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OMCI - Organismo di Mediazione

Danni da inadempimento contrattuale: risarcite anche le spese della mediazione;

Per il tribunale di Ravenna merita accoglimento la richiesta di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, ivi comprese le spese per il procedimento di mediazione obbligatoria;

Sì al risarcimento del danno per le spese inutilmente sostenute per la mediazione. Questo quanto si ricava, in sintesi, dalla sentenza n. 362/2023 del 29/05/2023,  resa dal tribunale di Ravenna in una causa avviata da un avvocato nei confronti di una società, al fine di far dichiarare l’invalidità per vizio del consenso ai sensi dell’ art. 1439 c.c., o in subordine la risoluzione per inadempimento della convenuta, del contratto stipulato per lo svolgimento di una serie di attività finalizzate al recupero di somme indebitamente corrisposte nell’ambito di alcuni rapporti contrattuali avviati dall’attore e dalla moglie con un istituto di credito.

Risoluzione contratto per inadempimento

Alla luce delle risultanze processuali, il giudice ritiene evidente la responsabilità per gravi inadempimenti da parte della Srl tale da giustificare senz’altro l’accoglimento della domanda attorea di risoluzione del contratto di mandato stipulato tra le parti in causa.

Per il giudice, quindi, l’attore ha conseguentemente diritto alla restituzione della somma complessivamente versata alla convenuta in esecuzione del predetto contratto, maggiorata degli interessi legali.

Risarcimento danni per il “tempo perduto”

Non solo. Per il tribunale, merita accoglimento anche la domanda attorea di risarcimento dei lamentati danni da inadempimento contrattuale, che vanno individuati “nella spesa inutilmente sostenuta per il procedimento di mediazione obbligatoria promosso nei confronti della banca – con l’assistenza di un legale – nonché nei riflessi patrimoniali negativi di tutto il tempo perduto dall’attore e di tutta l’attività inutilmente svolta dal medesimo (ricerca di documentazione, telefonate, corrispondenza, viaggi, accessi presso studi professionali, partecipazione al suddetto procedimento di mediazione, ecc.) per mettere la società e i professionisti designati dalla stessa nelle condizioni di poter espletare gli incarichi loro conferiti”.

Riflessi negativi che per il giudice “possono liquidarsi in via equitativa nella misura di 3.000, 00, oltre a rivalutazione e interessi”.

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