Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

COMUNICAZIONI/SCADENZE PER GLI ISCRITTI ALL'OMCI

Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Gennaio 2012 22:52 Scritto da Administrator Lunedì 02 Gennaio 2012 12:08

Entro il 15 gennaio 2012 scadono i termini per:

  • rinnovare l'iscrizione all'Organismo e che va inviata copia del bonifico di 150,00 + IVA. Chi non adempierà sarà cancellato dall'elenco dei mediatori
  • prendere visione e firmare il nuovo regolamento Omci ed inviarlo via fax o mail alla Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
 

FORMAZIONE E TIROCINIO PER VECCHI E NUOVI MEDIATORI

Scritto da Administrator Lunedì 02 Gennaio 2012 12:14

Con circolare  del 20 dicembre 2011 recante interpretazione misure correttive decreto interministeriale145/2011 il  ministero della Giustizia- Dipartimento per gli affari di Giustizia ha dettato nuove regole  utili  a potenziare e qualificare  maggiormente la figura del mediatore professionale.

Le maggiori novità:

I mediatori  iscritti agli organismi prima del 26 agosto 2011 ( entrata in vigore del D.I.  145)  hanno due anni di tempo per  adempiere all'obbligo di partecipazione a minimo 20 mediazioni assistite in  qualità di tirocinante a prescindere dall’attività di mediatore. Esempio: un mediatore iscritto ad un organismo da marzo 2010 deve  frequentare il corso  di aggiornamento previsto dall'art. 18 del Decreto 180/2010,  entro  febbraio 2012, mentre ai sensi dell'art. 4  del citato decreto, dopo essersi iscritto ad un organismo/i di mediazione,  deve partecipare in qualità di tirocinante a 20 mediazioni ed il termine scade il 25 agosto 2013.
Questo è quanto si evince dall'attenta lettura delle risposte fornite dalla circolare ai quesiti riportati qui di seguito:

1.    la norma ha valenza per i mediatori da iscrivere ovvero per i mediatori già iscritti?
2.    in cosa consiste la partecipazione in forma di tirocinio assistito?
3.    in che che modo devono essere conteggiati i venti casi di mediazione?
4.    tirocinio assistito deve essere rinnovato ogni biennio?
5.    quanti tirocinanti possono essere presenti per ciascuna mediazione?

 

22/12/2012. Novità sulla disciplina della Mediazione civile

Scritto da Administrator Mercoledì 28 Dicembre 2011 17:23

L’art. 13 del decreto legge sulla giustizia varato dal Governo, con l’intento di perfezionarla, incide sulla disciplina della mediazione di cui al D.Lgs. 28/2010. In tale direzione, si è inteso rendere maggiormente efficace detta disciplina creando in primo luogo un collegamento specifico tra la mediazione delegata dal giudice ex art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010 e i programmi per la gestione del contenzioso civile contemplati dall’art. 37, co. 1, del D.L. 98/2011, conv. nella L. 111/2011. Si ricorda, in proposito, come tale ultima norma incarica i capi degli uffici giudiziari di redigere, entro il 31 gennaio di ogni anno, un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti, con il quale si provvede a determinare:
a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell’anno in corso;
b) gli obiettivi di rendimento dell’ufficio, tenuto conto dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti organi di autogoverno, dell’ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa.

Con la nuova norma viene posto a carico degli stessi capi degli uffici giudiziari l’onere di vigilare sull’applicazione effettiva della condizione di procedibilità prevista dall’art. 5, co. 1, del D.Lgs. 28/2010 e di assumere ogni iniziativa necessaria a favorire l’espletamento della mediazione su invito del giudice, anche nell’ambito della descritta attività di pianificazione. Pertanto, l’impiego dello strumento che consente al giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, di invitare queste ultime a procedere alla mediazione viene considerato quale strumento utile al conseguimento degli obiettivi di riduzione e di rendimento degli uffici giudiziari. In tal modo si mira ad incrementare l’utilizzo di uno strumento scarsamente utilizzato nella prassi dei Tribunali, con l’obiettivo precipuo di deflazionare il contenzioso civile.

 

Con un secondo intervento sul decreto che disciplina la mediazione civile viene resa maggiormente tempestiva la sanzione per l’ipotesi di ingiustificata mancata comparizione delle parti innanzi al mediatore. L’art. 13 del nuovo decreto precisa, infatti, che la sanzione prevista dall’art. 8, co. 5, del D.Lgs. 28/2010 a carico della parte costituita che, senza giustificato motivo, non abbia partecipato al procedimento di mediazione, deve essere applicata dal giudice con apposita ordinanza non impugnabile, e dunque non revocabile, invece che con la sentenza che definisce il giudizio, al fine di garantire una maggiore tempestività e, conseguentemente, una maggiore effettività della sanzione già prevista dalla legislazione vigente. Il citato art. 8, nella sua originaria formulazione, già consentiva al giudice di valutare come argomento di prova (art. 116, co. 2, c.p.c.) nel successivo giudizio la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione; la previsione di una specifica sanzione è intervenuta poi con il D.L. 138/2011, conv. in L. 148/2011, che ha disposto la condanna della parte costituita che non abbia partecipato al procedimento al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. Da ultimo, l’art. 13 del decreto legge in commento ha ulteriormente specificato che la condanna avvenga mediante ordinanza non impugnabile e che quest’ultima sia pronunciata nel corso della prima udienza di comparazione delle parti ovvero in quella successiva alla sospensione disposta a norma del comma 1 dell’art. 8 in caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione nelle ipotesi di obbligatorietà dello stesso.
Sui correttivi alla disciplina della mediazione ha assunto una decisa presa di posizione negativa il Consiglio Nazionale Forense (CNF), che ha espresso la propria valutazione critica con riguardo ad una disposizione che «rafforza e imbriglia nelle forme e nei tempi il meccanismo di coercizione alla partecipazione al procedimento di mediazione introdotto nel 2010». Viceversa, la legittimità costituzionale dei sistemi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione passa necessariamente attraverso l’assoluta libertà di elezione degli stessi. Per il CNF la previsione di meccanismi di coazione indiretta, come la valutazione del contegno extraprocessuale della parte in sede di decisione della causa (art. 8, co. 5), le condanne conseguenti alla mancata accettazione della proposta del difensore (art. 13), nonché, da ultimo, alla mancata partecipazione al procedimento (art. 8, co. 5), costituiscono elementi che, sia pure in maniera indiretta, rendono più difficoltoso l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti garantita dall’art. 24 Cost.

 

COME EVITARE IL TRIBUNALE CON LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE VOL.3

Ultimo aggiornamento Domenica 11 Dicembre 2011 18:08 Scritto da Administrator Domenica 11 Dicembre 2011 18:04

E' disponibile presso le sedi territoriali del Sim il secondo volume "Come evitare il Tribunale con la Mediazione civile e commerciale"


 

Ultimo aggiornamento Martedì 01 Novembre 2011 09:18 Scritto da Administrator Venerdì 16 Settembre 2011 08:53

IMPORTANTE

PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO, INVIARE L'ISTANZA ALLA SEGRETERIA E ATTENDERE RISPOSTA

La Segreteria

 

Rassegna Stampa del 2 novembre 2011 sull'Eco del Chisone

Ultimo aggiornamento Giovedì 03 Novembre 2011 06:09 Scritto da Administrator Giovedì 03 Novembre 2011 06:01

XX

 

LA MEDIAZIONE NON PUO' ESSERE DISATTESA

Ultimo aggiornamento Martedì 01 Novembre 2011 09:16 Scritto da Administrator Giovedì 27 Ottobre 2011 09:21

Il SIM Sindacato Italiano Mediatori (per i cittadini) segnala gravi inadempienze da parte degli avvocatie e dei funzionari pubblici in merito alla procedibilità delle materie obbligatorie.


Leggi l'articolo in merito

   

ANCHE IL PARLAMENTO EUROPEO DICE LA SUA IN MERITO ALL'OBBLIGATORIETA' DELLA MEDIAZIONE CIVILE

Ultimo aggiornamento Martedì 01 Novembre 2011 09:17 Scritto da Administrator Lunedì 26 Settembre 2011 11:47

Con la risoluzione il 13 Settembre 2011 relativa all'attuazione della direttiva sulla mediazione tra gli Stati della UE e la sua adozione nei Tribunale membri,  anche il Parlamento europeo ha voluto dire la sua; in vista della comunicazione sull’attuazione, prevista tassativamente  per il 2013 e sul fronte più controverso, sollevato in Italia e riguardante l’obbligatorietà della mediazione, il Parlamento riconosce che l’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva consente agli Stati di rendere obbligatorio il ricorso alla mediazione “o di sottoporlo a incentivi o a sanzioni, sia prima che dopo l’inizio della procedura giudiziaria”.

In merito all questione eccepita dall’Italia, il Parlamento, preso atto delle polemiche riguardanti l’obbligatorietà della mediazione, ha ritenuto che, al pari di altri Paesi in cui essa è obbligatoria, come Bulgaria e Romania, la mediazione può favorevolmente  "contribuire a una soluzione rapida delle controversie riducendo i tempi eccessivamente lunghi della giustizia civile”.

Nella risoluzione si punta poi sull’adozione di norme comuni per l’accesso alla professione di mediatore tese ad incrementare lo standard qualitativo degli operatori, auspicando, inoltre, un sistema di accreditamento dei mediatori che possa valere in tutta l’Unione europea.

"Tutti insieme dobbiamo portare tra la gente la grande opportunità che ci offre la mediazione civile per derimere liti e controversie - prosegue Polastri - che portano solo a tempi indefiniti e costi spropositati, con un'ulteriore legittimazione dell'Unione Europea in materia, non possiamo essere soddisfatti.

Ora sarebbe opportuno procedere con l'equiparazione  dei Mediatori Civili a pubblici ufficiali nell'esercizio delle sue sue funzioni, riconoscendone ruolo chiave che riveste".

 

Entrano in vigore aggiornamenti al D.M. 145/2011

Ultimo aggiornamento Venerdì 16 Settembre 2011 09:05 Scritto da Administrator Venerdì 16 Settembre 2011 09:03

Il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale è sempre in fase di evoluzione e aggiornamento per venire incontro all'esigenza di giustizia del cittadino. A distanza di pochi giorni dalla pubblicazione del D.M. 145/2011, è stata approvata in via definitiva dalla Camera un’importante modifica del D.Lgs. 28 del 2011.

Infatti il maxiemendamento alla manovra finanziaria di ferragosto, presentato dal Governo ed approvato con la fiducia dal Senato, recita all’art. 35 sexies: “All’articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio».

Quindi, nelle materie in cui il tentativo di mediazione è previsto come condizione di procedibilità dell’azione, la parte che non si dovesse presentare davanti al mediatore senza giustificato motivo, in sede di giudizio verrà “sanzionata” con il pagamento di una somma pari al contributo unificato.

Il testo della norma - continua Polastri - non lascia spazio al libero apprezzamento del giudice se non nella valutazione della sussistenza o meno di un giustificato motivo. Alcuni stanno sollevando il dubbio se la norma sarà estesa anche alle controversie su sinistri stradali e condominio, comprese nei casi di cui all’art. 5 del d.lgs. 28, ma la cui obbligatorietà è stata “congelata” fino al marzo 2012. Credo onestamente che la ratio della norma vada intesa nel sollecitare la parte convenuta a presentarsi davanti al mediatore nel casi già obbligatori e che prevederla anche per i sinistri stradali e  per le liti condominiali sia logico.

L’introduzione di questa norma in aggiunta alla “obbligatorietà” di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, rafforza in maniera concreta l'azione e l'idea per cui è stata introdotta la mediazione: le due parti devo concorrere ambedue alla ricerca di un accordo.

 

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