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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

12
Settembre
2024

Mediazioni in Genere e Mediazioni Per Appropriazione indebita di Proprietà privata;

Appropriarsi di un Locale con il titolo scaduto es: Locazione scaduta, Comodati scaduti, con la nuova Legge che stà per uscire, Le  sanzioni divengono altissime, e se non ci si presenta in Mediazione, (Per tutti i Chiamati),  L’occupazione di proprietà  sarà Salatissima.

Il testo prevede che chiunque occupi o detenga senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui, o ne impedisca l'accesso al legittimo proprietario, sia punito con una pena da due a sette anni. La stessa pena si applica a chi si appropria di un immobile con inganno o lo cede ad altri. Questa è la nuova Legge che stà per uscire, quindi per tutte le parti chiamate che non si presentano in Mediazione per risolvere il tutto senza andare in tribunale, come per tutte le materie le Sanzioni saranno ancora più salate. Come scritto sopra.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Settembre 12 2024
  
02
Settembre
2024

Come Inviare le Mediazioni:

Prima di Inviare una Mediazione, siete pregati di studiare bene almeno il Regolamento ed indennità. Si Informa che a Partire da subito ogni Mediazione che non contiene Tutto quello richiesto sul Regolamento ed Indennità, Tornerà indietro, in quanto con le Piattaforme Elettroniche Tutto deve essere eseguito come richiesto: Il Tutto è scritto bene nel DM 150/23, e Purtroppo noi non possiamo più farci nulla. Una volta letto tutto Cliccare su : Per iniziare una domanda di Mediazione, leggere bene quello che c’è scritto ed infine, scaricare la domanda di Mediazione con bonifico allegato (si ricorda che il bonifico deve essere eseguito subito e non 5 giorni prima, dell invio Mediazione xchè non decada tutto).

Per Maggiori Info, Leggere bene Regolamento e indennità, D.Lgs.149/22 e D.M. 150/23, cosi vedete Tutto.

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Ultimo aggiornamento Martedì, Settembre 03 2024
  
21
Agosto
2024

Vi deve essere simmetria tra i fatti rappresentati in mediazione e quelli esposti in sede processuale: La Domanda di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito;

Tribunale di Napoli, 10.5.2024, sentenza n. 5377, giudice Roberta Di Clemente.

SINTESI:  n una controversia in tema di impugnativa di delibera assembleare il Condominio convenuto eccepiva in via preliminare l’improcedibilità della domanda per mancanza di connessione e/o simmetria tra la domanda di mediazione e la domanda giudiziale. Secondo lo stesso, la domanda giudiziale aveva introdotto un motivo diverso e ulteriore rispetto a quello indicato nella Domanda di mediazione in merito ad un punto dell’o.d.g. Il Tribunale di Napoli ritiene fondata l’eccezione.
Al comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. 28/2010 s.m.i.  si specificano i contenuti essenziali della domanda di mediazione, ossia l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa. Il contenuto di tale previsione normativa è "praticamente equivalente" a quello dell'art. 125 c.p.c., concernente i contenuti minimi che un atto promanante dalle parti deve avere. La disposizione codicistica di riferimento è l'art. 163 c.p.c., mentre, per quanto concerne la comparsa di costituzione e risposta, è l'art. 167 c.p.c.
L'applicazione dell'art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali. Per "ragioni della pretesa" si intende una situazione ritenuta ingiusta dal punto di vista di parte istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un'azione di merito. Non sono invece richiesti l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale e nemmeno l'indicazione degli "elementi di diritto". Il tutto al fine di:

consentire all'istituto giuridico della mediazione civile e commerciale di espletare la funzione deflattiva;

porre la parte chiamata in mediazione nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di prendere adeguatamente posizione su di essa.

Il Tribunale conferma l’orientamento condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria (citando Tribunali Roma 5 ottobre 23; Milano 836 del 2018, Potenza 1064 del 2020 e Pordenone 18 febbraio 2019). Nel caso di specie, il Tribunale rileva l'asimmetria tra i due atti e di conseguenza la mediazione non può considerarsi validamente svolta e non è stata impedita la decadenza dell'impugnazione della delibera condominiale. Si rinviano le Parti in Med. Demandata con richiesta di conciliare, per non incombere nelle sanzioni previste dalla Lgge.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Agosto 21 2024
  
02
Agosto
2024

OMCI, ORGANISMO DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE ITALIA ISCRITTO AL R.O.M. del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA al N° 251 e Come Ente Formativo, al N° 303:

OMCI, ricerca sempre, nuovo personale possibilmente con attestati già in possesso, per fare Mediazioni; Requisiti richiesti oltre saper Mediare, Capacità di comunicare bene, anche per far comprendere bene la convenienza della Mediazione e la sua obbligatorietà , con conoscenza su Le nuove Tecniche di comunicazione, saper ascltare, Empatizzare. Possibilmente con Laurea Giuridico Economiche. Per chi fosse interessato, gli faremo un corso di 27 ore, ancora di Aggiornamento, su come redarre la documentazione, visto che ogni organismo ha i suoi modi, tempi e metodi. I Candidati potranno scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , in modo tale che potrà il Responsabile dell’rganismo, fare una verifica per verificare subito, i requisiti richiesti, oltre che le leggi vigenti, il rispetto di queste come l’art. 14 comma 2, lettera D, cosa molto importante sia per il Mediatore, sia per chi Vi scrive. Omci inoltre per gli ent territoriali, ed enti Pubblici, esegue corsi personalizzati, per sindaci, Dirigenti, ecc. in modo Tale che anche se non sarann loro a presentasi ad una Mediazione, saranno in grado di sapere di cosa si parla. Il Corso è eseguito da 27 ore, con le Materie previste per i corsi di Aggiornamento, con attestato finale Come Corso introduttivo Legalmente riconosciuto, essendo Omci anche ente formativo: Per gli interessati, scrivere sempre a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Dott. Claudio Salusso, Presidente e Responsabile Scientifico, Mediatore Generico, del Consumo, Formatore, Teorico Pratico da ben 14 anni.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Agosto 09 2024
  
31
Luglio
2024

Nell’impugnazione della delibera condominiale, l’istanza di mediazione generica sotto il profilo del petitum e della causa petendi rende improcedibile l’azione giudiziale e non interrompe il termine decadenziale ex art. 1137 c.c.

Tribunale di Roma, 29.02.2024, sentenza n. 3910.

SINTESI:  Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione della delibera assembleare, nella quale parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, deducendo altresì che nell’istanza di mediazione non venivano specificati i motivi e i vizi della delibera impugnata.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

  • la mediazione è obbligatoria in materia condominiale;
  • la domanda di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa, al fine di permettere alla parte invitata di conoscere la materia del contendere e di prendere posizione già nel corso della mediazione;
  • l’assenza di ogni riferimento ai singoli motivi di impugnazione o del petitum impedisce al chiamato di partecipare con cognizione alla mediazione;
  • una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum e della causa petendi non può considerarsi validamente espletata e comporta l'improcedibilità della domanda;
  • peraltro, deve esservi corrispondenza tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, poiché diversamente la mediazione non può ritenersi validamente svolta;
  • nel caso di specie, nell’istanza di mediazione depositata dalla parte attrice risultano assenti gli elementi di fatto oggetto della pretesa;
  • nel caso di impugnazione della delibera assembleare, l’istanza di mediazione impedisce la decadenza della domanda giudiziale;
  • di conseguenza, l’istanza e il procedimento di mediazione irregolari non realizzano l’effetto interruttivo del termine decadenziale;
  • non risulta neppure possibile sanare l’improcedibilità con un nuovo esperimento di mediazione demandata dal giudice poiché ciò contrasterebbe con la specifica normativa dettata per la decadenza di termini e svilirebbe l’istituto della mediazione ad un mero adempimento burocratico.

Per tali ragioni, il Giudice ha ritenuto che la mediazione non si sia validamente svolta e ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale ed inammissibile l’impugnazione della delibera assembleare per intervenuta decadenza ex art. 1137 cc., con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Luglio 31 2024
  
24
Luglio
2024

Perché è importantissimo Presentarsi in Mediazione?

Oggi è importantissimo presentarsi in mediazione, per tutti quanti, Dagli Enti Territoriali, A Presone Giuridiche o Fisiche.

E Questo perché Ormai è tutto praticamente da eseguire in Mediazione, e se trovate un  avvocato che fa di tutto x non conciliare Cambiatelo subito , finchè siete in Tempo, Perché poi vi arriva la Condanna, senza sé o ma, ma è anche giusto, Visto che i Giudici sono Strapieni di Lavoro.

Non a caso il Verbale di Mediazione ha effetti identici ad una sentenza di primo grado, senza contare che in mediazione, avete diritto ad avere indietro sotto forma di credito di impsta, tutto quanto avete speso, Per cui, Conciliate almeno non spendete nulla 0 assoluto, visto che anche la parcella dell’avvocato e ridata sotto forma di credito di imposta. Per cui visto che Siete Obbligati per forza a Venire in Mediazione Ve lo consigliamo noi Conciliate, almeno finite tutto, in poco tempo e senza spendere nulla.

Se volete verificare se un mediatore o un Organismo non è stato cancellato, basta andare dulla Piattaforma del Ministero https://Mediazione.gistizia.it e una volta entrate da li verificate tutto. Quindi verificherete se uno è veramente un Mediatore oppure no, lo stesso per l’organismo. Ein questo modo verificherete se si tratta di un Pubblico ufficiale del ministero della Giustizia oppure no. Se è iscritto lo è, se non è iscritto è un cialtrone e denunciatelo subito

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Luglio 24 2024
  
19
Luglio
2024

Come Inviare Documenti con Pec e Firma Digitale, dopo la setenza della suprema corte di Cassazione, che ha dichiarato non più valita la documentazione inviata con queso metodo?

Ora che la suprema corte di Cassazione ha dichiarato, non più Valida la firma digitale apposta sui documenti attraverso la Pec, in quanto non fattibile verificare se i documenti all'interno sono fogli bianchi o fogli veri, noi, onde evitare disgudi, abbiamo per il Momento deciso di fare partecipare Vis a Vis tutti quanti, ad almeno la 1° seduta di Mediazione l'ltima, in modo Tale che nell'utima sessione tutti possano firmare con firma olografa. Allo stesso modo le domende di mediazione potranno essere inviate direttamente su Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o su Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , cosi avrete conferma nel momento in cui vengono registrate.

Stessa cosa Vale per i Corsi di Aggiornamento che noi a prescindere da eventuali modiifiche contnueremo a fare di 27 ore biennali e con allegato almeno 20 e non 10 sessioni di mediazioni in tirocinio assistito, obbligatorio permanente, tutti i Corsi da Omci quindi saranno fatti Vis a Vis , in modo che si potrà in primis verificare con un piccolo esame orale anche se non richiesto, ma che noi faremo a tutti, in modo da far firmare con firma olografa e verificare appunto, se il Mediatore è veramente preparato. Tutto questo entro il 2025, dove poi allora installeremo la Pittaforma REM, come richiesto da Bruxelles. Con questa piattaforma  non necessita più ne Pec ne firma digitale ma basta la semplice mail, es: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , ma con la differenza che la rem certifica tutto, cosi è tutto molto più Regolare e Certificato in modo certo. Altra cosa: nella data del 18/07/2024 Rai 1 a Pubblicizzato tantissimo, con tanto di mediatori e avvocati la Mediazione Civile e Commerciale, facendo ben presente che tutte le Materie obbligatorie in Mediazione devono essere eseguite come tali e non in altri modi, come negoziazione assistita o altro: Pena informare immediatamente chi di dovere in modo che non possa più capitare e da qui saranno inflitte le giuste e dovute sanzioni, Visto, che quando non si concilia, si intasano ancora di più i tribunali e tutto questo i giudici non lo possono giustamente accettare. Questa è la 1° pubblicità che è stata fatta e deduco che da ora inizieranno a farle come presctotto dall Unione Europea. PS: Purtroppo, abbiamo problemi di manutenzione sulla sede registratata al ROM del tribunale di Cuneo. Per cui le mediazioni x tale tribunale saranno svolte, presso un'altra sede come scritto sul DM 149/22 es: Pinerolo, e sul Verbale sarà poi indicato per rifeimento Tribunale di Cuneo, la sede di Cn in quanto anche se in manutenziione esiste., .... per motivi oggettivi, questo ovviamente se tutti e tutte le parti sono d accordo, altrimenti non possiamo esegure anche via Web, altri modi non ne abbiamo al momento. Ovviamente in accordo con tutte Le Parti, è più che Legittimo.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Luglio 22 2024
  
12
Luglio
2024

DL Giustizia: le novità presentate da Carlo Nordio in conferenza stampa;

Umanizzazione della pena, piccole modifiche al c.p. con l’inserimento del reato di peculato per distrazione e proroga di un anno per l'entrata in vigore del nuovo Tribunale della Famiglia.

Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio illustra in conferenza stampa le novità salienti del nuovo DL Giustizia approvato dal Consiglio dei Ministri il 3 luglio scorso. Al centro del provvedimento il tema dell’umanizzazione della pena, piccole modifiche al codice penale con l’inserimento del reato di peculato per distrazione. Il provvedimento proroga di un anno l’entrata in vigore del nuovo Tribunale della Famiglia.

Nella conferenza stampa del 3 luglio successiva all’approvazione nel Consiglio dei Ministri del nuovo DL Giustizia, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio spiega i tratti salienti del nuovo provvedimento normativo. Per il Guardasigilli si tratta di un intervento vasto e strutturale che affronta in modo organico un vasto settore dell’esecuzione penale. Il testo contiene in coda anche norme di diritto sostanziale penale e processuale civile. Prevista poi una nuova norma nel codice penale che delinea il reato di peculato per distrazione allo scopo di rimediare alle preoccupazioni del vuoto di tutela che secondo alcune parti politiche sarebbe stato causato dall’abolizione dell’abuso di ufficio. La fattispecie penale di nuovo conio punisce con la reclusione fino a tre anni le condotte di distrazione di beni affidati al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, fuori dall’ipotesi più grave di peculato. In questo modo i sindaci, dirigenti, e appartennti ad amministrazione pubbliche vengano indagati se commettono un reato.

Infine, il provvedimento accorda il differimento richiesto dagli avvocati e dai capi degli uffici giudiziari per l’entrata in funzione dei tribunali della famiglia, prevedendo la proroga di un anno.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Luglio 12 2024
  
09
Luglio
2024

Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta non è sufficiente depositare la Domanda di mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato;

Tribunale di Nocera Inferiore, 22.04.2024, sentenza n. 1253, giudice Jone Galasso.

 

SINTESI: In una controversia avente a oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda (l’opposizione) viene dichiarata improcedibile in quanto, secondo il giudicante, l'esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo e seppur la mediazione può registrare esito negativo, essa non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta però non è sufficiente depositare la domanda di  mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l'attore da atteggiamenti inerti di controparte (richiamando i precedenti Tribunale di Forlì 02.02.2021; Corte d'Appello di Firenze n. 65/2020 e Cass. n. 4300/2021). Diversamente, a chi resiste nel giudizio, cioè al convenuto non è posto l'onere (ha solo la facoltà) di attivare la mediazione, né deve presenziare fisicamente, a meno che non abbia, a sua volta, formulato una domanda in riconvenzionale.

La giudice si appoggia anche su Cass., n. 19596/20 sull’accesso alla giurisdizione condizionato al previo adempimento di oneri. Richiedere che l'attore sia presente personalmente al "primo" incontro destinato anche a essere "ultimo" qualora non compaia la controparte, appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: "un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria".

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Ordinario di nocera inferiore, sez. prima definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:

 

1) Dichiara Improcedibile l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 659/2016;

 

2) Condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di  Euro 2.800,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di Legge, IVA, CAP e una somma pari al doppio del contributo unificato.

 

Cosi Deciso in data 22 Maggio 2024                        Il Giudice: Jone Galasso

 

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Ultimo aggiornamento Martedì, Luglio 09 2024
  
04
Luglio
2024

Accrediti su IBAN errato: responsabilità della banca;

La Cassazione segna un'importante svolta in materia di responsabilità bancaria per accrediti eseguiti su IBAN errato

  • La vicenda sottesa e la questione giuridica
  • Contesto normativo e giurisprudenziale
  • Il punto della Cassazione
  • Implicazioni pratiche e conclusioni

La vicenda sottesa e la questione giuridica

Il caso in esame riguarda un accredito eseguito su un IBAN errato, con conseguente mancato pagamento al beneficiario designato. Quest'ultimo, rimasto insoddisfatto, ha agito in giudizio contro la banca sostenendo che la stessa non avesse adottato le necessarie cautele per evitare l'errore, in particolare per "non essersi avveduta della mancata corrispondenza tra l'identificativo unico (i.e. IBAN) riportato nel suo ordine di bonifico ed il nominativo del beneficiario ivi pure indicato".

Contesto normativo e giurisprudenziale

Il tema dei servizi di pagamento elettronici, come si legge in motivazione, è stato interessato da interventi del legislatore comunitario e nazionale. Una prima risposta è stata data dalla direttiva PDS (2007/64/CE) attuata in Italia con il d.lgs. n. 11/2010, successivamente modificata dalla Direttiva PSD2 (2015/2366/UE) e recepita con il d.lgs. n. 218/2017, che, senza abrogare il precedente testo legislativo ha adeguato la legislazione nazionale al regolamento UE n. 751/2015. Per quanto di interesse risulta opportuno richiamare l'art. 24, co. 2 del d.lgs. n.11/2010, così come recepito nel d.lgs. n. 218/2017, il quale, richiamando gli obblighi di diligenza professionale "impone all'intermediario del pagatore di compiere tutti gli sforzi ragionevoli per recuperare le somme oggetto dell'operazione".

Il punto della Cassazione

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17415/2024 (sotto allegata), ha stabilito che la banca è responsabile nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa di un accredito eseguito su un IBAN errato, salvo che non dimostri di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'errore o di essersi adeguatamente adoperata per consentire al pagatore di individuare il soggetto destinatario del pagamento, anche comunicando dati anagrafici o societari. La sentenza sottolinea l'obbligo di diligenza che grava sulla banca nell'esecuzione delle operazioni di pagamento. La banca deve agire con la massima attenzione e buona fede per evitare che errori nell'indicazione dell'IBAN possano pregiudicare il corretto esito dell'operazione. Questo obbligo di diligenza si traduce nella necessità di adottare misure preventive e correttive adeguate. Per esonerarsi dalla responsabilità, dunque, la banca deve dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare l'errore. Questo può includere l'implementazione di sistemi di verifica automatica degli IBAN, la formazione del personale e la predisposizione di procedure interne volte a minimizzare il rischio di errori. Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda l'obbligo della banca di adoperarsi per consentire al pagatore di individuare il soggetto destinatario del pagamento. Questo può avvenire attraverso la comunicazione di dati anagrafici o societari che permettano di verificare la correttezza dell'IBAN indicato.

Implicazioni pratiche e conclusioni

La sentenza in parola, in sostanza, impone agli istituti bancari di rivedere e, se necessario, rafforzare le proprie procedure interne per la gestione degli accrediti. Le banche devono assicurarsi di avere in atto sistemi efficaci per la verifica degli IBAN e per la comunicazione tempestiva di eventuali discrepanze al pagatore. In conclusione, la sentenza rappresenta un importante chiarimento in materia di responsabilità bancaria per accrediti su IBAN errato. La Corte ha ribadito l'obbligo di diligenza e buona fede che grava sulle banche, sottolineando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie per evitare errori e di adoperarsi per consentire al pagatore di individuare correttamente il destinatario del pagamento. Le banche devono quindi adeguare le proprie procedure interne per garantire il rispetto di tali principi e prevenire potenziali responsabilità.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Luglio 04 2024
  

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