+ - =
+/-
OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

12
Luglio
2022

Guida alla preparazione dell’incontro di mediazione;

Ci hanno detto che l’incontro di mediazione è l’occasione da sfruttare per risolvere la nostra controversia, che da tempo ci sta causando stress e ci rende sempre nervosi; abbiamo anche sentito dire che non tutti i procedimenti di mediazione risolvono il problema e ce l’ha confermato anche il nostro avvocato, che ci ha anche detto che se la mediazione non andrà a buon fine non ci resterà che la via del Tribunale. Quello che forse non sappiamo, però, è che la buona o cattiva riuscita di una mediazione dipende quasi interamente da noi e da come ci siamo preparati, con il nostro avvocato, agli incontri con la controparte. La Mediazione civile è un metodo negoziale di risoluzione delle controversie, introdotta nel 2011 con l’entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010. Si tratta di uno strumento rapido, economico ed efficace che consente alle parti in lite di risolvere la loro controversia raggiungendo un accordo condiviso e soddisfacente per entrambe, grazie all’intervento di un professionista terzo, indipendente e imparziale, in possesso di requisiti di formazione ed esperienza professionale previsti dalla Legge: il Mediatore. Si tratta di uno strumento negoziale, non giudiziario. In pratica nella mediazione non si distribuiscono torti o ragioni, ma si applicano tecniche negoziali che permettano alle parti di raggiungere un accordo che, soddisfacendo i loro interessi, estingua la controversia. MA LE MEDIAZIONI NON PIOVONO DAL CIELO, BISOGNA ANCHE DARSI DA FARE PER TROVARLE E PORTARTE COME TUTTI FANNO, IO LE POTO A TE E TU LE PORTERAI A ME, DIPENDE SEMPRE DALLA SPECIALISTICA CHE OGNUNO CONOSCE MEGLIO DI TUTTE. ANCHE PERCHé SARà PROPRIO IN BASE A QUELLO CHE IL RESPOSABILE DELL?ORGANISMO, DARà O MENO LE ISTANZE. L’assistenza di un avvocato è obbligatoria quando la Mediazione è condizione di procedibilità, mentre nel caso di Mediazione volontaria, pur non essendo obbligatoria, l’assistenza è fortemente consigliata, per non affrontare il procedimento in posizione di svantaggio rispetto alla controparte. La prima cosa da fare, quindi, sarà scegliere l’avvocato più adatto per assisterci durante lo svolgimento del procedimento di Mediazione, quindi piuttosto chiedete un consiglio a noi ma non  sbagliate avvocato. Per iniziare una procedura di Mediazione non possiamo rivolgerci direttamente a un mediatore, ma dobbiamo depositare la domanda presso la segreteria di un Organismo di Mediazione (OdM), proprio come nel caso in cui volessimo intentare una causa non ci rivolgeremmo direttamente a un giudice ma alla cancelleria del Tribunale competente. L’Organismo, quindi, viene scelto dalla parte che per prima attiva la Mediazione: sarà poi il responsabile dell’OdM a nominare un mediatore per il procedimento, scegliendolo fra quelli accreditati presso il proprio Organismo. Quindi anche l organismo è Importante. La Mediazione è un’opportunità, e la scelta migliore sarà sempre quella di sfruttarla al meglio: il successo ci ripagherà abbondantemente di quanto avremo speso, che sarà comunque una piccola parte di quanto ci costerebbe una causa in tribunale. La preparazione di un incontro può essere senz’altro molto più impegnativa dell’incontro stesso, ma ricordiamoci la famosa frase di Benjamin Franklin: SBAGLIANDO LA PREPARAZIONE, CI PREPARARIAMO A SBAGLIARE! (QUINDI NON SBAGLIATE)!!! Ovviamente non è tutto facile, ci va tempo, anche fatica, magari per i mediatori non si concilia subito e si rimane anche mortificati all'inizio, ma se si è motivati è solo questione di imparare bene anche le strategie, e poi tutto arriva! Del Resto nel solo 2011 era cosi, Tantissme Mediazioni le portavano gli Avvocati, Avvocate e Membri della Sardegna, lo stesso da Torino. E' solo da quando poi hanno cambiato la Leffe Alfano, che le Istanze hanno iniziato e decadere, un po' per la concorrenza, spesso sleale. E un po' xchè con l'obbligo dell'avvocato (che la direttiva Europea sconsigliava, ma qui siamo in Italia è quindi si fa tutto, anche icontrario di ciò che dicono le Direttive), Lentamente gli avvocati, si sono infiltrati, fino a divenire quasi loro i detentori della Mediazione; In Pratica in Italia tutto è il contrario di tutto così in Italia anche in Mediazione STRAGIUDIZIALE, ci va l'avvocato consulente Difensore, cosi mangiano tutti, del resto siamo in Italia, non siamo ne in Francia, ne in Germania, ne a Bruxelless!!! (comunque sia in ogni modo e caso conviene sempre di più la Mediazione del tribunale, Per i Tempi, Per le Cause e per le spese!!!

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Martedì, Luglio 12 2022
  
06
Luglio
2022

Pubblicate le statistiche del 2022 INTERO PERIODO 1 GENNAIO – 31 MARZO;

Alto il tasso di raggiungimento di un accordo nella nuova materia relativa agli inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter (57%).

Il confronto delle iscrizioni e delle definizioni del 1° trimestre 2022 con quelle dello stesso periodo del 2021 evidenzia un decremento di circa il 5% che viene ricondotto alla ripresa, nel 2021, dell’attività giudiziaria post pandemia che ha determinato un recupero, seppur parziale, delle iscrizioni e delle definizioni non effettuate nel corso del 2020. Se si confrontano le iscrizioni e le definizioni del 1° trimestre 2022 con quelle dello stesso periodo del 2019 si evidenzia un incremento dell’11% per le iscrizioni e del 2% per le definizioni.
In tema di contratti assicurativi, nel 1° trimestre 2022, le iscrizioni nella materia assicurativa sono diminuite di circa il 11% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le iscrizioni sono ridotte sia presso gli Organismi “outlier” (3%) sia presso gli altri Organismi (39%). Sono Aumentate però le condanne per chi non si presenta in Mediazione di un 10% circa.
Sono state depositate 120 iscrizioni nella specifica materia "Inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter", introdotta nel terzo trimestre 2020, e le iscrizioni nelle materie già esistenti, dovute ad inadempimenti connessi con le misure di contenimento COVID, pari a 1.141. E’ alto il tasso di raggiungimento di un accordo nella nuova materia relativa agli inadempimenti dovuti alle misure di contenimento COVID d.l.6/20 art. 3 co. 6bis e 6ter (57%).
Nello stesso semestre va rilevato un miglioramento per quanto riguarda la percentuale di aderenti comparsi che si attesta al 51,3%. In questi casi il 27,3%  raggiunge l’accordo conciliativo. La materia in cui ciò avviene maggiormente è la divisione e successione ereditaria. La peggiore è contratti assicurativi. (Dove appunto ci sono state più condanne da Giudici).
Per quanto riguarda la mediazione demandata, si distingue l’ipotesi delle materie non obbligatorie in cui l’accordo è raggiunto nel 25% dei casi (40% se superato il primo incontro) mentre in caso di demandata per improcedibilità l’accordo è raggiunto nel 32% dei casi (53% se superato il primo incontro). La prima viene utilizzata solo nel 7% dei casi. (In questi casi il Giudice non solo ha condannato la parte che non ha voluto raggiungere l'accordo, Ma Ha Rinviato in Mediazione con Ordinanza, facendo pagare tutto a chi non ha partecipato o non è stato Diligente raggiungendo l accordo);
Gli scaglioni in cui è più probabile giungere ad un accordo sono quelli tra 1000-5000; 5000-10.000 e 10.000-25.000. 50.000. etc. Segue subito Torino, dove le istanze sono state sia demandate che obbligatorie, molto alte e le condanne per chi non partecipa o non concilia, forse tra le piu' alte.
Il Lazio e la Lombardia (Tutta), e per il Piemonte Asti è arrivata ad un buon 10%, guidano le regioni italiane quanto al tasso di definizione delle controversie in mediazione (14%).
La durata media delle procedure nel primo trimestre del 2022 è di 185 giorni.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Mercoledì, Luglio 06 2022
  
02
Luglio
2022

Info ai Mediatori; 02/07/22 e agli Avvovati difensori;

La Presente per informare i Mediatori, che seppur non sia obbligatoria è raccomandata la Mascherina FFP2 , suoi luoghi di lavoro e dove c'e troppa gente, causa Aumenti casi di Covid 19;Invece per gli avvocati, senza offesa per nessuno, abbiamo deciso che seppur mediatori di diritto se si fanno 50 Ore, Noi proniamo almeno per quelli che portano Istanze di fare un piccolo corso di 2 giorni da 18 ore, almeno x farli capire che la Mediazione non è il Tribunale e che quindi il suo modus operandi deve essere totalmente inverso al tribunale: infatti devono non essere di parte, capire il compromesso, capire che non sono ammessi errori anche solo nelle piccole cose come Il Cf del suo cliente, xchè basta una Lettera errta che già non fa più capire chi è la persona vera e questo comporta un grave adempimento davanti al giudice, che certamente non può controllare il tutto, senza rendersi conto che facendo cosi inguaiano una Persona che nulla centra, ovviamente uscirebbe fuori in Appello, ma per un Avvocato Si rende conto di quello che sta facendo? E Ricordo che l avvocato dovrebbe controllare tutto prima per far si che non accadano certe cose gravissime, perchè mettono in mezzo un persona che nulla centra. Per questo Abbiamo deciso di fare questo corso minimo base x gli avvocati. Per non sbagliare più. E penso che sia una cosa almeno essenziale per tutti, esattamente come stiamo facendo, per i responsabili degli enti territoriali, dai Sindaci, ai funzionai a chi rappresenta l'ente.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Domenica, Luglio 10 2022
  
01
Luglio
2022

OMCI, ORGANISMO DI MEDIAZIIONE E CONCILIAZIONE ITALIA, ISCRITTO AL ROM DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL N° 251 E ENTE FORMATIVO al n° 303:

Perchè la mediazione conviene agli avvocati ai Mediatori e alle Parti,  Cioè a tutti?

Ricordando che quando La Mediazione è Obbligatoria, Demandata ecc, si deve venire in mediazione, anche qualcuno vi dice di non farlo, attenti, perchè arriverà il momento che troverete un Notaio, che non vi Validerà documenti se sa che è obbligatoria la Mediazione, onde rischiare anche Lui o un avvocato che vi fa negoziazione o altro e poi un funzionario fa lo stesso e rimanete fregati e venite cosi Sanzionati tutti. Ricordo che è l'organismo con il Mediatore designato il fulcro della Stessa, in quanto una volta designato è il Mediatore che deve essere in grado di Conciliare e quindi studiare sempre. Quando si parla di convenienza della mediazione, abitualmente si fa riferimento alla convenienza dell’Istituto della mediazione per i cittadini e le imprese. L’opinione comune è che, a fronte della indiscutibile convenienza per le parti, ammessa a denti stretti anche dalla classe forense, la mediazione in realtà non convenga agli Avvocati per i quali sarebbe sempre più utile la scelta del ricorso alla autorità giudiziaria. Chi scrive non è mai stato convinto da questa tesi che prefigurerebbe una sorta di contrasto di interessi fra l’Avvocato e il cliente. Le note che seguono vogliono essere un contributo sul tema per dimostrare che in realtà gli interessi di clienti  e Avvocati possono coincidere nella scelta della mediazione come strumento per la risoluzione delle controverse. Vediamo allora perché, a parere di chi scrive, la mediazione conviene agli Avvocati.

CONVIENE AGLI AVVOCATI ECONOMICAMENTE

L’obiezione che più frequentemente si sente fare dagli Avvocati ostili alla mediazione è la seguente: perché dovrei consigliare al cliente la procedura di mediazione se economicamente a me conviene maggiormente fare una causa rispetto ad una mediazione? Verifichiamo allora se una tale obiezione è fondata esaminando i conti degli introiti derivanti da una mediazione rispetto a quelli di una causa. Se analizziamo la tabella dei compensi medi previsti dal D.M. 55/2014 per una pratica di valore da €.1.100 a €.5.200, possiamo constatare che per un giudizio di primo grado il compenso totale spettante all’Avvocato, risultante dalla somma delle quattro fasi di causa (studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale) ammonta a €.2.430. Il compenso spettante all’Avvocato per l’attività prestata in mediazione per una pratica di ugual valore ammonta invece per le tre fasi (attivazione, negoziazione e conciliazione) a €.1.620. Da ciò deriva che il compenso spettante all’Avvocato per l’assistenza in mediazione è pari al 66% del compenso a lui dovuto per lo svolgimento di un’intera causa di primo grado. Per una pratica dello scaglione di valore superiore (da €.5.200 a €.26.000), il compenso per la mediazione ammonta invece al 52% del compenso spettante per la causa (€.2.520 a fronte di €.4.835).A fronte della previsione di un compenso per la mediazione pari alla metà o ai due terzi di quanto è previsto per una causa di primo grado, occorre però confrontare le attività che l’Avvocato è chiamato a svolgere nelle due procedure. Ed allora è facile concludere che l’impegno e il tempo richiesti in mediazione all’Avvocato sono infinitamente più ridotti rispetto a quelli da profondere per la causa. Per guadagnare il compenso pari a metà o ai due terzi rispetto alla causa, l’Avvocato deve svolgere il colloquio con il cliente, compilare on line il modulo della domanda di mediazione o l’adesione alla stessa, partecipare a uno o due incontri e collaborare con il mediatore per la redazione del verbale di accordo. Per converso, l’attività da svolgersi in causa per l’Avvocato parte dallo studio del fascicolo, prevede uno o più incontri con il cliente, la redazione della citazione e la sua notificazione e successiva iscrizione a ruolo oppure della comparsa di costituzione  e risposta , un numero di udienze non inferiore a 4-6, la redazione delle memorie ex art.183 n°1, 2 e 3, la partecipazione alla attività istruttoria con escussione dei testi ed eventuale CTU e la redazione delle comparse conclusionali e di replica. Ci si chiede se davvero una tale mole di attività ed il relativo tempo occorrente per compierla, giustifichi un compenso superiore solo di un terzo o metà rispetto a quello previsto per la mediazione. Ma vi è di più. Mentre il compenso previsto per la assistenza in mediazione è prevedibile che possa essere incassato dall’Avvocato nel tempo occorrente per lo svolgimento della procedura, pari a 3-6 mesi, il compenso dovuto all’Avvocato per la causa ben difficilmente verrà pagato dal cliente integralmente prima del termine della causa stessa, che è ipotizzabile in almeno 3-5 anni. E a ciò si deve aggiungere un ulteriore elemento riguardante la ragionevole certezza del pagamento. In una mediazione conclusa con successo, il cliente sarà sempre soddisfatto e normalmente ben disposto a saldare la parcella presentata dall’Avvocato  senza contestazione alcuna. All’esito della causa, invece, è esperienza comune che ciò non sempre accada. Si pensi infatti allo stato d’animo del cliente in caso di giudizio conclusosi in modo a lui sfavorevole, ma anche alle ipotesi di cause vinte ma dopo lunghissimo tempo o senza un risultato concreto ancora ottenuto. E’ ragionevole pensare che, in tali ipotesi, il cliente sia pronto a soddisfare senza problemi le richieste di pagamento dell’Avvocato o non è invece immaginabile una difficoltà ben superiore per l’Avvocato di ottenere il pagamento della parcella presentata al cliente?

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ ELIMINA L’ALEA DEL GIUDIZIO

Il cliente che si rivolge all’Avvocato sempre chiede rassicurazioni circa la fondatezza delle proprie richieste e l’esito del giudizio che intenderebbe intraprendere. Spesso chiede di conoscere la percentuale di successo rispetto alla causa da instaurare.E’ esperienza comune di chi svolge la professione di Avvocato della difficoltà nel soddisfare tali comprensibili richieste. La prevedibilità delle decisioni giudiziarie è un tema complicato e difficoltoso. Esiste sempre un grado di imprevedibilità proprio del processo che impedisce di fare previsioni in termini di certezza o, quantomeno, di elevata probabilità sul relativo risultato. Ciò crea spesso evidenti problemi nel rapporto con il cliente che mostra la sua insoddisfazione e sfiducia in ordine alle incertezze e ai rischi che l’Avvocato prudente sempre è tenuto a prospettargli, con riferimento a qualsiasi giudizio debba essere intrapreso. Troppe sono le incognite perché un Avvocato avveduto possa garantire alcunchè al cliente in cerca di certezze: differenti orientamenti giurisprudenziali, possibili mutamenti della giurisprudenza in corso di causa, incertezza circa le risultanze dell’attività istruttoria da svolgersi, conclusioni di una eventuale CTU da espletarsi, valutazione della documentazione sottoposta al giudicante, possibili eccezioni e strategie della controparte. A fronte di questo quadro di incertezze, la procedura di mediazione non comporta alcuna alea. La soddisfazione del cliente all’esito del procedimento non dipende da un terzo, il Giudice, né da alcun altro elemento esterno alla volontà della parte stessa.  E’ il cliente  che decide se un eventuale accordo è per lui favorevole o meno. In caso positivo l’accordo è nel senso voluto dalla parte con sua soddisfazione, in caso contrario nessun accordo viene raggiunto e la parte è nella esatta identica situazione in cui era prima dell’inizio della mediazione. Nessuna alea per l’Avvocato, nessuna sorpresa negativa per il cliente è possibile; nessuna aspettativa può essere frustrata o delusa dalla mediazione come, invece, può avvenire all’esito della causa.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ DURA POCO

La durata media di un procedimento di mediazione è di 134 giorni. La durata media di una causa, per i tre gradi di giudizio, è di 8 anni circa. Qualcuno potrebbe ritenere che la lunga durata di una causa possa ancora essere conveniente per l’Avvocato in applicazione dello stantio brocardo secondo cui “causa che pende, causa che rende”. In realtà ormai da tempo, almeno dopo l’abolizione delle tariffe forense e l’introduzione dei parametri, è vero proprio il contrario. E’ una causa che dura poco a rendere di più rispetto ad una causa che si prolunga nel tempo. Ed infatti i parametri forensi sono, ormai dal 2014, strutturati per fasi con indicazione di un compenso forfettario omnicomprensivo per ogni singola fase, che prescinde completamente dal tempo occorrente per portare a compimento la fase stessa. E quindi che la fase istruttoria duri uno o più mesi o uno o più anni, all’esito di tale fase il compenso spettante all’Avvocato sempre lo stesso sarà. Oggi, quindi, è più corretto sostenere che una causa che pende non rende nulla di più di un procedimento che si conclude rapidamente. In questo senso, il vantaggio competitivo della mediazione è innegabile. La procedura di mediazione si conclude in pochi mesi, la causa più veloce in qualche anno.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ FIDELIZZA IL CLIENTE

Nel corso della procedura di mediazione la parte è sempre protagonista e partecipa a tutte le fasi del procedimento personalmente, a differenza di quanto accade nel processo dove la sua presenza personale è limitata abitualmente alle sole udienze di convocazione delle parti disposte dal Giudice o all’udienza in cui è chiamata a rispondere all’interrogatorio formale.  Nella mediazione la parte raggiunge un accordo solo se lo ritiene per sé conveniente, può interloquire liberamente con il mediatore e con la controparte esprimendo ogni proprio pensiero in ordine a quanto sta accadendo. Ne consegue che l’eventuale accordo sottoscritto è sempre un atto voluto dalle parti nei termini da loro graditi. Da ciò deriva che all’esito della procedura di mediazione, se conclusa con l’accordo, il cliente dell’Avvocato sarà sempre soddisfatto, avrà sempre avuto la sensazione di essere stato un attore protagonista degli eventi e della conclusione del procedimento. Non avrà pertanto modo di esprimere alcuna lamentela in ordine ai costi, ai tempi e agli esiti della procedura. Ciò porterà alla conclusione di avere avuto piena soddisfazione nella soluzione di un proprio problema. E un cliente soddisfatto non solo torna sempre dal proprio Avvocato, ma produce anche un effetto volano di propagazione presso amici, parenti e conoscenti del buon esito della propria vicenda e del buon lavoro del proprio Avvocato che, ai suoi occhi, sarà colui che lo ha aiutato a risolvergli un problema in tempi rapidi. Ciò avrà l’effetto di produrre una pubblicità positiva a costo zero per l’Avvocato con potenziali benefici in ordine alla potenziale clientela futura che potrebbe decidere di rivolgersi a lui. Ma la mediazione non solo fidelizza il cliente, ma anche consolida il rapporto con lo stesso. Ed infatti, nella procedura di mediazione, la parte è chiamata ad aprirsi e spesso a parlare degli aspetti umani del conflitto più che di quelli legali, dei propri interessi e delle proprie aspettative, delle cause che hanno originato il conflitto. Da ciò deriva la conseguenza, da un lato, che l’Avvocato arriva a conoscere aspetti del cliente che difficilmente avrebbe modo di conoscere nel corso di una causa e, dall’altro, che l’Avvocato è vicino al proprio cliente in un momento di emotività forte per lui e viene quindi visto non solo come colui che presta assistenza legale, ma come un consulente a tutto tondo che lo aiuta e gli è vicino nella ricerca di una soluzione ad un problema anche umano.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ NON HANNO LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

Nel corso dello svolgimento della propria attività professionale, è noto che l’Avvocato debba prestare sempre maggiore attenzione alla responsabilità nei confronti del proprio cliente. I casi di giudizi per responsabilità professionale dell’Avvocato sono diventati sempre più frequenti a causa dell’ampliamento del campo della responsabilità professionale, ben al di là del classico “errore professionale”. Se in passato la responsabilità dell’Avvocato era limitata sostanzialmente ai casi di mancato rispetto dei termini e scadenze processuali o alla omissione di attività doverose quali la mancata interposizione di appello o la mancata intimazione di testi che portavano alla compromissione dell’esito della causa, in tempi più recenti la situazione si è decisamente aggravata. In primo luogo, si sono moltiplicate le previsioni normative di inammissibilità ed improcedibilità che, almeno potenzialmente, sono tutte foriere di responsabilità professionale dell’Avvocato allorquando pronunciate dal Giudice. A ciò si aggiungano gli accresciuti obblighi  a carico  dell’ Avvocato, previsti da norme e giurisprudenza più recente, a partire dagli obblighi informativi nei confronti del cliente previsti dalla vigente legge professionale che ha istituito un vero e proprio obbligo di “consenso informato legale” da acquisire dal proprio cliente, per passare ai sempre più stringenti obblighi informativi circa le scelte processuali e alla responsabilità per mancata dissuasione in caso di giudizi apparentemente poco fondati. A fronte di questo quadro di obblighi e responsabilità in capo all’Avvocato nell’ipotesi di attività giudiziale, per quanto riguarda la mediazione la responsabilità è invece ben poca cosa. Di fatto, l’unico vero obbligo, fonte di responsabilità professionale, è costituito dal’art.12 del D. Lgs n. 28/2010 che prevede in sede di accordo “l’attestazione e certificazione della conformità dell’accordo alle norme imperative e dell’ordine pubblico”.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ FORNISCE LORO NUOVE COMPETENZE

La partecipazione al procedimento di mediazione da parte dell’Avvocato gli consente di acquisire nuove competenze anche dal confronto con mediatori professionalmente preparati. Insegna loro ad ascoltare per capire e non invece per replicare, come consueto in una logica avversariale tipica della causa. L’Avvocato impara a negoziare meglio, in modo più efficace, a comunicare in modi più efficienti, a ragionare in termini anche di pensiero laterale e non solo di pensiero lineare, ad esercitare la propria creatività nella ricerca di soluzioni che vanno al di là della mera applicazione normativa. Tutto ciò è maggiormente in linea con le esigenze e le richieste del cliente, che sono quelle di risolvere il problema prospettato all’Avvocato nel più breve tempo possibile e a costi più contenuti possibili. La capacita di conoscere e gestire al meglio l’assistenza del cliente in mediazione è competenza allineata alla più moderna tendenza evolutiva della figura dell’Avvocato che lo vede passare dall’essere un mero “litigator” ad un autentico “problem solver”, che continua ad avere al proprio arco la freccia del contenzioso quale modo di risoluzione del conflitto, ma in un’ottica di “extrema ratio” e non, invece, come unica strada percorribile.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ CONSENTE LORO DI RISOLVERE PROBLEMI NON RISOLVIBILI CON UNA CAUSA

E’ esperienza comune ad ogni Avvocato che esistono tipologie di pratiche nelle quali è difficile ipotizzare di poter dare soddisfazione al proprio cliente, anche all’esito di una causa conclusasi favorevolmente. Le cause familiari, parentali, fra eredi, le cause in cui l’elemento umano è importante, difficilmente consentono alle parti di avere piena soddisfazione, sia per la rigidità del modello giudiziale, che per l’impossibilità delle parti di far valere nel giudizio gli elementi non giuridici che per loro spesso sono più importanti di quelli strettamente legali. Lo stesso dicasi per le cause condominiali, per molestie, per immissioni di fumi e rumori, ove anche l’ottenimento di provvedimenti giudiziali favorevoli non porta a soddisfare l’interesse del cliente a causa di evidenti problemi pratici di esecuzione della decisione. A quanti Avvocati è capitato di ottenere ordinanze o sentenze favorevoli al proprio assistito, scontrandosi poi con le enormi difficoltà di mettere in esecuzione le stesse al fine di  ottenere la soluzione definitiva del problema del cliente che aveva dato origine al giudizio? Quanti di questi provvedimenti si sono risolti con vittorie di Pirro e cioè provvedimenti favorevoli ma di fatto inattuabili? Uguale ragionamento può farsi con riferimento alle cause bagatellari, in cui l’aspetto economico assume una rilevanza decisiva nella valutazione della convenienza di un eventuale giudizio, con i relativi costi, rispetto alla materia del contendere. In tutte queste ipotesi, la mediazione rappresenta un’alternativa di successo perché l’eventuale accordo, essendo voluto dalle parti e mai subito all’esito della decisione di un terzo, avrà maggiori probabilità di essere ottemperato spontaneamente senza necessità di esecuzione forzosa alcuna.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ RAFFORZA LA LORO IMMAGINE DAVANTI AL GIUDICE E LA POSIZIONE DELLA PARTE

L’evoluzione della professione legale porta a ritenere che l’Avvocato sia ormai una figura riconducibile a due diversi modelli professionali. Al modello classico dell’Avvocato conflittuale/avversariale, convinto e deciso a risolvere ogni conflitto per via giudiziale arrivando a sentenza per ogni controversia instaurata, si va sempre più contrapponendo la figura dell’Avvocato conciliatore/collaborativo, determinato ad indagare fra le varie opzioni disponibili per definire il conflitto ed orientato a ricercare soluzioni conciliative, tenendo il contenzioso giudiziario solo come arma residuale in caso di accertata impossibilità di trovare altre soluzioni. L’emersione di questa nuova figura professionale è stata riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione nella celeberrima sentenza n°8473 del 27/03/2019 che testualmente riconosce “la progressiva emersione di una figura professionale nuova, alla quale si chiede l’acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate”. Avere acquisito tale consapevolezza e presentarsi avanti al Giudice dimostrando di possedere anche competenze di tipo relazionale ed umano e capacità di creare interazioni costruttive e non solamente avversariali, dimostrando altresì la capacità di tutelare interessi del cliente non solo giuridici ed economici, ma anche personali ed emotivi, non può che illuminare la figura dell’Avvocato agli occhi del Giudice di una luce di apprezzamento diversa rispetto alla figura dell’Avvocato “vecchia scuola”, litigatore fino alle estreme conseguenze.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ E’ COMODA

Potrà sembrare un aspetto di minore importanza e forse lo è,  per la valutazione della convenienza della mediazione, ma è innegabile che la procedura di mediazione, anche dal punto di vista strettamente pratico delle condizioni con cui si svolge, sia notevolmente più comoda per l’Avvocato rispetto a qualsiasi procedimento che si celebra negli uffici giudiziari. La mediazione si svolge presso la sede di un Organismo, normalmente in ambiente confortevole e professionale, con offerta di benefits quali caffè e bevande, in locali adeguatamente riscaldati d’inverno e raffrescati d’estate. Gli incontri si tengono in giorni ed orari concordati e fissati tenendo conto dell’agenda lavorativa degli Avvocati e normalmente non vi sono code o attese se non di pochi minuti. Il dialogo e l’interlocuzione con la segreteria dell’Organismo è infinitamente più agevole e cordiale rispetto agli abituali rapporti con le Cancellerie degli uffici giudiziari. A ciò si aggiunga che, mentre non è possibile alcuna scelta di Tribunale o Giudice, è invece possibile scegliere presso quale Organismo incardinare la procedura di mediazione e, in taluni casi, addirittura scegliere il Mediatore ritenuto più competente a trattare la procedura. Tutti questi elementi potranno da taluni essere considerati poco rilevanti ma, innegabilmente, rappresentano un plus di piacevolezza maggiore rispetto a qualunque modalità di trattazione delle cause presso gli Uffici Giudiziari.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ PUO’ AVERE FUNZIONE ESPLORATIVA

Un ultimo elemento normalmente poco considerato è la valutazione della convenienza della mediazione anche nel caso in cui la stessa non si concluda positivamente, per la funzione esplorativa che la procedura può avere. Il tempo utilizzato e le risorse economiche spese per la procedura di mediazione sono sempre un buon investimento. La mediazione, infatti, consente di comprendere meglio la posizione e le ragioni di controparte, permette di ascoltare le argomentazioni che l’altra parte adduce a sostegno delle proprie ragioni, di valutare eventuali documenti in possesso di controparte e di cui, forse, non si era a conoscenza. Tutto ciò consente di valutare al meglio i punti di forza e i punti di debolezza della propria posizione e di quelle altrui e, anche in caso di fallimento della mediazione per il mancato raggiungimento dell’accordo, di calibrare meglio le domande da proporre in sede giudiziaria e conoscere già le possibili eccezioni, obiezioni ed argomentazioni che la controparte potrebbe svolgere per contrastare la nostra richiesta.

CONCLUSIONI

In conclusione, chi scrive ritiene che la mediazione possa convenire agli Avvocati anche per renderli professionisti migliori. Avvocati più in linea con un nuovo modo di concepire la professione legale, più moderna ed evoluta. La conoscenza approfondita della mediazione consente all’Avvocato di acquisire più competenze ed avere più frecce al proprio arco, di avere più soluzioni da proporre al cliente, di essergli più vicino e di avere, quindi, clienti più soddisfatti e fedeli. E in un momento di profonda crisi della professione e di enormi difficoltà in cui gli Avvocati si trovano ad operare, ciò non è affatto poco.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Lunedì, Luglio 04 2022
  
30
Giugno
2022

Quando i Politici non ascoltano i Sociologi, succede sempre qualcosa;

Duro faccia a faccia tra l’illustre sociologo Domenico De Masi e gli ospiti politici presenti in studio. Oggi il titolo della trasmissione è stato “Sprofondo Italia”.
Proprio ieri il Ministro dell’Economia ha confermato  le previsioni più fosche per il 2022: “la recessione economica continuerà per tutto quest’anno”. Passera ha così annunciato che per porre rimedio alla recessione occorre “presentare ogni 2-3 mesi un pacchettone di provvedimenti che tocchi la vita delle famiglie,ma soprattutto delle imprese,e in particolare delle piccole e medie imprese”,avviare i lavori di nuove infrastrutture,accelerare i tempi dei pagamenti dello Stato alle imprese. Intanto i suicidi di persone in difficoltà economiche portano quotidianamente in primo piano il dolore e la disfatta di chi è travolto dalla crisi e non trovai mezzi per rialzarsi e riprendersi. E cosi’ tra chiacchiere e baruffe tra politici nelle stanze della politica e nei salottini televisivi,il tempo passa e il tunnel diventa sempre più buio agli occhi di molti connazionali (ma anche degli immigrati come testimonia l’ultimo tentato suicidio di un muratore marocchino a Verona ). Con queste premesse è iniziata la trasmissione di Vianello,in studio politici,giornalisti e professori. Dopo aver ascoltato gli interventi di Laura Ravetto deputata del PdL e Sandro Gozi deputato del PD,  Domenico De Masi ,illustre sociologo e professore di Sociologia del Lavoro ha chiarito quali,a suo avviso, sono i punti piu’ importanti che occorre affrontare in un momento di profondo cambiamento come questo. Ridistribuzione del lavoro, della ricchezza e  della conoscenza,sono per De Masi gli elementi da cui partire per creare una nuova strada di sviluppo e di crescita sociale e civile del Paese.  De Masi ha  denunciato in con toni e maniere forti la lontananza della classe politica  italiana rispetto alle esigenze dei cittadini,delle famiglie,degli imprenditori e dei lavoratori,una classe dirigente a suo dire incapace di dare risposte concrete e che ,si spera di no,”regalerà” all’Italia una nuova stagione di terrorismo. La Ravetto ha subito risposto con altrettanta veemenza sostenendo  che lei e’ una deputata operosa e che il professore stesse istigando al terrorismo. De Masi invece ha ribadito,da studioso dei comportamenti umani,che  quanto sta accadendo in Italia è dovuto principalmente alla pochezza dello spessore della classe politica italiana,alla corruzione dilagante, elementi che hanno contribuito a creare condizioni di vita molto dure, che in molti casi riguardano o rasentano la povertà estrema , con questo modo di fare,secondo Masi, si creerà di qui a breve terreno fertile  per nuove stagioni di violenze e terrorismo. Vedere Ucraina e Russia. La primavera araba e’ iniziata con  la protesta estrema di un giovane lavoratore tunisino che si è dato fuoco in piazza,la primavera italiana è iniziata con il tentato suicidio dell’imprenditore bolognese che si è dato fuoco davanti la sede dell’Agenzia delle Entrate di Bologna. Date retta ai Sociologi come fanno in Germania e Francia, perché studiare costantemente il Sociale è il Nostro Mestiere!

Che i politici non si chiamino fuori! Troppi privilegi!Agite per il bene del Paese!

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Giovedì, Giugno 30 2022
  
28
Giugno
2022

OMCI ORGANISMO DI MEDIAZIONE CONCILIAZIONE ITALIA, L'ORGANISMO CON E PER VOI DAL 2010;

IL MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE,  NUOVE FRONTIERE; SE VUOI DIVENIRE MEDIATORE PROFESSIONISTA NON ATTENDERE, IL MOMENTO è ORA! OMCI RICERCA SEMPRE NUOVI MEDIATORI E SEDI DA REGISTRARE AL R.O.M. DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER POTER ESERCITARE IN TUTTE LE REGIONI E OGNI DISTRETTO DI TRIBUNALE;

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Martedì, Giugno 28 2022
  
28
Giugno
2022

L’istanza di mediazione in materia obbligatoria depositata pochi giorni prima dell'udienza, senza che sia stato effettivamente svolto il procedimento di mediazione, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale;

Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Laura Centofanti - sentenza n. 3699 del 09.03.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia bancaria.

Alla prima udienza il Giudice ha rilevato che la domanda giudiziale aveva ad oggetto l’accertamento della nullità del contratto bancario e che, pertanto, era soggetta a mediazione obbligatoria ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Nonostante ciò, il procedimento di mediazione obbligatorio non era stato esperito e per tale ragione il Giudice ha onerato la parte interessata di introdurre il predetto procedimento nel termine assegnato di quindici giorni ed ha quindi rinviato la causa alla successiva udienza.
In quella sede, la parte attrice si è limitata ad allegare di avere proposto la domanda di mediazione, senza documentare la circostanza e senza depositare l'esito del procedimento; successivamente, solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha prodotto copia dell'istanza di mediazione depositata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice e in prossimità dell’udienza fissata per l'eventuale prosieguo del giudizio.
Pertanto, il Giudice ha rilevato quanto segue:

  • l'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 dispone che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di contratti bancari è tenuto preliminarmente a promuovere il procedimento di mediazione e, quindi, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • il termine assegnato per l'introduzione del procedimento di mediazione non ha natura perentoria;
  • ciò che rileva ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è "l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II, sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035);
  • nel caso di specie, il mero deposito da parte dell'attrice dell'istanza di mediazione avvenuto pochi giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice per l'eventuale prosieguo del giudizio e, quindi, il mancato effettivo svolgimento della procedura di mediazione entro il giorno dell’udienza, non consente di ritenere sussistente la condizione di procedibilità;

Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Martedì, Giugno 28 2022
  
27
Giugno
2022

L’assenza di una parte in mediazione incide sulle spese di lite.

Tribunale di Latina - Giudice Dott. Gaetano Tanzi- sentenza n. 994 del 13.05.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo.
A seguito di ordinanza del Giudice Istruttore, le parti hanno avviato il procedimento di mediazione che si è concluso con verbale negativo, per mancata presentazione della parte opponente.
Pertanto, il giudizio è proseguito, la causa è stata istruita con prova documentale, interrogatorio formale dell'opposto e prova testi ed, infine, è giunta a sentenza.
In virtù delle risultanze processuali, il Tribunale ha accolto parzialmente l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, accertato la somma residua da pagare per i lavori eseguiti e condannato l’opponente a pagare tale importo.
Relativamente alle spese legali, il Giudice ha rilevato che il procedimento di mediazione si era chiuso negativamente a causa della mancata partecipazione dell’opponente e per tale ragione ha compensato per la metà le predette spese di lite, mentre per la restante metà sono state poste a carico dell’opponente.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Lunedì, Giugno 27 2022
  
26
Giugno
2022

Dichiarazioni e offerte delle parti nei verbali di mancato accordo: inserirle o no?

Testiomonianza di un Mediatore Avvocato: Un totem – in antropologia – è un’entità naturale o soprannaturale che ha un significato simbolico e al quale ci si sente legati per tutta la vita. Il termine deriva dalla parola ototeman, usata dal popolo dei nativi americani Ojibway. È qualcosa di sacro, a cui non ci si affeziona e a cui non si riesce a rinunciare. Perché questa definizione? È presto spiegato. Anche io sono un avvocato, oltre a esserne figlio e fratello. E lo sono orgogliosamente. Chi ha avuto (sfortunatamente per lei o per lui) modo di conoscermi o di leggermi, sa anche che ormai da parecchi anni ho deciso di ampliare le mie competenze, dedicandomi allo studio e alla pratica della negoziazione e delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, in particolare della mediazione. In questa veste, di  mediatore, ormai quasi quattromila procedure di mediazione, con esiti molto spesso positivi e con grande soddisfazione per tutti, oltre a quella che ritengo essere, per me, un’importante crescita professionale e personale. Ebbene, durante le mediazioni che ho condotto, mi capita spesso di avere a che fare con un “avversario”, che non è uno dei problemi che cerchiamo di risolvere o una delle parti, ma un documento, che per alcuni colleghi avvocati e o altri Mediatori è un vero e proprio intoccabile totem. Quando ho iniziato la Professione (bei tempi, gli avvocati erano rispettati e pagati), mi è stato insegnato che, prima di tutto, a verbale di udienza avrei dovuto scrivere la sacra frase: “…il quale impugna e contesta le deduzioni e conclusioni avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto”. Anche se, per ipotesi assurda, non le avessi nemmeno lette. Poi, nella stessa udienza e nelle successive, avrei dovuto verbalizzare tutto ciò che ritenessi importante, senza dimenticare nulla, con la conseguenza di verbali lunghissimi, e qualche volta anche difficili nella comprensione. Comunque, melius abundare quam deficere.Se questo è doveroso in udienza, o comunque fa parte delle nostre consolidate abitudini, in mediazione la faccenda è completamente diversa, e purtroppo il totem va abbandonato. Premetto che lo stesso Ministero della Giustizia ci ha più volte ricordato che i verbali della procedura di mediazione devono essere, al massimo, due: il primo, in cui si dice se le parti hanno deciso di proseguire la mediazione o meno (e che quindi, in quest’ultimo caso, rimane l’unico). Il secondo, in cui si dice se le parti hanno trovato l’accordo o no. Se non lo hanno trovato, non potrà contenere riferimenti a quanto emerso durante la procedura, in ossequio alla riservatezza che la permea. Il d.lgs. 28/10 parla di verbale solo quando si riferisce all’accordo, o al mancato accordo (ma solo in seguito al rifiuto della proposta del mediatore). Mi riferisco all’art. 11 (“Conciliazione”) al quale fa poi anche riferimento il D.lgs. ogni qual volta parli di verbale:

1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.

  1. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
  2. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
  3. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da’ atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
  4. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono”.

Allo stesso modo, il DM 180 (come aggiornato) non fa alcun riferimento a verbali “intermedi”. Quindi, se il quadro normativo è questo, chiedere inserire dichiarazioni, valutazioni, offerte, impegni delle controparti a fare cose per poi sfruttare il tutto in giudizio? Se la ratio della riservatezza è invece quella di consentire ad un giudice, in caso di mancato accordo, di valutare a mente libera senza essere influenzato da eventuali comportamenti (e qui si aprirebbe un altro fronte enorme di cui parlare) che avrebbero fatto fallire la mediazione, e se la stessa normativa parla chiaramente di verbale di accordo o di mancato accordo, perché insistere con atteggiamenti che servono solo a far inasprire i rapporti, nel tentativo di assegnare a qualcuno le responsabilità del mancato accordo? Non è questo lo spirito della mediazione: ma, purtroppo, abbiamo ancora molto da imparare.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Domenica, Giugno 26 2022
  
18
Giugno
2022

Se la parte opponente non eccepisce l'improcedibilità entro la prima udienza il giudice d'ufficio non può più rilevare il mancato esperimento della mediazione;

Tribunale di Firenze, sez. III, 16.02.2022, sentenza n. 422, giudice Liliana Anselmo

SINTESI: In una controversia in materia di subappalto, il subappaltatore non ricevendo il pagamento delle sue spettanze, otteneva dal Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo per il pagamento di tali somme. L’appaltatore proponeva opposizione e il subappaltatore si costituiva in giudizio.
Il giudice invitava le parti ad esperire tentativo di conciliazione ma non disponeva nulla intorno alla mediazione obbligatoria che, alla luce della sentenza a S.U. della Cassazione n. 19596 del 2020, la parte opposta avrebbe dovuto attivare.
La  parte opponente non ha eccepito l'improcedibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza e neanche il giudice d'ufficio nulla più può rilevare, essendo appunto trascorsa la prima udienza.
La mediazione qui non viene avviata da nessuno ma poiché nessuno lo ha eccepito/rilevato il giudizio va avanti regolarmente.
In un simile caso, il giudice di appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato atteso che in grado di appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2, cfr. Cass. sez. III ordinanza 13.5.2021 n. 12896.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Sabato, Giugno 18 2022
  

Altri articoli...

Pagina 18 di 31

Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.