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OMCI - Organismo di Mediazione

Atto definitivo di attuazione di accordo raggiunto nell'ambito di un procedimento di mediazione e revocatoria;

Tribunale di Brescia – Giudice Estensore Dott. Andrea Giovanni Melani - sentenza n. 2329 del 27.09.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda un’azione revocatoria di un atto con il quale è stato attuato un accordo di mediazione.
In particolare, parte attrice deduceva che l’accordo di mediazione conteneva il programma negoziale e non il trasferimento di diritti reali.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:

  • il contratto preliminare è privo di effetti traslativi e per tale ragione non rientra negli atti di disposizione oggetto dell'azione di cui all' art. 2901 c.c.;
  • la revocatoria può investire il contratto definitivo, anche se compiuto in adempimento di un obbligo preesistente, purché al momento della stipulazione del contratto preliminare ricorressero gli stati soggettivi a tal fine rilevanti;
  • tale principio è applicabile alla vertenza de quo, nella quale l’impegno a vendere è stato assunto in un accordo di conciliazione;
  • il pregiudizio conseguente alla vendita ricorre sia in caso di variazione quantitativa sia in caso di variazione qualitativa tale da rendere più difficile o più onerosa la realizzazione del diritto di credito; nel giudizio analizzato, ricorre l'ipotesi di variazione quantitativa;
  • le deduzioni dei convenuti appaiono poco verosimili;
  • in realtà, la domanda di mediazione era strumentale alla divisione ereditaria ed è stata proposta quando era già maturata la prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.;
  • il pagamento di un debito costituisce obbligazione naturale ex art. 2034 c.c.;
  • l'adempimento di un debito prescritto comporta la non ripetibilità di ciò che è stato spontaneamente pagato ex art. 2940 c.c.;
  • il corrispondente credito è privo di tutela attuale e la soddisfazione dipende dalla sola iniziativa del debitore;
  • l’iniziativa del debitore è dunque un atto libero/obbligazione naturale avente natura negoziale e non un atto dovuto/pagamento di un debito scaduto.  
    Per tali ragioni, il Giudice ha accolto la domanda attorea, dichiarando inefficace e revocando l’atto definitivo di attuazione di accordo raggiunto in mediazione,

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
revoca l'atto del 25 ottobre 2012 denominato "Atto definitivo di attuazione di accordo raggiunto nell'ambito di un procedimento di mediazione- conciliazione a sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28", con cui M.XXXXXXXXXX F.XXXXXXX ha venduto a L.XXX S.XXXX F.XXXXXXX e a I.XX F.XXXXXXX la quota indivisa di un terzo della proprietà degli immobili siti in L., via C.XXXXX, n.  identificati in catasto al foglio --e la quota indivisa di un sesto dell'immobile sito in L., frazione P.XXX, identificato in catasto al foglio --, e lo dichiara inefficace nei confronti di B.XXXXXXXXXXXXXX s.c.p.a.;

dichiara inopponibile a B.XXXs.c.p.a. il diritto di abitazione costituito in favore di M.XXXXX B.XXXXXXX con l'atto di cui al capo primo;
rigetta la domanda di L.XXX S.XXXX F.XX e I.XX F. di condanna di B.XXXXXXXXXXXXXX s.c.p.a. al risarcimento del danno ex art.96, co. 1, c.p.c.;
condanna M.X al rimborso a favore di B.XXXXXXXXXXXXXX s.c.p.a. delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 12.530,00 per compensi, euro 1.332,43 per spese, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, e che ripartisce nel rapporto interno agli obbligati in parti uguali; 
dichiara che la sentenza è soggetta a trascrizione nei registri immobiliari.

Brescia, 26 settembre 2022

Il giudice Andrea Giovanni Melani

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