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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

30
Dicembre
2022

Riforma della giustizia civile: novità sulla mediazione civile e commerciale;

Saranno operative dal 30 giugno 2023 le misure contenute nel Capo IV, sezione I, intitolato “modifiche in materia di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato”

Mediazione obbligatoria: estensione delle materie

Sostituendo  l’art. 5 del D.lgs. 28/2010, il decreto legislativo attuativo della riforma civile,   estende il novero delle materie nelle quali la mediazione è obbligatoria.

L’attuale elenco prevede l’obbligo, a pena di improcedibilità della domanda,  di esperire la mediazione prima di promuovere una controversia nelle seguenti materie:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione,
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
  • diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • associazione in partecipazione
  • consorzio
  • franchising
  • contratti d’opera, di rete, di somministrazione
  • società di persone e subfornitura

Per queste controversie dunque, l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La condizione di procedibilità può essere assolta, nelle rispettive materie di competenza, anche ricorrendo agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie previsti dal Testo unico bancario, dal Testo unico dell’intermediazione finanziaria, dal Codice delle Assicurazioni, e dalle norme per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (L. 481/995). L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.

Mediazione e provvedimenti cautelari

Lo svolgimento della mediazione non preclude:

  • la concessione dei provvedimenti urgenti,
  • la concessione dei provvedimenti cautelari,
  • la trascrizione della domanda giudiziale.

Procedimenti esclusi dall’obbligo di mediazione

La condizione di procedibilità nelle materie indicate dall’art. 5 D.lgs. 28/2010 non opera nei procedimenti:

  • per ingiunzione, inclusa l’opposizione fino alla pronuncia sulle istante di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
  • per convalida di licenza o sfratto fino al mutamento del rito;
  • di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696 bis);
  • possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’art. 703 comma 3 c.p.c.;
  • di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
  • in camera di consiglio;
  • nell’azione civile nel processo penale;
  • nell’azione inibitoria del codice del consumo (art. 37 D.Lgs. n. 206/2005).

Opposizione a decreto ingiuntivo

Il nuovo articolo 5 bis L. n. 28/2010 stabilisce che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione. Alla prima udienza il giudice:

  • decide sulla provvisoria esecuzione;
  • fissa udienza successiva entro la quale deve essere stato esperito il tentativo di mediazione.

Se all’udienza fissata la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara la domanda improcedibile, revoca il decreto e provvede sulle spese.

Condominio e mediazione

Il nuovo art. 5-ter L. 28/2010 riconosce la legittimazione dell’amministratore del condominio ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi.

Il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore devono essere approvati dall’assemblea con la maggioranza dell’art. 1136 c.c. entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta. In mancanza di approvazione entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa

Mediazione demandata dal Giudice

La Riforma amplia i poteri del Giudice di favorire la conciliazione della causa, consentendo fino al momento della precisazione delle conclusioni la possibilità di disporre con ordinanza motivata l’esperimento di un tentativo di mediazione.

Nella motivazione dell’ordinanza il giudice dovrà tenere conto delle seguenti circostanze:

  • la natura della causa;
  • lo stato dell’istruzione;
  • il comportamento delle parti;
  • ogni altra circostanza.

Anche la mediazione demandata è condizione di procedibilità della domanda e se la mediazione non risulta esperita entro la data dell’udienza fissata dal giudice nell’ordinanza, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda.

Formazione dei magistrati

Per favorire l’ottica conciliativa, il decreto legislativo introduce alla Legge di disciplina della mediazione (Dlgs 28/2010) un’apposita norma dedicata alla formazione del magistrato e alla valutazione del contenzioso definito con mediazione (art. 5 quinquies).

La novella prevede che:

  • il magistrato curi la propria formazione partecipando a corsi e seminari della Scuola superiore della magistratura in materia di mediazione;
  • La partecipazione ai predetti corsi, il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o con accordi conciliativi siano valutati come indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato;
  • le ordinanze di mediazione demandata ed il numero di controversie definite a seguito della loro adozione vengano rilevate statisticamente.

La norma consente anche al capo dell’ufficio giudiziario di promuovere progetti di collaborazione con università, ordine degli avvocati, organismi di mediazione, associazioni professionali per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la relativa formazione.

Durata massima della mediazione

L’art. 6 novellato dalla Riforma fissa la durata massima della mediazione in tre mesi, prorogabili di altri tre prima della scadenza e  mediante accordo scritto dalle parti. Il termine decorre dal deposito della domanda o dalla scadenza fissata dal giudice nel caso di mediazione demandata e non è soggetto a sospensione feriale. Termini stringenti anche per il procedimento di mediazione. Il primo incontro deve tenersi non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salva diversa concorde indicazione delle parti.  La comunicazione, inviata dall’organismo di mediazione e contenente la designazione del mediatore e le informazioni relative al primo incontro, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.

Possibilità di delega

La partecipazione delle parti alla mediazione è elemento strutturale e necessario al buon funzionamento dello strumento, ma in presenza di giustificati motivi, la riforma consente la possibilità di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri di comporre la controversia. L’assistenza dell’avvocato è indispensabile quando la mediazione è obbligatoria e quando è demandata dal giudice.

Mediazione in modalità telematica

La digitalizzazione diventa regola, come nel processo così anche nella mediazione, che può svolgersi con collegamento audiovisivo da remoto. In caso di mediazione telematica, ciascun atto del procedimento di mediazione è formato e sottoscritto nel  rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale e può essere trasmesso a mezzo pec. Il verbale conclusivo, costituito da un unico documento, nativo digitale, comprensivo del verbale e dell’eventuale accordo, è firmato digitalmente dalle parti, nei casi di mediazione obbligatoria o demandata anche dai loro avvocati e per ultimo dal mediatore.

Proposta del mediatore

Nel caso in cui, a conclusione della mediazione non venga raggiunto l’accordo, il nuovo art. 11 consente al mediatore di formulare di propria iniziativa una proposta di conciliazione da allegare al verbale. Resta ferma la possibilità per le parti di chiedere concordemente al mediatore, in qualunque momento del procedimento, di formulare una proposta di conciliazione.

Mediazione con le pubbliche amministrazioni

Per favorire la mediazione anche quando una delle parti è una pubblica amministrazione, il decreto delegato modifica l’art.1 della L. 20/94  inserendo un comma 1.1bis. in base al quale la responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che concludono un accordo di conciliazione è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistite nella negligenza inescusabile derivante dalla  grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti. Espresso richiamo alla nuova disposizione sulla responsabilità contabile è inserito all’art. 11 bis del Dlgs 28/2010 sulla mediazione. La finalità delle modifiche è quella di circoscrivere la responsabilità erariale dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, che ravvisano la convenienza economica di conciliare durante la mediazione, ai casi di colpa particolarmente grave. L’effetto voluto dal legislatore delegato è quello di sottrarre al giudice contabile la valutazione delle scelte discrezionali del funzionario pubblico,  purché non irragionevoli ed irrazionali, che lo abbiano indotto a conciliare la controversia con una transazione palesemente vantaggiosa. La novella normativa sarà operativa dal 30 giugno 2023, come il resto delle disposizioni in tema di mediazione e negoziazione assistita. Tuttavia per i fatti commessi fino al 30 giugno 2023, resta operativa la limitazione della responsabilità erariale introdotta nell’ambito della disciplina legata all’emergenza pandemica di cui al D.l. 77/2021 (convertita in L. 2018/2021), in base all aquale il funzionario risponde solo dei danni conseguenti ad  una condotta dolosamente posta in essere, ferma la responsabilità per i fatti causati da omissione o inerzia.

Sanzioni per mancata partecipazione alla mediazione

La novella normativa rivede anche le conseguenze della mancata partecipazione al procedimento di mediazione. Con l’inserimento dell’art. 12 bis, è stabilito che:

  • il giudice possa desumere argomenti di prova in giudizio, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione
  • quando la mediazione è condizione di procedibilità, il giudice condanni la parte che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento al bilancio dello Stato del doppio del contributo unificato
  • all’esito del giudizio, sempre nei casi di mediazione obbligatoria o demandata, il giudice possa condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al massimo delle spese del giudizio maturate dopo la conclusione della mediazione
  • Nel caso poi in cui il soggetto assente in mediazione senza giustificato motivo sia una pubblica amministrazione, la novella prevede che il Giudice trasmetta al Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti la copia del provvedimento di condanna al doppio del contributo unificato.

Restano sostanzialmente analoghe le conseguenze (art. 13) in ordine alla condanna alle spese per la parte anche vittoriosa nel giudizio che abbia rifiutato la proposta del mediatore.

Mediazione e gratuito patrocinio

La riforma inserisce poi un  nuovo capo II bis al D.gls 28/2010 dedicato al patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, consentendo il gratuito patrocinio, quando è raggiunto l’accordo,  per la parte non abbiente che necessiti dell’assistenza dell’avvocato.

La domanda è proposta dall’interessato o dall’avvocato, personalmente, con raccomandata o a mezzo pec o con servizio elettronico, al consiglio dell’ordine degli avvocati dove ha sede l’organismo di mediazione competente.

Nessuna indennità è dovuta all’organismo dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda (art. 17 co.6).

Incentivi fiscali

Per favorire il ricorso alla mediazione sono previste anche agevolazioni fiscali.

L’art. 17 del D.l.gs 28/2010 prevede:

  • l’esenzione dall’imposta di bollo, e da ogni spesa, tassa o diritto di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;
  • l’esenzione dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100 mila Euro per il verbale contenente l’accordo di conciliazione. L’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010 regola il credito d’imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione e riconosce:

  • un credito di imposta pari all’indennità corrisposta e fino a concorrenza di Euro 600, in caso di accordo di conciliazione;
  • in caso di mediazione obbligatoria o demandata, un credito di imposta del compenso del proprio avvocato, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di Euro 600;
  • in caso di conclusione di un accordo di conciliazione a causa introdotta, è riconosciuto un credito di imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto, nel limite di quanto versato e fino ad un importo massimo di 518 Euro.

La norma fissa anche un limite complessivo del credito per procedura pari ad euro 600 ed un importo massimo annuale in caso di pluralità di procedure pari a :

  • Euro 2400 per le persone fisiche,
  • Euro 24 mila per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso della procedura, i crediti di imposta sono ridotti alla metà.

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Dicembre 30 2022
  
27
Dicembre
2022

Riforma del Codice degli Appalti: operativa dal 1° aprile 2023;

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo in attuazione legge n. 142/2022.

Il Consiglio dei Ministri, venerdì 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. per leggere tutto, cliccare a destra sotto new La Legge in pdf;

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Ultimo aggiornamento Domenica, Gennaio 01 2023
  
22
Dicembre
2022

Giustizia civile, le linee programmatiche del Ministero;

La riduzione della durata dei processi potrebbe far guadagnare tra 1,5 e 2 punti di Pil. Le priorità vanno verso la completa digitalizzazione dei procedimenti civili e la realizzazione di piattaforme telematiche;

Nel discorso al Senato a alla Camera dei deputati il Ministro della Giustizia Carlo Nordio annuncia il programma del Governo in tema di giustizia civile. Sarà forse per il suo lungo passato da P.M., ma è certo che dall’inizio del Ministero di Carlo di Nordio, è stata posta più enfasi sui temi che riguardano la Giustizia penale, mettendo un pò da parte le emergenze del versante civile. Lo stesso Ministro però, nel suo discorso alle Camere, si è mostrato consapevole che la priorità in questo momento è proprio quella di far funzionare la Giustizia civile. “La prima, la seconda e la terza emergenza”, ha esordito Nordio alla Camera, “sono essenzialmente economiche” e le prime mosse del Ministero andranno dunque verso quei settori che possono avere impatto immediato sull’economia italiana. L’eccessiva durata dei processi civili, ricorda il Ministro richiamando i dati statistici, determina una perdita tra 1,5 e 2 punti di Pil, che potrebbero essere recuperati, dando un respiro di sollievo al Paese. Entro il 30 giugno 2023, e con la speranza di riuscire ad anticipare un po' i tempi, verranno emanati i decreti attuativi della Riforma Cartabia e completate le assunzioni già stabilite per l’ufficio per il processo.Tra i prossimi step, il nuovo Guardasigilli annuncia anche l’intenzione di favorire servizi di accoglienza, informazione ed accompagnamento dei cittadini nei settori della volontaria giurisdizione, del rilascio dei certificati, del diritto di famiglia, delle esecuzioni civili. Settori tutti, che toccano da vicino la vita dei cittadini. Via Arenula intende attribuire particolare importanza al miglioramento del montaggio statistico, dove è già pronta una task force per misurare i tempi e i ritardi dei processi in corso. Sul fronte dell’organizzazione della macchina giudiziaria, il Guardasigilli indica tre leve, azionando le quali, ipotizza di produrre da subito un positivo impatto economico. La prima leva è quella dell’accelerazione degli interventi di trasformazione digitale, per innalzare il livello dei servizi garantiti ai cittadini. Esempi di questo processo di trasformazione sono gli Uffici di prossimità, il Tribunale online ed il Progetto Polis che, diffusi ed implementati, dovrebbero velocizzare il lavoro dei funzionari e facilitare l’accesso dei cittadini alla Giustizia. Seconda leva è identificata dal Ministro nello sviluppo della funzione statistica. La generazione, grazie al digitale, di statistiche tempestive e di qualità, a disposizione del sistema giudiziario e della collettività, consentirà un continuo monitoraggio del sistema, ed un suo migliore funzionamento. Infine, il Guardasigilli si dice intenzionato a cercare nuove opportunità di intervento da finanziare con le politiche di coesione ed il ricorso mirato alle risorse comunitarie stanziate per il periodo 2021-2017.Tutto questo però, precisa Nordio, dovrà avvenire evitando che la rivoluzione tecnologica favorisca un utilizzo improprio dei dati riservati. Per la fine del 2023, conclude il Ministro sul tema della giustizia civile, dovrebbero essere pronti gli atti legislativi e normativi per la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti, e sarà stata realizzata la completa digitalizzazione dei procedimenti civili. E per quanto riguarda la Mediazione, non può durare più di 4 Mesi, (ovviamente, bisogna praparare tutto prima),  altrimenti se ha la durata di un processo a che serve, per questo va snellita il più possibile!E Per snellire il tutto non è forse meglio un organismo come il nostro? Dove abbiamo tutte le Figure Preparatissime per ogni Materia, che andare ad esempio all organismo degli avvocati, che cosi sempre avranno bisogno di un CT o un ATP, cosa che a noi invece non  serve, Visto che come scritto sopra abbiamo tutte le figure per ogni Materie della mediazione, senza sendere cosi soldi in più?

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Dicembre 26 2022
  
20
Dicembre
2022

La notifica di Comparizione, in mediazione notificato al difensore di controparte che ha ricevuto procura solo per la fase giudiziale comporta l’improcedibilità della domanda, con impossibilità di sanare tale vizio;

Tribunale di Novara, Giudice Estensore Dott.ssa Monica Bellini, sentenza n. 434 del 15.07.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo in virtù della quale, dopo l’emissione del provvedimento relativo alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, il Giudice ha assegnato termine alle parti per instaurare il procedimento di mediazione.
Parte convenuta opposta non si presentava in mediazione e rilevava in giudizio di non aver ricevuto la notifica della convocazione alla procedura di mediazione.
Parte attrice opponente deduceva di avere inoltrato l’avviso della convocazione a mezzo pec al legale di controparte.
A quel punto, parte convenuta opposta eccepiva la mancata notifica della mediazione alla parte personalmente e chiedeva che il giudizio fosse dichiarato improcedibile.
Di contro, l’opposta chiedeva la rimessione in termini.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:

  • l'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 28/2010 prevede espressamente che “La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante";
  • la normativa, però, non contempla in alcuna parte la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito;
  • è, invece, necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato e ciò al fine di valorizzazione la possibilità delle parti di decidere del proprio conflitti;
  • pertanto, è valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore;
  • nel caso de quo, la comunicazione di avvio della mediazione non è stata notificata in modo corretto e conforme al dettato normativo: infatti è stata trasmessa a mezzo pec presso il domicilio eletto e, quindi, al difensore costituito in giudizio, anche se nella procura alle liti l’opponente aveva eletto domicilio solo per la fase giudiziale e nulla era stato indicato con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione.

Per tali ragioni, il Tribunale ha ritenuto irregolare la convocazione e improcedibile la domanda giudiziale con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ed impossibilità di sanare tale inerzia in virtù dell’art. 153, 2 comma, c.p.c.

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Ultimo aggiornamento Martedì, Dicembre 20 2022
  
15
Dicembre
2022

La condizione di procedibilità si realizza solo con la comparizione personale della parte in mediazione o con la partecipazione del difensore munito di procura speciale sostanziale;

Tribunale di Teramo – Giudice Estensore Dott.ssa Maria Laura Pasca - sentenza del 24.06.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo derivante da un contratto bancario.
Parte opponente rilevava l’esito negativo della procedura di mediazione per colpa esclusiva dell’Istituto di Credito che, al primo incontro, manifestava la volontà di non espletare la mediazione e per tale ragione eccepiva l’improcedibilità dell’azione azionata in sede monitaria e non dell’opposizione a decreto ingiuntivo e chiedeva, pertanto, la revoca del predetto titolo.
In merito, il Tribunale ha innanzitutto accertato che il tentativo di mediazione si è concluso al primo incontro davanti al mediatore, al quale la Banca ha partecipato per il tramite del difensore al quale ha conferito procura.
Inoltre, il Giudice ha verificato la sussistenza o meno delle condizioni che consentono il corretto esperimento del tentativo di mediazione ed in merito ha rilevato quanto segue:

  • al primo incontro ha partecipato il difensore della banca opposta e non la stessa personalmente;
  • la parte non può evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato, a meno che quest’ultimo sia stata conferito il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
  • pertanto, la parte che intende farsi sostituire dal difensore nella partecipazione alla procedura di mediazione deve conferire allo stesso una procura speciale sostanziale, mentre non è possibile conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata anche se con essa gli ha conferito ogni più ampio potere processuale;
  • nel caso di specie, risulta solo la procura generale alle liti conferita all’avvocato, autenticata da quest’ultimo, che però non è idonea per partecipare alla procedura di mediazione.

Per tali ragioni, la condizione di procedibilità di cui all’art. 5 co. 1 bis d.lgs. n. 28/2010 non può ritenersi avverata a causa della mancata partecipazione personale ovvero per il tramite del difensore munito di apposita procura speciale sostanziale al primo incontro davanti al mediatore e il decreto ingiuntivo è stato revocato.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Dicembre 15 2022
  
14
Dicembre
2022

Il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria sulla domanda riconvenzionale non ne causa l’improcedibilità giudiziale;

Tribunale di Roma – Giudice Estensore Dott.ssa Raffaella Tronci - sentenza n. 14986 del 13.10.2022

SINTESI: Il caso in esame riguarda una domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c., nella quale parte attrice deduceva: a) di aver appreso, solo in sede di mediazione, che l'immobile era stato locato; b) che la procedura di mediazione proposta si era conclusa negativamente a causa dell’inerzia degli eredi del promittente venditore; c) che, una volta divenuto proprietario dell’immobile, avrebbe provveduto in autonomia a tale affrancazione; d)  di aver chiesto, in sede di mediazione, l'esecuzione del contratto e formulato una offerta agli eredi da cui detrarre la somma anticipata a titolo di caparra e il quantum dovuto per l'eliminazione dei vincoli di legge.
Parte convenuta precisava di avere espresso, già in sede di mediazione, la propria disponibilità alla stipula dell'atto definitivo al prezzo di vendita ritenuto adeguato nel caso di eliminazione del vincolo del prezzo massimo di cessione o al prezzo inferiore ritenuto di giustizia, in caso di permanenza del vincolo. Inoltre, eccepiva l'improcedibilità della domanda riconvenzionale per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio in materia locatizia e la conseguente decadenza dal diritto di prelazione ai sensi dell'art. 38 della legge 392/78.
In merito il Tribunale ha così statuito:

  • non vi è necessità di sospendere il giudizio a causa del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria sulla domanda riconvenzionale;
  • infatti, ciò non sortirebbe l'effetto di chiudere il giudizio in corso e si allungherebbero notevolmente i tempi di definizione del processo;
  • il tentativo di conciliazione non sarebbe comunque esperito in via preventiva poiché la domanda riconvenzionale presuppone l'avvenuta instaurazione del processo e la procedura di mediazione obbligatoria ha, invece, l'obiettivo di evitare che il giudizio venga ad esistenza;
  • peraltro, deve essere adottata una interpretazione letterale e non estensiva dell'art. 5 d.lgs. 28/10 che disciplina le condizione di procedibilità dell’azione giudiziale e i rapporti tra il procedimento di mediazione e il processo;

Per tali ragioni, il Tribunale ha respinto l'eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale.

RICERCHIAMO SEMPRE MEDIATORI, CAPACI; PROFESSIONALI, NELLE ZONE DI ASTI, VINOVO, RIVOLI; VILLAR PEROSA, SALUZZO scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. RICORDIAMO ANCHE CHE ESSENDO A FINE ANNO TUTTO VA PAGATO IL GIORNO SUCCESSIVO ALL ULTIMO INCONTRO;

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Dicembre 15 2022
  
10
Dicembre
2022

PERCHE’ E’ OBBLIGATORIO OLTRE CHE CONVENIENTE PRESENTARSI SEMPRE IN MEDIAZIONE?

Se la Mediazione è obbligatoria o Demandata o altro,  dovere presentarvi fino a fine procedimento,  Oltre ad i motivi noti, è obbligatorio presentarsi per non incombere nelle sanzioni inflitte dai Giudici che ora non transigono più, altro motivo fondamentale è per non intasare i Tribunali Civili oltre che per tutti i Vantaggi che offre la Mediazione Stessa, è conveniente anche Venire in Mediazione Volontaria, per i Tempi, i Costi le Agevolazioni Fiscali vedere art. 17 e 20 D.lgs/149/22 s.m.i. Vedere sempre www.omci.org, non sto a raccontare perché ho fatto un organismo, perché sarebbe una storia lunghissima, complicata da comprendere per qualcuno, ma sarebbe da fare vis a vis;  ;

La mediazione è uno strumento introdotto per consentire alle parti di evitare le lungaggini e le spese che comporta un giudizio dinanzi al Tribunale. Per tale ragione l’ingiustificata partecipazione di una delle parti alla mediazione comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal’art. 8 comma 4 del d.lgs. 28/2010 s.m.i.. Nell’applicazione di tale sanzione al giudice non è consentito nessuna ambito di discrezionalità né sull’an né sul quantum della sanzione, evitabile, partecipando semplicemente all'intero procedimento di Mediazione;

OMCI, Onorati di essere  Specialisti nella Mediazione e nella Formazione Continua dei Mediatori!!!

La Mediazione Civile e Commerciale non deve essere Vista come un sacrificio, una privazione di un diritto, ma al contrario, Vi evita anni in Tribunale; è una nuova Prassi stragiudiziale ed in Italia le cose nuove fanno sempre Paura, (all'estero esistono da decenni), anche se sono "Tutte a Favore del Cittadino" come in questo caso,  le ADR (Mediazione in Particolare), saranno sempre più il Futuro della Risoluzione Alternativa  delle controversie Civili e Commerciali, quando Lo proverete Tutti lo capirete, cambiando in primis la mentalità rigida che tutti un pò abbiamo in Italia, comprenderete che la Mediazione non è un sacrificio, ma al contrario,  niente più anni passati in Tribunale, tutto in Mani vostre e con il Credito d'imposta il costo è praticamente nullo, e cosa importantissima, il Verbale se Accordato, Firmato, dagli avvocati Consulenti, Dalle Parti e dal Mediatore ha valore Giudiziale, in quanto è a tutti gli effetti equipollente ad una sentenza di 1° Grado; cosa Volere di più!!! Non si deve ma dimenticare di Pagare tutte le indennità come scritto nelle Leggi, Nel Regolamento, nei vari modelli istanza in quanto non pagare nei tempi previsti comporta ovviamente conseguenze Rilevanti, in quanto l'organismo, i Mediatori, ecc, Vanno tutti pagati in tempi rapidissimi. La Mediazione inoltre è un Lavoro/Missione/Passione che non potrà mai essere svolto da algoritmi come presto invece sarà per altre professioni. Per questo OMCI continua a ricercare Mediatori da inserire nel proprio organico: Mediatori che devono essere Motivati, Saper cercare, portare Mediazioni, essere specializzati e Appassionati. Non esitare quindi a contattarci su Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , La Mediazione sarà sempre di più la professione del Futuro e ci saranno anche notevoli cambiamenti sulla normativa a favore di tutti gli attori della Mediazione per favorirla sempre di più, proprio per questo i nostri Mediatori sono aggiornati in modo continuato, Vieni anche tu con noi, non attendere troppo, ma fallo subito e ricordate di controllare sempre che l'organismo sia anche ente di Formazione e abilitato dal Ministero della Giustizia attraverso la piattaforma https://mediazione.giustizia.it

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Ultimo aggiornamento Sabato, Dicembre 10 2022
  
08
Dicembre
2022

Il verbale di mediazione per costituire titolo esecutivo non può essere generico;

Il tribunale di Ivrea chiarisce che il verbale di mediazione, al pari della sentenza, per costituire un titolo esecutivo idoneo per procedere all’esecuzione forzata, non può essere generico

Verbale di mediazione specifico per costituire titolo esecutivo

Il verbale di mediazione, al pari delle sentenze, se contiene una condanna generica, non può costituire un valido titolo esecutivo da poter far valere in sede di esecuzione forzata. Queste in sintesi le conclusioni del “Tribunale di Ivrea specificate nella sentenza n. 783/2002”. Il giudicante, tra le altre cose, ha dovuto decidere in ordine alla validità come titolo esecutivo di un verbale di mediazione con cui le parti hanno preso accordi per procedere alla futura esecuzione di lavori di un immobile assegnato alla parte opposta in virtù di una sentenza di divorzio.

Opposizione a precetto per obblighi di fare

Nella vicenda, con atto di citazione un soggetto si oppone ad un atto di precetto relativo ad obblighi di fare, rilavando la mancanza di interesse di controparte, manifestatosi abbandonando l’immobile. Dall’opposizione emerge piuttosto un desiderio di vendetta per ottenere l’assegnazione della casa familiare. Controparte si costituisce in giudizio facendo presente che l’allontanamento dall’abitazione si è verificato solo in via momentanea, stante la sua inagibilità e non abitabilità e che il suo interesse permane. Il Tribunale ritiene l’opposizione attorea parzialmente fondata, ma evidenzia anche l’interesse ad agire di controparte perché le è stato riconosciuto con sentenza di divorzio il diritto di abitazione nell’immobile, che però, a fronte dell’inadempimento dell’attore, non si può di fatto realizzare. Controparte dichiara di non avere intenzione di rinunciare al proprio diritto di abitazione tanto che non ha mai abbandonato definitivamente i locali e ritenendo non rilevante la proprietà di altri immobili. L’attore eccependo l’abbandono della casa mira ad ottenere la revoca dell’assegnazione a controparte e di conseguenza un titolo esecutivo idoneo a far cessare il diritto di abitazione di controparte. L’eccezione di carenza di interesse sollevata dall’attore però, alla luce di quanto detto, è evidentemente infondata.

Onere della prova di parte opposta e opponente

Per quanto riguarda il merito della questione il Tribunale ricorda che il creditore che agisce per ottenere l’adempimento della sua obbligazione deve allegare l’inadempimento di controparte, mentre al debitore spetta dimostrare il suo adempimento o la sussistenza di fatti estintivi o modificativi. Parte convenuta quindi, nel caso di specie, deve dimostrare la sussistenza del verbale di mediazione in base al quale agisce, mentre l’attore deve dimostrare di avere adempiuto esattamente alla propria obbligazione o dimostrare fatti estintivi o l’esatto adempimento di quanto previsto dal verbale di mediazione. Dall’istruttoria tuttavia è emerso che l’attore non ha adempiuto alle proprie obbligazioni, ossia ai lavori dell’immobile, per cui parte convenuta chiede del tutto legittimamente di eseguire il titolo rappresentato dal verbale di mediazione.

Verbale di mediazione generico? Nessuna esecutività

In relazione però al punto 4 del verbale in cui si fa riferimento a lavori di manutenzione straordinaria futuri e generici (eliminazione perdite d’acqua e presenza di muffa) il Tribunale ricorda l’applicabilità al verbale di mediazione e in via analogica del principio valevole anche per le sentenze, ossia che se la condanna è generica la sentenza non può costituire un valido titolo esecutivo. In relazione a detti lavori quindi il titolo esecutivo deve ritenersi completamente carente anche perché trattasi di vizi della res e non di lavori, le cui cause nulla hanno a che fare con le opere da realizzare oggetto della vertenza. In conclusione, per il Tribunale adito sussiste sicuramente il diritto della parte convenuta di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai lavori del tetto e dei balconi specificati nel verbale di mediazione. Vi è invece carenza di allegazione specifica relativamente alla necessità di ulteriori lavori che abbiano “la loro fonte di obbligazione nel verbale in quanto non è dato comprendere lo stato attuale degli scarichi dell’acqua piovana provenienti dalla strada pubblica, né sussiste alcun titolo esecutivo per i futuri generici lavori di manutenzione straordinaria” stante la genericità e indeterminatezza del punto 4 dell’accordo di mediazione.

PS: RICORDIAMO SEMPRE CHE OMCI RICERCA NUOVI MEDIATORI, GIOVANI CON VOGLIA DI FARE, RISPETTOSI CON UN BUONA DOSE DI VOGLIA DI STUDIARE E INTRAPRENDERE LA PROFESSIONE DEL MEDIATORE CIVILE.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Dicembre 08 2022
  
08
Dicembre
2022

Tardiva l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione sollevata da parte opponente successivamente allo svolgimento della prima udienza;

Tribunale di Roma, Sezione 17 civile, 15.07.2022, sentenza n. 11342, giudice Vittorio Carlomagno

SINTESI: l caso riguarda un giudizio di opposizione in materia di contratti bancari, in particolare un decreto ingiuntivo opposto, richiesto dalla società X quale cessionaria pro soluto del credito nel contesto di una operazione di cartolarizzazione ex L. 130/99.
Ha proposto opposizione l’ingiunta, deducendo: la nullità dei contratti ex art. 117 TUB per assenza di sottoscrizione dell'intermediario; la vessatorietà delle clausole contrattuali; l'illegittima applicazione di interessi anatocistici; l'insufficienza della documentazione allegata al fascicolo monitorio; il mancato rispetto e l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Costituitosi il contraddittorio, il giudice, dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo, ha concesso i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., al cui esito ha disposto CTU contabile con la dott.ssa (...), e successivamente supplemento di CTU. Acquisito il supplemento di CTU, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente il Tribunale esamina l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata da parte opposta.
in via preliminare il tribunale ribadisce la tardività dell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione sollevata da parte opponente; infatti parte opponente solo con atto depositato fuori udienza il 2.08.18, successivamente allo svolgimento della prima udienza ed al deposito dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività, ha chiesto la concessione dei termini per l'espletamento della mediazione, ma l'improcedibilità doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza (art. 5 comma 1 bis D. L.vo 28/2010). La questione, che non era stata rilevata o segnalata al giudice da alcuna delle parti alla prima udienza, già non era più rilevabile. La causa viene essere decisa in conformità alle conclusioni della CTU.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Dicembre 08 2022
  
08
Dicembre
2022

Mediazione su clausola contrattuale o statutaria;

La Riforma Cartabia cambia anche le regole della mediazione quando la stessa è prevista da una clausola contrattuale, o statutaria o da un atto costitutivo;

Clausola contrattuale o statutaria e mediazione

Nell’ambito della riforma processuale Cartabia un’altra novità che riguarda il procedimento di mediazione è la formulazione dell’art. 5-sexies, dedicato alla mediazione su clausola contrattuale o statutaria, contenuto nel dlsgs n. 149/2022.

La norma, come tutto l’impianto della riforma, ha lo scopo d’incentivare il ricorso all’istituto ampliandone l’applicazione anche attraverso il riconoscimento del potere di inserirla negli accordi di natura contrattuale o societaria.

La nuova norma dispone infatti che quando il contratto, lo statuto o l’atto costitutivo di un ente pubblico o privato al loro interno contengono una clausola che prevede l’esperimento della mediazione come tecnica di risoluzione delle controversie, la stessa deve intendersi come condizione di procedibilità della domanda. Ne consegue che, se la mediazione prevista nello statuto o nel contratto resta lettera morta perché le parti di fatto non la esperiscono, spetterà al giudice, su eccezione di parte da sollevarsi entro la prima udienza, rinviare quest’ultima a una data successiva a quella della scadenza del termine di cui all’articolo 6, che prevede la durata massima della mediazione di tre mesi prorogabili di altri tre.

Estensione delle regole della mediazione

L’ultima disposizione del nuovo art. 5-sexies prevede inoltre l’applicazione dei commi 4, 5 e 6 dell’art. 5 come modificato dalla riforma.

Ne consegue che, anche in questo caso, visto che la mediazione prevista dalla clausola contrattuale, statutaria o dall’atto costitutivo è condizione di procedibilità della domanda, questa, al pari dei casi in cui la stessa è condizione di procedibilità prevista dalla legge, si considera avverata anche se il primo incontro tra le parti davanti al mediatore si conclude senza l’accordo. Non solo, lo svolgimento della mediazione civile e commerciale prevista da clausole statutarie o contrattuali non è di ostacolo alla concessione di provvedimenti cautelari, anche di tipo urgente così come non preclude la trascrivibilità.  Escluse infine le previsioni contenute dal comma 1 dell’art. 5 e nell’art. 5 quater alla mediazione contrattuale o statutaria.

Organismo competente per la mediazione statutaria o contrattuale

L’art. 5-sexies, per quanto riguarda la competenza dell’organismo di mediazione, riconosce alle parti la possibilità di sceglierne uno a loro piacere, ovviamente a condizione che lo stesso venga indicato nella clausola contrattuale o statutaria e che risulti iscritto nel Registro degli organismi di mediazione.  Se poi le parti omettono questa indicazione specifica dell’organismo, interviene la legge a supplire a questa lacuna, prevedendo l’obbligo delle parti di rivolgersi a quello indicato dall’art. 4 comma 1, ossia all’organismo che si trova nel luogo del giudice competente territorialmente in relazione alla controversia.

Cosa cambia rispetto alla normativa pre-riforma?

La previsione di poter ricorrere alla mediazione come scelta delle parti da indicare nella clausola statutaria o contrattuale o nell’atto costitutivo non è una novità assoluta. L’art. 5 pre-riforma al comma 5 contempla già questa possibilità, ma la formulazione risulta diversa in alcuni punti. Prima di tutto la disposizione fa riferimento alla previsione di una clausola di mediazione dell’atto costitutivo di un “ente” senza specificare la natura pubblica o privata dello stesso.  Diversi poi i tempi previsti per sollevare l’eccezione relativa alla mediazione, quelli della procedura e diverse infine le regole sulla competenza territoriale dell’Organismo di mediazione che sarà quello scelto nella Clausola contrattuale.

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