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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

12
Novembre
2022

Se la mediazione sostituisce la negoziazione la procedibilità è rispettata;

La mediazione soddisfa pienamente la condizione di procedibilità in giudizio anche nei casi in cui è prevista la negoziazione assistita

Mediazione che sostituisce negoziazione

Il Tribunale di Roma nella sentenza n. 11431/2022 sancisce che: “la mediazione obbligatoria deve ritenersi utilmente effettuata anche nel caso in cui è previsto il diverso procedimento della negoziazione assistita.”

Vediamo le ragioni di questa pronuncia.

Esito negativo della procedura di mediazione

In giudizio, si discute in ordine alla concessione di un marchio e alla disdetta preventiva del contratto che ha condotto al mancato pagamento di 9 fatture.

Ognuno avanza le proprie domande ed eccezioni. Parte attrice in particolare ritiene che controparte abbia gito in malafede anche durante il tentativo di conciliazione perchè dopo aver dato avvio alla procedura e a un primo incontro tra le parti, l’ha poi abbandonata, con conseguente esito negativo.

Procedibilità rispettate se la mediazione sostituisce la negoziazione

Il processo prosegue e sulla questione preliminare di improcedibilità il Tribunale adito disattende l’eccezione per il mancato espletamento della negoziazione assistita sollevata da parte convenuta nella memoria istruttoria n. 1 art. 183 c.p.c.

Il Tribunale nel motivare la decisione sul punto precisa che tale eccezione è destituita di ogni fondamento in quanto:

  • “è tardiva ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 162/2014 il quale prevede che se la negoziazione non viene esperita prima della proposizione della domanda giudiziale, l’’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la Prima udienza”;
  • è stata proprio parte convenuta ad avviare una mediazione per la soluzione dei fatti di causa e a non averla proseguita per carenza di interesse alla sua prosecuzione, con conseguente verbale attestante l’esito negativo del procedimento;
  • in realtà la mediazione obbligatoria, poiché prevede la presenza di un soggetto terzo e imparziale come il mediatore, offre addirittura maggiori garanzie rispetto alla negoziazione assistita, che invece è prova di tale figura.

Differenze tra negoziazione e mediazione

La sentenza oggetto di disamina suggerisce un sintetico raffronto tra gli strumenti di risoluzione delle controversie interessati.

La negoziazione assistita disciplinata Dl n. 132/2014 consiste in un accordo con il quale le parti si adoperano per cooperare in buona fede e con lealtà al fine di trovare una soluzione amichevole alla controversia insorta, con l’assistenza degli avvocati.

La negoziazione, al pari della mediazione è condizione di procedibilità della domanda nei casi previsti dalla legge e una volta avviata può avere esito positivo o negativo.

La mediazione, ADR di più ampio impiego e condizione di procedibilità della domanda giudiziale in molte più materie rispetto alla negoziazione assistita, è una procedura più complessa e strutturata, nata per garantire il coinvolgimento diretto delle parti in materie che hanno ad oggetto in genere interessi patrimoniali di maggiore rilievo.

Da qui, la previsione di un mediatore, terzo e imparziale rispetto alle parti, il cui compito è di adoperarsi al fine di trovare una soluzione alternativa alla controversia insorta.

La differenza principale tra i due istituti è che nella negoziazione gli avvocati hanno un ruolo centrare nella ricerca dell’accordo, nella mediazione invece, almeno per come è stata concepita, sono le parti a doversi sforzare, con l’aiuto del mediatore, nel cercare una soluzione.

Comprensibile quindi la ragione per la quale il Tribunale di Roma abbia ritenuto che la mediazione, anche nei casi in cui è prevista la negoziazione assistita, garantisca comunque la condizione procedibilità. Ps: Questo dimostra anche che la Mediazione è la A.D.R. , anche più ben vista dagli stessi Giudici, in quanto tra tutte le ADR è la più Imparziale e Riservata che esista.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Novembre 14 2022
  
10
Novembre
2022

Serve la procura sostanziale per farsi sostituire in mediazione;

La mediazione richiede la presenza delle parti coinvolte, l’attività tuttavia è delegabile ma al terzo occorre la procura speciale sostanziale

Procura speciale sostanziale in mediazione

Serve la procura speciale sostanziale all’avvocato che viene incaricato di sostituire la parte in sede di mediazione. Questo il principio enunciato dalla Corte di Appello di Napoli nella sentenza n. 3843/2022. La Corte giunge a questa conclusione nell’ambito di una vicenda giudiziaria intrapresa per il risarcimento dei danni che la proprietaria di un appartamento ha richiesto perché i lavori di ristrutturazione eseguiti nelle abitazioni dei piani sottostanti hanno lesionato il proprio. Nella causa vengono coinvolti diversi soggetti tra cui l’impresa che ha eseguito i lavori. Il primo grado accoglie la domanda dell’attrice, ma la decisione viene impugnata in appello, nel corso del quale la Corte prende atto dell’eccezione d’improcedibilità che uno dei legali ha sollevato in giudizio e che si riferisce alla mancata partecipazione dell’appellante alla procedura di mediazione disposta dal giudice e alla tardività con cui la stessa è stata avviata.

Dal verbale non risulta la procura speciale

L’aspetto di maggiore interesse riguarda però il verbale di mediazione, da cui risulta che l’appellante ha conferito procura a un avvocato, ma dallo stesso non emerge che allo stesso ne è stata rilasciata una di tipo sostanziale, diversa rispetto a quella prevista per il processo. In via preliminare la Corte di Appello esamina la questione di procedibilità della mediazione e la dispone rinviando l’udienza. Rassegnate le conclusioni delle parti al termine del giudizio di appello, la Corte si sofferma sulla partecipazione personale alla mediazione e sulla mancata indicazione nel verbale della procura sostanziale all’avvocato che ha preso parte al procedimento, rispetto alla procura che invece gli è stata rilasciata solo per il giudizio. Nel frattempo viene depositato il verbale di mediazione che non si è conclusa positivamente.

Dal verbale depositato, ma soprattutto dalle note della parte appellante emerge che l’avvocato, nell’istanza di mediazione redatta sul modulo predisposto dall’organismo, è menzionato con il termine “difensore” non come “rappresentante con mandato a conciliare.” I termini “rappresentare le mie ragioni” emergono infatti solo da una lettera che l’appellante, impossibilitato a intervenire perché bloccato in sala operatoria per un intervento chirurgico, ha inviato al suo legale. Lettera o altra procura a mediare di cui però non si fa menzione alcuna nel verbale di mediazione, che tra l’altro si è tenuta in ritardo rispetto al termine di 30 giorni fissato dall’art. 8 comma 1 del Dlgs n. 28/2010.

In mediazione è preferibile il contatto diretto

Ovviamente gli appellati e gli appellanti continuano a contraddire sul punto sostenendo ognuno le proprie ragioni, a cui però la Corte di Appello pone fine, per quanto riguarda il punto controverso della procura sostanziale, affermando che: “la Cassazione ha ben evidenziato come dalla lettura sistematica della disciplina della mediazione emerge che il successo dell’attività di mediazione è riposto nel contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale.”

Parte impossibilitata? Al terzo serve la procura speciale sostanziale

Fondamentale quindi che le stesse siano presenti al primo incontro, anche se, come precisato dagli Ermellini, la necessità che le parti compaiano personalmente, non significa che tale attività non possa essere delegata. Non tutte le deleghe però sono valide “allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, …). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.”

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Novembre 10 2022
  
08
Novembre
2022

La riforma della mediazione, come cambia il ruolo dell'amministratore di condominio;

Il D. Lgs. 10.10.2022 n. 149 ha apportato – con decorrenza dal 30.6.2023 – alcune importanti modifiche all’istituto della mediazione, introdotto nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 4.3.2010 n. 28. In questa sede l’attenzione è focalizzata su una specifica novità di questa riforma e cioè quella che attiene al ruolo – parzialmente diverso rispetto a prima – e, soprattutto, al “margine di manovra” – molto maggiore (ma forse solo in apparenza) rispetto a prima – che spetta all’amministratore di condominio in tema di mediazione obbligatoria. Prima del D. Lgs. 10.10.2022 n. 149 la decisione circa la partecipazione o meno del condominio alla mediazione era appannaggio esclusivo dell’assemblea dei condomini, con l’amministratore “relegato” a un ruolo subordinato ed esecutivo.
La recente riforma sembra, invece, aver voluto “puntare” non poco sull’amministratore, conferendogli un ruolo che prima non aveva. Stando al dato normativo, infatti, sembra di poter dire che dal 30.6.2023 il protagonista principale delle mediazioni obbligatorie sul fronte del condominio sarà l’amministratore, svincolato – questo sembra dire la norma – dall’assemblea e dalle decisioni che quest’ultima assume nella sua veste di organo sovrano del condominio.
Si vedrà in prosieguo che sussiste un certo margine di dubbio circa il fatto che le cose stiano effettivamente così. Le norme che “entrano in scena” sono queste:

  • art. 5 ter D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 [in vigore dal 30.2.2023]: “(Legittimazione in mediazione dell'amministratore di condominio)

L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa”;

  • art. 71 quater, terzo comma, disp. att. cod. civ. [vigente]: “Al procedimento [di mediazione – n.d.r.] è legittimato a partecipare l'amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all'articolo 1136, secondo comma, del codice”;
  • art. 1131, terzo comma, cod. civ. [vigente]: “Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.

Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini”.

art. 1136, quarto comma, cod. civ. [vigente]: “Le deliberazioni che concernono (…) le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministratore (…) devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo”. È noto che il legislatore parla per bocca del giudice. Con questa espressione si vuole indicare la fondamentale importanza che l’interpretazione della giurisprudenza riveste nell’individuazione della portata e dell’applicazione di una qualsiasi disposizione normativa.

Per quanto qui interessa appaiono di estrema importanza le puntualizzazioni della Suprema Corte in ordine al ruolo di assemblea e amministratore e ai rapporti tra l’uno e l’altro organo condominiale, nonché l’insegnamento in ordine alla legittimazione passiva dell’amministratore.
Sotto il primo profilo si ricorda Cass. SS. UU. 6.8.2010 n. 18331, la quale ha sottolineato che “l’organo principale, depositario del potere decisionale, è l’assemblea dei condomini”, definita anche come “l’organo deliberativo del condominio e l’organo cui compete l’adozione di decisioni in materia di amministrazione dello stesso”, che l’amministratore in quanto tale non ha “nessun potere decisionale o gestorio” e che “la prima, fondamentale, competenza dell’amministratore consiste nell’’eseguire le deliberazioni dell’assemblea dei condomini’”.

Sotto il secondo profilo di ricorda la recente Cass. 22.7.2022 n. 22958, la quale, richiamando non pochi suoi precedenti arresti, ha confermato l’insegnamento consolidato: “L'interpretazione di questa Corte sostiene che spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni (Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286; Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037; Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379). Essendo l'amministratore l'unico legittimato passivo nelle controversie ex art. 1137 c.c., in forza dell'attribuzione conferitagli dall'art. 1130, n. 1, c.c., e della corrispondente rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art. 1131 c.c., allo stesso spetta altresì la facoltà costituirsi nel processo ed eventualmente gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea (Cass. Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451; Cass. Sez. 2, 20/03/2017, n. 7095; Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735)
Il nuovo art. 5 ter D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 si colloca in uno scenario complessivo che può essere riassunto così:

  1. l’organo sovrano del condominio è l’assemblea, delle cui decisioni l’amministratore è un mero esecutore;
  2. in tema di mediazione civile, il potere di decidere la partecipazione del condominio spetta in via esclusiva all’assemblea;
  3. del resto, spetta in via esclusiva all’assemblea anche il generale potere di decidere in ordine alle liti attive e passive;
  4. a parziale deroga di quanto sub c), l’amministratore può agire e resistere in giudizio senza necessità della preventiva autorizzazione dell’assemblea nelle materie che non “esorbitano dalle attribuzioni” che la legge gli attribuisce.

Chi scrive vede – forse a causa della coesistenza di due anime (quella del vecchio e incallito condominialista e quella del mediatore ottimista e fiducioso) due possibili “letture” della nuova norma qui in esame:

  1. il legislatore ha voluto attribuire in generale all’amministratore una maggiore autonomia in tema di mediazione, svincolandolo dalla necessità della preventiva decisione dell’assemblea e facendo di lui il vero dominus della fase introduttiva della mediazione stessa e della relativa negoziazione;
  2. il legislatore ha voluto attribuire all’amministratore una maggiore autonomia in tema di mediazione non in assoluto, ma limitatamente alle materie a lui attribuite, con ciò “replicando” quanto l’art. 1131 cod. civ. già prevede in ordine alle liti attive e passive.

Detto altrimenti: l’art. 5 ter D. Lgs. 4.3.2010 n. 28 deve essere letto così: “Nelle materie che rientrano nelle sue attribuzioni l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi”.

A supporto della “lettura” sub n. 1) milita il favor per la mediazione dimostrato con sempre maggiore evidenza dal legislatore. Che si punti allo “snellimento” dell’iter necessario a portare i condominii in mediazione è senz’altro cosa buona e giusta e, da questo punto di vista, l’attribuzione al solo amministratore della facoltà di “schierare” il condominio in questi procedimenti deve essere salutata come una significativa e positiva novità.

Non si può e non si deve, tuttavia, perdere di vista che la “lettura” sub n. 2), più “cauta” e restrittiva, appare anche più coerente con il sistema generale come dianzi ricostruito.

Chi scrive ritiene probabile che, nell’evoluzione dell’interpretazione giurisprudenziale, prevalga la seconda “lettura”.
La quale – giova evidenziarlo – è comunque in linea con l’ineludibile duplice circostanza che

  • l’amministratore, al di fuori delle attribuzioni che la legge gli riserva, “non ha (…) un generale potere di spesa” [Cass. 27.6.2011 n. 14197]
  • la partecipazione alla mediazione avviene, in ultima analisi, a spese dei condomini.


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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Novembre 09 2022
  
08
Novembre
2022

Incentivi alla mediazione per le Pubbliche amministrazioni;

L’incentivo previsto per i rappresentanti della PA che concludono accordi in mediazione riguarda la responsabilità contabile per colpa grave

Accordi conclusi dalle PA nella Riforma

Il decreto legislativo n. 149/2022, che ha dato attuazione alla legge delega n. 206/2021, nella parte dedicata alla mediazione contempla una norma che passa quasi inosservata, ma di grande rilievo.

Si tratta dell’art. 11 bis, che viene aggiunto al testo del decreto legislativo n. 28/2020, che ha attuato l’art. 60 della legge n. 69/2009, disciplinando nel dettaglio la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Nel dossier datato 6 settembre 2022 e dedicato alla legge delega della riforma del processo civile, mediazione compresa quindi, l’art. 8 presenta il seguente titolo: “Incentivi alla mediazione per le pubbliche Amministrazioni.”

E’ in conseguenza di questo art. 8 della delega che nel testo del decreto attuativo viene introdotto l’articolo 11 bis, rubricato “Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche.”

A destare interesse però è il contenuto della norma, la quale prevede che ai rappresentanti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 2 del dlgs n. 165/2001) che sottoscrivono un accordo di conciliazione, si applica l’art. 1, comma 1.01 bis della legge n. 20/1994.

Nuovo comma quest’ultimo, che così dispone: “In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.”

Per comprendere il significato di questa disposizione dobbiamo esaminare le norme richiamate dal nuovo comma per individuare chi sono i rappresentanti delle PA a cui si applica la disposizione e l’incentivo che li riguarda nel momento in cui sottoscrivono un accordo di mediazione.

Chi sono i rappresentanti delle PA

I rappresentanti identificati dall’art. 1, co. 2 del dlgs n. 165/2001 sono quelli che fanno parte delle seguenti amministrazioni pubbliche:

  • amministrazioni dello Stato;
  • istituti e scuole di ogni ordine e grado e istituzioni educative;
  • aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo;
  • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  • Istituzioni universitarie;
  • Istituti autonomi case popolari;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
  • tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni del decreto n. 165/20221 continuano ad applicarsi anche al CONI.

Gli incentivi previsti in caso di mediazione

Per quanto riguarda l’incentivo previsto, esso consegue a un intervento che riguarda la legge n. 20/1994, che disciplina la giurisdizione e il controllo della Corte dei Conti, prevedendo un limite alla responsabilità per il danno erariale dei rappresentanti delle PA solo in caso di dolo o colpa grave, conseguente a una negligenza inescusabile.

Viene quindi aggiunto, come anticipato, in virtù della riforma sul processo civile il comma 1.01 bis all’art. 1 della legge n. 20/1994, il quale prevede che i rappresentanti delle PA che concludono accordi di conciliazione (attenzione sia in sede di mediazione che giurisdizionale), sono comunque soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti nel caso si renda necessario procedere all’accertamento di una responsabilità contabile dovuta al compimento di atti od omissioni commessi con dolo o colpa grave, limitando però la responsabilità per colpa grave solo in presenza di una grave violazione di legge o di un travisamento dei fatti, non essendo sufficiente ad integrarla la semplice violazione della legge o delle regole di buona amministrazione.

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Ultimo aggiornamento Martedì, Novembre 08 2022
  
02
Novembre
2022

Adesione alla mediazione;

Cos’è l’adesione alla mediazione e perché conviene: quali sono i costi, come funziona la mediazione e cosa succede se non si partecipa alla mediazione

Cos’è l’adesione alla mediazione

L’adesione alla mediazione è l’atto con il quale una parte manifesta la propria intenzione di partecipare al procedimento di mediazione instaurato da un altro soggetto.

Per comprendere meglio in cosa consiste l’adesione alla mediazione, è opportuno chiarire cos’è la mediazione e in quali casi è obbligatoria.

Adesione alla mediazione, perché conviene

Se hai ricevuto una comunicazione che ti invita ad una procedura di mediazione, probabilmente qualcuno che voleva farti causa in tribunale è stato obbligato, oppure ha preferito, provare preliminarmente la via della mediazione.

In Italia, infatti, non è possibile avviare un giudizio in Tribunale relativo a determinate materie, se prima non si esperisce un tentativo di conciliazione davanti ad un organismo di mediazione.

In questi casi si parla di mediazione obbligatoria: la procedura davanti al mediatore si pone come condizione di procedibilità della causa davanti al giudice.

Ma attenzione: sarebbe sbagliato considerare il tentativo di mediazione un semplice adempimento in vista della causa vera e propria. Molto spesso, infatti, la mediazione si rivela una soluzione molto conveniente e soddisfacente sia per chi ha instaurato la procedura, sia per chi ha ricevuto l’invito di adesione alla mediazione e permette di evitare del tutto di arrivare in giudizio.

Cosa succede se non si partecipa alla mediazione obbligatoria

Se hai ricevuto un invito a compilare il modulo di adesione alla mediazione, sappi che sei libero di non partecipare al relativo procedimento. Ma rifiutare è una scelta conveniente? Decisamente no: vediamo perché.

Se non partecipi alla mediazione, la prima conseguenza sarà che la tua controparte avrà il via libera per andare avanti col giudizio ordinario davanti al giudice: al tuo avversario, infatti, è sufficiente produrre in giudizio l’invito e la prova della tua mancata presentazione il giorno dell’appuntamento davanti al mediatore.

Quindi, aspettati di essere chiamato a breve in tribunale, con tutto ciò che comporta: i costi di un avvocato in una causa vera e propria e l’incertezza sull’esito del giudizio, che potrebbe concludersi con una sentenza a te sfavorevole.

Inoltre, se non aderisci alla mediazione, nel corso del conseguente giudizio sarai in una posizione sfavorevole rispetto alla tua controparte. Infatti, la legge dice che dalla tua mancata partecipazione alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova contro di te. Quindi ti sarà ancora più difficile vincere la causa.

E non è tutto: poiché una mediazione fruttuosa avrebbe potuto evitare l’instaurazione del giudizio, con tutti i costi di giustizia che ne conseguono, il giudice potrebbe condannarti a pagare all’erario una somma corrispondente al valore del contributo unificato.

Adesione alla mediazione: vantaggi e risparmi

Ma adesso, al di là di queste sanzioni, andiamo a vedere perché partecipare alla mediazione è una scelta conveniente per tutti.

Innanzitutto, incontrerai la tua controparte in una sede più distesa e meno solenne rispetto all’aula di un Tribunale ed entrambi potrete approfittare dell’opera mediatrice di un consulente esperto, iscritto all’albo dei mediatori, che saprà aiutarvi a trovare un punto d’incontro tra le vostre posizioni.

Inoltre, la procedura di mediazione è diversa da una causa in Tribunale, perché ti consente di trovare con la controparte un accordo negoziale, concordato da voi e non imposto da un giudice. Entrambi potrete, quindi, contribuire a modellare il contenuto dell’accordo secondo le esigenze di ognuno.

Ovviamente, potrai farti aiutare in questo dal tuo avvocato, il cui intervento è indispensabile nei casi in cui la mediazione è obbligatoria (cioè nelle materie indicate dal D.Lgs. 28/2010 o quando la mediazione viene ordinata dal giudice, anche detta mediazione delegata).

Infine, la mediazione comporta costi molto contenuti, specialmente se rapportati a quelli di una causa in Tribunale. La spesa a carico di ciascuna parte coinvolta nel procedimento di mediazione è infatti di pochi euro, per controversie di valore fino a 250.000 euro, e di 80,00 euro più Iva + eventuali spese vive per controversie di valore superiore.

L’adesione alla mediazione, in un organismo come il nostro è la scelta giusta, che ti consente di trovare un accordo conveniente ed evitare una causa costosa e dall’esito incerto.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Novembre 02 2022
  
31
Ottobre
2022

LA RIFORMA DELLA MEDIAZIONE COSA CAMBIA PER GLI ORGANISMI? UN CONFRONTO APERTO;

Il 28 ottobre 2022 si è tenuto a Bologna un incontro fra organismi di mediazione per discutere dei temi oggetto della recente riforma recata con D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;

Il 28 ottobre 2022 si è tenuto a Bologna un importante incontro fra organismi di mediazione moderato dall’Avv. Angelo Santi con l’obiettivo di discutere i temi oggetto della riforma del Dlgs 28/2010 appena entrata in vigore nonché oggetto della futura revisione del DM 180/2010. 
Hanno partecipato alla riunione i responsabili di organismi pubblici (tra cui Milano, Roma, Firenze, Bologna, Parma) e privati nonché diversi rappresentanti delle istituzioni interessate quali  la Camera di Commercio di Milano (Nicola Giudice), il coordinamento della conciliazione forense (Guglielmo Borrelli), la commissione ADR del CNF (Donato di Campli), l’Unione Avvocati per la Mediazione (Mauro Carlo Bonini), l’Associazione Nazionale Mediatori Professionisti (Pietro Beretta Anguissola), il coordinamento della conciliazione forense (Roberta Colitti), l’ANF (Giampaolo Di Marco), professori universitari che in questi anni si sono battuti per l’introduzione della risoluzione delle controversie fra le materie di studio (Chiara Giovannucci Orlandi, Silvana della Bontà, Paola Lucarelli) e partecipanti alle commissioni Alpa e Luiso, commissione ministeriale sulla riforma del processo civile e degli strumenti alternativi (Marco Marinaro) e tavolo tecnico sulle procedure stragiudiziali presso il Ministero della Giustizia (2019-2020).
Ha partecipato al convegno anche la neo eletta parlamentare mediatrice On Avv Daniela Dondi. I temi discussi hanno riguardato la serietà e la trasparenza degli organismi, i criteri di nomina dei mediatori, la revisione delle indennità di mediazione, la formazione dei mediatori e dei magistrati e la gestione delle procedure telematiche in particolare la sottoscrizione digitale contestuale di un unico documento informatico.
Sul tema della qualità del servizio di mediazione, sono state discusse diverse proposte quali ad esempio la verifica delle competenze dei mediatori, la specializzazione e la possibilità per le parti di scegliere il mediatore, l’opportunità di mantenere i tirocini anche per i mediatori esperti (in nessuna professione esiste il praticantato permanente). Il criterio di rotazione puro e il cd. “mediatore precostituito” non sono incoraggiati.  Anche il tema della verifica sull’erogazione del servizio da parte degli organismi (“audit”) è stato sviscerato. Sul tema della trasparenza, alcuni auspicano la pubblicazione degli incarichi assegnati – come avviene per gli arbitrati – e la pubblicazione delle statistiche di ciascun organismo, contemperando le esigenze legittime di tutela della privacy. Sono stati discussi i compiti e gli oneri del responsabile dell’Organismo e del responsabile scientifico, i compensi del mediatore anche – e questa è stata definita “una rivoluzione” – per il primo incontro informativo.
I partecipanti hanno potuto scambiare informazioni sulle proprie esperienze nei territori quali i protocolli nei tribunali, i progetti che hanno fornito borsisti per il supporto ai magistrati quanto alla individuazione delle controversie “mediabili”.
Molti enti ancora iscritti – seppur diminuti – andrebbero aiutati a migliorare l’erogazione del servizio al fine di rafforzare il sistema mediazione piuttosto che essere soppressi. È stato reso noto alla platea che alcuni ordini professionali hanno deciso solo recentemente (a 12 anni dall’introduzione della riforma) di avviare il proprio organismo forense. Si dà atto che il mediatore è un lavoro “part time” in quanto si richiede agli stessi l’esercizio di un’altra attività professionale e che ancora oggi – e anche a seguito dell’entrata in vigore della riforma – un giovane non può investire solo su questo mestiere. Non è insomma un percorso professionale esclusivo e caratterizzante. Il tema è collegato all’introduzione di una laurea universitaria europea sulla mediazione.
Diversi rappresentanti di organismi privati affermano la necessità della redazione di un codice di autodisciplina degli organismi per elevare ancora di più gli standard di qualità. E, di contro, alcuni credono più nella norma e nel mercato che nell’autoregolazione dei soggetti protagonisti.
È emersa la criticità della nuova norma che prevede gli incontri telematici e la sottoscrizione di un unico documento in formato digitale. Ciò costituirà senza dubbio un’ulteriore spinta alla digitalizzazione dei cittadini italiani però, nel mentre, bisognerà escogitare delle piattaforme che possano consentirlo, le quali sono ovviamente costose e richiederanno cospicui investimenti. In tal senso, andrebbero valorizzate le prassi applicative di alcuni organismi instaurate negli anni della pandemia. Interessante l’esempio pratico portato dall’organismo forense di Milano che è passato da 50 incontri in presenza giornalieri a 2…
Va dimostrata la nobiltà di questa professione e il mediatore deve riscuotere il rispetto che merita, in considerazione della superiorità della giustizia consensuale (Lucarelli). Si auspica, infine, la collaborazione tra diverse professionalità (ad esempio dottori commercialisti) e la diffusione della cultura della mediazione nelle scuole.

In tale sede stato presentato anche il Progetto Yessi, un portale di accesso alla mediazione per organismi.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Ottobre 31 2022
  
29
Ottobre
2022

L’accordo di mediazione come titolo esecutivo per l’esecuzione forzata;

L’accordo di mediazione vale anche come titolo esecutivo per l’esecuzione forzata, nel caso in cui una delle parti non adempia a quanto vi sia stabilito.

Accordo di mediazione: natura giuridica

L’accordo di mediazione è l’atto conclusivo della procedura di conciliazione ed ha come contenuto le decisioni con cui le parti hanno regolato la controversia che li ha coinvolti.

Si tratta di un atto di natura negoziale che le parti, ovviamente, sono reciprocamente tenute ad osservare. Ma cosa succede se una delle parti viene meno a tale obbligo e non ottempera a quanto concordato?

Ebbene, occorre sapere che, al pari di quanto accade in un normale giudizio, anche l’accordo di mediazione è un titolo esecutivo e può, pertanto, consentire alla parte adempiente di ottenere l’esecuzione forzata degli obblighi che incombono sulla controparte.

In particolare, l’accordo può fungere da titolo esecutivo per avviare le procedure di espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, per ottenere l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare e può anche essere posto alla base dell’iscrizione di ipoteca.

Accordo di mediazione: la sottoscrizione delle parti e degli avvocati

Al riguardo, vi è da fare un’importante distinzione, a seconda che l’accordo di mediazione sia stato sottoscritto solo dalle parti o da queste insieme ai propri avvocati. In quest’ultimo caso, è possibile procedere direttamente alla notifica del titolo esecutivo e del precetto, mentre l’accordo sottoscritto dalle sole parti necessita di un ulteriore passaggio: l’omologazione da parte del Presidente del Tribunale, che dovrà verificare la regolarità formale del verbale di mediazione e dell’accordo, emettendo apposito decreto.

Quanto alla formula esecutiva da apporre sull’atto, essa è necessaria solo nel caso di accordo omologato dal Presidente del Tribunale, mentre l’accordo sottoscritto dalle parti con i propri avvocati non rientra tra gli atti che necessitano di tale formalità. In tal caso, infatti, ai sensi del D.Lgs. 28/2010, l’accordo ha efficacia immediatamente esecutiva, stante l’attestazione di conformità dell’atto alle norme imperative e all’ordine pubblico, rilasciata dagli stessi legali in sede di sottoscrizione.

La notifica dell’accordo di mediazione quale titolo esecutivo

Passando ad analizzare la procedura vera e propria con cui l’accordo di mediazione viene fatto valere quale titolo esecutivo per ottenere l’esecuzione forzata degli obblighi della controparte, essa non differisce da quella in cui il titolo è di formazione giudiziale o stragiudiziale.

Infatti, per avviare l’esecuzione occorre procedere alla notifica dell’accordo (quale titolo esecutivo) e del precetto. Il contenuto di quest’ultimo deve riprodurre integralmente il testo dell’accordo e del verbale di mediazione. Gli originali di tali atti vanno inoltre mostrati all’ufficiale giudiziario, tenuto ad attestarne la conformità.

La notifica contestuale di titolo esecutivo e precetto deve essere fatta alla parte personalmente. Una volta perfezionata la notifica, è possibile avviare la procedura esecutiva.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Ottobre 29 2022
  
29
Ottobre
2022

Più sanzioni e costi se si perde in giudizio con la nuova riforma;

Sanzioni nuove e più aspre quelle della riforma del processo, aspetti negativi che devono spingere l’avvocato a consigliare, ove possibile, la mediazione;

Meno cause più soluzioni stragiudiziali delle controversie

La riforma del processo civile incentiva gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in due modi:

  • attraverso la riforma profonda della mediazione, della negoziazione assistita e dell’arbitrato, l’estensione delle materie per questi istituti e la previsione di interessanti incentivi fiscali e agevolazioni per chi vi ricorre;
  • con la previsione di aggravamenti sanzionatori nei confronti di chi intraprende cause pretestuose, che fanno perdere tempo e denaro, andando ad aggravare la situazione, già difficile, del contenzioso civile. Problema quest’ultimo che l’ex Ministra Cartabia, sulla scia del precedente Guardasigilli, ha cercato di risolvere nel corso dell’appena conclusa legislatura.

Vediamo, quindi, quali sono le ragioni principali per le quali un avvocato, nel valutare la convenienza o meno di una causa, deve optare per una soluzione stragiudiziale.

Responsabilità aggravata e pagamento alla Cassa delle Ammende

Il primo intervento messo in atto dalla riforma per scoraggiare cause senza fondamento riguarda la responsabilità aggravata. La norma modificata dalla riforma è infatti l’art. 96 c.p.c.

Ricordiamo che il primo comma della norma prevede che, se la parte soccombente, ossia quella che perde la causa, ha resistito o agito in giudizio con mala fede o colpa grave, può essere condannata, se l’altra parte ne fa richiesta, al pagamento delle spese e anche al risarcimento dei danni, alla cui liquidazione provvede il giudice d’ufficio.

Il secondo comma dispone invece che, se nel corso del giudizio il giudice accerta l’inesistenza del diritto (per il quale si è eseguito un procedimento cautelare, è stata trascritta una domanda giudiziale o iscritta un’ipoteca giudiziale o è stata infine avviata o conclusa una procedura esecutiva) e la parte danneggiata lo richiede, condanna l’attore o il creditore procedente a risarcire i danni arrecati per aver agito senza la normale prudenza.

Il terzo comma prevede poi che il giudice, quando emette la sentenza che chiude il giudizio che si è svolto innanzi a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese in favore della controparte, liquidando anche gli onorari della difesa. In questo caso al giudicante viene conferito anche il potere di disporre d’ufficio, quindi diversamente dai casi precedenti, la condanna carico del soccombente di pagare una somma di denaro, determinata in via equitativa. Un esempio tipico di punitive demages per scoraggiare il ricorso eccessivo al processo.

Sanzioni a cui la riforma ne aggiunge una ulteriore, formulando un nuovo comma dell’art. 96 c.p.c. del seguente tenore: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00”. Trattasi di una sanzione che serve a compensare il danno che la parte ha cagionato all’Amministrazione della Giustizia per l’impiego inutile delle risorse in un processo del tutto pretestuoso.

Raddoppiata la sanzione per chi rifiuta le ispezioni

Un’altra sanzione su cui interviene la riforma è quella prevista dall’art. 118 c.p.c. e che è rimessa alla discrezionalità del giudice. Trattasi della condanna alla pena pecuniaria nei confronti di chi rifiuta di dare esecuzione all’ordinanza con cui il giudice ordina ispezioni su cose o persone indispensabili per conoscere i fatti di causa. Detta sanzione viene infatti raddoppiata nel minimo da 250 euro a 500,00 euro e nel massimo da 1.500 euro a 3000,00 euro.

Sanzioni per chi non rispetta l’ordine di esibizione

Nuova, invece, la sanzione prevista nei confronti di chi non rispetta l’ordine di esibizione di cose o documenti necessari disposto dal giudice ai sensi dell’art. 210 c.p.c.

La parte che non adempie all’ordine del giudice senza addurre un giustificato motivo subisce la condanna al pagamento di una pena pecuniaria da 500,00 euro a 3000,00 euro.

La sanzione viene ulteriormente inasprita in quanto da tale rifiuto il giudice può desumere argomenti di prova.

Inferiore la sanzione se a non rispettare l’ordine di esibizione è il terzo. In questo caso la pena pecuniaria è stata modulata nell’importo minimo di 250,00 euro fino a un massimo di 1.500,00 euro.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Ottobre 29 2022
  
21
Ottobre
2022

Il DECRETO LEGISLATIVO 10 ottobre 2022, n. 149, attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

Nel Supplemento Ordinario n. 38/L alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022, sono stati pubblicati i decreti legislativi attuativi delle deleghe al Governo in materia di giustizia, in particolare il Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Il provvedimento entra in vigore il 18 ottobre 2022 ma la riforma sarà operativa dal 30 giugno 2023.
Si allega il testo con le modifiche evidenziate. Si segnalano le modifiche più importanti: ARTICOLI MODIFICATI

Art. 3 indipendenza

Art. 4 La competenza dell’organismo e` derogabile su accordo delle parti.

Art. 5 nuove materie: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura
la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo di conciliazione

Art. 8 il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda
Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione.
In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

Art. 9 chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o partecipa al procedimento di mediazione e` tenuto all'obbligo di riservatezza

Art. 11 può formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale.
L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore
senza indugio, ne cura il deposito presso la segreteria dell’organismo
Il verbale contenente l’eventuale accordo di conciliazione è redatto in formato digitale o, se in formato analogico, in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l’organismo.

Art. 16
1-bis. Ai fini dell’abilitazione di cui al comma 1 e del suo mantenimento, costituiscono requisiti di serietà:
a) l’onorabilità dei soci, degli amministratori, dei responsabili e dei mediatori degli organismi;
b) la previsione, nell’oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti;
c) l’impegno dell’organismo a non prestare i servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.
1-ter. Ai fini di cui al comma 1 costituiscono requisiti di efficienza dell’organismo l’adeguatezza dell’organizzazione, la capacità finanziaria, la qualità del servizio, la trasparenza organizzativa, amministrativa e contabile, nonché la qualificazione professionale del responsabile dell’organismo e quella dei mediatori.

Art. 17
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
3. Ciascuna parte, al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione, corrisponde all’organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l’accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.
4. Il regolamento dell’organismo di mediazione indica le ulteriori spese di mediazione dovute dalle parti per la conclusione dell’accordo di conciliazione e per gli incontri successivi al primo. ARTICOLI INTRODOTTI EX NOVO
Art. 5-bis (Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo)
1. Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.

Art. 5-ter  (Legittimazione in mediazione dell’amministratore di condominio)
1. L’amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell’accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

Art. 5-quater (Mediazione demandata dal giudice)
1. Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6.
2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.
All’udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Art. 5-quinquies  (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione)
1. Il magistrato cura la propria formazione e il proprio aggiornamento in materia di mediazione con la frequentazione di seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata.
2. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 20065, n. 160, la frequentazione di seminari e corsi di cui al comma 1, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi costituiscono, rispettivamente, indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato.
3. Le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifica rilevazione statistica.
Il capo dell’ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

Art. 5-sexies (Mediazione su clausola contrattuale o statutaria)
1. Quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo dell’ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l’esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Si applica l’articolo 5, commi 4, 5 e 6.
La domanda di mediazione è presentata all’organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza, all’organismo individuato ai sensi dell’articolo 4, comma 1.

Art. 8-bis (Mediazione in modalità telematica)
1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
5. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Art. 11-bis (Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche)
1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 206.
Art. 12-bis (Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di
mediazione)
1. Dalla mancata partecipazione al primo incontro senza giustificato motivo al
procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura
civile.
2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice
condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di
importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il
giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del
giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del
provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.

G.Lgs.149/22 decreto attuativo alla L.26-21: ….. vedasi poi allegato: REGOLAMENTO, indennià, ecc. a partire dal 30 Giugno!

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Ottobre 21 2022
  
18
Ottobre
2022

Il verbale di mediazione che contiene impegni generici e indeterminati non costituisce un valido titolo esecutivo.

Tribunale di Ivrea - Giudice Estensore Dott. Meri Papalia - sentenza n. 783 del 05.07.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda un giudizio di opposizione avverso l’atto di precetto per esecuzione degli obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. derivanti da un verbale di mediazione.
La procedura di mediazione aveva, infatti, avuto esito positivo.
Nel verbale di mediazione erano stati genericamente indicati futuri lavori di manutenzione dell’immobile, che erano stati poi riportati nell’atto di precetto degli obblighi di fare, oggetto di opposizione.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:

  • sussiste un difetto di specificità del verbale di mediazione e dell’atto di precetto che indicano generici lavori futuri di manutenzione dell’immobile;
  • il provvedimento azionato con l’azione forzata deve contenere prestazioni concrete, determinate ed univoche e che non richiedano al Giudice dell’Esecuzione nessuna valutazione soggettiva della parte esecutante;
  • la sentenza che emette una condanna generica non costituisce un valido titolo esecutiva;
  • nel caso di specie, il verbale di mediazione azionato contiene generici ed imprecisati futuri lavori di manutenzione straordinaria e risulta quindi necessario l’intervento del Giudice di cognizione che ne valuti la necessità, la straordinarietà e l’ordinarietà e che li individui concretamente.

Per tali ragioni, il Giudice, seppur ritenendo sussistente il diritto della parte convenuta a procedere all’esecuzione forzata, ma rilevando la carenza di specifica allegazione e l’assenza del titolo esecutivo, ha ritenuto l’opposizione fondata e meritevole di parziale accoglimento.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Ottobre 19 2022
  

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