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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

05
Marzo
2024

Condanna al rimborso delle spese di mediazione per la parte attrice soccombente in giudizio: le spese di mediazione obbligatoria vengono considerate esborsi del giudizio, essendo la mediazione da considerarsi una fase prodromica e necessaria allo stesso;

Tribunale di Grosseto, 17.02.2024, sentenza n. 191, giudice Valerio Medaglia.

SINTESI: Parte attrice che, fallita la mediazione obbligatoria, chiede in giudizio:
la condanna di più parti convenute al pagamento di un’indennità di occupazione di due fabbricati dei quali le parti sono comproprietarie, ma il cui utilizzo è goduto in esclusiva dalle convenute;

  • il rimborso delle spese di causa e delle spese di mediazione.


Il Tribunale di Grosseto, al termine della fase istruttoria ed esaminate le conclusioni delle parti, rigetta la domanda attorea, ritenendola infondata: parte attrice riteneva consistente il suo diritto alla refusione dell’indennità di occupazione – o alla restituzione dei frutti civili percepiti dalle controparti dal godimento in via esclusiva dei beni comuni- basandosi su due dati di fatto:

  • il godimento esclusivo da parte delle convenute dei beni comuni, pervenuti da una successione ereditaria;
  • l’impegno delle controparti al pagamento verso l’attrice delle somme chieste in giudizio, formalizzato in un verbale di assemblea dei comproprietari degli immobili.


In fase istruttoria emergeva, tuttavia, a giudizio del Tribunale, che:

  • le parti convenute non avessero affatto precluso all’attrice il godimento dei beni comuni, offrendole invece di ritirare copia delle chiavi;
  • il verbale di assemblea non contenesse alcun impegno negoziale delle convenute al pagamento di un’indennità, bensì una mera dichiarazione di disponibilità in tal senso e comunque una contestazione in merito all’entità della cifra richiesta. 
    Le domande proposte dall’attrice vengono quindi respinte in toto, compresa anche quella di refusione delle spese sopportate in mediazione.

    Il "Dott. Valerio Medaglia
    ": condannala parte attrice al pagamento in favore delle parti convenute:
    delle spese processuali

  • delle spese di mediazione, definendole, in sentenza, come esborsi del giudizio, essendo la mediazione obbligatoria una fase prodromica e necessaria dello stesso.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Marzo 28 2024
  
03
Marzo
2024

Il verbale di mediazione con cui vengono attribuiti i beni ereditari in divisione non autenticato da notaio, senza indicazione dei dati catastali e della regolarità urbanistica, non può essere trascritto;

Tribunale di Sondrio, 12.10.2023, sentenza n. 290, giudice Francesca Riccardi.

SINTESI: In una controversia di divisione ereditaria, i condividenti (due sorelle) addivenivano ad un accordo di mediazione in cui venivano divisi i beni restanti (il de cuius, loro padre, aveva disposto parzialmente delle proprie sostanze). Tale accordo tuttavia non veniva poi autenticato in quanto una delle condividenti si era rifiutata di comparire dal notaio per l’autentica in quanto avrebbe preteso di modificare gli accordi raggiunti in sede di mediazione, procrastinando così i tempi di definizione della vicenda.
Una delle sorelle pertanto agisce in giudizio per l’accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti sul verbale di mediazione, ai sensi dell’art. 2657 c.c. (e 2643 e 2646 c.c.), e ordinare la trascrizione del verbale di mediazione, nonché della sentenza emananda presso la competente Conservatoria del Territorio, con esonero del Conservatore da ogni sua responsabilità in proposito, contenente la divisione e conseguente assegnazione degli immobili, subordinatamente anche ai sensi dell’art. 2932 c.c. Secondo l’attrice, il verbale di mediazione, in caso di rigetto della domanda principale, doveva quantomeno valere quale contratto preliminare di divisione.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna dell’attrice per responsabilità aggravata ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.
Le domande proposte dall’attrice sono state ritenute infondate. Nel predetto verbale di mediazione le parti si erano impegnate alla sottoscrizione del verbale di accordo di conciliazione completo di tutti i dati catastali e urbanistici incaricando notaio di fiducia entro 8 giorni. Tuttavia le sottoscrizioni apposte ai verbali di conciliazione non risultano autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai fini della trascrivibilità, pertanto non era stato compiuto il passaggio ulteriore per il perfezionamento dell’intesa raggiunta dalle parti in sede di mediazione con l’estrazione e l’assegnazione dei lotti.
Il definitivo verbale di conciliazione completo di tutti i dati catastali non è mai stato redatto e pertanto lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni oggetto della procedura di mediazione non è mai avvenuto. Di conseguenza non può essere ordinata la trascrizione di un verbale di mediazione che non ha determinato tale scioglimento. Tale verbale di mediazione, peraltro, non conteneva alcun accertamento in ordine all’assenza di abusi edilizi relativamente agli immobili oggetto di comunione ereditaria. La predetta pattuizione non sarebbe trascrivibile, in quanto priva dell’attestazione della regolarità edilizia degli immobili.
Richiamando Tribunale Verbania, sentenza n. 1489, il giudice ha ritenuto che il verbale di mediazione non può essere assimilato ad un contratto preliminare “atteso che l’inadempimento di una parte all’impegno di riprodurre l’accordo divisorio in forma pubblica non consente alla controparte di ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del mancato consenso e ciò poiché l’accordo perfezionato ha già prodotto il suo effetto definitivo”. La domanda dell’attrice viene rigettata e altresì quella della convenuta in merito alla responsabilità aggravata.

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Ultimo aggiornamento Domenica, Marzo 03 2024
  
02
Marzo
2024

Il silenzio sulla competenza dell’Organismo di mediazione da parte dell’invitato che partecipa al procedimento di mediazione costituisce tacita adesione all’individuazione dell’organismo operata dalla parte istante;

Tribunale di Torre Annunziata, 22.05.2023, sentenza n. 1504, giudice Cristina Longo.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnativa della delibera condominiale, nella quale parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità dell’azione per la mancata produzione del verbale negativo della procedura di mediazione e conseguente tardività dell'impugnativa, nonché per l'incompetenza per territorio dell'organo di mediazione.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

- la giurisprudenza maggioritaria, sia di merito che di legittimità, ha riconosciuto alla domanda di mediazione effetti interruttivi e non meramente sospensivi, del termine decadenziale di impugnazione;
- di conseguenza, in caso di fallimento del tentativo, il termine per la proposizione della domanda giudiziale ex art. 1137 c.c. riprende a decorrere ex novo con decorrenza dal giorno del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione;
- nell’ipotesi in esame, l'attore ha depositato in giudizio la documentazione attestante il procedimento di mediazione conclusasi con esito negativo per mancata volontà delle parti presenti di non procedere nella mediazione;
- la notifica dell'atto di citazione e la conseguente instaurazione del giudizio avveniva nel pieno rispetto dei termini di legge;
- inoltre, la domanda di mediazione deve essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
- nell’ipotesi in esame, tutti gli incontri di mediazione si sono tenuti presso la sede dell’Organismo di mediazione corrispondente quindi a quella territorialmente competente;
- solo l'ultimo incontro, dopo numerose richieste di rinvio inoltrate dal convenuto, si è tenuto presso diversa sede legale;
- in ogni caso, il silenzio sulla competenza del mediatore della parte che partecipa al procedimento, può essere inteso, dall'organismo di mediazione adito, o, in caso di successiva contestazione nel corso del giudizio, come tacita adesione alla individuazione del primo, operata dal soggetto promovente. Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato sia l'eccezione di tardività dell'impugnazione della delibera assembleare, sia l'eccezione di incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione. Si segnala inoltre che dal mese di Giugno, non esiste più l’incontro di programmazione, che la Mediazione è condotta dal mediatore, che con le parti ed i loro assistenti difensori e devono quindi eseguire tutti pagamenti subito ivi compresa l’indennità (questo vale sia per le indennità del’ex DM 180/10 ora Annullato e tanto più per le nuove Indennità cosi come scritte e definite dal DM 150/23). Inoltre la Mediazione si ricorda che non deve superare i 3 mesi e solo una volta pagate tutte le indennità (Avvio + Spese Vive documentate,  Le Parti e i loro Assistenti avvocati devono richiedere con lettera di poter procedere oltre i 3 mesi, prorogabile di altri 3), pena, decadenza della Mediazione e sospensione della stessa fino ad essere considerata non Conciliata; in questo caso, sarà poi la guardia di finanza che con mandato, potrà andare dalle parti, assistenti avvocati, per fare le opportune verifiche, sul valore della lite e per verificare la veridicità del gratuito patrocinio,  inoltre il Mediatore dovrà riportare a Verbale, tutte le Parti che hanno deliberatamente non pagato e una volta compilato il Verbale, firmarlo e inviarlo perhe sia Registrato. Sarà poi il giudice a fare tutto ciò che è scritto sul D.Lgs 149/22 e DM 150/23. Gli avvocati consulenti difensori, come scritto sul nuovo decreto Legge, devono mettere da pare le sue pretese, ed aiutare il Mediatore a raggiungere l accordo il prima possibile (ovvero non oltre 3 mesi, come scritto sulla nuova legge).

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Ultimo aggiornamento Sabato, Marzo 02 2024
  
26
Febbraio
2024

Procedimento di mediazione: la fase di avvio;

Il procedimento di mediazione prende avvio con la presentazione di una domanda all'organismo di mediazione competente, all'incontro la parte inviata può aderire o meno non senza conseguenze.

Chi può presentare la domanda di mediazione

La risposta è contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato e integrato dalla riforma Cartabia, dove si legge che "Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia" specificando che possono essere oggetto di mediazione le controversie civili e commerciali che vertono su diritti disponibili. Dal punto di vista formale il Legislatore ha chiarito che "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità" e che "al procedimento di applica il regolamento dell'organismo scelto dalla parti". Dalla lettera della norma emerge quindi che non è prevista una forma ad hoc per la domanda.

Ciò significa che l'istanza può essere redatta in forma libera, anche se in genere ogni organismo di mediazione ha i propri moduli personalizzati, che richiedono l'inserimento delle seguenti informazioni di base:

  • i dati identificativi le parti;
  • l'oggetto della controversia;
  • le ragioni della pretesa;
  • il valore della domanda, necessario per verificare l'eventuale costo di registrazione  per determinare il compenso e dell'organismo, dette somme vanno pagate subito, in quanto dal giugno 2023 il 1° incontro di preparazione alla Mediazione non esiste più, ma è già da subito un incontro di Mediazione Vero e proprio del mediatore. Che con la sua firma accerta che tutte le parti siano veramente Loro.

Quanto ai documenti da allegare all'istanza nulla è indicato, ma è consigliabile allegare tutta la documentazione inerente la controversia al fine di consentire al mediatore di conoscere appieno tutti gli aspetti della lite. Per completezza si ricorda comunque che la riforma Cartabia offre la possibilità di svolgere la mediazione in modalità telematica e che, in questo caso ogni atto viene formato e sottoscritto nel rispetto delle regole previste dal Codice dell'Amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005.

Effetti della domanda di mediazione

Da quando la domanda perviene poi a conoscenza delle parti essa interrompe la prescrizione, proprio come la domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.

Domanda obbligatoria in mediazione: le materie

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 specifica le materie per le quali, in caso di controversia, è obbligatorio presentare la domanda in mediazione perché condizione di procedibilità della domanda in giudizio.

La riforma Cartabia, all'elenco delle materie, ne ha aggiunte di ulteriori (come sotto evidenziate in grassetto).

La mediazione quindi, ad oggi, è obbligatoria nelle seguenti materie:

- condominio;  diritti reali;  divisione;  successioni ereditarie;  patti di famiglia;  locazione; comodato;

- affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari;

  • associazione in partecipazione;
  • consorzio;
  • franchising;
  • opera;
  • rete;
  • somministrazione;
  • società di persone;
  • subfornitura.

In tutte queste materie, la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di avviare la mediazione, con l'assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito della possibilità di procedere alla mediazione, delle relative agevolazioni fiscali e dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all'atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Adesione della parte invitata

La parte invitata alla procedura di mediazione deve prendervi parte personalmente, così come quella che avvia la procedura. Solo in presenza di giustificati motivi infatti le parti possono delegare un rappresentante per farsi sostituire in detta sede. E' necessario però che il delegato sia a conoscenza ovviamente dei fatti da cui è scaturita la controversia e che lo stesso sia munito di procura speciale e sostanziale che gli attribuisca il potere specifico di mediare. Occorre tuttavia chiarire che ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010, quando la mediazione è obbligatoria nelle materie previste dalla legge o quando la stessa viene disposta dal giudice le parti sono assistite dai loro rispettivi avvocati.

Mancata adesione alla mediazione: conseguenze

In questa ipotesi, ossia in caso di mancata partecipazione al primo incontro di mediazione contemplata dall'articolo 12 bis del dlgs 28/2010, il giudice può ricavare dalla condotta argomenti di prova nel giudizio successivo ai sensi dell'art. 116 comma 3 c.p.c. La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, nei casi in cui la stessa è condizione di procedibilità della domanda, comporta la condanna al pagamento di una somma dello stesso importo previsto pari al  doppio del contributo unificato della causa. Sanzione che viene irrogata dal giudice. Non solo, quando il giudizio giunge alla fine, su istanza di parte, il giudice può condannare la parte soccombente in giudizio che non ha partecipato alla mediazione a pagare una somma in favore della controparte. Detta somma, che il giudice determina in via equitativa, non può superare però il valore massimo delle spese del giudizio che sono maturate dopo che si è conclusa la procedura di mediazione.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Febbraio 26 2024
  
20
Febbraio
2024

La novità introdotta dalla Riforma Cartabia in tema di primo incontro e di spese di mediazione;

Il presente contributo è volto a chiarire uno degli aspetti più innovativi introdotti dalla già citata riforma in tema di mediazione che è ad oggi ancora poco conosciuto dagli “addetti ai lavori”: la modifica strutturale del primo incontro di mediazione che da meramente informativo è diventato a tutti gli effetti “sostanziale”, con conseguente adeguamento anche di quelli che sono i costi dello stesso. 
1. Il nuovo primo incontro di mediazione.
Come già anticipato una delle novità più importanti introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di mediazione è quella che vede passare il primo incontro da meramente informativo ad effettivo. Fino a pochi mesi fa, infatti, capitava che le parti si presentassero al “primo appuntamento” mosse sostanzialmente da due sentimenti ambivalenti: da una parte miravano ad utilizzare il primo incontro per acquisire informazioni sulla posizione dell’altra parte nell’ottica di un futuro giudizio e dall’altra guardavano lo stesso con una sorta di diffidenza mista a curiosità. Se, infatti, il mediatore, nei pochi minuti nei quali illustrava alle parti le caratteristiche dell’istituto ed i vantaggi che lo stesso poteva portargli, riusciva a “carpire” la loro attenzione superando la diffidenza per questo istituto, allora era per lui possibile avere qualche chance di aiutarli a risolvere la questione portata alla sua attenzione; se ciò, al contrario, non avveniva, allora era altamente probabile che il primo incontro si risolvesse in un “nulla di fatto”. A seguito dell’entrata in vigore in data 30.06.23 della parte della riforma Cartabia che potremmo definire come la più rilevate in tema di mediazione e, cioè, quella che riguarda il nuovo primo incontro, tutto è cambiato, ed accanto ad una partecipazione allo stesso più “consapevole” delle parti e dei loro difensori non finalizzata meramente all’ottenere il famoso “verbale negativo”, si è posto anche il problema di quali costi dovessero essere sopportati dalle parti per iniziare o aderire ad una mediazione
L’art. 16 del D Lgs. 28/10, così come riformato, prevedeva, infatti, che “le indennità spettanti agli organismi sono disciplinati da apposti decreti del Ministro della giustizia”, ma la citata normativa di attuazione è stata emanata solo quale che mese dopo rispetto all’entrata in vigore della riforma del primo incontro e precisamente a fine ottobre 2023. Nelle more molti Organismi, pur dovendo applicare la normativa “nuova” per quanto riguardava il primo incontro, hanno continuato ad utilizzare le vecchie tariffe sino a metà novembre 2023 chiedendo in sostanza alle parti solo il versamento delle spese di avvio (i “famosi” 40 o 80 euro + IVA). Dal 15.11.23 (giorno in cui è entrato in vigore il DM 150/23), invece, tale gap è stato colmato e si sono iniziate ad applicate le cd “nuove tariffe” appositamente pensate sulla base delle caratteristiche del “nuovo primo incontro”. 
2. Gli attuali costi di mediazione.
Come già anticipato dal 15.11.23 sono entrate in vigore le “nuove tariffe” di mediazione che posso essere così riassuntivamente ripartite (gli importi sono al netto dell’IVA): 
a)     spese di avvio (oltre alle spese vive) che da due scaglioni passano a tre: 
€ 32,00 + IVA  per le liti di valore sino a € 1.000; 
€ 60,00 + IVA per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000; 
€ 88,00 + IVAper le liti di valore superiore a € 50.000 ed indeterminato; 
b)    spese di mediazione per il primo incontro
€ 48 + IVA ,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e quelle di valore indeterminabile; 
€ 96,00 + IVA per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000;
€ 136,00 + IVA per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e quelle di valore indeterminabile;
c) spese di mediazione per gli incontri successivi al primo.
In sostanza, quindi, per “iniziare” o per “aderire” alla mediazione oggi dovranno essere corrisposte non solo le spese vive, ma anche le spese di avvio e quelle di mediazione per il primo incontro. Al tavolo della mediazione potrà, poi, accadere che il procedimento si concluda direttamente al primo incontro senza conciliazione tra le parti: saranno allora dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti a) e b) di cui sopra; oppure che, al contrario, le parti si concilino: in tal caso saranno altresì dovute le ulteriori  spese  di  mediazione  calcolate  in conformità all’articolo 30¹ (per gli organismi pubblici in conformità alla tabella  di cui all’allegato A del DM 150/23, e per quelli privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione, con una maggiorazione del 10%).
Nel caso in cui, invece, il procedimento prosegua con incontri successivi al primo e si concluda senza conciliazione saranno dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A già citato o secondo la tabella redatta in conformità all’art. 32 ed approvata  dal responsabile   del   registro,   detratti   gli   importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il I incontro; al contrario se l’accordo dovesse essere raggiunto in un incontro successivo al primo sarebbero dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A o secondo la tabella approvata  dal  responsabile del registro, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il I incontro, con una maggiorazione del 25%. Cosa che OMCI non Adotta per ora.
Importante è sottolineare, poi, che nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o quando la stessa è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione (spese di avvio e di I incontro) e le eventuali ulteriori spese di mediazione sono ridotte del 20%
Sono, infine, previsti degli aumenti per le posizioni particolarmente complesse (come, ad esempio, quelle in cui è richiesto al mediatore un impegno ulteriore alla luce della presenza di molte parti o la fissazione di svariati incontri, o ancora quelle in cui è espletata una consulenza tecnica in mediazione o viene richiesta la formulazione di una proposta da parte del mediatore) pari al 20% da applicarsi su accordo tra le parti oppure senza nel caso di mediazioni ove l’accordo a definizione del procedimento intervenga dopo il primo incontro.

3. L’importanza per gli Organismi di formare dei “buoni mediatori”.
Da una breve disamina di quella che è la nuova normativa in tema di costi di mediazione appare subito evidente come questi ultimi siano in sostanza aumentati, probabilmente sulla base della considerazione operata dal legislatore che gli Organismi di mediazione e gli stessi mediatori debbano diventare, se non lo sono già, dei soggetti altamente preparati e formati ad hoc per erogare un servizio sempre più di qualità e legato ad una sempre maggiore specializzazione. L’altra probabile considerazione che ha mosso in questa direzione il legislatore, molto meno “poetica” e più legata a ragionamenti contingenti, è probabilmente quella di provare ancora una volta a dissuadere le parti dal proporre un giudizio, opera di persuasione che passa certamente dalla considerazione che dopo aver affrontato un esborso iniziale non irrisorio, le stesse sono senza dubbio più “motivate” ad impegnarsi nella mediazione. 
Se prima della riforma accadeva, infatti, che i mediatori alcune volte si sentissero chiedere in modo più o meno plateale di redigere un “verbale negativo” in quanto la reale volontà delle parti era molto spesso unicamente quella di assolvere la condizione di procedibilità prevista dalla normativa per poter poi instaurare il giudizio e tutto sommato il “costo” per detto “servizio” era assolutamente contenuto (molte volte inferiore a 50 euro già ivato), ora le aspettative che le parti riporranno nel mediatore saranno, si spera, del tutto diverse. Arrivare al primo incontro avendo già corrisposto un importo che inizia ad essere sotto molti aspetti “più impegnativo”, unito alla circostanza che le parti sono già “in mediazione” ed all’incentivo che prevede per i giudizi di valore più contenuto solo un piccolo “surplus” rispetto a quanto già corrisposto per avere un verbale di accordo con lo stesso valore di un provvedimento del Giudice (se le parti sono assistite da avvocati), credo che siano elementi che aiuteranno i soggetti interessati a porsi in un’ottica diversa rispetto a quella con cui veniva prima affrontato quest’istituto. Le parti chiederanno certamente di più al mediatore, probabilmente legittimando anche la loro richiesta sulla base dell’esborso effettuato, ma metteranno così il professionista nelle condizioni di poter esperire effettivamente e realmente il proprio compito di facilitatore del dialogo e di aiuto nella risoluzione del conflitto. Da questo punto di vista sarà, pertanto, importante per tutti avere un mediatore preparato e specificatamente formato, in modo da offrire un servizio che, proprio alla luce dei costi che le parti devono affrontare per accedervi, diventa sempre più “specializzato”. 

4. Conclusioni.
Solo il tempo potrà fornire un’indicazione in merito a come si evolverà la mediazione ed una valutazione sulla normativa appena entrata in vigore. A mio avviso quest’ultima certamente non incentiva, almeno nel “breve termine”, il ricorso a quest’istituto in tutti i casi di mediazione volontaria, dal momento che l’aumento dei costi per accedervi fungerà senza dubbio in un primo periodo da potente disincentivo. Se, infatti, prima della riforma in molti casi le parti (o meglio parte istante) spesso attivava detto procedimento di risoluzione alternativa come “ultima istanza” pur di evitare un giudizio che in molti casi e “sotto sotto” non aveva molta voglia di intraprendere per varie ragioni; ora tale comportamento sarà sicuramente disincentivato da un costo che non è più così irrisorio (soprattutto per le liti di valore più basso). L’auspicio di chi scrive è, però, che le novità introdotte che dovranno per forza essere applicate in tutti i casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, possano aiutare, soprattutto gli avvocati, ad affrontare l’istituto con uno spirito diverso ed a non considerare più gli Organismi di mediazione come mere “fabbriche di verbali negativi”, ma di rivolgersi a loro ben consci della professionalità che gli stessi hanno e dell’aiuto che possono concretamente dare a loro ed ai loro assistiti per risolvere, se non in via amichevole, quantomeno in via stragiudiziale la controversia. 
Visto che il presente contributo tratta di questioni economiche, mi permetto da ultimo di evidenziare che accanto alle “nuove tariffe” la riforma Cartabia ha previsto anche alla mediazione l’applicazione dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, nonché determinato interessanti incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita (art. 20 D. Lgs 28/10 così come modificato e DM 1 agosto 2023) e che, una novità, seppur non così recente, è anche quella che ha voluto “premiare” i difensore che raggiungono un accordo in mediazione (mi riferisco evidentemente art. 4 DM 147/22 che è andato ad incidere sull’art. 20 del precedente DM del 2014 aggiungendo la previsione che: “nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento”). Ed allora mi chiedo: considerato tutto è ancora così disincentivante trovare un accordo in mediazione? Senza contare però cosa farà il Giudice a chi non procede in mediazione, chi non la fa conciliare o chi non paga in tempo le indennità. Diciamo che non vorremo essere al Loro posto.

OMCI COMUNQUE AL MOMENTO, NON APPLICHERà ALCUNA MAGGIORAZIONE SULLE INDENNITà, PER DARE UN BUON SERVIZIO; CON UN PREZZO PIù BASSO CHE CI SIA AL MOMENTO. PER VEDERE BENE LE NOSTRE INDENNITà BASTA INFATTI CLICCARE LA DOMANDA DI MEDIAZIONE E LI VI è SCRITTO TUTTO:

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Febbraio 21 2024
  
15
Febbraio
2024

Nel caso di proposizione di più domande, la sussistenza della condizione di procedibilità del tentativo di mediazione va accertata in relazione a ciascuna di esse. La sanzione pecuniaria può essere pronunciata anche a carico della parte vincitrice;

Tribunale di Napoli, 09.10.2023, sentenza n. 9120, giudice Felice Angelo Pizzi.

SINTESI: In un procedimento sommario di intimazione di sfratto per morosità, il conduttore si costituiva eccependo di aver pagato il canone e proponendo domanda riconvenzionale per far dichiarare la nullità dell'art. 2 del contratto di locazione nella parte in cui il canone era stato determinato in misura differenziata.
Il G.U., alla luce della opposizione dell'intimato, non ha convalidato lo sfratto ma ha emesso ordinanza di rilascio immediato ex art. 665 c.p.c., ha mutato il rito ex artt. 426 e 667 c.p.c., fissando udienza di comparizione e discussione di fronte a sé per il giudizio a cognizione piena nelle forme del rito locatizio ed assegnando un termine perentorio all'attrice ed alla convenuta per l'integrazione dei rispettivi atti introduttivi ed un distinto termine di quindici giorni per l'esperimento del tentativo di mediazione, che ha avuto luogo, ma senza esito, a causa della mancata presenza della resistente all'incontro tenutosi dinanzi all'organismo di conciliazione.
La domanda di risoluzione viene ritenuta fondata dal Tribunale in quanto l'inadempimento in concreto accertato costituisce valida causa giustificativa per la risoluzione del rapporto. La domanda riconvenzionale proposta dal conduttore nella fase sommaria viene invece ritenuta inammissibile in punto di rito, per non avere instaurato il sub procedimento di mediazione di cui era stata espressamente onerata con l'ordinanza ex art. 665 c.p.c. Tale onere sussiste nei confronti di tutti i soggetti che propongono una autonoma domanda giudiziale (Cass. civ. sez. III, 20/12/1991, n. 13766).  In caso di contestuale proposizione di più domande, la sussistenza della condizione di procedibilità del tentativo di mediazione va accertata in relazione a ciascuna di esse (Cass. civ. sez. III, 12/12/2003, n. 19056).
Inoltre, poiché la convenuta non aveva partecipato al tentativo di mediazione, e che, a causa di tale mancata partecipazione senza giustificato motivo al relativo sub procedimento, il giudice ha potuto desumere argomenti di prova nel giudizio ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., come previsto dall'art. 8 comma 4 bis D.Lgs. 4/3/2010 n. 28. La mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce elemento integrativo (anche se non decisivo) a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa, e in questo senso concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito. Nel caso di specie la convenuta non aveva allegato alcuna giustificazione, per cui la medesima viene condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma a cui ammonta il doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. La sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del processo e non viene ritenuta subordinata alla soccombenza, nel senso che può essere pronunciata anche a carico della parte vincitrice (Tribunale Modena, 23/11/2012, n. 1789).

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Febbraio 15 2024
  
11
Febbraio
2024

Nelle mediazioni obbligatorie, la condizione di procedibilità sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali;

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 07.02.2024, sentenza n. 3452/2024, consigliere Loredana Nazzicone.

SINTESI: Grazie al rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Roma nel giugno 2023 ex art. 363-bis c.p.c., le Sezioni Unite della Cassazione si sono espresse sull’annosa questione che ha tormentato numerosi avvocati e altrettanti giudici: se fosse o meno necessario instaurare un nuovo procedimento di mediazione obbligatoria a seguito della proposizione di una domanda riconvenzionale, una volta già espletata -e terminata con esito negativo- la mediazione relativa alla domanda attorea.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione enunciano il seguente principio di diritto:
la mediazione obbligatoria non è condizione di procedibilità per le domande riconvenzionali, se è già stata espletata per la domanda principale, precisando però che è compito del mediatore quello di far emergere tutti gli interessi delle parti, come è compito del Giudice quello di tentare di conciliare le parti nel corso del giudizio ove ne ravvisi la possibilità.
Il consigliere Loredana Nazzicone, estensore della sentenza in commento, motiva la decisone in modo assolutamente esaustivo, analizzando i diversi tipi di domanda riconvenzionale per dare infine un trattamento unitario alla questione: la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità solo per la domanda introduttiva del giudizio, non invece per tutte le altre domande successive ed eventuali.
DIVERSI TIPI DI DOMANDA RICONVENZIONALE
In dottrina e in giurisprudenza le domande riconvenzionali si possono suddividere in due categorie:
DOMANDA RICONVENZIONALE COLLEGATA ALL’OGGETTO DI LITE

Trattasi di quella domanda riconvenzionale che ha comunanza oggettiva del titolo già dedotto in giudizio dall’attore -ove, quindi, via sia un collegamento oggettivo fra la domanda attorea e quella del convenuto- e che non importi uno spostamento della competenza per materia o per valore, permettendo e rendendo opportuno il simultaneus processus.
DOMANDA RICONVENZIONALE “ECCENTRICA”

È quella domanda che non è in alcun modo collegata obiettivamente all’oggetto di causa e che allarga dunque la materia trattata nel giudizio introdotto da parte attrice.

L’obiettività del collegamento o meno fra l’oggetto delle due domande è oggetto di valutazione discrezionale del giudice, il quale sarà tenuto a motivarne le ragioni.
Le Sezioni Unite chiariscono che in entrambi i casi viene esclusa la mediazione obbligatoria a seguito della proposizione della domanda riconvenzionale, ove si sia già conclusa negativamente la mediazione relativa alla domanda principale.
Viene esplicitato che la mediazione obbligatoria si ricollega infatti non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo che oramai è pendente, essendo venuta meno la funzione deflattiva che ha legittimato l’introduzione nel nostro ordinamento della suddetta condizione di procedibilità, limitando il diritto di difesa.
RAGIONI DELL’ESCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA PER LE DOMANDE RICONVENZIONALI
L’Estensore Nazzicone motiva l’esclusione ripercorrendo esaustivamente le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre l’obbligatorietà della mediazione in alcune materie, individuando i principi costituzionali che avvalorano il principio di diritto enunciato ed evidenziando, a conferma, l’orientamento in tal senso anche della Corte Costituzionale.
Riassumendo per sommi capi le 23 pagine di sentenza in commento possiamo individuare:
La funzione deflattiva della mediazione nella ratio del suo inserimento nel nostro ordinamento come condizione di procedibilità: l’intento del legislatore è sempre stato quello di limitare il diritto di difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost., al solo scopo di preservare la giurisdizione sovraccaricata eccessivamente dalla sempre più crescente domanda di giustizia, anche in ragione del riconoscimento di nuovi diritti. Il fine dell’obbligatorietà della mediazione è l’auspicata non introduzione della causa se la questione viene risolta preventivamente in mediazione. Se però la mediazione è già stata esperita dall’attore, con esito negativo, la lite è ormai già pendente di fronte al giudice che ne resta investito; una nuova mediazione con oggetto la domanda riconvenzionale non realizzerebbe il fine di operare un filtro al processo, posto che il giudice dovrebbe oramai comunque trattare la materia oggetto della domanda principale.

  • Il principio della certezza del diritto viene in soccorso al dubbio se potrebbe, tuttavia, averse senso prevedere una nuova mediazione obbligatoria almeno in caso di domanda riconvenzionale “eccentrica”. In passato, numerose sentenze, anche di Cassazione, si erano espresse in tal senso, individuando alcuni casi di specie nei quali fosse opportuno un nuovo passaggio obbligato in mediazione, visto l’allargamento o la diversità della materia introdotta dalla riconvenzionale rispetto alla domanda principale. Molte altre sentenze invece erano, come spesso accade, contrarie. Il fatto che il giudice di merito o quello di legittimità possa arbitrariamente decidere in merito, caso per caso, viene ritenuto dalle Sezioni Unite lesivo del principio di certezza di diritto su un aspetto procedurale che, come già sottolineato, limita un diritto fondamentale dell’individuo come quello di difesa.

  • Il principio della ragionevole durata del processo aggiunge fondamento alla tesi sposata delle Sezioni Unite. Se si volesse ritenere obbligatorio l’ulteriore esperimento della mediazione a seguito di domanda riconvenzionale si cadrebbe in quel che la dottrina chiama “eccesso di mediazione”, una situazione scongiurata più volte dal legislatore per non determinare una gravosa duplicazione di costi per le parti e chiaramente un allungarsi dei tempi della giustizia. Ma c’è di più: se si ritenesse obbligatorio il secondo esperimento della mediazione obbligatoria in caso di riconvenzionale, si potrebbe fare lo stesso ragionamento anche per le ulteriori domande successiva alla principale come la reconventio reconventionis o la domanda proposta da un convenuto verso l’altro, piuttosto che da e contro terzi interventori (volontari o su chiamata), arrivando a legittimare una eccessiva durata del processo.


Per il legislatore, il tentativo di mediazione è stato ritenuto utile e necessario, ma solo se esperito in tempi definiti e non foriero invece di ulteriori ritardi. Ne sono riprova, ad esempio, i seguenti articoli del D.Lgs. n. 28/2010, così come recentemente riformato:
L’art. 5, 2° comma, ha circoscritto la condizione di procedibilità al rilievo d’ufficio o all’eccezione di parte entro un termine processuale assai ristretto: la prima udienza.

  • L’art. 6 ha invece indicato esplicitamente come il termine di tre mesi di durata della mediazione (prorogabile di ulteriori tre) non sia soggetto a sospensione feriale.


Il legislatore positivo ha dunque effettuato un bilanciamento di interessi, confermato più volte anche dalla Corte Costituzionale, la quale ha sottolineato il carattere eccezionale che devono necessariamente avere le ipotesi limitative del diritto di difesa che, sempre a parer del giudice delle leggi, non è violato dalla mediazione obbligatoria solo laddove risolti idoneo a produrre il risultato vantaggioso del c.d. effetto deflattivo, senza mai divenire tale da provocare un inutile prolungamento dei tempi del giudizio (c.d. “effetto boomerang”).

RUOLO DEL MEDIATORE E DEL GIUDICE

Nell’enunciare a chiare lettere il suddetto principio di diritto che vede l’obbligatorietà della mediazione come condizione di procedibilità per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le successive domande, le Sezioni Unite precisano anche quali debbano essere i ruoli, nella composizione della lite, dei due professionisti chiamati a guidare le parti verso una soluzione del conflitto:

  • Al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti nel corso del procedimento di mediazione e di esortarle dunque a esternare in quella sede le rispettive domande, pretese o necessità, in modo da prevenire l’”effetto sorpresa” della successiva domanda riconvenzionale introdotta in giudizio;

  • Al giudice resta il compito e la possibilità di esperire, per l’intero corso del giudizio, il tentativo di conciliazione ex art. 185 e 185-bis c.p.c., laddove ravvisi la possibilità che questo possa avere un esito positivo in quella sede.


CONCLUSIONI

L’importantissima senza in commento dà risposta a un interrogativo fondamentale nelle aule giudiziali, chiarendo come la mediazione obbligatoria sia condizione di procedibilità esclusivamente per la domanda introduttiva del processo, escludendola invece per quel che riguarda le domande successive, come quelle riconvenzionali.

Fornisce però un’ancor più preziosa indicazione alle parti in conflitto, laddove le invita a includere tutte le proprie pretese fin da subito in sede di mediazione, per non veder pregiudicata irrimediabilmente la possibilità di trattarle in una via stragiudiziale ove non si indagano responsabilità, ove non viene richiesto di provare alcun diritto, ma dove invece si ha la possibilità di addivenire senza queste formalità ad una soluzione tombale, più rapida ed economica, della controversia.

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Ultimo aggiornamento Domenica, Febbraio 11 2024
  
28
Gennaio
2024

Sul sito del ministero della giustizia lsg.giustizia.it è stata attivata la piattaforma per richiedere i nuovi incentivi fiscali per la mediazione civile e commerciale riconosciuti dalla riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022);

Entra nel vivo il beneficio fiscale del credito di imposta.

SINTESI: E’ stata messa in funzione la piattaforma in attuazione del decreto 1° agosto 2023 Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita. (23A04557) (GU Serie Generale n.183 del 07-08-2023) . Ad essa si può accedere tramite: SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS) e Carta d'identità elettronica (CIE). Dopo l'accesso, occorre scegliere la voce istanza credito di imposta e completare i moduli online per inserire le informazioni necessarie.
Una volta ricevute le domande, il ministero della Giustizia farà le verifiche necessarie e comunicherà ai richiedenti l'importo spettante entro il prossimo 30 aprile 2024 (DM 1° agosto 2023).

Le domande vanno presentate, per le procedure iniziate dopo il 30 giugno 2023, entro il 31 marzo 2024. https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_incentivi_fiscali_degiurisdizionalizzazione -  https://lsg.giustizia.it

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Ultimo aggiornamento Domenica, Gennaio 28 2024
  
20
Gennaio
2024

Le ragioni esposte nella domanda di mediazione devono essere simmetricamente riprodotte nell’atto giudiziario, a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;

Tribunale di Nuoro, 28/08/2023, sentenza n. 473, giudice Salvatore Serra.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di delibera assemblare.
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale per i seguenti motivi:

  • l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 28/2010, stabilisce che: “La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
  • L’art. 125 c.p.c. prevede che “la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza…..”;
  • la previsione dell’art. 4, comma 2, D. Lgs. 28/2010 è equivalente a quella dell'art. 125 c.p.c.;
  • deve esserci simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale;
  • tale simmetria deve riguardare quantomeno le ragioni addotte dalla parte interessata;
  • in caso contrario, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale;
  • se, infatti, l'istanza di mediazione non ricalca la futura domanda di merito, la parte chiamata non viene posta nelle condizioni di conoscere la materia del contendere e di prendere adeguatamente posizione su di essa, con una sostanziale vanificazione della funzione deflattiva dell'istituto;
  • nel caso di specie, la domanda di mediazione indica solo "IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 9 AGOSTO 2021", mentre l’atto di citazione contiene copiose ed estese deduzioni sulla delibera impugnata; ciò costituisce una asimmetria che determina l’improcedibilità della domanda giudiziaria.
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Ultimo aggiornamento Sabato, Gennaio 20 2024
  
18
Gennaio
2024

Le spese di mediazione sono equiparabili alle spese del processo e non concorrono a determinare il valore della lite;

Corte di Cassazione, Sez. II, 21.11.2023, ordinanza n. 32306, Consigliere Chiara Besso Marcheis.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza relativa ad un contratto preliminare di compravendita di un immobile, nella quale, tra le varie, parte ricorrente ha eccepito anche la violazione dell’art. 7 c.p.c. per errata determinazione del valore della controversia calcolato sulla base della richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro, senza tenere conto anche della richiesta di condanna alla rifusione delle spese di mediazione.

In merito, la Suprema Corte ha così statuito:

  • la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non si cumula con il valore dell’unica domanda principale e, quindi, non va considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore;
  • il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie e il suo mancato esperimento comporta l’improcedibilità della domanda proposta al giudice;
  • per tale ragione, le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo (che comprendono anche le spese sostenute ai fini della sua instaurazione) e non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Gennaio 18 2024
  

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