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OMCI - Organismo di Mediazione

Okay a identità della domanda di mediazione e della citazione;

Se l’oggetto e le ragioni esposte nella domanda di mediazione e nell’atto di citazione coincidono la condizione di procedibilità è rispettata;

SINTESI: Condizione rispettata se citazione e domanda di mediazione coincidono

 

La condizione di procedibilità della mediazione nelle materie indicate dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010, tra le quali compaiono i diritti reali, è rispettata se l’oggetto e le ragioni della domanda avanzata in mediazione sono le stesse di quelle indicate nell’atto di citazione.

Nella vicenda portata all’attenzione del Tribunale di Sondrio e risolta con la sentenza n. 124/2023 del 18/05/2023, parte attrice nella domanda presentata per avviare la mediazione ha fatto riferimento alla materia “diritti reali e servitù di passaggio”.

Nell’atto di citazione ha presentato una domanda di accertamento e di costituzione di una servitù di passaggio sul fondo vicino. Dalle ragioni poste infine a base della pretesa emerge che l’oggetto dell’azione giudiziale futura è una servitù di passaggio.

 

Servitù di passaggio e mediazione

 

Alcuni vicini di casa avviano una causa per una servitù di passaggio carraio, che consentirebbe loro di transitare più comodamente sul fondo servente.

Gli attori del giudizio chiedono la costituzione di un diritto di servitù di passaggio sul fondo di proprietà delle convenute. In cambio però accettano di riconoscere alle stesse un’indennità per il disagio che questa servitù causerebbe, come previsto dall’art. 1053 del codice civile.

Le convenute, quando si costituiscono in giudizio, si oppongono alle richieste avanzate e fanno presente che la domanda della controparte non è procedibile. Gli attori non avrebbero provveduto ad avviare la procedura di mediazione, come richiesto invece dall’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010.

 

Oggetto e ragioni della citazione e della domanda di mediazione coincidono

 

Alla prima udienza il Giudice rileva però l’avvenuto esperimento della procedura di mediazione, risultante dagli scritti depositati.

Nel respingere l’eccezione preliminare sollevata dalle convenute, che hanno lamentato la mancata attivazione della procedura di mediazione, il Giudice richiama il contenuto dell’ordinanza di rigetto nella parte in cui ha evidenziato che:

l’oggetto e le richieste degli attori ossia l’accertamento o la costituzione del diritto della servitù di passaggio in loro favore sono indicati sia nell’atto di citazione che nel modulo di mediazione in cui fanno riferimento a diritti reali e servitù di passaggio; dalle ragioni che gli attori pongono alla base della loro richiesta si comprende chiaramente che l’oggetto dell’azione giudiziale riguarda una servitù di passaggio; la richiesta di togliere le piante che ostacolano il passaggio fa capire che questa richiesta presuppone l’accoglimento della dichiarazione o costituzione della servitù di passaggio, così come richiesta dagli attori.

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