto di adesione si introduce un'ulteriore domanda deve esserne indicato il valore.

Per il dettaglio delle indennità previste dall’art. 30 si rinvia all’allegata tabella.

In caso di accordo successivamente al primo incontro, l’art. 30, comma 2, prevede che in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, sono dovute agli Organismi pubblici o agli Organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella approvata dal responsabile del Registro, detratti gli importi previsti dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del venticinque per cento.

Ai sensi dell’art. 34, comma 3, le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Gli artt. 35 e ss disciplinano le cause di sospensione, cancellazione, la procedura di contestazione.

L’art. 42 prevede le disposizioni transitorie che disciplinano il passaggio dal precedente al nuovo Registro.

Ai sensi dell’art. 43 il responsabile dell’Organismo deve, fra le altro, aver conseguito il titolo di mediatore.

Ai sensi dell’art. 45 comma 1, ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, avviati dal responsabile del Registro ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010, continua ad applicarsi il predetto decreto.

Infine, in tema di spese, l’art. 46, comma 1, prevede che alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi l'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia n. 180 del 2010 e la tabella A, ivi richiamata. Inoltre, secondo il comma 2, alle procedure di mediazione iniziate con domanda presentata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, gli Organismi privati che hanno presentato istanza di mantenimento dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 42, comma 1, fino all'approvazione dell'istanza di adeguamento ai requisiti di iscrizione, applicano le spese di mediazione previste per gli Organismi pubblici dall'articolo 31, commi 1, 2 e 4, e la tabella A allegata al presente decreto. Nel Caso Le Parti o i loro Avvovati non riescono a trovare una data per il 1° incontro, sarà il Mediatore stesso a darla e chi mancherà sarà considerato contumace a tutti gli effetti, Anche perchè la nuova riforma che devono essere certi.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Novembre 03 2023
  
30
Ottobre
2023

Rigettata la richiesta di esecuzione, ex art 2932 c.c., dell’accordo di divisione ereditaria raggiunto in mediazione, se nel frattempo sono intervenute modifiche catastali d’ufficio che hanno inciso sulla consistenza dei beni oggetto di divisione;

Tribunale di Trento, 18/09/2023, Sent. n. 742, Giudice Alessandra Tolettini.

SINTESI: Tre fratelli, alla morte dei genitori, avevano ricevuto dei beni immobili in ragione di quote di 1/3 indivise ciascuno.
Era stata instaurata una procedura di mediazione obbligatoria che si era conclusa con un accordo fra gli eredi che prevedeva:

  • l’incarico congiunto a un’agenzia immobiliare con mandato alla vendita dei beni entro una certa data e ad un prezzo convenuto
  • la successiva divisione pro quota dei beni stessi, secondo un concordato progetto divisionale, in caso di mancata vendita entro il termine indicato.

A seguito della mancata alienazione dei beni entro i termini concordati, tuttavia, non veniva data esecuzione alla divisione formale così come stabilita fra le parti in mediazione, nonostante la formale richiesta in tal senso da parte di un fratello.
L’erede adiva quindi il Tribunale competente, chiedendo l’emanazione di una sentenza, ex art. 2932 c.c., che tenesse luogo del contratto di divisione dei beni ereditari, secondo quanto stabilito nell’accordo di mediazione, limitatamente alla quota di spettanza dall’attore stesso.
L’attore precisava inoltre che era, nel frattempo, intervenuta una modifica catastale di alcuni beni oggetto di divisione, effettuata d’ufficio dall’amministrazione comunale, ma che lo stesso attore rinunciava alla revisione dell’accordo di mediazione, pur a discapito della minor quota a lui spettante a seguito della rivisitazione catastale dei beni a lui assegnati.

Il Tribunale trentino rigettava la domanda attorea.

Il Giudice Tolettini rilevava infatti come

  • la sentenza di natura costitutiva, pronunciata ex art. 2932 c.c. come da domanda attorea, dovesse corrispondere esattamente il contratto preliminare e non potesse invece introdurre varianti al contenuto dello stesso, anche e a maggior ragione se tali modifiche avrebbero potuto impattare sulla esatta identificazione dell’oggetto del contratto stesso;
  • anche a voler riconoscere all’accordo di mediazione natura di contratto preliminare, la domanda svolta ex art. 2932 c.c. non può dunque trovare accoglimento considerate le sopravvenute modifiche d’ufficio alla consistenza di alcuni beni in pregiudizio, quindi, a quanto originariamente pattuito e voluto dalle parti in mediazione.

L’estensore precisa inoltre che

  • la modifica catastale altera anche la consistenza e dunque il valore dei beni oggetto di divisione e a nulla vale, ai fini della domanda, la rinuncia espressa dall’attore alla revisione dell’accordo di mediazione;

  • la richiesta di esecuzione parziale dell’accordo di mediazione (per quel che riguarda la mera quota assegnata convenzionalmente all’attore) non corrisponde all’accordo e agli interessi voluti dalle parti, dovendo ritenersi che le singole pattuizioni, relative ai tre fratelli, siano tra loro interdipendenti e non attuabili parzialmente.

Per chiedere l’esecuzione di un accordo di mediazione è bene quindi che nulla sia stato modificato circa il valore, la consistenza e la forma dei beni oggetto dell’accordo stesso.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Ottobre 30 2023
  

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