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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

06
Marzo
2023

Quando la mediazione viene disposta dalla Corte di Appello devono ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli Organismi aventi sede nel distretto;

Corte d’Appello di Napoli, 9.01.2023, sentenza n.36, giudice ausiliario relatore Marco Marinaro;

SINTESI: In una controversia bancaria iniziata nel 2005, il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda attorea, dichiarava la nullità del conto corrente in ragione dell’illegittimo interesse anatocistico trimestrale e delle commissioni di massimo scoperto facendo propria la risultanza della CTU contabile e condannava la Banca a pagare una somma di denaro. Lo stesso attore, ritenendo che il Tribunale fosse incorso in errori di valutazione dei documenti contabili e di conteggio delle somme dovute dalla banca convenuta, proponeva appello nel 2013 avanti alla Corte distrettuale di Napoli. Nel corso del giudizio di appello, la Corte disponeva la mediazione nel 2019 ai sensi dell'art. 5 comma 2 D.lgs. 28/2010 e la parte appellante depositava il verbale del primo incontro di mediazione conclusosi con esito negativo. La banca appellata eccepiva l'improcedibilità dell'appello in quanto la procedura di mediazione sarebbe stata esperita presso un organismo territorialmente non competente (Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Avellino). La Corte inoltre disponeva con l'ordinanza indicata l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado.
In via preliminare, la Corte esamina le due eccezioni proposte dalla difesa della banca appellata tra cui quella relativa alla procedibilità dell'appello in esito alla disposta mediazione. Sulla base della documentazione depositata dalla parte appellante e non contestata dalla parte appellata, con riguardo alla procedura di mediazione emerge il corretto svolgimento della stessa ai fini della verifica dell'esperimento della condizione di procedibilità. L’appellante aveva depositato presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Avellino (iscritto al n. 345 del Registro ministeriale) la domanda di mediazione. Il citato Organismo nominava come mediatrice una dott.ssa commercialista in quanto competente nella materia bancaria. Le parti, correttamente rappresentate e assistite, partecipavano al primo incontro. In particolare la Banca era rappresentata da un procuratore speciale con procura speciale sostanziale rilasciata ad hoc per la mediazione e autenticata da notaio. In tale primo incontro la Banca non riteneva sussistenti i presupposti per poter avviare la mediazione pertanto la procedura veniva chiusa con esito negativo.
La banca appellata eccepisce la violazione dell'art. 4 D.Lgs. n. 28 del 2010 che prevede che la domanda di mediazione debba essere presentata presso un Organismo che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. La Corte rigetta l’eccezione in quanto la mediazione è stata disposta dalla Corte di Appello di Napoli ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28 del 2010 e devono ritenersi astrattamente competenti per territorio tutti gli Organismi aventi sede nel distretto nel quale la detta Corte esercita le sue funzioni ritenendo la procedura in questione correttamente incardinata presso un organismo di mediazione che ha sede in Avellino che rientra nel distretto della Corte di Appello di Napoli (considerato che il Comune di Avellino è sede del Tribunale il cui circondario e parte del distretto territoriale per cui è competente questa Corte). Una diversa interpretazione della norma apparirebbe del tutto irragionevole posto che il legislatore ha inteso chiaramente ancorare il criterio di territorialità degli organismi di mediazione a quello del giudice competente per territorio dovendosi quindi tener conto dello specifico e diverso ambito di competenza territoriale dei diversi uffici giudiziari (giudice di pace, tribunale, corte di appello). A supporto di tale lettura interpretativa la Corte richiama i chiarimenti forniti dal Consiglio Nazionale Forense il 22 novembre 2013 secondo cui  l'accettazione dell'invito a presentarsi davanti ad un ODM in un luogo diverso da quello di competenza del giudice, provoca, come avviene nel processo, la tacita accettazione della deroga. Inoltre, quanto alla derogabilità del criterio legale di territorialità resta infine da osservare che il legislatore con la recente riforma adottata con il D.Lgs. n. 149 del 2022 ha integrato il comma 1 dell'art. 4 D.Lgs. n. 28 del 2010 (con entrata in vigore dal 28 febbraio 2023, ex L. n. 197 del 2022) proprio al fine di chiarire che "La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti".

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Marzo 06 2023
  
23
Febbraio
2023

Tre nuove importanti norme in vigore dal 28 febbraio 2023;

Con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, il legislatore ha anticipato l’entrata in vigore di parte della riforma “Cartabia” al 28 febbraio 2023 (rispetto all’originaria previsione del 30 giugno 2023 del D.Lgs. 149/2022) con l’obiettivo di migliorare le procedure in termini di effettività, di efficacia e di utilità socio-economica per i cittadini e le imprese, in sostanza per il Paese. Queste sono le tre norme principali che entreranno in vigore il 28 Febbraio 2023: per le parti in mediazione, per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e per gli enti vigilati come banche e assicurazioni.

La nuova disciplina della mediazione telematica Art. 8-bis

Mediazione in modalità telematica

  • Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
  • Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
  • A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata Omci ricorda che la firma deve essere modalità avanzata visibile e mai invisibile.. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
  • Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
  • La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Limitazione della responsabilità dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche Art. 11-bis

Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

  • Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il comma richiamato della legge n. 20 del 1994 è il seguente:

1.1 In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

Innalzamento delle sanzioni in caso di mancata partecipazione con segnalazione alla Corte dei Conti e alle autorità di vigilanza Art. 12-bis

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

  • Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
  • Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
  • Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
  • Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.

PS: SI INFORMA CHE è VIETATO DALLA LEGGE INVIARE PAGAMENTI SENZA ISTANZA O ISTANZE SENZA PAGAMENTI, IN QUANTO DOPO 5 GIORNI SE NON SONO PERFEZIONATE SI INTENDONO DECADUTE VEDERE LEGGI E REGOLAMENTO;

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Ultimo aggiornamento Martedì, Febbraio 28 2023
  
22
Febbraio
2023

Mediazione in condominio e Riforma Cartabia: novità in arrivo per gli amministratori;

La riforma della Giustizia cambierà in modo considerevole il ruolo dell’amministratore di condominio, proiettandolo in un contesto nuovo, che lo vedrà maggiormente protagonista e, al contempo, maggiormente responsabile del suo operato.

Il ruolo dell’amministratore in mediazione dopo la riforma

La riforma, attraverso l’introduzione del nuovo art. 5-ter, che va ad arricchire la normativa dedicata alla mediazione civile e commerciale contenuta nel decreto legislativo n. 28/2010, riconoscerà all’amministratore di condominio un ruolo più autonomo in sede di mediazione civile e commerciale.

In base alla nuova previsione normativa “l’amministratore di condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”;

Dalla formulazione della norma si evince chiaramente che nessuna autorizzazione preventiva dell’assemblea condominiale è necessaria all’amministratore per la mediazione civile.

La delibera assembleare sarà necessaria solo in via successiva.

L’intenzione del legislatore è quella di responsabilizzare l’amministratore di condominio e dargli maggiore fiducia snellendo il procedimento e consentendo a quest’ultimo di “gestire” la quasi totalità del procedimento di mediazione.

L’importanza per l’amministratore di conoscere il procedimento di mediazione

In questo contesto è chiaro che diventa fondamentale per l’amministratore conoscere il procedimento di mediazione e le novità apportate dalla riforma, al fine di ridurre i margini di errore e conoscere meglio le opportunità che la mediazione offre.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Febbraio 22 2023
  
21
Febbraio
2023

Atto definitivo di attuazione di accordo raggiunto nell'ambito di un procedimento di mediazione e revocatoria;

Tribunale di Brescia – Giudice Estensore Dott. Andrea Giovanni Melani - sentenza n. 2329 del 27.09.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda un’azione revocatoria di un atto con il quale è stato attuato un accordo di mediazione.
In particolare, parte attrice deduceva che l’accordo di mediazione conteneva il programma negoziale e non il trasferimento di diritti reali.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:

  • il contratto preliminare è privo di effetti traslativi e per tale ragione non rientra negli atti di disposizione oggetto dell'azione di cui all' art. 2901 c.c.;
  • la revocatoria può investire il contratto definitivo, anche se compiuto in adempimento di un obbligo preesistente, purché al momento della stipulazione del contratto preliminare ricorressero gli stati soggettivi a tal fine rilevanti;
  • tale principio è applicabile alla vertenza de quo, nella quale l’impegno a vendere è stato assunto in un accordo di conciliazione;
  • il pregiudizio conseguente alla vendita ricorre sia in caso di variazione quantitativa sia in caso di variazione qualitativa tale da rendere più difficile o più onerosa la realizzazione del diritto di credito; nel giudizio analizzato, ricorre l'ipotesi di variazione quantitativa;
  • le deduzioni dei convenuti appaiono poco verosimili;
  • in realtà, la domanda di mediazione era strumentale alla divisione ereditaria ed è stata proposta quando era già maturata la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.;
  • il pagamento di un debito costituisce obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.;
  • l'adempimento di un debito prescritto comporta la non ripetibilità di ciò che è stato spontaneamente pagato ex art. 2940 c.c.;
  • il corrispondente credito è privo di tutela attuale e la soddisfazione dipende dalla sola iniziativa del debitore;
  • l’iniziativa del debitore è dunque un atto libero/obbligazione naturale avente natura negoziale e non un atto dovuto/pagamento di un debito scaduto.  
    Per tali ragioni, il Giudice ha accolto la domanda attorea, dichiarando inefficace e revocando l’atto definitivo di attuazione di accordo raggiunto in mediazione,

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
revoca l'atto del 25 ottobre 2012 denominato "Atto definitivo di attuazione di accordo raggiunto nell'ambito di un procedimento di mediazione- conciliazione a sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28", con cui M.XXXXXXXXXX F.XXXXXXX ha venduto a L.XXX S.XXXX F.XXXXXXX e a I.XX F.XXXXXXX la quota indivisa di un terzo della proprietà degli immobili siti in L., via C.XXXXX, n.  identificati in catasto al foglio --e la quota indivisa di un sesto dell'immobile sito in L., frazione P.XXX, identificato in catasto al foglio --, e lo dichiara inefficace nei confronti di B.XXXXXXXXXXXXXX s.c.p.a.;

dichiara inopponibile a B.XXXs.c.p.a. il diritto di abitazione costituito in favore di M.XXXXX B.XXXXXXX con l'atto di cui al capo primo;
rigetta la domanda di L.XXX S.XXXX F.XX e I.XX F. di condanna di B.XXXXXXXXXXXXXX s.c.p.a. al risarcimento del danno ex art.96, co. 1, c.p.c.;
condanna M.X al rimborso a favore di B.XXXXXXXXXXXXXX s.c.p.a. delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 12.530,00 per compensi, euro 1.332,43 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, e che ripartisce nel rapporto interno agli obbligati in parti uguali; 
dichiara che la sentenza è soggetta a trascrizione nei registri immobiliari.

Brescia, 26 settembre 2022

Il giudice Andrea Giovanni Melani

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Ultimo aggiornamento Martedì, Febbraio 21 2023
  
15
Febbraio
2023

Condominio: crescita ADR per risolvere le liti condominiali;

La Camera Internazionale Arbitrale evidenzia la crescita delle ADR nella risoluzione delle liti condominiali con numerosi vantaggi:

Cresce il ricorso alle ADR per risolvere le liti in Condomino

Dalla relazione della Camera Arbitrale Internazionale emerge che le controversie in materia condominiale sono quelle che rallentano maggiormente la giustizia. Esse rappresentano infatti 1/3 delle cause complessive pendenti nelle aule dei Tribunali. Per fortuna, a fronte di un numero così elevato di conflitti condominiali, il ricorso alle ADR ha subito un incremento pari al 22%.

Le cause più frequenti dei litigi in condominio

Ma quali sono le ragioni per le quali si litiga di più nei condomini? Le cause che più di altre esasperano gli abitanti dei condomini sono i rumori, gli odori, gli animali, le condotte dei vicini e il rispetto delle regole relativamente alla condivisione degli spazi comuni. A queste si aggiungono, ovviamente, tutte quelle problematiche amministrative necessitate dalla gestione del condominio e, quindi: validità delle delibere assembleari, spese condominiali e corretto adempimento delle funzioni da parte dell’amministratore.

Perché conviene ricorrere alle ADR per risolvere le liti condominiali?

Ogni occasione insomma è buona per litigare, vero è tuttavia che il più delle volte si tratta di questioni facilmente risolvibili con un pò di buon senso. Da qui la necessità di considerare le ADR come strumento alternativo di risoluzione delle controversie anche perché più rapido e snello. I tempi di queste procedure stragiudiziali non rappresentano però l’unico vantaggio. Il lodo, così come l’accordo che si raggiunge in mediazione costituiscono infatti titoli esecutivi sulla base dei quali è possibile procedere esecutivamente per ottenere quanto sancito negli stessi. Esistono tuttavia delle diversità tra mediazione e arbitrato di cui tenere conto nella scelta di una delle due. La differenza di maggiore rilievo è rappresentata senza dubbio dalle modalità di svolgimento. Al termine dell’arbitrato infatti l’arbitro decide come un giudice per cui stabilisce, in genere secondo diritto, chi ha torto e chi ha ragione. Nella mediazione invece il mediatore tenta di ripristinare un canale di comunicazione tra le parti in conflitto, al fine di agevolarle nell’individuare una soluzione che sia soddisfacente per entrambe.

Clausola compromissoria nel regolamento condominiale

La possibilità di ricorrere all’arbitrato o Mediazione, la soluzione più semplice per la risoluzione delle liti condominiali, aventi ad oggetto diritti disponibili, può essere prevista inserendo una clausola compromissoria all’interno del regolamento condominiale, in cui si sancisce il ricorso alla Mediazione in caso di controversia.

Regole diverse però sono previste se le liti condominiali sono interne o esterne. In relazione alle controversie interne tra condomini, il ricorso alla Mediazione, in assenza di una clausola compromissoria inserita nel regolamento condominiale, può essere deliberato in sede assembleare all’unanimità.

Per quanto riguarda invece le liti che coinvolgono il condominio e un terzo (pensiamo ad esempio a un appaltatore a cui vengono affidati i lavori di rifacimento della facciata) la clausola compromissoria che prevede il ricorso alla Mediazione può essere inserita nel contratto previo accordo dell’amministratore e del terzo, senza una preventiva delibera assembleare. Ipotesi quest’ultima che non impedisce all’assemblea di deliberare il contenuto della clausola o la sua previsione, con evidenti limiti dei poteri dell’amministratore.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Febbraio 15 2023
  
11
Febbraio
2023

L’assenza ingiustificata al procedimento di mediazione costituisce argomento di prova valutabile dal Giudice e comporta la condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

Tribunale di Torino – Giudice Estensore Dott. Edoardo Di Capua - sentenza del 18.03.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia contrattuale, nella quale il Giudice ha rilevato l’assenza ingiustificata dei convenuti all’incontro di mediazione.
Sul punto, il Tribunale, allineandosi a quanto statuito dalla Cassazione civile, sez. III, con la Sentenza 27 marzo 2019 n. 8473, ha precisato quanto segue:
- è obbligatoria la presenza delle parti al primo incontro di mediazione;
- è possibile delegare
ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento e anche di conciliare la lite;
- la delega può essere effettuata anche a favore del proprio difensore, ma in tal caso deve contenere lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
- la procura alle liti, anche se in forma di procura notarile, non può essere utilizzata come delega a partecipare alla mediazione;
- nell’ipotesi de quo, i legali dei convenuti sono intervenuti all’incontro con il mediatore in sostituzione dei loro assistiti, in forza di delega orale e, quindi, senza essere muniti di alcuna idonea procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
- inoltre, il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione;
- in ogni caso, la mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante e, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito;
- una ulteriore conseguenza della mancata partecipazione delle parti convenute al procedimento di mediazione senza giustificato motivo è la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Atteso quanto sopra esposto, dalla mancata partecipazione delle parti convenute all’incontro con il mediatore senza giustificato motivo, il Tribunale ha tratto argomenti di prova a sostegno della fondatezza delle domande attoree e dell’infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalle parti convenute e, pertanto, ha accolto le domande attoree e respinto le domande dei convenuti, condannando questi ultimi alla refusione delle spese in favore di controparte e al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Febbraio 11 2023
  
26
Gennaio
2023

Le spese di mediazione non possono essere rifuse dalla controparte o altri, poiché costituiscono credito d’imposta;

Tribunale di Venezia, Giudice Estensore Dott. Diego Novello - sentenza n. 1517 del 25.08.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una richiesta di corresponsione di una somma di denaro, a seguito di separazione dei coniugi e di scioglimento della comunione legale tra loro.
Inoltre, parte attrice chiedeva anche la condanna di controparte alla refusione delle spese sostenute per la procedura di mediazione.
Sul punto, il Tribunale ha innanzitutto rilevato che la parte invitata ha partecipato al procedimento di mediazione.
Ma a prescindere da ciò, il Giudice ha sottolineato che la somma corrisposta per la procedura di mediazione non è ripetibile in quanto costituisce credito di imposta ai sensi dell' art. 20 D. Lgs. vo 28/2010 secondo il quale "alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all' indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà”.
Per tale ragione, l’Autorità Giudiziaria non ha ritenuto meritevole di accoglimento e, pertanto, ha respinto la richiesta di refusione delle spese della procedura di mediazione.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Gennaio 26 2023
  
23
Gennaio
2023

La procura deve seguire la forma dell’atto che il procuratore deve concludere;

Tribunale di Palermo, 10.10.2022, sentenza n. 4035, giudice Antonina Giardina;

SINTESI: In una vicenda avente ad oggetto uno sfratto per morosità di un immobile non abitativo, il tribunale fa chiarezza sui dubbi interpretativi sorti a seguito della sentenza Cassazione  n. 8473/2019 e riafferma il principio generale che la procura deve essere notarile soltanto se gli atti richiedono la forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c.
Il Tribunale emetteva ordinanza provvisoria di rilascio, mutava il rito e onerava la parte che aveva interesse a proporre domanda di mediazione. Parte ricorrente proponeva l’istanza di mediazione, ma non compariva personalmente al primo incontro, essendo presente soltanto il procuratore costituito. Il procedimento veniva dunque chiuso con esito negativo.
Per tale motivo, la resistente chiedeva dichiararsi l’improcedibilità della domanda, a causa del mancato esperimento della mediazione delegata.
L’art. 8 del d.lgs. 28/2010 “non prescrive la partecipazione personale delle parti alla mediazione e, di conseguenza, non è escluso che queste ultime possano delegare un terzo soggetto o addirittura il proprio difensore a partecipare alla mediazione. La Cassazione – inoltre, ha spiegato – che è sufficiente una procura speciale sostanziale, non necessariamente la procura speciale autenticata dal notaio ai fini della partecipazione alla mediazione”.
Inoltre la Cassazione ha confermato la libertà delle parti di decidere il proprio percorso processuale, anche partecipando per mero adempimento al primo incontro, affermando: “la parte può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare la procedura di mediazione.
L’eccezione di improcedibilità viene dunque rigettata.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Gennaio 23 2023
  
20
Gennaio
2023

La Riforma Cartabia introduce nuove norme relative alla mediazione telematica e dispone una specifica procedura per la redazione e sottoscrizione del verbale informatico;

Verbale informatico, come cambia con le nuove norme

La Riforma Cartabia, oltre a interessare il processo civile, ha modificato anche alcuni importanti aspetti della mediazione civile. Tra questi, anche le norme che regolano la mediazione in modalità telematica e, in particolare, la redazione e sottoscrizione del verbale informatico degli incontri tenuti con tale modalità.

Come noto, le norme introdotte dalla citata riforma, attuata con d.lgs. n. 149 del 2022, entreranno in vigore a partire dal prossimo 30 giugno 2023 e in parte significativa dal 28 febbraio 2023. Gli aspetti innovativi attinenti alla mediazione telematica saranno disciplinati dal nuovo art. 8-bis del d.lgs. n. 28 del 2010.

Riforma Cartabia e mediazione telematica

In linea generale, le nuove norme impongono all’organismo di mediazione, e quindi anche al mediatore che cura il singolo procedimento, di attenersi alle norme previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) per quanto concerne la trasmissione degli atti relativi al procedimento di mediazione. Ovviamente è Assolutamente necessario inserire una Firma Formato Pdf Avanzata, Visibile, In Modo che si veda bene, da parte di tutti quelli che firmano, (visto che P7M Non si vede) e Modifica il Documento;

Ciò significa che tale trasmissione deve essere fatta necessariamente attraverso l’utilizzo di sistemi di posta elettronica (PEC) o equivalenti. Allo stesso modo, l’organismo è ora tenuto a conformarsi alle regole previste dal CAD in ordine alla conservazione della documentazione relativa al procedimento e alla sua esibizione, ove correttamente richiesta. La conservazione e l’esibizione dei documenti, pertanto, sono da effettuarsi a mezzo di documenti informatici, come dispone l’art. 43 del citato codice. Ma vediamo ora, nel dettaglio, le nuove norme che disciplinano la redazione e la sottoscrizione del verbale degli incontri di mediazione telematica e dell’eventuale atto di accordo.

Sottoscrizione del verbale informatico di mediazione

Come noto, anche il procedimento di mediazione può svolgersi in modalità telematica, o in modalità mista (cioè con alcune parti in presenza ed altre in collegamento da remoto). Tale soluzione, incentivata soprattutto nel periodo della pandemia, favorisce un più rapido e comodo svolgimento della procedura, anche a distanza. Ebbene, il terzo comma del nuovo art. 8-bis del d.lgs. 28/2010 dispone che sia onere del mediatore formare il documento informatico contenente il verbale (e l’accordo eventualmente raggiunto) e trasmetterlo alle parti, al fine di permetterne la sottoscrizione da parte di queste ultime.

Atti mediazione: firma digitale e trasmissione via PEC

La sottoscrizione del verbale informatico di mediazione deve essere effettuata tramite firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Tali sistemi, come noto, si basano su una certificazione crittografica che garantisce elevati standard di sicurezza e che assicurano la riconducibilità della firma a uno specifico soggetto. Il verbale deve essere trasmesso anche agli avvocati delle parti, ove intervenuti (ad esempio, nella procedura di mediazione delegata ordinata dal giudice), e da questi sottoscritto. Una volta sottoscritto dalle parti e, se necessario, dai loro avvocati, il file contenente il verbale informatico sottoscritto deve tornare al mediatore, che vi appone la propria firma nelle medesime modalità sopra descritte. Lo stesso mediatore, successivamente, provvede a trasmettere il verbale informatico di mediazione così sottoscritto alle parti, ai loro legali e alla segreteria dell’organismo di mediazione, che, come abbiamo visto più sopra, provvederà alla sua conservazione e all’eventuale successiva esibizione a richiesta. Nel Caso, essendo almeno noi, vicinissimi al confine con la Francia e quindi non tutti riescono a connnettersi,  o se necessita una scansione o fotocopia che copre la Firma Digitale l'unica cosa che rimane da fare è scriverlo e poi inserire in modalità analogica, cioè scrivendo tutto quello che c' era scritto sulla firma digitale, ivi comprsa l ora e poi il Mediatore Firma ologrificamente e poi invia a segreteria legale. (Questo solo quando proprio non è fattibile inserire firme digitali o tenerle fino alla fine).

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Febbraio 10 2023
  
10
Gennaio
2023

Ecco cosa può già accadere a chi non partecipa alla mediazione o a chi non concilia, specialmente poi su Mediazioni demandate dal Giudice!

Art. 12-bis

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione:

  1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
  2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
  3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
  4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.

Si auspica, quindi, una maggiore diffusione di questi strumenti che, oltre ai benefici immediati e diretti derivanti dagli accordi raggiunti, possono rendere indirettamente anche una utilità in termini di prevenzione dell’insorgere di futuri eventuali conflitti, grazie alla migliore gestione dei propri interessi con l’aiuto degli esperti del settore, ovvero dei legali e dei professionisti qualificati per il loro svolgimento.Il Termine per finire una mediazione è si 30-40, giorni, ma con l'accordo di entrambe le Parti si può arrivare sino a 6 mesi, passati i 6 Mesi, se la Mediazione non è finita, ci penserà il Giudice, che ovviamente sarà tutto tranne che contento!!!


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Ultimo aggiornamento Venerdì, Gennaio 13 2023
  

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