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OMCI - Organismo di Mediazione

La comunicazione di avvio della mediazione va effettuata direttamente alla parte invitata e non al proprio difensore;

Tribunale di Avellino, 01.02.2023, sentenza n. 178, giudice Maila Casale;

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento delle rate di un finanziamento.

Alla prima udienza, il Giudice decideva relativamente alla provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e fissava il termine di giorni 15 per presentare domanda di mediazione.

L’opposto avviava la procedura di mediazione che aveva esito negativo a causa dell’assenza dell’opponente.

All’udienza di verifica dell’espletamento della procedura di mediazione, l'opponente rilevava che l’istanza di mediazione era stata notificata al difensore costituito e non alla parte personalmente ed eccepiva l'improcedibilità della predetta procedura.

L'opposta deduceva dal proprio canto la ritualità della comunicazione al difensore costituito.
In merito, il Tribunale ha così statuito:

  • è obbligatoria la comparizione personale delle parti davanti al mediatore;
  • la domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante;
  • il D. Lgs. n. 28/2010 non contempla, però, in nessun articolo, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, mentre è necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato;
  • ciò al fine di valorizzazione della possibilità delle parti di decidere del proprio conflitto;
  • per tali ragioni, è valida la notifica della comunicazione di avvio mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte anziché al difensore;
  • nel caso de quo, la notifica della comunicazione di avvio della mediazione non è avvenuta in modo corretto e conforme al dettato normativo poiché l'invito a partecipare all'incontro di mediazione è stato notificato a mezzo pec presso il domicilio eletto e, quindi, presso il difensore costituito in giudizio e non alla parte personalmente;
  • dalla natura obbligatoria propria della mediazione cd. "demandata" deriva che, a seguito dell'invio da parte del Giudice, l’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale al pari dell'ipotesi di mediazione obbligatoria ex lege; pertanto, anche in questa ipotesi, deve essere valorizzata la possibilità per le parti di decidere del proprio conflitto;
  • inoltre, l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 28/10, aggiornato alla L. n. 69/13, non prevede alcuna analogia con il codice di procedura civile circa l'eventuale onere di notificare la domanda di accesso anche al procuratore costituito, in quanto è sufficiente che l'atto sia portato a conoscenza del suo diretto interessato.

Atteso quanto sopra esposto, nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto irregolare la notifica dell'istanza di mediazione al difensore.

Peraltro, tale irregolarità non può essere sanata neppure dalla procura alle liti, dalla quale si evince che l'opponente ha eletto domicilio solo per la fase giudiziale di opposizione al decreto ingiuntivo, mentre nulla viene indicato con riferimento alla fase stragiudiziale ed espressamente per il procedimento di mediazione per il quale la parte avrebbe anche potuto avvalersi di altro difensore esperto del ramo.

L’irregolarità della convocazione comporta il mancato avveramento della condizione di procedibilità e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente preclusione circa la possibilità di affrontare nel merito la controversia.

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