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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

16
Gennaio
2025

Info a tutti:

Siete Pregati tutti di non inviare o meglio non richiedere nulla firmato digitalmente, in quanto la Firma digitale ad ora non funziona, in questo caso metttete pure sempre la firma olografa con la scritta firma conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la vostra firma olografa o analogica anche qui.

Per quanto riguarda le eventuali Mediazioni, siete pregate tutti di non inviarle più scritte a biro, in quanto non Vengono più accettate. Ricordate quindi di inserire tutti i dati di Entrambe le Parti, Codice fscale (che se vi è la data e luogo di nascita, si trova subito cercando si calcola codice fiscale, questo anche per le società che non siano SRL o SPA, in  questo caso, inserire solo la Partita Iva, ma in tuttigli altri casi, necessitano entrambi), mettete poi il CAP, via, n° civico e tutto il richiesto. Inoltre segnalarlo con la x se vi sono + centri di interesse che devono pagare. Non dimenticate nulla, perché altrimenti, non possiamo registrare nulla e dobbiamo inviarlo indietro, ricordate che le spese apertura di prorietà delll'OMCI e le 1° indennità, vanno sempre pagate in unica soluzione indieme alla domanda di mediazione, il tutto è già calcolato sulla 1° Tabella in neretto  applicando l'IVA al 22% , se si continua la Mediazione, pagare subito l'indennità sa prendere in base al Valore della Lite, dalla tabella A: anche qui l'indendennità è senza IVA, per cui dovete aggiungere l'IVA sempre al 22%. E' sempre consigliato leggere bene il Regolamento prima di fare il tutto. La documentazione va sempre inviata alla Presidenza , anche i rinvi, in modo che le piattaforme sano sempre tutte in regola.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Gennaio 16 2025
  
16
Gennaio
2025

Il correttivo Cartabia in G.U.: il futuro della mediazione civile tra tecnologia e durata;

Il correttivo Cartabia, introdotto con il D. Lgs. 216/2024, pubblicato il 10 gennaio 2025 e in vigore dal 25 gennaio 2025, ha apportato modifiche sostanziali al sistema della mediazione civile e commerciale, con l’obiettivo di rendere più efficiente e moderno questo strumento di risoluzione alternativa delle controversie. Due aspetti chiave di questa riforma riguardano la disciplina della mediazione telematica e le nuove regole sui tempi di durata del procedimento. Entrambi offrono opportunità significative, ma pongono anche interrogativi e sfide operative che richiedono una riflessione approfondita.

La mediazione telematica: opportunità e criticità nella firma dei verbali

L’introduzione degli articoli 8-bis e 8-ter nel D.Lgs. 28/2010 rappresenta un passaggio fondamentale per la digitalizzazione della mediazione. La norma consente la partecipazione agli incontri mediante collegamenti audiovisivi, purché sia garantita la visibilità e udibilità reciproca tra i partecipanti. Tuttavia, il tema della firma dei verbali e degli accordi raggiunti durante la mediazione telematica è centrale per comprendere le potenzialità e i rischi di questa innovazione.

La formulazione normativa distingue due scenari principali:

L’adozione della firma digitale consente una gestione più rapida e sicura degli atti, riducendo i tempi e semplificando la conservazione e la trasmissione dei documenti. Inoltre, l’uso della tecnologia aumenta l’accessibilità alla mediazione, permettendo anche a parti distanti di partecipare senza vincoli geografici. La possibilità di derogare alla firma digitale, optando per quella analogica, rappresenta un compromesso utile per garantire la flessibilità del sistema.

Tuttavia, la coesistenza di firme digitali e analogiche nello stesso procedimento potrebbe generare confusione e incertezza giuridica. Ad esempio, la necessità di integrare firme analogiche in un verbale digitale aumenta il rischio di errori o contestazioni. Inoltre, l’adozione esclusiva della firma digitale potrebbe escludere alcune categorie di utenti, come anziani o persone con scarsa alfabetizzazione tecnologica, sollevando questioni di equità e inclusione.

La durata del procedimento di mediazione: chiarezza e flessibilità

Un altro pilastro della riforma riguarda la durata del procedimento di mediazione, regolata dal nuovo art. 6 del D.Lgs. 28/2010. La norma stabilisce che la mediazione debba concludersi entro sei mesi, con la possibilità di proroga. Tuttavia, la disciplina delle proroghe è articolata e dipende dalle circostanze del caso.

La proroga è consentita:

Sempre in termini di durate, viene espressamente prevista l’esclusione del termine di durata della mediazione dalla sospensione feriale. Questo significa che i sei mesi (o le eventuali proroghe) decorrono senza interruzioni durante il periodo estivo. La scelta del legislatore si pone in linea con l’obiettivo di accelerare i procedimenti, ma potrebbe rappresentare una criticità per le parti o i mediatori impossibilitati a lavorare durante il mese di agosto.

Concludendo l’analisi dei punti incidenti sulla durata della mediazione, la fissazione di un termine certo per la conclusione della mediazione risponde all’esigenza di evitare lungaggini e di garantire maggiore prevedibilità alle parti. L’eventuale proroga, consentita solo in circostanze specifiche, consente di affrontare con flessibilità le controversie più complesse, evitando però abusi del sistema. Questa chiarezza normativa aumenta la fiducia delle parti, che possono pianificare meglio i propri impegni.

D’altro canto, la possibilità di proroghe ripetute rischia di vanificare il vantaggio di una durata definita, prolungando eccessivamente il procedimento. Questo potrebbe rendere la mediazione meno attraente rispetto ad altri strumenti di risoluzione delle controversie. Inoltre, la gestione delle proroghe richiede una comunicazione efficace tra le parti e, nei casi di mediazione demandata, con il giudice, il che potrebbe generare ulteriori complessità burocratiche.

Delega per la partecipazione agli incontri

L’art. 8, come modificato, introduce la possibilità di conferire la delega per partecipare agli incontri di mediazione attraverso un atto sottoscritto con firma non autenticata, contenente gli estremi del documento di identità del soggetto che conferisce la delega. Questa disposizione mira a semplificare l’accesso alla mediazione, evitando che le parti siano obbligate a presenziare fisicamente quando non necessario.

Sebbene questa innovazione risponda a esigenze pratiche, pone anche questioni legate alla rappresentatività e alla trasparenza del procedimento.

La presenza personale delle parti rappresenta uno degli elementi fondamentali per il successo della mediazione. Questo strumento, a differenza del processo giudiziario, si fonda su un approccio relazionale e collaborativo, in cui il confronto diretto tra le parti è cruciale per individuare soluzioni condivise. In mediazione, infatti, non si tratta solo di risolvere una disputa giuridica, ma spesso di affrontare dinamiche personali, emotive o relazionali che richiedono un’interazione autentica. Il mediatore facilita questo processo, creando un ambiente sicuro dove le parti possano esprimere le proprie posizioni, comprendere le ragioni dell’altro e lavorare insieme verso un accordo.

Partecipare personalmente alla mediazione consente di instaurare un dialogo autentico, in cui non solo le parole, ma anche il linguaggio del corpo e le emozioni giocano un ruolo determinante. L’interazione diretta favorisce l’empatia e aiuta le parti a percepire la sincerità delle dichiarazioni reciproche, riducendo i malintesi e le incomprensioni. Questo è particolarmente importante nelle controversie in cui il conflitto è radicato in rapporti personali o professionali complessi. La presenza fisica permette anche di costruire un senso di responsabilità nel processo e di rafforzare il legame con l’accordo raggiunto, aumentando la probabilità che venga rispettato.

Tuttavia, la riforma Cartabia introduce la possibilità di partecipare agli incontri di mediazione tramite delega. Sebbene questa opzione possa essere utile in alcune circostanze, come nel caso di difficoltà logistiche o impedimenti personali, essa riduce il confronto diretto, limitando l’impatto emotivo delle dichiarazioni o delle scuse, che spesso sono decisive per superare le barriere del conflitto. Delegare la partecipazione a un rappresentante comporta anche il rischio di una minore capacità decisionale durante gli incontri, poiché il delegato potrebbe non essere pienamente consapevole delle priorità emotive o materiali della parte che rappresenta. Questo può rallentare il processo o addirittura impedirne il successo, specialmente nei casi in cui la fiducia e la collaborazione tra le parti sono precarie.

Nonostante i limiti della delega, vi sono situazioni in cui essa può essere adeguata, ad esempio quando il conflitto riguarda questioni puramente tecniche o economiche che non richiedono un’elaborazione emotiva. Tuttavia, anche in tali casi, è fondamentale che il rappresentante sia dotato di un chiaro mandato e del potere di negoziare. La norma, inoltre, prevede che, in alternativa alla presenza fisica, le parti possano partecipare agli incontri tramite strumenti audiovisivi. Questo compromesso tecnologico permette di mantenere un certo livello di interazione diretta, riducendo al minimo gli svantaggi della delega.

Il ruolo del mediatore diventa quindi cruciale per garantire che, anche in assenza fisica di una parte, tutte le posizioni siano rappresentate e rispettate. Il mediatore deve adottare un approccio proattivo per coinvolgere le parti, assicurandosi che nessuna venga esclusa dal processo decisionale. È altresì importante che il mediatore crei un clima di fiducia, in cui le parti si sentano sicure nel comunicare apertamente, anche attraverso un rappresentante o modalità telematiche.

La presenza personale rimane, tuttavia, insostituibile per il successo della mediazione, poiché consente di affrontare il conflitto in modo diretto e autentico. La possibilità di delegare, introdotta per semplificare l’accesso alla mediazione, deve essere utilizzata con cautela e solo in situazioni che non ne compromettano l’efficacia. Il valore del confronto diretto non dovrebbe mai essere sottovalutato, poiché rappresenta il cuore del processo di mediazione e uno degli elementi che ne determina l’effettiva riuscita.

Requisiti per la formazione dei mediatori

Il DM 150/2023 eleva gli standard di formazione e aggiornamento per i mediatori, richiedendo corsi più articolati e una maggiore attenzione alla formazione pratica. Questo cambiamento risponde all’esigenza di migliorare la qualità del servizio offerto, garantendo che i mediatori siano adeguatamente preparati a gestire situazioni complesse e a fornire un supporto efficace alle parti.

Tuttavia, il rafforzamento dei requisiti formativi potrebbe avere effetti collaterali indesiderati. I mediatori già operativi, ad esempio, potrebbero trovarsi in difficoltà nell’adeguarsi alle nuove regole senza un supporto specifico. Il Senato ha sottolineato l’importanza di prevedere un periodo transitorio e percorsi integrativi che consentano a questi professionisti di aggiornarsi senza dover ripetere l’intero percorso formativo.

Regolamentazione degli organismi di mediazione

Il correttivo introduce requisiti più stringenti per gli organismi di mediazione, come l’obbligo di disporre di un capitale minimo, di sistemi telematici per la gestione delle procedure e di un numero minimo di mediatori qualificati. Questi requisiti mirano a garantire che gli organismi siano in grado di offrire un servizio professionale e affidabile, evitando situazioni di inadeguatezza o di gestione poco trasparente.

Per contro, queste disposizioni rischiano di penalizzare gli organismi più piccoli, specialmente quelli attivi in aree periferiche o in contesti meno strutturati. La necessità di investimenti significativi per soddisfare i nuovi standard potrebbe portare a una concentrazione del mercato, riducendo la pluralità degli operatori e, di conseguenza, la scelta a disposizione delle parti.

Validità e certificazione degli atti: più tutele per le parti

Un’altra importante novità riguarda la certificazione e la validità degli atti prodotti in mediazione. Gli accordi raggiunti devono rispettare requisiti formali più stringenti, soprattutto quando le parti non sono assistite da avvocati. In questi casi, l’omologazione del tribunale garantisce che gli accordi siano conformi alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini della messa in esecuzione del titolo portato dall’accordo di mediazione l’art. 12 conferisce all’avvocato di provvedere alla certificazione della conformità all’originale della copia trasmessa all’ufficiale giudiziario con modalità telematiche.

Conclusioni

Il correttivo Cartabia rappresenta un intervento ambizioso che punta a modernizzare e professionalizzare il sistema di mediazione civile e commerciale in Italia. Le innovazioni introdotte, pur rispondendo a esigenze reali di efficienza e trasparenza, sollevano anche questioni operative e sociali che richiedono attenzione.

Con particolare riferimento alle novità in materia di mediazione telematica e di disciplina temporale, rappresenta un passo importante verso un sistema di mediazione più moderno e accessibile. Tuttavia, le opportunità offerte da queste novità non sono esenti da rischi, che richiedono attenzione nella fase di implementazione. L’adozione di firme digitali, pur garantendo sicurezza e velocità, deve essere accompagnata da meccanismi di supporto per chi non ha accesso alla tecnologia. Allo stesso modo, la disciplina delle proroghe deve trovare un equilibrio tra flessibilità e necessità di evitare ritardi eccessivi, salvaguardando il ruolo della mediazione come strumento rapido ed efficace di risoluzione delle controversie.

Una fase di monitoraggio attento e di dialogo con gli operatori del settore sarà essenziale per mitigare i rischi e massimizzare i benefici delle nuove disposizioni, assicurando che la mediazione possa effettivamente contribuire a una giustizia più rapida, accessibile e sostenibile.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Gennaio 16 2025
  
16
Gennaio
2025

E’ stato sottoscritto a Roma il protocollo ConSenso: Progetto distrettuale della Corte d’Appello di Roma finalizzato alla riduzione del contenzioso ordinario civile e commerciale e al miglioramento dell’efficienza ed efficacia del servizio Giustizia;

Protocollo fra Tribunali, Ordini degli Avvocati e Università di Roma e Lazio per favorire il ricorso alla mediazione demandata dal giudice e la formazione in materia di mediazione.

E’ stato sottoscritto per una durata di 12 mesi rinnovabile un protocollo fra Tribunali e Università di Roma e Lazio:

  • Corte d’Appello di Roma, il Tribunale di Roma, i tribunali di Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo
  • Ordini degli Avvocati di Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo
  • Università di Cassino, Luiss, Lumsa, Tuscia, Tor Vergata, Roma Tre, Sapienza, Europea e Firenze

Scopo del protocollo intitolato “Con-Senso” è favorire il ricorso alla mediazione demandata dal giudice e la formazione in materia di mediazione, in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente (Legge Delega n. 206/2021, Decreto legislativo n. 149/2022, piano PNRR, D.M. 24 ottobre 2023, n. 150) e in applicazione dei principi di qualità, efficacia ed efficienza delle procedure. La giustizia complementare, dunque la mediazione e la negoziazione assistita, rientrano a pieno titolo nella questione accesso alla giustizia, da intendersi come garanzia di effettiva tutela dei diritti, celerità del processo, contenimento dei costi. La mediazione va infatti intesa collante sociale, non solo per la riattivazione di una comunicazione interrotta fra le parti del conflitto, ma anche per il diffuso radicamento dei valori dell’autodeterminazione, della consapevolezza e della responsabilità in un’epoca caratterizzata dalla complessità delle relazioni interpersonali.

L’intervento considera le nuove competenze indicate dal legislatore nelle funzioni:

  • del Giudice, che - previa verifica dei presupposti - tiene conto degli strumenti di soluzione della lite complementari al processo;
  • del Funzionario addetto all’Ufficio per il Processo, che contribuisce alla efficiente ed efficace organizzazione del servizio, analizzando i presupposti di mediabilità delle cause civili e commerciali;
  • dell’Avvocato, chiamato ad assistere il cliente scegliendo il percorso più utile per la soddisfazione dei suoi interessi, anche attraverso il ricorso alle misure complementari al processo nella fase precontenziosa e in corso di giudizio;
  • del Mediatore, chiamato - anche a seguito della riforma avviata con la Legge Delega 206/2021 - ad arricchire e potenziare le sue competenze per far fronte a una richiesta sempre più consistente e impegnativa da parte dei confliggenti. 
    Oggetto della Convenzione è la formazione dei funzionari addetti all’ufficio per il processo presso la Corte d’Appello di Roma e i Tribunali di Roma, Cassino, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri e Viterbo in materia di mediazione demandata dal giudice al fine di fornire ai giudici tutti gli elementi necessari per una adeguata valutazione caso per caso della mediabilità della lite.

    I funzionari:

  • selezionano i fascicoli delle cause oggetto di supporto;
  • studiano i singoli fascicoli, analizzano e valutano la mediabilità del contenzioso pendente e di quello sopravvenuto presentando ai giudici motivate proposte di mediabilità;
  • elaborano per ogni fascicolo di causa una scheda del processo contenente anche gli elementi utili ai fini di una valutazione della mediabilità;
  • redigono una bozza del provvedimento di invio in mediazione che sottopongono ai giudici;
  • collaborano all’inserimento nel sistema informatico dei dati relativi a ciascuna causa oggetto di studio. Le Università partner valutano la possibilità di pubblicare bandi pubblici per il reclutamento di borsisti laureati, anche in co-finanziamento con enti locali, per l’assistenza ai funzionari addetti all’ufficio per il processo nelle procedure di mediazione demandata dal giudice, nonché per il coordinamento e il monitoraggio dei dati in itinere e finali del progetto; inoltre curano la diffusione della cultura della mediazione, attraverso appositi seminari e corsi di formazione.

    A tal fine il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze ha messo a disposizione la propria esperienza.
    Viene costituita una cabina di regia presso la Corte d’Appello di Roma, con il coordinamento del Presidente della Corte o di un magistrato suo delegato e coordinatore del progetto, con la partecipazione di un rappresentante per ciascun Ordine degli Avvocati, ciascuna Università partner, con il compito di condividere i profili di dettaglio del progetto, di verificare periodicamente le relative procedure, di discutere i risultati parziali e finali. Analogo progetto in Lombardia e in Toscana.
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Ultimo aggiornamento Giovedì, Gennaio 16 2025
  
10
Gennaio
2025

Liti condominiali: dal 2025 dopo la Mediazioni, se non vi è l accordo, sarà il Giudice di Pace a decidere;

Il 2025 segnerà dunque l'inizio di una nuova era per la gestione delle liti condominiali, un ambito tanto delicato quanto centrale nella vita quotidiana degli italiani

A partire dal 2025, entra in vigore una significativa modifica normativa che assegnerà al Giudice di Pace la competenza esclusiva per la risoluzione delle controversie condominiali. Questa riforma mira a semplificare e velocizzare la gestione delle liti tra condòmini, spesso fonte di lungaggini giudiziarie e di ingenti costi.

Cosa cambia

Finora, le controversie condominiali erano di competenza del Tribunale ordinario, con tempi di risoluzione mediamente lunghi e costi spesso proibitivi per le parti coinvolte.

La riforma assegna invece questa materia al Giudice di Pace, organo già noto per la gestione di controversie di modesta entità e caratterizzato da procedure più snelle e meno onerose.

Le controversie interessate

La nuova disciplina stabilisce che il Giudice di Pace sarà competente per tutte le liti relative a:

  • Uso e ripartizione delle spese comuni (ad esempio, interventi su ascensori, manutenzione del tetto o gestione del verde comune);
  • Conflitti sull'uso delle parti comuni (come parcheggi o cortili);
  • Infrazioni al regolamento condominiale (rumori molesti, utilizzo improprio degli spazi comuni, etc.).

Restano esclusi i casi più complessi, come quelli relativi a grandi opere strutturali o controversie con elevate implicazioni economiche, che continueranno ad essere di competenza del Tribunale ordinario.

Un sistema più accessibile

La riforma risponde alla crescente esigenza di rendere la giustizia più accessibile ai cittadini, soprattutto in un ambito, quello condominiale, che coinvolge milioni di italiani. Grazie a questa modifica, le controversie potranno essere risolte in tempi più brevi, con un impatto positivo sulla qualità della convivenza condominiale.

Ogni anno in Italia vengono avviate oltre 20.000 liti condominiali. L'attribuzione della competenza al Giudice di Pace potrebbe ridurre significativamente il carico di lavoro dei Tribunali e, al contempo, favorire soluzioni più tempestive.

Critiche e prospettive

Tuttavia, non mancano le critiche. Alcuni esperti ritengono che l'aumento delle competenze del Giudice di Pace possa sovraccaricare un sistema già sotto pressione. Si auspica quindi un adeguato potenziamento delle risorse, sia in termini di personale che di infrastrutture, per garantire l'efficacia della riforma.

Il 2025 segnerà dunque l'inizio di una nuova era per la gestione delle liti condominiali, un ambito tanto delicato quanto centrale nella vita quotidiana degli italiani.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Gennaio 10 2025
  
30
Dicembre
2024

I mediatori Omci, tra i più esperti per garantire la massima qualità delle mediazioni.

Ci impegniamo a offrire solo i mediatori qualificati e competenti per rispondere alle esigenze delle parti. Il nostro rigoroso processo di selezione valuta attentamente ogni mediatore per esperienza, professionalità e capacità di gestione delle controversie: solo i migliori mediatori sono scelti per collaborare con noi. Infatti Omci è tra i pochi organismi sul Mercato, che ha mediatori, ormai da 13 -14 anni circa iperspecilizzati per ogni tipo di Materia: Dott. Geometri, Geologi, Avvocati, Consulenti del lavoro, Economisti, Commercialisti Ecc.

Ogni mediatore OMCI partecipa a un programma di formazione continua e di aggiornamento professionale, assicurando che le mediazioni siano sempre gestite con la massima competenza e secondo le più recenti best practice.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Dicembre 30 2024
  
23
Dicembre
2024

Nelle controversie aventi ad oggetto una materia soggetta sia alla negoziazione assistita, sia alla mediazione obbligatoria, la parte deve esperire quest’ultima;

Tribunale di Latina, 06.11.2024, sentenza n. 2022, Giudice Alfonso Piccialli.

Il caso in esame riguarda una vertenza locatizia avente ad oggetto il pagamento dei canoni insoluti, nella quale parte attrice chiedeva, in via preliminare, che venisse dichiarata l’improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:

  • parte ricorrente aveva depositato la domanda e il verbale di mediazione negativo;
  • dal verbale di mediazione si evinceva che tutte le domande svolte nel giudizio erano state oggetto di mediazione;
  • gli artt. 3, comma 1, e 5 del D. Lgs. n. 132/2014 ha previsto l’obbligatorietà della negoziazione assistita nelle controversie relative al pagamento di somme non superiori ad € 50.000, ferme restando le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione;
  • ciò significa che nelle controversie che rientrano contemporaneamente in quelle indicate nel D. Lgs. 132/2014 e in quelle elencate nell’art. 5, comma 1 bis, D. Lgs. 28/2010, deve essere esperita la procedura di mediazione in quanto la negoziazione assistita perde il proprio carattere di obbligatorietà.

Per tali ragioni, l’eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale formulata dalla parte resistente è infondata.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Dicembre 23 2024
  
28
Novembre
2024

OMCI Cerca nuovi Mediatori:

Con la Presente nformiamo che siamo alla ricerca di nuovi Mediatori: Requisiti, Laurea Trennale solo se in scienze Giuridiche, (Tranne per tutti coloro che sno già in Omci da Anni, e quindi hanno oltre ad un' esperieza decennale), una preparazine ormai altissima, e siccome abbiamo già tutte le figure richieste x eseguire mediazioni, Da ora, ricerchiamo solo + laureati quinquennali in quanto preparano ovviamente molto di più che è poi il requisito richiesto dal Ministero, ovvero tanta formazione e esperienza, o Avvocati iscritti all'albo. Per contatti Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , Le persone ricercate devono avere Rispetto, base fondamentale, Motivazione e saper lavorare in modo collaborativo, nel rispetto di tutte le Leggi, Regolamenti e tutto ciò che il Responsabile dellorganismo in base all'att. 14 Comma 2 Lettera D, D.Lgs. 149/22 e D.M. 150/23, Vi chiederà. Ricordando che la Mediazione (oltre a essee finalmente Pagata da subito, cosa che non tutte le professioni danno), serve allo stato e ai cittadini Tutti, per sminuire i contenziosi Civili , portando via Litigi vari e ricordando sempre che il verbale fatto bene e firmato da tutti è esatamente una sentenza di 1° grando, impugabile solo in corte d appello.. Quindi un ottima occasione x tutti.Vi Informo inoltre che essendo al momento in assenzadella Firma digitale, sui documenti basta inserire la Firma olografa , con la scritta, Copia cnforme alll'originale ai sensi del DPR 445/2000 e questa fa a tutti gli effetti Prova Legale.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Dicembre 07 2024
  
20
Novembre
2024

L’accordo di mediazione che approva le nuove tabelle millesimali non necessita della ratifica dell’assemblea all’unanimità, ma del voto favorevole dalla maggioranza stabilita dall’art.1136 comma 2 c.c;

Tribunale di Roma, 30.04.2024, sentenza n. 7405, Giudice Antonella Zanchetta.

SINTESI:  Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di delibera condominiale, nella quale parte convenuta ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del giudizio per mancato esperimento del procedimento di mediazione.

Il Giudice ha disposto l’esperimento della mediazione, nella quale le parti hanno raggiunto un accordo ratificato dal Condominio.

Parte attrice ha però dedotto la violazione delle maggioranze deliberative per la ratifica dell’accordo di mediazione.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

  • l’accordo di mediazione verte sull’approvazione delle nuove tabelle millesimali e non, come asserito dall’attrice, sulla delibera di modifica delle tabelle millesimali;
  • Pertanto, le maggioranze applicabili solo quelle stabilite dall’art. 1136 comma 2 c.c., mentre non è necessaria l’unanimità dei consensi dei condomini;
  • L’attuale art. 5-ter del D. Lgs 28/2010, come modificato dal D. Lgs. 149/2022 e della L. 149/2022, ha espressamente stabilito “Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'art. 1136 cc. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”;
  • Non essendo necessaria l’unanimità del consenso dei condomini, la delibera di approvazione dell’accordo di mediazione risulta legittima, avendo partecipato e deliberato favorevolmente tanti condomini che rappresentano la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell’edificio.

Per tali ragioni, il Giudice ha respinto la domanda attorea, condannandola al pagamento delle spese di lite.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Novembre 20 2024
  
17
Novembre
2024

PEC: la prova non si estende al contenuto del documento allegato;

Cassazione Civile, Sez. I, 15 aprile 2024, n. 10091 – Pres. Ferro, Rel. Fidanzia

La posta elettronica certificata (PEC) è idonea a dimostrare l’invio e la ricezione del messaggio, ma non a garantire il contenuto del documento ad essa allegato.

Questo il principio che la Corte di Cassazione ha ribadito con l’ordinanza n. 10091 del 15 aprile 2024

(Pres. Ferro, Rel. Fidanzia).

La posta elettronica certificata (PEC), infatti, certifica la provenienza della stessa, e la data dell’invio,

ma da questa non si può durre che anche il documento allegato sia riferibile al suo autore e che abbia

effettivamente quel contenuto.

Dunque, la posta elettronica certificata (PEC) è in grado di attestare in maniera certa l’avvenuta

trasmissione e ricezione del messaggio, le modalità di spedizione (data, ora e formato) ed anche il

suo contenuto, ma limitatamente alla PEC stessa, non al file allegato ad essa.

Se alla PEC è stato allegato un file con un determinato nome, estensione, formato e dimensioni, la

ricevuta lo attesterà, ma non farà prova del contenuto di quel file, occorrendo, a tal fine, che sul file

allegato sia apposta la firma digitale, che certificherà la provenienza del documento e la sua integrità.

La produzione della posta elettronica certificata in formato elettronico non è quindi idonea a fornire la

prova del contenuto del documento allegato (e della data certa).

Altresì, la certezza della data della PEC non si estende alla scrittura privata dalla prima richiamata.

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Ultimo aggiornamento Domenica, Novembre 17 2024
  
07
Novembre
2024

Il Mediatore Civile e Commerciale Come ben definito ormai da più Giudici;

Nel respingere l'accezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione, infatti, il Giudice ha chiarito che il mediatore è a tutti gli effetti un pubblico ufficiale del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 357 C.P. e che il verbale di mediazione, in quanto atto del mediatore, è un atto pubblico, la cui efficacia probatoria è disposta dall'art. 2700 c.c.

Per noi effettivamente quanto scritto da numerosi Giudici, perché è vero che per eseguire rogiti ecc, necessità di un altro Pubblico ufficiale che è il  Notaio, ma questo non preclude il fatto che in tutte le altre materie come Locazioni, Comodati, ecc, non necessita alcuna firma da se non da parte parte delle Parti, degli Avvocati e del Mediatore che Firma per “certificare” l’impossibilità di firmare da parte di qualcuno presente in mediazione o, che forma il Verbale con le parti e loro Avvocati e Firma per garantire che le “Firme di tutti sono Valide e che le Parti e Gli Avvocati sono veramente Loro” (Questo è un Atto vero e proprio da pubblico Ufficiale), per questo in mediazione ci possono essere 2 o più pubblici ufficiali, il notaio, quando ci sono Mediazioni dove ci va il Notaio, Altri P.U. se si tratta di pubblica amministrazione, ed il solo Mediatore per tutte l altre Materie. Inoltre l’essere pubblico ufficiale conferisce anche al Mediatore un po’ di Autorevolezza, cosa più che necessarria in Mediazione come ben sanno tutti i mediatori. E quindi siccome nessuno ha mai smentito ciò che hanno detto alcuni Giudici, il Mediatore è Pubblico ufficiale del Ministero della Giustizia a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 357 C.P. , certo, sarebbe importante che lo scrivesse anche il Ministro della Giustizia Nordio, in modo da Eliminare ogni dubbio. Si spera lo faccia presto, anche se fino a prova contraria quando non lo dice una Legge, lo fanno i Giudici, come in codesto caso.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Novembre 07 2024
  

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