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OMCI - Organismo di Mediazione

Novità sull'obbligo del Tirocinio

La recente emanazione del dl sulle liberalizzazioni stabilisce all’art. 9 comma 5 che ”la durata massima del tirocinio per le professioni regolamentate non potrà essere superiore a 18 mesi”.
Ne consegue che tutte le professioni regolamentate -quindi anche quella di mediatore – che prevedono una differente regolamentazione dovranno rivedere tale ordinamento, adeguandosi al decreto liberalizzazioni oramai vigente.
Non pare quindi possibile prevedere preclusioni di accesso alla professione per mancanza di tirocinio superiore ai 18 mesi, come invece ad oggi risulta disciplinato dal dm 145 che, all’art. 2 prevede testualmente:
“All'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro della giustizia 18 ottobre 2010, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonché la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;”.

Questo vorrebbe significare che un mediatore già abilitato ad esercitare la sua funzione, ancorché regolarmente iscritto presso un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia, dovrebbe partecipare a venti mediazioni in veste di tirocinante ogni biennio, oltre a frequentare corsi o seminari per adempiere all’obbligo di aggiornamento per almeno diciotto ore, sempre biennali. Ora, partendo dal presupposto che, così come espressamente dichiarato nella circolare esplicativa del ministero emanata a dicembre, l’intento è quello di consentire ai mediatori di confrontarsi con altri colleghi mediatori, anche di altri organismi, per affinare le proprie conoscenze e per apprendere ulteriori tecniche conciliative – intento questo senz’altro condivisibile – rimane il problema di rendere fattibile tale previsione.

La realtà impone di considerare come, ad oggi, un mediatore si trovi nella surreale condizione di alternanza tra la posizione di dominus in alcuni procedimenti e di tirocinante in altri, oltretutto con l’obbligo di ripetere tale attività ogni due anni. Non trascurabile poi la condizione per cui, sempre stando alle interpretazioni ministeriali, nel computo dei venti tirocini non possano essere compresi i procedimenti svolti in veste di mediatore. Il risultato sarebbe quello di trovarsi nell’anomala posizione di mediatore, magari con un congruo numero di procedimenti svolti (anche diverse decine) ma che, non avendo partecipato ai venti tirocini previsti nel biennio, potrebbe trovarsi potenzialmente escluso dall’elenco dei mediatori nel quale è iscritto.

Tornando ora all’applicabilità del disposto dell’art. 9, comma 5 del dl 1/2012 alla figura del mediatore, va rammentato come la norma di riferisca a tutte le professioni regolamentate e non solo a quelle ordinistiche, con un’unica eccezione riservata a quelle sanitarie. Non essendo pertanto ipotizzabile annoverare la professione di mediatore tra quelle non regolamentate – ossia libere ed espressamente disciplinate dal codice civile - si ritiene invece che questa sia assolutamente ricompressa in esse, essendo appunto disciplinata dalla legge e da appositi regolamenti che ne disciplinano le modalità di accesso.

Vediamo in particolare cosa prevede l’art. 4 comma 1/a del dlgs 206/2007 che, appunto, definisce le “professioni regolamentate”, a seguito del recepimento della direttiva comunitaria 2005/36/Ce:
“a) l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità”.

Abbiamo già detto come, nel caso dei mediatori, sia appunto lo Stato ad aver fissato le modalità di accesso a tale professione, stabilendo con leggi e regolamenti i criteri minimi di accesso, di permanenza e di aggiornamento richiesti. Pertanto, pur non essendo annoverata tra le 146 professioni regolamentate dal suddetto dlgs 206/2007, crediamo che la funzione di mediatore possa esservi ricompresa a pieno titolo, essendo evidentemente tale esclusione imputabile solo alla sua successiva istituzione, ossia con il dlgs 28 del marzo 2010.

Concludiamo con un’ulteriore dimostrazione di come la mediazione e la sua naturale e capillare diffusione non possa essere oramai più considerata come un argomento destinato a pochi ma, invece, istituto di risoluzione delle controversie rivolto a tutti. E’ difatti notizia recentissima quella dell’ingresso della mediazione civile nel paniere Istat, a dimostrazione della fiducia riposta nello strumento da parte delle istituzioni, con il conseguente quanto auspicabile esponenziale ricorso ad esso da parte della collettività.

Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
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