+ - =
+/-
OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

29
Marzo
2024

Il verbale di raggiungimento dell’accordo di mediazione sottoposto ad un termine costituisce valido titolo esecutivo che riespande la propria completa efficacia esecutiva quando tale termine è decorso e consente di agire in via esecutiva;

Tribunale di Pistoia, 28.04.2023, sentenza n. 323, Giudice Estensore Iannone.

SINTESI: Parte attrice opponente deduceva che in sede di mediazione era stato raggiunto un accordo economico per il pagamento di una somma mensile a titolo di occupazione del capannone ed un impegno di controparte a rilasciare l’immobile dopo una determinata data e che, quindi, il verbale di mediazione poteva costituire titolo per un'eventuale esecuzione, finalizzata alla liberazione del capannone, solo successivamente alla predetta data.

Parte opposta deduceva che l’immobile non era stato rilasciato.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

  • L’ordinanza che ha sospeso l’esecuzione è stata assunta poiché all'epoca dei fatti il termine per il rilascio non era ancora maturato;
  • Invece, alla data della presente opposizione il termine è maturato senza che la parte opponente abbia ottemperato o dimostrato di voler ottemperare a tale impegno;
  • la decisione deve essere assunta allo stato degli atti e dei fatti emergenti al momento in cui essa viene pronunciata;
  • pertanto, anche se al momento dell'intrapresa esecuzione il titolo pur esistente non era ancora operativo, alla data odierna il termine di rilascio è decorso e, pertanto, il verbale di mediazione ha riespanso la propria completa efficacia esecutiva;
  • allo stato degli atti, esiste il diritto a proseguire l'esecuzione intrapresa in virtù di un valido titolo esecutivo, ancorché al momento del suo avvio esso fosse inefficace poiché sottoposto a termine.

In Ultimo, come da Pec inviata dal Ministero della Giustizia non è Obbligatorio iscriversi nella sezione speciale elenco ADR, ma basta la Piattaforma normale.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Venerdì, Marzo 29 2024
  
23
Marzo
2024

La domanda di mediazione e la data del primo incontro devono essere comunicati personalmente alla parte invitata, non risultando sufficiente la comunicazione alla pec del legale privo di rappresentanza sostanziale in mediazione;

Tribunale di Napoli, 07.06.2023, Sentenza n. 5900, giudice Estensore Pastore.

SINTESI: ll caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo in un contratto di finanziamento.

Alla prima udienza, il Giudice assegnava alle parti il termine di Legge per proporre la domanda di mediazione.
Parte opposta presentava la domanda di mediazione.
La domanda di mediazione ed il verbale del primo incontro venivano notificati alla casella PEC del legale difensore della parte opponente che non si presentava all ’incontro di mediazione e non era rappresentante sostanziale, ma solo difensore nel giudizio.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:

  • Nella mediazione obbligatoria la condizione di procedibilitò si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo;
  • alla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda;
  • la domanda e la data del primo incontro devono essere comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante;
  • al primo incontro e agli incontri successivi le parti devono partecipare personalmente con l'assistenza dell'avvocato;
  • la domanda di mediazione e la data del primo incontro vanno comunicate personalmente all'altra parte oppure al difensore che ne sia anche rappresentante sostanziale;
  • la domanda di mediazione ed il verbale del primo incontro sono stati notificati alla pec del difensore privo di rappresentanza sostanziale in mediazione;
  • pertanto, il primo incontro dinanzi al mediatore non si è svolto regolarmente e la condizione di procedibilità non si è realizzata;
  • parte opposta avrebbe potuto trasmettere la domanda e la data del primo incontro alla parte attrice personalmente.

Per tali motivi, la domanda proposta col ricorso monitorio è stata dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo è stato revocato, con soccombenza delle spese processuali. Si fa presente ch non pagare la mediazione equivale a dover pagare il decreto ingiuntivo eseguito e se la responsabilità è dell'avvovato che non ha informato il suo cliente, la parte può chiedere l'annullamento del contratto e chiedeere tutti i danni, inoltre la fattura è registrata all'agenzia delle entrate tramite fattura elettronica, visimibile quindi alla guardia di finanza che come nel gratuto patrocinio, potrà fare un'ispezione. Inoltre chi non paga passa subito dalla parte del torto e quindi sarà sottoposto anche a sanzioni amministrative e il suo avvocato sarà segnalato al suo ordine nazionale, che prenderà i provvedimenti del caso.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Giovedì, Marzo 28 2024
  
15
Marzo
2024

Per iniziare una Domanda di Mediazione;

DA LEGGERE BENE PER TUTTI: NON INVIATE MEDIAZIONI SULLA PEC, MA SU Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o su Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ,;PER QUANTO RIGUARDA CHI VUOLE INVIARE UNA DOMANDA DI MEDIAZIONE, SIA PER L'ISTANTE SIA PER IL CONVENUTO, SI DOVRA' PAGARE SUBITO, (QUANTO RIPORTATO nella nuova domanda EDITTABILE, Sotto il Link scarica la domanda di mediazione, le indennità, sono senza IVA, ricordate quindi di fare sempre + IVA al 22%).Se si continua va pagata subito il giorno successivo la 2° indennità o al max entro 5 giorni, in quanto nessuno cosi si dimentica, visto che l'IVA va versata allo stato che ne ha sempre bisogno. Nel caso in cui non ci siano codice destinatario o pec delle parti, inseriremo pa pec del Proprio avvocato consulente difensore, in modo che sappia che il suo cliente non ha pagato, e così ci togliamo anche tutte le responsabilità che sarà della parte che non ha pagato il giorno successivo o entro 5 giorni o del proprio avvocato consulente difensore.

PER CUI PRIMA  DI INVIARE UNA DOMANDA DI MEDIAZIONE, SIETE PREGATI DI LEGGERE BENE TUTTO QUELLO CHE C'è SCRITTO, PRIMA DI CLICCARE SULLA DOMANDA DI MEDIAZIONE, è UNA SOLA PAGINA, MA ALMENO SAPRETE BENE COME E COSA FARE;

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Giovedì, Marzo 28 2024
  
12
Marzo
2024

L’esperimento della mediazione soddisfa la condizione di procedibilità anche nei casi in cui sia prevista come obbligatoria la negoziazione assistita;

Tribunale di Gorizia, 30.01.2024, sentenza n. 35, giudice Laura Di Lauro.

SINTESI: L’oggetto di quest’ultima causa è la domanda dell'ex marito-attore che chiede al Tribunale di Gorizia di:
dichiarare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita di un immobile per inadempimento della parte convenuta (l’ex moglie).

  • condannare la convenuta alla restituzione dell’importo di € 36.346,45 versato in virtù di un contratto di mutuo o, in subordine, a condannarla al pagamento della stessa somma -o di quella diversa ritenuta di giustizia- a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. (arricchimento senza causa).

Al di là della questione di specie che, ripetiamolo, è molto articolata e andrebbe riportata con più dovizia di particolari per essere commentata in modo esaustivo, quel che in questa sede ci preme maggiormente analizzare è l’eccezione preliminare sollevata da parte convenuta:

l’ex moglie ritiene improcedibile la causa, non essendo stata esperita la negoziazione assistita.

Come ben sappiamo, la negoziazione assistita è obbligatoria -ex art. 3, 1° co., L. n. 132/2014- nei casi di domanda giudiziale di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti i 50.000 euro, come in questo caso.

A fronte dell’eccezione della convenuta, l’ex marito-attore precisava che era stato esperito invece il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo per la mancata partecipazione dell’ex moglie- convenuta.

Sul punto, il Giudice Laura di Lauro ritiene comunque soddisfatta la condizione di procedibilità, sottolineando come la mediazione dovesse ritenersi utilmente effettuata, nonostante, per il caso di specie, fosse previsto il diverso procedimento di negoziazione assistita in quanto la presenza, nella prima, del mediatore terzo e imparziale, offrisse maggiori garanzie rispetto alla seconda in cui l’analogo ruolo viene svolto dai difensori delle parti.

La giurisprudenza è costante nel ritenere, infatti, che “la funzione degli strumenti di ADR non sia quella di introdurre nuove ipotesi di improcedibilità della domanda ma di consentire alle parti, in ottica deflattiva, di ricercare una soluzione conciliativa in una sede diversa da quella contenziosa.

Per soddisfare la condizione di procedibilità il Tribunale di Gorizia ritiene dunque che sia più che adatta e sufficiente la procedura di mediazione in luogo di quella di negoziazione assistita ove obbligatoria.

Per soddisfare invece la curiosità del lettore, in sentenza il giudice ha dato piena ragione all’attore e dunque ha:

  • dichiarato risolto il contratto preliminare per inadempimento della convenuta (la quale aveva nel frattempo venduto l’immobile a terzi)
  • condannato la convenuta a restituire all’attore la somma richiesta (oltre a interessi)
  • condannato la convenuta al pagamento in favore dell’attore delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Martedì, Marzo 12 2024
  
11
Marzo
2024

L’opposizione dell’istante alla richiesta di rinvio da parte dell’amministratore del Condominio chiamato è in contrasto con il dovere di correttezza e buona fede;

Tribunale di Velletri, 13.09.2023, sentenza n. 1729, giudice Angelo Baffa.

SINTESI: Il condòmino aveva richiesto con atto di citazione, previa sospensiva, l'annullamento della delibera condominiale per omessa convocazione nonché condanna al pagamento delle spese di lite. Il Condominio convenuto, costituendosi, aveva eccepito l'abuso dello strumento processuale da parte dell'attore, deducendo che l'istante avesse, di fatto, rifiutato di esperire attivamente il procedimento di mediazione.
In effetti, nella fattispecie, il condòmino attore aveva avviato la mediazione ante causam, ma aveva negato l’autorizzazione al rinvio della mediazione.
Il tribunale dichiara cessata la materia del contendere, risultando la delibera impugnata ratificata da ulteriore e successiva delibera, ma compensa le spese di lite tra le parti pur in presenza di domanda dell’attore fondata. Tale scelta è motivata dal fatto che la condotta dell’attore in sede di mediazione – negare il rinvio dell’ incontro per consentire all’amministratore di depositare il mandato assembleare per la partecipazione al procedimento di mediazione ai sensi della normativa allora vigente - è ritenuta in contrasto con il dovere di correttezza e buona fede previsto dall’art. 8 d.lgs. 28/2010 agg. al D.Lgs.149/22 e D.M. 150/23.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Lunedì, Marzo 11 2024
  
05
Marzo
2024

Condanna al rimborso delle spese di mediazione per la parte attrice soccombente in giudizio: le spese di mediazione obbligatoria vengono considerate esborsi del giudizio, essendo la mediazione da considerarsi una fase prodromica e necessaria allo stesso;

Tribunale di Grosseto, 17.02.2024, sentenza n. 191, giudice Valerio Medaglia.

SINTESI: Parte attrice che, fallita la mediazione obbligatoria, chiede in giudizio:
la condanna di più parti convenute al pagamento di un’indennità di occupazione di due fabbricati dei quali le parti sono comproprietarie, ma il cui utilizzo è goduto in esclusiva dalle convenute;

  • il rimborso delle spese di causa e delle spese di mediazione.


Il Tribunale di Grosseto, al termine della fase istruttoria ed esaminate le conclusioni delle parti, rigetta la domanda attorea, ritenendola infondata: parte attrice riteneva consistente il suo diritto alla refusione dell’indennità di occupazione – o alla restituzione dei frutti civili percepiti dalle controparti dal godimento in via esclusiva dei beni comuni- basandosi su due dati di fatto:

  • il godimento esclusivo da parte delle convenute dei beni comuni, pervenuti da una successione ereditaria;
  • l’impegno delle controparti al pagamento verso l’attrice delle somme chieste in giudizio, formalizzato in un verbale di assemblea dei comproprietari degli immobili.


In fase istruttoria emergeva, tuttavia, a giudizio del Tribunale, che:

  • le parti convenute non avessero affatto precluso all’attrice il godimento dei beni comuni, offrendole invece di ritirare copia delle chiavi;
  • il verbale di assemblea non contenesse alcun impegno negoziale delle convenute al pagamento di un’indennità, bensì una mera dichiarazione di disponibilità in tal senso e comunque una contestazione in merito all’entità della cifra richiesta. 
    Le domande proposte dall’attrice vengono quindi respinte in toto, compresa anche quella di refusione delle spese sopportate in mediazione.

    Il "Dott. Valerio Medaglia
    ": condannala parte attrice al pagamento in favore delle parti convenute:
    delle spese processuali

  • delle spese di mediazione, definendole, in sentenza, come esborsi del giudizio, essendo la mediazione obbligatoria una fase prodromica e necessaria dello stesso.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Giovedì, Marzo 28 2024
  
03
Marzo
2024

Il verbale di mediazione con cui vengono attribuiti i beni ereditari in divisione non autenticato da notaio, senza indicazione dei dati catastali e della regolarità urbanistica, non può essere trascritto;

Tribunale di Sondrio, 12.10.2023, sentenza n. 290, giudice Francesca Riccardi.

SINTESI: In una controversia di divisione ereditaria, i condividenti (due sorelle) addivenivano ad un accordo di mediazione in cui venivano divisi i beni restanti (il de cuius, loro padre, aveva disposto parzialmente delle proprie sostanze). Tale accordo tuttavia non veniva poi autenticato in quanto una delle condividenti si era rifiutata di comparire dal notaio per l’autentica in quanto avrebbe preteso di modificare gli accordi raggiunti in sede di mediazione, procrastinando così i tempi di definizione della vicenda.
Una delle sorelle pertanto agisce in giudizio per l’accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte dalle parti sul verbale di mediazione, ai sensi dell’art. 2657 c.c. (e 2643 e 2646 c.c.), e ordinare la trascrizione del verbale di mediazione, nonché della sentenza emananda presso la competente Conservatoria del Territorio, con esonero del Conservatore da ogni sua responsabilità in proposito, contenente la divisione e conseguente assegnazione degli immobili, subordinatamente anche ai sensi dell’art. 2932 c.c. Secondo l’attrice, il verbale di mediazione, in caso di rigetto della domanda principale, doveva quantomeno valere quale contratto preliminare di divisione.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna dell’attrice per responsabilità aggravata ex art. 96, 1° e 3° comma, c.p.c.
Le domande proposte dall’attrice sono state ritenute infondate. Nel predetto verbale di mediazione le parti si erano impegnate alla sottoscrizione del verbale di accordo di conciliazione completo di tutti i dati catastali e urbanistici incaricando notaio di fiducia entro 8 giorni. Tuttavia le sottoscrizioni apposte ai verbali di conciliazione non risultano autenticate da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai fini della trascrivibilità, pertanto non era stato compiuto il passaggio ulteriore per il perfezionamento dell’intesa raggiunta dalle parti in sede di mediazione con l’estrazione e l’assegnazione dei lotti.
Il definitivo verbale di conciliazione completo di tutti i dati catastali non è mai stato redatto e pertanto lo scioglimento della comunione ereditaria relativamente ai beni oggetto della procedura di mediazione non è mai avvenuto. Di conseguenza non può essere ordinata la trascrizione di un verbale di mediazione che non ha determinato tale scioglimento. Tale verbale di mediazione, peraltro, non conteneva alcun accertamento in ordine all’assenza di abusi edilizi relativamente agli immobili oggetto di comunione ereditaria. La predetta pattuizione non sarebbe trascrivibile, in quanto priva dell’attestazione della regolarità edilizia degli immobili.
Richiamando Tribunale Verbania, sentenza n. 1489, il giudice ha ritenuto che il verbale di mediazione non può essere assimilato ad un contratto preliminare “atteso che l’inadempimento di una parte all’impegno di riprodurre l’accordo divisorio in forma pubblica non consente alla controparte di ottenere una sentenza costitutiva che tenga luogo del mancato consenso e ciò poiché l’accordo perfezionato ha già prodotto il suo effetto definitivo”. La domanda dell’attrice viene rigettata e altresì quella della convenuta in merito alla responsabilità aggravata.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Domenica, Marzo 03 2024
  
02
Marzo
2024

Il silenzio sulla competenza dell’Organismo di mediazione da parte dell’invitato che partecipa al procedimento di mediazione costituisce tacita adesione all’individuazione dell’organismo operata dalla parte istante;

Tribunale di Torre Annunziata, 22.05.2023, sentenza n. 1504, giudice Cristina Longo.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnativa della delibera condominiale, nella quale parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità dell’azione per la mancata produzione del verbale negativo della procedura di mediazione e conseguente tardività dell'impugnativa, nonché per l'incompetenza per territorio dell'organo di mediazione.

In merito, il Tribunale ha così statuito:

- la giurisprudenza maggioritaria, sia di merito che di legittimità, ha riconosciuto alla domanda di mediazione effetti interruttivi e non meramente sospensivi, del termine decadenziale di impugnazione;
- di conseguenza, in caso di fallimento del tentativo, il termine per la proposizione della domanda giudiziale ex art. 1137 c.c. riprende a decorrere ex novo con decorrenza dal giorno del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione;
- nell’ipotesi in esame, l'attore ha depositato in giudizio la documentazione attestante il procedimento di mediazione conclusasi con esito negativo per mancata volontà delle parti presenti di non procedere nella mediazione;
- la notifica dell'atto di citazione e la conseguente instaurazione del giudizio avveniva nel pieno rispetto dei termini di legge;
- inoltre, la domanda di mediazione deve essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
- nell’ipotesi in esame, tutti gli incontri di mediazione si sono tenuti presso la sede dell’Organismo di mediazione corrispondente quindi a quella territorialmente competente;
- solo l'ultimo incontro, dopo numerose richieste di rinvio inoltrate dal convenuto, si è tenuto presso diversa sede legale;
- in ogni caso, il silenzio sulla competenza del mediatore della parte che partecipa al procedimento, può essere inteso, dall'organismo di mediazione adito, o, in caso di successiva contestazione nel corso del giudizio, come tacita adesione alla individuazione del primo, operata dal soggetto promovente. Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato sia l'eccezione di tardività dell'impugnazione della delibera assembleare, sia l'eccezione di incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione. Si segnala inoltre che dal mese di Giugno, non esiste più l’incontro di programmazione, che la Mediazione è condotta dal mediatore, che con le parti ed i loro assistenti difensori e devono quindi eseguire tutti pagamenti subito ivi compresa l’indennità (questo vale sia per le indennità del’ex DM 180/10 ora Annullato e tanto più per le nuove Indennità cosi come scritte e definite dal DM 150/23). Inoltre la Mediazione si ricorda che non deve superare i 3 mesi e solo una volta pagate tutte le indennità (Avvio + Spese Vive documentate,  Le Parti e i loro Assistenti avvocati devono richiedere con lettera di poter procedere oltre i 3 mesi, prorogabile di altri 3), pena, decadenza della Mediazione e sospensione della stessa fino ad essere considerata non Conciliata; in questo caso, sarà poi la guardia di finanza che con mandato, potrà andare dalle parti, assistenti avvocati, per fare le opportune verifiche, sul valore della lite e per verificare la veridicità del gratuito patrocinio,  inoltre il Mediatore dovrà riportare a Verbale, tutte le Parti che hanno deliberatamente non pagato e una volta compilato il Verbale, firmarlo e inviarlo perhe sia Registrato. Sarà poi il giudice a fare tutto ciò che è scritto sul D.Lgs 149/22 e DM 150/23. Gli avvocati consulenti difensori, come scritto sul nuovo decreto Legge, devono mettere da pare le sue pretese, ed aiutare il Mediatore a raggiungere l accordo il prima possibile (ovvero non oltre 3 mesi, come scritto sulla nuova legge).

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Sabato, Marzo 02 2024
  
26
Febbraio
2024

Procedimento di mediazione: la fase di avvio;

Il procedimento di mediazione prende avvio con la presentazione di una domanda all'organismo di mediazione competente, all'incontro la parte inviata può aderire o meno non senza conseguenze.

Chi può presentare la domanda di mediazione

La risposta è contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo n. 28/2010, come modificato e integrato dalla riforma Cartabia, dove si legge che "Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia" specificando che possono essere oggetto di mediazione le controversie civili e commerciali che vertono su diritti disponibili. Dal punto di vista formale il Legislatore ha chiarito che "gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità" e che "al procedimento di applica il regolamento dell'organismo scelto dalla parti". Dalla lettera della norma emerge quindi che non è prevista una forma ad hoc per la domanda.

Ciò significa che l'istanza può essere redatta in forma libera, anche se in genere ogni organismo di mediazione ha i propri moduli personalizzati, che richiedono l'inserimento delle seguenti informazioni di base:

  • i dati identificativi le parti;
  • l'oggetto della controversia;
  • le ragioni della pretesa;
  • il valore della domanda, necessario per verificare l'eventuale costo di registrazione  per determinare il compenso e dell'organismo, dette somme vanno pagate subito, in quanto dal giugno 2023 il 1° incontro di preparazione alla Mediazione non esiste più, ma è già da subito un incontro di Mediazione Vero e proprio del mediatore. Che con la sua firma accerta che tutte le parti siano veramente Loro.

Quanto ai documenti da allegare all'istanza nulla è indicato, ma è consigliabile allegare tutta la documentazione inerente la controversia al fine di consentire al mediatore di conoscere appieno tutti gli aspetti della lite. Per completezza si ricorda comunque che la riforma Cartabia offre la possibilità di svolgere la mediazione in modalità telematica e che, in questo caso ogni atto viene formato e sottoscritto nel rispetto delle regole previste dal Codice dell'Amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005.

Effetti della domanda di mediazione

Da quando la domanda perviene poi a conoscenza delle parti essa interrompe la prescrizione, proprio come la domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta.

Domanda obbligatoria in mediazione: le materie

L'articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 specifica le materie per le quali, in caso di controversia, è obbligatorio presentare la domanda in mediazione perché condizione di procedibilità della domanda in giudizio.

La riforma Cartabia, all'elenco delle materie, ne ha aggiunte di ulteriori (come sotto evidenziate in grassetto).

La mediazione quindi, ad oggi, è obbligatoria nelle seguenti materie:

- condominio;  diritti reali;  divisione;  successioni ereditarie;  patti di famiglia;  locazione; comodato;

- affitto di aziende; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria; risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari;

  • associazione in partecipazione;
  • consorzio;
  • franchising;
  • opera;
  • rete;
  • somministrazione;
  • società di persone;
  • subfornitura.

In tutte queste materie, la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di avviare la mediazione, con l'assistenza di un avvocato, che deve, chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito della possibilità di procedere alla mediazione, delle relative agevolazioni fiscali e dei casi in cui il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all'atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione.

Adesione della parte invitata

La parte invitata alla procedura di mediazione deve prendervi parte personalmente, così come quella che avvia la procedura. Solo in presenza di giustificati motivi infatti le parti possono delegare un rappresentante per farsi sostituire in detta sede. E' necessario però che il delegato sia a conoscenza ovviamente dei fatti da cui è scaturita la controversia e che lo stesso sia munito di procura speciale e sostanziale che gli attribuisca il potere specifico di mediare. Occorre tuttavia chiarire che ai sensi del comma 5 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 28/2010, quando la mediazione è obbligatoria nelle materie previste dalla legge o quando la stessa viene disposta dal giudice le parti sono assistite dai loro rispettivi avvocati.

Mancata adesione alla mediazione: conseguenze

In questa ipotesi, ossia in caso di mancata partecipazione al primo incontro di mediazione contemplata dall'articolo 12 bis del dlgs 28/2010, il giudice può ricavare dalla condotta argomenti di prova nel giudizio successivo ai sensi dell'art. 116 comma 3 c.p.c. La mancata partecipazione al primo incontro di mediazione, nei casi in cui la stessa è condizione di procedibilità della domanda, comporta la condanna al pagamento di una somma dello stesso importo previsto pari al  doppio del contributo unificato della causa. Sanzione che viene irrogata dal giudice. Non solo, quando il giudizio giunge alla fine, su istanza di parte, il giudice può condannare la parte soccombente in giudizio che non ha partecipato alla mediazione a pagare una somma in favore della controparte. Detta somma, che il giudice determina in via equitativa, non può superare però il valore massimo delle spese del giudizio che sono maturate dopo che si è conclusa la procedura di mediazione.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Lunedì, Febbraio 26 2024
  
20
Febbraio
2024

La novità introdotta dalla Riforma Cartabia in tema di primo incontro e di spese di mediazione;

Il presente contributo è volto a chiarire uno degli aspetti più innovativi introdotti dalla già citata riforma in tema di mediazione che è ad oggi ancora poco conosciuto dagli “addetti ai lavori”: la modifica strutturale del primo incontro di mediazione che da meramente informativo è diventato a tutti gli effetti “sostanziale”, con conseguente adeguamento anche di quelli che sono i costi dello stesso. 
1. Il nuovo primo incontro di mediazione.
Come già anticipato una delle novità più importanti introdotte dalla Riforma Cartabia in tema di mediazione è quella che vede passare il primo incontro da meramente informativo ad effettivo. Fino a pochi mesi fa, infatti, capitava che le parti si presentassero al “primo appuntamento” mosse sostanzialmente da due sentimenti ambivalenti: da una parte miravano ad utilizzare il primo incontro per acquisire informazioni sulla posizione dell’altra parte nell’ottica di un futuro giudizio e dall’altra guardavano lo stesso con una sorta di diffidenza mista a curiosità. Se, infatti, il mediatore, nei pochi minuti nei quali illustrava alle parti le caratteristiche dell’istituto ed i vantaggi che lo stesso poteva portargli, riusciva a “carpire” la loro attenzione superando la diffidenza per questo istituto, allora era per lui possibile avere qualche chance di aiutarli a risolvere la questione portata alla sua attenzione; se ciò, al contrario, non avveniva, allora era altamente probabile che il primo incontro si risolvesse in un “nulla di fatto”. A seguito dell’entrata in vigore in data 30.06.23 della parte della riforma Cartabia che potremmo definire come la più rilevate in tema di mediazione e, cioè, quella che riguarda il nuovo primo incontro, tutto è cambiato, ed accanto ad una partecipazione allo stesso più “consapevole” delle parti e dei loro difensori non finalizzata meramente all’ottenere il famoso “verbale negativo”, si è posto anche il problema di quali costi dovessero essere sopportati dalle parti per iniziare o aderire ad una mediazione
L’art. 16 del D Lgs. 28/10, così come riformato, prevedeva, infatti, che “le indennità spettanti agli organismi sono disciplinati da apposti decreti del Ministro della giustizia”, ma la citata normativa di attuazione è stata emanata solo quale che mese dopo rispetto all’entrata in vigore della riforma del primo incontro e precisamente a fine ottobre 2023. Nelle more molti Organismi, pur dovendo applicare la normativa “nuova” per quanto riguardava il primo incontro, hanno continuato ad utilizzare le vecchie tariffe sino a metà novembre 2023 chiedendo in sostanza alle parti solo il versamento delle spese di avvio (i “famosi” 40 o 80 euro + IVA). Dal 15.11.23 (giorno in cui è entrato in vigore il DM 150/23), invece, tale gap è stato colmato e si sono iniziate ad applicate le cd “nuove tariffe” appositamente pensate sulla base delle caratteristiche del “nuovo primo incontro”. 
2. Gli attuali costi di mediazione.
Come già anticipato dal 15.11.23 sono entrate in vigore le “nuove tariffe” di mediazione che posso essere così riassuntivamente ripartite (gli importi sono al netto dell’IVA): 
a)     spese di avvio (oltre alle spese vive) che da due scaglioni passano a tre: 
€ 32,00 + IVA  per le liti di valore sino a € 1.000; 
€ 60,00 + IVA per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000; 
€ 88,00 + IVAper le liti di valore superiore a € 50.000 ed indeterminato; 
b)    spese di mediazione per il primo incontro
€ 48 + IVA ,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e quelle di valore indeterminabile; 
€ 96,00 + IVA per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000;
€ 136,00 + IVA per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e quelle di valore indeterminabile;
c) spese di mediazione per gli incontri successivi al primo.
In sostanza, quindi, per “iniziare” o per “aderire” alla mediazione oggi dovranno essere corrisposte non solo le spese vive, ma anche le spese di avvio e quelle di mediazione per il primo incontro. Al tavolo della mediazione potrà, poi, accadere che il procedimento si concluda direttamente al primo incontro senza conciliazione tra le parti: saranno allora dovuti esclusivamente gli importi di cui ai punti a) e b) di cui sopra; oppure che, al contrario, le parti si concilino: in tal caso saranno altresì dovute le ulteriori  spese  di  mediazione  calcolate  in conformità all’articolo 30¹ (per gli organismi pubblici in conformità alla tabella  di cui all’allegato A del DM 150/23, e per quelli privati in conformità alla tabella approvata dal responsabile del registro, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione, con una maggiorazione del 10%).
Nel caso in cui, invece, il procedimento prosegua con incontri successivi al primo e si concluda senza conciliazione saranno dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all’allegato A già citato o secondo la tabella redatta in conformità all’art. 32 ed approvata  dal responsabile   del   registro,   detratti   gli   importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il I incontro; al contrario se l’accordo dovesse essere raggiunto in un incontro successivo al primo sarebbero dovute agli organismi pubblici o agli organismi privati le ulteriori spese di mediazione calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A o secondo la tabella approvata  dal  responsabile del registro, detratti gli importi già corrisposti a titolo di spese di mediazione per il I incontro, con una maggiorazione del 25%. Cosa che OMCI non Adotta per ora.
Importante è sottolineare, poi, che nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o quando la stessa è demandata dal giudice, l’indennità di mediazione (spese di avvio e di I incontro) e le eventuali ulteriori spese di mediazione sono ridotte del 20%
Sono, infine, previsti degli aumenti per le posizioni particolarmente complesse (come, ad esempio, quelle in cui è richiesto al mediatore un impegno ulteriore alla luce della presenza di molte parti o la fissazione di svariati incontri, o ancora quelle in cui è espletata una consulenza tecnica in mediazione o viene richiesta la formulazione di una proposta da parte del mediatore) pari al 20% da applicarsi su accordo tra le parti oppure senza nel caso di mediazioni ove l’accordo a definizione del procedimento intervenga dopo il primo incontro.

3. L’importanza per gli Organismi di formare dei “buoni mediatori”.
Da una breve disamina di quella che è la nuova normativa in tema di costi di mediazione appare subito evidente come questi ultimi siano in sostanza aumentati, probabilmente sulla base della considerazione operata dal legislatore che gli Organismi di mediazione e gli stessi mediatori debbano diventare, se non lo sono già, dei soggetti altamente preparati e formati ad hoc per erogare un servizio sempre più di qualità e legato ad una sempre maggiore specializzazione. L’altra probabile considerazione che ha mosso in questa direzione il legislatore, molto meno “poetica” e più legata a ragionamenti contingenti, è probabilmente quella di provare ancora una volta a dissuadere le parti dal proporre un giudizio, opera di persuasione che passa certamente dalla considerazione che dopo aver affrontato un esborso iniziale non irrisorio, le stesse sono senza dubbio più “motivate” ad impegnarsi nella mediazione. 
Se prima della riforma accadeva, infatti, che i mediatori alcune volte si sentissero chiedere in modo più o meno plateale di redigere un “verbale negativo” in quanto la reale volontà delle parti era molto spesso unicamente quella di assolvere la condizione di procedibilità prevista dalla normativa per poter poi instaurare il giudizio e tutto sommato il “costo” per detto “servizio” era assolutamente contenuto (molte volte inferiore a 50 euro già ivato), ora le aspettative che le parti riporranno nel mediatore saranno, si spera, del tutto diverse. Arrivare al primo incontro avendo già corrisposto un importo che inizia ad essere sotto molti aspetti “più impegnativo”, unito alla circostanza che le parti sono già “in mediazione” ed all’incentivo che prevede per i giudizi di valore più contenuto solo un piccolo “surplus” rispetto a quanto già corrisposto per avere un verbale di accordo con lo stesso valore di un provvedimento del Giudice (se le parti sono assistite da avvocati), credo che siano elementi che aiuteranno i soggetti interessati a porsi in un’ottica diversa rispetto a quella con cui veniva prima affrontato quest’istituto. Le parti chiederanno certamente di più al mediatore, probabilmente legittimando anche la loro richiesta sulla base dell’esborso effettuato, ma metteranno così il professionista nelle condizioni di poter esperire effettivamente e realmente il proprio compito di facilitatore del dialogo e di aiuto nella risoluzione del conflitto. Da questo punto di vista sarà, pertanto, importante per tutti avere un mediatore preparato e specificatamente formato, in modo da offrire un servizio che, proprio alla luce dei costi che le parti devono affrontare per accedervi, diventa sempre più “specializzato”. 

4. Conclusioni.
Solo il tempo potrà fornire un’indicazione in merito a come si evolverà la mediazione ed una valutazione sulla normativa appena entrata in vigore. A mio avviso quest’ultima certamente non incentiva, almeno nel “breve termine”, il ricorso a quest’istituto in tutti i casi di mediazione volontaria, dal momento che l’aumento dei costi per accedervi fungerà senza dubbio in un primo periodo da potente disincentivo. Se, infatti, prima della riforma in molti casi le parti (o meglio parte istante) spesso attivava detto procedimento di risoluzione alternativa come “ultima istanza” pur di evitare un giudizio che in molti casi e “sotto sotto” non aveva molta voglia di intraprendere per varie ragioni; ora tale comportamento sarà sicuramente disincentivato da un costo che non è più così irrisorio (soprattutto per le liti di valore più basso). L’auspicio di chi scrive è, però, che le novità introdotte che dovranno per forza essere applicate in tutti i casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, possano aiutare, soprattutto gli avvocati, ad affrontare l’istituto con uno spirito diverso ed a non considerare più gli Organismi di mediazione come mere “fabbriche di verbali negativi”, ma di rivolgersi a loro ben consci della professionalità che gli stessi hanno e dell’aiuto che possono concretamente dare a loro ed ai loro assistiti per risolvere, se non in via amichevole, quantomeno in via stragiudiziale la controversia. 
Visto che il presente contributo tratta di questioni economiche, mi permetto da ultimo di evidenziare che accanto alle “nuove tariffe” la riforma Cartabia ha previsto anche alla mediazione l’applicazione dell’istituto del patrocinio a spese dello Stato, nonché determinato interessanti incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita (art. 20 D. Lgs 28/10 così come modificato e DM 1 agosto 2023) e che, una novità, seppur non così recente, è anche quella che ha voluto “premiare” i difensore che raggiungono un accordo in mediazione (mi riferisco evidentemente art. 4 DM 147/22 che è andato ad incidere sull’art. 20 del precedente DM del 2014 aggiungendo la previsione che: “nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento”). Ed allora mi chiedo: considerato tutto è ancora così disincentivante trovare un accordo in mediazione? Senza contare però cosa farà il Giudice a chi non procede in mediazione, chi non la fa conciliare o chi non paga in tempo le indennità. Diciamo che non vorremo essere al Loro posto.

OMCI COMUNQUE AL MOMENTO, NON APPLICHERà ALCUNA MAGGIORAZIONE SULLE INDENNITà, PER DARE UN BUON SERVIZIO; CON UN PREZZO PIù BASSO CHE CI SIA AL MOMENTO. PER VEDERE BENE LE NOSTRE INDENNITà BASTA INFATTI CLICCARE LA DOMANDA DI MEDIAZIONE E LI VI è SCRITTO TUTTO:

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Mercoledì, Febbraio 21 2024
  

Altri articoli...

Pagina 2 di 31

Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.