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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

23
Maggio
2022

L’accordo di mediazione, che dispone anche in merito alle spese legali, comporta l’estinzione del giudizio ex art.306 c.p.c;

Tribunale di Massa – Giudice Estensore Dott. Massimo Ginesi - ordinanza 26.04.2022.

SINTESI: Il caso de quo riguarda una vertenza giudiziale che si è conclusa con un accordo di mediazione che ha regolamentato anche la questione relativa alle spese di causa.
In merito il Tribunale ha rilevato quanto segue:

la mediazione è una modalità di risoluzione delle controversie alternativa e complementare rispetto al giudizio; la mediazione incide sui diritti sostanziali e processuali delle parti e ha natura deflattiva del contenzioso; l’adesione all’accordo, anche sull’aspetto delle spese legali, determina l’implicita rinuncia alle domande giudiziali; la risoluzione della controversia in mediazione non permette di valutare le domande giudiziali; l’accordo sottoscritto dalle parti e dai legali è un titolo esecutivo che può essere azionato ex art. 12, comma 1, del D. Lgs. 28/2010; deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere per rinuncia agli atti del giudizio ex art 306 c.p.c.

 

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Maggio 23 2022
  
20
Maggio
2022

L’amministratore di condominio in mediazione;

Prime osservazioni sui possibili riflessi della legge delega n. 206 del 26 novembre 2021 in materia di mediazione delle liti condominiali.

1) Quadro normativo: obiettivi della legge delega

La riforma del processo civile prevista dalla recente legge-delega 26 novembre 2021 n. 206 prevede un unico articolo costituito da ben 44 commi, a loro volta ripartiti in diversi sotto commi. Al fine di rendere effettiva la riforma, il Governo sarà tenuto ad adottare uno o più decreti legislativi attuativi (recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile), che dovranno essere emanati entro un anno dalla sua entrata in vigore.
In linea generale, la legge sopra menzionata enuncia una serie di importanti principi e criteri direttivi tesi alla semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio.
Sennonché, tra i principali scopi cui tende la nuova normativa, rientra, a pieno titolo, anche quello di incentivare maggiormente il ricorso alle procedure stragiudiziali di risoluzione alternativa delle controversie, con particolare attenzione alla mediazione civile e commerciale.
In particolare, basti pensare che al fine di sostenere il rimedio deflattivo del contenzioso appena citato la legge in commento prevede (all’art. 1, IV c., lett. a), persino, il riordino e la semplificazione della disciplina degli incentivi fiscali concernenti tale istituto.

2) L’autonomia dell’amministratore in mediazione

Con il presente contributo sarà offerta una prima disamina delle novità introdotte dalla legge delega n. 206, nell’ambito della mediazione avente ad oggetto le controversie condominiali.
Segnatamente, osserveremo come il legislatore abbia finalmente dettato opportune linee guida dirette a colmare radicate lacune che, di fatto, andavano a frenare oltremodo la mediazione delle liti sorte in ambito condominiale.
Ai fini che qui interessano, occorre muovere, anzitutto, dal disposto normativo di cui all’art. 71 quater, III co., disp. att. c.c., a tenore del quale l’amministratore è legittimato a partecipare alla procedura di mediazione “previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’art. 1136, secondo comma, c.c.”.
Orbene, la prima criticità cui la nuova legge – delega intende porre rimedio è rappresentata dal fatto che l’amministratore, per avviare il tentativo di conciliazione, sia tenuto a richiedere l’autorizzazione dall’assemblea dei condomini.
Accade sovente, infatti, che i tempi di convocazione di detto organo decisionale costringano l’amministratore a rinviare il primo incontro di mediazione; va da sé come siffatto rinvio, oltre a dilatare la complessiva durata del procedimento mediativo e, quindi, ridurre sensibilmente il tempo utile per addivenire ad un accordo, esponga le parti al concreto rischio di non riuscire a concludere la procedura conciliativa entro il (breve) termine di tre mesi.
A ciò deve aggiungersi l’ulteriore criticità che risiede, anch’essa, nel preventivo obbligo di interpellare i condomini, i quali - come frequentemente accade – potrebbero assumere un atteggiamento “ostruzionistico” nei confronti di un singolo condomino o di terzi, così precludendo (o quanto meno ritardando) l’avvio di un fattivo dialogo tra i contendenti.
Ebbene, per far fronte alle problematiche sopra descritte, la nuova normativa ha accordato in favore dell’amministratore una maggiore autonomia anche nell’ambito della procedura di mediazione: segnatamente, l’art. 1, comma 4, lett. h: stabilisce testualmente che: “l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi…”.
Pertanto, viene ora riconosciuto all’amministratore la facoltà di dare impulso alla procedura di mediazione.
Che, a ben vedere, una maggiore autonomia dell’amministratore di condominio era già prevista in ambito giudiziale con riferimento ai casi di cui all’art. 1131 c.c. (norma che fa espresso rinvio alle specifiche attribuzioni stabilite dall’art. 1130 c.c.) rispetto ai quali, come si sa, l’amministratore può agire in giudizio senza il preventivo assenso dell’assemblea. Si pensi, a titolo esemplificativo, al disposto di cui all’art. 63, primo comma, disp. att. c.c., secondo il quale l’amministratore può richiedere un’ingiunzione di pagamento nei confronti del condòmino moroso senza bisogno di essere previamente autorizzato dall’assemblea dei condomini.
Nel prossimo futuro, analoga autonomia sarà dunque prevista anche con riferimento all’avvio della mediazione.
Anzi, pare che la legge delega n. 206 abbia quasi tratto spunto dalle norme del codice civile da ultimo menzionate, con la conseguenza che l’amministratore, tanto nella fase monitoria quanto nella conseguente (eventuale) procedura di mediazione, sarà ex lege dotato di un ampio potere di iniziativa.
È chiaro, tuttavia, come un consistente incremento dei suindicati poteri finisca per generare, proporzionatamente, nuovi obblighi in capo all’amministratore medesimo, il quale sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti dei condòmini nelle ipotesi di mancato avvio della mediazione (omissione che potrebbe, addirittura, determinare una declaratoria di improcedibilità della domanda), oppure, ancora, nel caso di omessa partecipazione senza giustificato motivo.

3) L’accordo di conciliazione e la proposta del mediatore

Ed ancora, l’art. 1, comma 4, lett. h dispone altresì che: “…l'accordo di conciliazione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata.
Orbene, proseguendo con l’analisi comparativa dei surrichiamati disposti normativi emerge, altresì, che la legge delega n. 206, oltre a menzionare la proposta (del mediatore), quale lemma già previsto nell’ambito dell’art. 71 quater disp. att. c.c., fa anche riferimento ad un accordo che potrà essere raggiunto tra amministratore e la controparte (condòmino o terzo), prima che il mediatore - in caso appunto di mancato accordo - formuli una propria proposta conciliativa.
Ebbene, si ritiene che l’introduzione di questo “doppio binario” debba essere ricondotto nella scelta del legislatore di attribuire maggiore autonomia all’amministratore, con la conseguenza che quest’ultimo non potrà più prendere parte alla mediazione in modo “passivo”, ossia limitandosi a riferire ai condomini quanto proposto dall’altra parte, bensì avrà il potere (e il dovere) di esperire un concreto tentativo di risoluzione della lite, profondendo l’impegno necessario al raggiungimento di un accordo.
Ne consegue, dunque, che tale intesa di massima, ove venisse raggiunta dall’amministratore in sede di mediazione, sarebbe poi rimessa al vaglio dell’assemblea dei condomini non già quale “mera proposta” formulata dalla controparte, ma come vera e propria ipotesi di conciliazione già ritenuta (dall’amministratore) degna di approvazione.
Ben si comprende, quindi, come il nuovo potere di avviare in autonomia la procedura di mediazione non andrà a compromettere, né tantomeno a ridimensionare, il ruolo che è proprio dell’assemblea dei condomini, quale “organo” deliberante dotato dei maggiori poteri decisionali, chiamato ad approvare o rigettare l’accordo di massima, secondo le maggioranze previste dall’articolo 1336, secondo comma, c.c., a mente del quale: “Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.
Proprio con riferimento al quorum costitutivo richiesto per l’approvazione dell’accordo raggiunto in mediazione, occorre rilevare che secondo taluni giuristi il fatto che la nuova norma richiami per intero l’art. 1136 c.c. (senza fare specifico riferimento al secondo comma), consentirà all’assemblea di deliberare con il più agevole quorum stabilito dal terzo comma, dell’art. 1136, c.c. il quale stabilisce che: “La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio”.
Ove poi l’assemblea dei condomini non dovesse approvare, secondo le suindicate modalità, l’intesa raggiunta dall’amministratore, l’accordo dovrà considerarsi come non concluso.
Qualora invece le parti (amministratore e condomino/terzo) non riuscissero ad addivenire ad un’intesa, neppure di massima, sarà compito del mediatore formulare una proposta conciliativa, la quale dovrà, in ogni caso, essere rimessa al potere decisionale dell’assemblea.

4) Osservazioni conclusive
Alla luce di quanto innanzi, ciò che appare sin da subito evidente è che il legislatore, tramite la legge delega in commento, abbia voluto nuovamente valorizzare le ADR e, in particolare, l’istituto della mediazione, prevedendo specifici e mirati correttivi tesi ad aumentarne l’efficacia deflattiva.
La piena fiducia riposta dal legislatore nella procedura mediativa si evince anche sotto il profilo dell’inquadramento sistematico – normativo.  Ed invero i criteri direttivi enunciati dalla legge delega in materia di mediazione occupano, le “prime posizioni” nell’ambito dell’unico articolo da essa introdotto; ciò quasi a voler riservare una maggiore attenzione in favore della mediazione civile e commerciale giustificata, non a caso, dai più recenti dati  empirico – statistici, che dimostrano come tale strumento rappresenti il più efficiente rimedio di gestione dei conflitti sorti negli edifici condominiali, poiché in grado di preservare  - nella maggior parte dei casi- i rapporti che intercorrono tra i soggetti che animano queste micro – società.  
Questi importanti risultati raggiunti dalla procedura disciplinata dal D. Lgs. n. 28/2010 possono certamente ricondursi alla sua elevata flessibilità, intesa quale capacità di individuare, con il fondamentale ausilio del mediatore – professionista, un ampio novero di soluzioni in grado di soddisfare gli interessi e le esigenze delle parti coinvolte.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Maggio 20 2022
  
14
Maggio
2022

Addio al gratuito patrocinio se non si comunica la variazione di reddito;

Una pronuncia errata quella della Cassazione che lede il diritto di difesa ed il diritto al compenso dell'avvocato;

Sta facendo discutere, l'ordinanza di questi giorni della Cassazione (n. 9727/2022 sotto allegata), perché dimentica la "ratio" dell'istituto e perché non conforme alla previsione normativa.

Afferma sostanzialmente la Corte di Cassazione che "l'omessa comunicazione, anche parziale, delle variazioni reddituali comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dalla circostanza che tali variazioni risultino poi non determinative del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione". La motivazione è errata e per nulla convincente. La Suprema Corte, giunge infatti a tale decisione considerando in modo errato il presupposto normativo, affermando: "è centrale, d'altronde, il testo dell'art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, alle lett. a) e b), due concorrenti ipotesi di revoca - l'una associata al fatto dell'interessato che, nei termini previsti dall'art. 79, comma 1, lett. d), non provveda a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; e l'altra viceversa correlata al fatto che a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione". Quindi il cittadino ogni anno "deve", a parere della Corte, comunicare il proprio reddito, poiché per "ratio", sempre a parere della Corte "deve" garantire "dopo l'ammissione interessato al beneficio, l'assolvimento di minimali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato". Tale decisione, tuttavia, non tiene conto dell'effettivo dato normativo. Proprio la citata norma - articolo 112 D.P.R. n. 115 del 2002 - afferma chiaramente che "Il magistrato, con decreto motivato, revoca l'ammissione: a) se, nei termini previsti dall'articolo 79, comma 1, lettera d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; b) se, a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione". Poiché, soprattutto in diritto, le parole hanno un peso, il senso logico della citata norma è: se ci sono variazioni vengono comunicate; la mancata comunicazione vuol dire che non ci sono variazioni sostanziali e di conseguenza valgono quelle fatte in precedenz. Il paradosso dell'ordinanza:

Ma un'altra significativa considerazione è, che le norme devono essere interpretate e coordinate tra di loro, non ammettendo interpretazioni di comodo. In effetti, seguendo il ragionamento (errato) dell'ordinanza, si arriva al paradosso: se vengono comunicati dati non veritieri e non vengono superati i limiti, non vi è revoca; invece, se non vengono comunicate le variazioni, vi è la revoca. È evidente la contraddizione e la mancanza di logica giuridica in tale ordinanza, la quale si scontra proprio con la sentenza delle S.U. dalla stessa richiamata, ove statuisce che: "la falsità o l'incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. c) qualora i redditi effettivi non superino il limite di legge, non comporta la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato". In pratica aderendo all'errata ordinanza, l'avvocato dopo aver lavorato per anni (senza ricevere un Euro) al momento della liquidazione del compenso professionale si vede rigettare la richiesta. La ratio dell'istituto non è quella di cooperare con lo Stato, bensì la salvaguardia dell'effettività e concretezza del diritto di difesa anche del non abbiente. Al limite, la "mancata cooperazione con lo Stato" potrebbe essere fatta valere a posteriori, in quanto il meccanismo di cui al DPR n. 115/2002 consiste in una anticipazione, da parte dello Stato, della somma liquidata dal giudice al difensore, somma che lo Stato stesso è tenuto a recuperare nei confronti dell'assistito. Più che una interpretazione lineare con quanto previsto dagli articoli 24, 111 Cost. e 6 CEDU, sembra trattarsi di un tentativo maldestro di far prevalere i conti e l'interesse pubblico a scapito del non abbiente, ledendo anche la professionalità del difensore.

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Ultimo aggiornamento Domenica, Maggio 15 2022
  
13
Maggio
2022

La notifica di comparizione, deve essere inviata alla parte personalmente e non al procuratore costituito, compliato in tutte le sue parti;

Giudice di Pace di Roma del 23.11.2021 n. 24928, giudice Anna Condò

SINTESI: Il Giudice di Pace di Roma con una sentenza articolata ha trattato un tema “spinoso” vale a dire a chi va fatta la comunicazione dell’istanza di mediazione quanto è delegata o c’è un giudizio in corso. È prassi in molti organismi sia per velocizzare che per risparmiare spese inviare la pec al legale. Tuttavia un orientamento giurisprudenziale a cui fa capo questa sentenza, al contrario, afferma che la notifica al procuratore costituito non è prevista dal Dlg.vo 28/2010.
L'istanza di avvio della mediazione deve essere portata a conoscenza della controparte. Non è invece possibile inviare la stessa al solo procuratore costituito in giudizio, come avviene, al contrario, per la notifica degli atti processuali. TUTTO QUESTO X FARE CAPIRE CHE LA MEDIAZIONE è IN MANO ALLE PARTI, NON ALL'AVVOCATO CONSULENTE DIFENSORE CHE AVREBBE IL COMPITO DI FACILITARE LA CONCILIAZIONE, SE COSI NON FOSSE SI SAREBBE GIà IN TRIBUNALE! QUINDI DECIDETE VOI NON L'AVVOCATO!!!
In un caso del genere, quindi, la procedura di mediazione non può considerarsi utilmente avviata e il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
La sentenza si ispira al precedente del Tribunale di Palermo (sentenza n. 3003 del 5 settembre 2019), secondo il quale è da accogliere l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dal convenuto che abbia lamentato lo scorretto avvio della procedura, proprio perché la domanda di mediazione era stata notificata soltanto al difensore costituito e non anche alla parte personalmente.
Nella stessa ottica si veda Tribunale di Cremona – Giudice Estensore Dott.ssa Tiziana Lucini Paioni - sentenza del 01.07.2021. Qualora all’esito del primo incontro di programmazione la mediazione si concludesse con esito negativo – o le parti non intervengano alla seduta di mediazione disertando l’appuntamento - il mediatore riporterà su verbale, come indicato dalle varie sentenze ed ordinanze, i nomi e i recapiti delle parti contumaci o che non intendano proseguire e dei loro assistiti e i motivi chehanno indotto a disertare l’incontro, se conosciuti, Inoltre, come richiesto dai giudici, il mediatore sarà tenuto ad effettuare la proposta richiesta dall’istante secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.lgs. 28/2010 e s.m.i., informando le parti delle conseguenze previste dall’art. 13 del medesimo decreto.
Dal secondo incontro in poi o se le parti intendono continuare il procedimento di mediazione, si applicheranno le indennità visibili sull’istanza di mediazione e sul Regolamento Omci.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Maggio 13 2022
  
12
Maggio
2022

Condominio: disdire il contratto di assicurazione rientra tra i poteri dell'amministratore;

Non incide sulla validità o anticipata risoluzione del rapporto, ma solo sulla necessità che il contratto non venga tacitamente rinnovato alle medesime condizioni. Un condominio Milanese citava in giudizio innanzi al Tribunale la propria compagnia assicurativa. Si opponeva al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano a favore della stessa per il pagamento del premio relativo alla polizza. Nel maggio 2013 le parti stipulavano una polizza con previsione di tacito rinnovo al termine del periodo di validità contrattualmente stabilito (durata annuale). Nel giugno 2018 l'amministratore del Condominio inviava disdetta per la scadenza del contratto al maggio 2019. Nonostante tale disdetta nelle successive date del 29/10/2019 e 27/02/2020 venivano inviati solleciti di pagamento per il premio non pagato. Comunicazioni riscontrate dal Condominio sulla base della asserita disdetta dal contratto avvenuta nel giugno 2018. Quale unico motivo di opposizione il Condominio sostiene di aver inviato, nei tempi e secondo le modalità previste una raccomandata contenente la disdetta dal contratto alla sua naturale scadenza. La compagnia assicurativa contesta sia la tempestività della disdetta, attesa l'assenza di prova in ordine alla sua effettiva consegna, che la legittimazione ad agire dell'amministratore del Condominio ritenendo che il suddetto abbia agito in difetto di espressa delibera assembleare. Per i giudici, l'opposizione è fondata e merita accoglimento. Quanto alla prima contestazione relativa alla mancata ricezione della disdetta si rileva che l'art. 8 del contratto rubricato "Diritto di recesso" prevede che il Contraente e la Società "(…) possano recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione scritta all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Dall'accordo tra le parti emerge che la modalità di recesso eletta sia stata "mediante lettera raccomandata". Intendendosi dunque, in assenza di ulteriore specificazione, la raccomandata semplice. Irrilevante è dunque la contestazione di parte opposta circa la necessità di una raccomandata con avviso di ricevimento o ricevuta di ritorno in quanto non prevista contrattualmente. Secondo la giurisprudenza la produzione in giudizio di un telegramma, o di una lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall'ufficio postale attraverso la relativa ricevuta. Dalla quale consegue la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario o della sua conoscenza, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, onde spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto, come nel caso di irregolarità compiutesi nel procedimento di recapito. Nel caso in esame, il condominio ha prodotto la ricevuta di invio della raccomandata datata 18/06/2018 nonché l'avviso di ricevimento datato 20/06/2018 contenente il numero della raccomandata, il timbro del vettore e la firma dell'incaricato alla distribuzione. Tali documentazioni costituiscono elementi di prova dai quali consegue la presunzione di conoscenza dell'arrivo della raccomandata semplice (senza avviso di ricevimento) da parte dell'assicurazione. Il Tribunale di Milano, con Sentenza n. 3950/2022 pubblicata il 06/05/2022, accoglie l'opposizione del Condominio, revoca il decreto ingiuntivo e condanna la compagnia assicurativa a pagare le spese legali. Evidenzia che la disdetta al contratto di assicurazione è atto certamente rientrante nei poteri dell'amministratore. Non incide sulla validità o anticipata risoluzione del rapporto, ma soltanto sulla necessità che il contratto non venga tacitamente rinnovato alle medesime condizioni.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Maggio 12 2022
  
11
Maggio
2022

Rapporto Censis sull'Avvocatura 2022 di Cassa Forense: il 32,8% degli avvocati sta prendendo in considerazione l’idea di abbandonare la professione;

Il reddito medio annuo di un avvocato ha subito una riduzione di 6 punti percentuali, collocandosi su una soglia di poco inferiore ai 38.000 euro.

Secondo quanto emerge dal Rapporto 2022 di Cassa Forense, sono tempi duri, soprattutto per gli avvocati donne. La distanza fra il reddito medio di una donna avvocato e quella di un collega uomo è tale che occorre sommare il reddito di due donne per raggiungere quasi il livello medio percepito da un uomo: 23.576 euro contro i quasi 51mila.
Cala il numero degli avvocati italiani, con un saldo finale fra iscrizioni e cancellazioni che per la prima volta risulta negativo per 1.604 unità. Il 28,4% dei rispondenti ha definito molto critica la situazione, con scarsità di lavoro e caratterizzata da un generale senso di incertezza.
In questo quadro triste va tuttavia rilevato che l’avvocatura ravvisa nelle modalità alternative di risoluzione delle controversie (cd ADR) un’opportunità di crescita della professione.
Il 45,3% del campione afferma che, nel corso dell’ultimo anno, ha utilizzato gli strumenti dell’Alternative Dispute Resolution così come emerge. La mediazione (92,5% dei casi) è lo strumento preferito, seguita dalla negoziazione assistita in ambito non familiare (51,0%) e dalla negoziazione assistita alle famiglie (29,2%). Gli avvocati 25,2% li considera strumenti efficaci per ridurre i tempi dei processi mentre il 35,4% li considera un un costo ulteriore.
La domanda di procedure di giustizia alternativa viene considerata in crescita. In particolare le aziende vi ricorrono non solo nel tradizionale settore giuslavoristico ma anche per affrontare casi di contenziosi in materia contrattualistica, finanziaria, per il recupero di crediti insoluti o richieste di risarcimento danni.

https://www.cfnews.it/info-cassa/il-rapporto-censis-2022-e-i-numeri-dell-avvocatura/

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Maggio 11 2022
  
09
Maggio
2022

Cina, intelligenza artificiale e amministrazione della giustizia;

Sviluppo tecnologico con Robot ingegnieri, infermieri, ecc. , Algoritmi e amministrazione della giustizia in Cina, una breve ricostruzione a partire dal caso dei c.d. ''giudici-robot''.

Ha recentemente destato un certo clamore la notizia del presunto utilizzo, in Cina, di quello che è stato definito “giudice-robot”, un software che sembrerebbe in grado di svolgere la funzione del magistrato. La notizia ha destato un certo clamore ed è stata riportata da numerose testate giornalistiche, in alcuni casi paventando l’avvento di un futuro orwelliano. Al di là dei toni sensazionalistici, il caso, che senz’altro pone significative riflessioni, merita, seppur per sommi capi, una più accurata analisi, ricostruzione e contestualizzazione, che rappresenta l’obiettivo del presente articolo. Il caso del “giudice-robot”:

Nel dicembre 2021, numerose testate giornalistiche in vari Paesi hanno riportato la notizia dell’utilizzo, nella procura di Shangai Pudong, di un software in grado di analizzare migliaia di pronunce giudiziarie per offrire una soluzione al caso da risolvere ad esso sottoposto. Il software in questione è stato elaborato dai ricercatori della Chinese Accademy of Science, ed è in grado di attingere da un archivio di circa 17mila casi, risalenti al periodo tra il 2015 e il 2020, analizzandoli allo scopo di giungere ad una propria conclusione. Secondo quanto dichiarato dal professor Shi Yong, direttore del laboratorio di big data and knowledge management della Chinese Academy of Sciences, e dai suoi colleghi in un paper pubblicato sulla rivista peer-reviewed Management Review: “In una certa misura, il sistema è in grado di sostituire il procuratore”. Secondo Shi Yong e i suoi colleghi, il software sarebbe inoltre in grado di fornire una soluzione con un’accuratezza pari al 97%. L’utilizzo del software è però limitato, essendo stato calibrato solo su otto dei crimini più comuni, ovvero frode con carta di credito, scommesse clandestine, guida pericolosa, violenza intenzionale, intralcio all’attività pubblica, furto e frode generica. Inoltre, il software non sembrerebbe essere stato concepito per emette sentenze “in autonomia”, ma come supporto all’attività decisoria del giudice, alleggerendone il carico di lavoro nel contesto di una procura come quella di Shangai Pudong che deve gestire un altissimo numero di controversie. Ma questo è solo l'inizio, dove si arriverà con algortmi e robot!!!!


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Ultimo aggiornamento Lunedì, Maggio 09 2022
  
05
Maggio
2022

La Corte di Cassazione pone fine al principio di effettività della mediazione così come elaborato dalla giurisprudenza di Firenze;

Corte di Cassazione, sez. II Civile, ordinanza (ud. 9 febbraio 2022) 26 aprile 2022, n. 13029

SINTESI: L’ordinanza in commento ha preso una netta posizione contro la giurisprudenza di merito secondo la quale, affinché possa dirsi validamente ed efficacemente esperito il tentativo di mediazione obbligatoria, il primo incontro di mediazione, specialmente per la mediazione delegata, dovrebbe essere un incontro effettivo dove le parti si presentano personalmente e acconsentono a proseguire oltre nella mediazione.

La Corte di Appello di Firenze in una vicenda avente ad oggetto la materia ereditaria aveva dichiarato improcedibile l'appello «a causa del rifiuto di questa di dare inizio alla procedura di mediazione ordinata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 5 comma 2 bis del d.lgs. 28 del 2010».
La mediazione era stata avviata, ma l'appellante «era comparsa non personalmente, ma a mezzo di rappresentante, dichiarando insieme al proprio legale, di non acconsentire all'inizio della procedura».

Tale orientamento favorevole all’effettivo svolgimento della mediazione non trova riscontro nella lettera della legge come la Suprema Corte. Ribadisce la Corte che la condizione di procedibilità è realizzata al termine del primo incontro davanti  al mediatore qualora una o entrambe le parti richieste dal mediatore dopo essere state adeguatamente informate sulla mediazione, comunichino la propria indisponibilità a procedere oltre.
La sentenza viene pertanto cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Maggio 05 2022
  
25
Aprile
2022

L’amministratore condominiale che non comunica al Condominio la pendenza di una procedura di mediazione non adempie al proprio mandato e può essere condannato a risponderne personalmente.

Tribunale di Palermo, Giudice Est. Dott. Fabrizio Zagarella - sentenza del 17.03.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza relativa all’impugnazione di una delibera assembleare.
All’incontro di mediazione non partecipava l’Amministratore del Condominio, nonostante fosse stato debitamente convocato nel rispetto delle regole tecniche.
Tale assenza non derivava da una determinazione in tal senso dei condomini, ma da una scelta personale assunta dall’Amministratore.

In merito, il Tribunale di Palermo ha rilevato quanto segue:

  • l’impugnazione della delibera è stata tempestivamente avanzata mediante il deposito dell’istanza di mediazione conciliativa presso un organismo di mediazione abilitato;
  • tale istanza ha sospeso il termine decadenziale di cui all’art.1137 c.c.;
  • all’incontro di mediazione il Condominio non ha partecipato e ciò, per scelte assunte personalmente dall’Amministratore, anziché per una determinazione dei condomini;
  • l’Amministratore condominiale non aveva riferito ai condomini di avere ricevuto l’invito a partecipare all’incontro di mediazione;
  • pertanto, i condomini non erano a conoscenza della mediazione e neppure del successivo giudizio;
  • emerge la responsabilità del solo amministratore del Condominio che ha taciuto, nonostante i propri obblighi, le informazioni dovute all’assemblea dei condomini con riferimento, alla pendenza della vertenza proposta con l’istanza di mediazione a lui comunicata e della causa di impugnativa della delibera assembleare che atteneva ad attività che esorbitavano dalle attribuzioni dell’amministratore;
  • l’amministratore condominiale ha eluso i propri doveri di informazione dei condomini;
  • infatti, l’art. 1131 comma 3 c.c. stabilisce espressamente: “Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini”;
  • il Condominio convenuto non può essere condannato al pagamento di alcuna sanzione ex art. 8 D.lgs n.28/2010 poiché è stato deliberatamente tenuto all’oscuro dall’illecito comportamento dell’Amministratore che, invece, deve risponderne in altra sede ed in persona propria;
  • pertanto, tutte le domande formulate dalla parte attrice vanno respinte poiché dirette contro il Condominio, mentre avrebbero dovute essere rivolte contro l’amministratore in persona propria ovvero determinare altre scelte giudiziarie in sede di volontaria giurisdizione.
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Ultimo aggiornamento Lunedì, Aprile 25 2022
  
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Aprile
2022

In presenza di una clausola contrattuale che rende obbligatoria la mediazione la domanda giudiziale è improcedibile;

Tribunale di Milano, Sez. 11, 07.02.2022, sentenza n. 1008, giudice Attardo

SINTESI: Il caso ha ad oggetto contratti di appalto per servizi informatici in cui la società X srl ha ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti della società Y srl, per corrispettivi attinenti a servizi resi nell’ambito di tali contratti.
L'ingiunta ha proposto opposizione, chiedendo, in primo luogo, la declaratoria di improcedibilità della azione monitoria avversaria, avendo l'opposta omesso di attivare il procedimento di mediazione, a cui le parti si sono obbligate in virtù della clausola 8.4 delle condizioni generali di contratto, predisposte dalla convenuta ed accettate dalla attrice.
L'eccezione di improcedibilità della opponente è fondata e viene accolta dal giudice.
Le parti si sono pattiziamente obbligate ad esperire una procedura di mediazione, convenzionalmente regolata, prima di una qualsiasi azione giudiziale, in caso di controversia dai contratti di cui è causa.
Tale clausola ha il seguente tenore:
"Le Parti convengono di sottoporre tutte le controversie derivanti dal contratto, o comunque collegate, ivi comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione esecuzione e risoluzione, al tentativo di mediazione previsto dal servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Milano, conformemente al relativo Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di fallimento di tale tentativo di mediazione, foro esclusivamente competente a conoscere le controversie sulla esecuzione, interpretazione e/o validità del Contratto è quello di Milano, se la controparte non è qualificabile come consumatore."
Tale clausola deve interpretarsi come avente valore cogente per ciascuna delle parti, così  come ogni altra clausola contrattuale, ai sensi dell'art. 1372 c.c..
Il giudice richiama Trib. Roma n. 20690/2017 che ritiene "nella disponibilità delle parti medesime la subordinazione della lite alla previa sottoposizione del rapporto controverso ad un terzo".
Simile clausola pattizia non costituisce un limite illecito al diritto di ciascuna parte, costituzionalmente sancito dall'art. 24 Cost., di agire in giudizio per far valere i propri diritti, non avendo le parti escluso il diritto ad adire l'autorità giudiziaria, ma essendosi imposte di esercitare il diritto ad agire in giudizio solo dopo l'esperimento del tentativo di mediazione, come dalle parti regolata.
Tale clausola, ai sensi dell'art. 1367 c.c., deve essere interpretata in modo che abbia effetto, piuttosto che nel senso in cui non ne abbia alcuno.
Le spese di lite seguono la soccombenza.

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Ultimo aggiornamento Domenica, Aprile 24 2022
  

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