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OMCI - Organismo di Mediazione

Il dovere di riservatezza nel procedimento di mediazione;

Questo è veramente importante per chi facesse o volesse fare perquisizioni o altro, senza un Mandato del Giudice:Il dovere di riservatezza nel procedimento di mediazione;
Il procedimento di mediazione prevede il rispetto dell’obbligo di riservatezza a carico delle parti e del mediatore;
Regolamento dell’organismo e garanzia di riservatezza
La riservatezza del procedimento di mediazione deve essere garantita dal regolamento dell’organismo, come quello di OMCI, a cui le parti si rivolgono per tentare di raggiungere un accordo a stabilirlo è l’articolo 3 del decreto legislativo n. 28/2010.
Con l’introduzione della mediazione telematica la riservatezza è prevista anche per tutelare la sicurezza delle comunicazioni e dei dati che vengono acquisiti durante la procedura. Anche in questo caso è il regolamento dell’organismo a dover stabilire le procedure telematiche per garantire la riservatezza. A occuparsi di questo aspetto è il comma 3 dell’articolo 16. Il contenuto specifico del dovere di riservatezza che caratterizza la mediazione però è disciplinato dagli articoli 9 e 10 dello stesso decreto.
Il dovere di riservatezza nella mediazione
L’articolo 9 sancisce il dovere di riservatezza all’interno del procedimento di mediazione.
Chi presta la propria opera o servizio nell’organismo di mediazione e tutti i soggetti che partecipano al procedimento devono rispettare l’obbligo della riservatezza. Le dichiarazioni che vengono rese durante il procedimento e tutte le informazioni che vengono acquisite, e di cui i soggetti sopra menzionati vengono a conoscenza, non possono essere rivelate perché coperte dalla riservatezza.
L’obbligo di riservatezza del mediatore
Il mediatore, per il ruolo che svolge, è tenuto a rispettare un particolare obbligo di riservatezza. La procedura di mediazione prevede infatti, di regola, delle sessioni comuni a cui partecipano tutte le parti coinvolte e delle sessioni separate in cui il mediatore ascolta le ragioni di una sola parte. In quest’ultimo caso il mediatore è tenuto a rispettare la riservatezza nei confronti delle altre parti in merito alle dichiarazioni e informazioni apprese dalla parte nell’ambito della sessione separata.
Dovere di riservatezza anche nel giudizio successivo
Il successivo articolo 10 rinforza la riservatezza sulle dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso della mediazione. Quando la mediazione non ha successo e le parti decidono di iniziare ex novo o proseguire un processo già in corso, le dichiarazioni rese e le informazioni apprese nel corso della procedura di mediazione non possono essere utilizzate, anche se la causa ha un oggetto che coincide, in parte, con quello della mediazione. La norma stabilisce inoltre che sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della mediazione non sono è ammessa la prova per testimoni o il deferimento del giuramento decisorio. Questo modo di procedere rappresenterebbe una trovata ingegnosa per acquisire informazioni che in sede di mediazione sono tutelare dalla riservatezza.
Il segreto professionale del mediatore a tutela della riservatezza
Il secondo comma dell’articolo 10 prevede una regola ulteriore per impedire che le informazioni emerse ed acquisite durante la mediazione vengano rese note e utilizzate al di fuori della procedura di conciliazione. Il mediatore non può infatti testimoniare e rivelare a un giudice o a un’altra autorità il contenuto delle dichiarazioni rese in sede di mediazione o di altre informazioni apprese nello svolgimento del suo incarico. Al mediatore sono estese le stesse tutele e garanzie che il codice di procedura penale dispone per i difensori.
Il segreto professionale dell’avvocato esteso al mediatore
L’articolo 200 del codice di procedura penale tutela il segreto professionale, per questo motivo è previsto il divieto di obbligare gli avvocati a testimoniare al fine di far rivelare loro informazioni apprese nello svolgimento del loro incarico professionale.
Solo in casi specifici gli avvocati, e quindi anche i mediatori, sono obbligati a “violare” il segreto professionale e rivelare ciò che sanno al giudice:
• quando è la legge ad obbligarli;
• quando il giudice accerta che la loro volontà di non rendere testimonianza è infondata.
Garanzie di libertà del difensore anche per il mediatore
L’articolo 103 del codice di procedura penale prevede invece, per tutelare la riservatezza degli uffici dell’avvocato, limiti alle ispezioni, alle perquisizioni e il divieto di sequestrare carte e documenti della difesa, a meno che non costituiscano corpi del reato. Limiti anche per le intercettazioni. Le conversazioni e le comunicazioni che coinvolgono il difensore e il suo assistito non possono infatti essere intercettate. Se poi l’intercettazione viene disposta il contenuto non può essere trascritto.
Tranne che in casi particolari, quando le perquisizioni, i sequestri, le ispezioni e le intercettazioni vengono compiute in violazione delle regole appena viste, i risultati di queste attività non possono essere utilizzati in giudizio.
Vedere anche l’articolo “Codice Europeo di condotta per i mediatori”

Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
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