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L’assenza ingiustificata al procedimento di mediazione costituisce argomento di prova valutabile dal Giudice e comporta la condanna al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

Tribunale di Torino – Giudice Estensore Dott. Edoardo Di Capua - sentenza del 18.03.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia contrattuale, nella quale il Giudice ha rilevato l’assenza ingiustificata dei convenuti all’incontro di mediazione.
Sul punto, il Tribunale, allineandosi a quanto statuito dalla Cassazione civile, sez. III, con la Sentenza 27 marzo 2019 n. 8473, ha precisato quanto segue:
- è obbligatoria la presenza delle parti al primo incontro di mediazione;
- è possibile delegare
ad un terzo soggetto il potere sostanziale di partecipare al procedimento e anche di conciliare la lite;
- la delega può essere effettuata anche a favore del proprio difensore, ma in tal caso deve contenere lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
- la procura alle liti, anche se in forma di procura notarile, non può essere utilizzata come delega a partecipare alla mediazione;
- nell’ipotesi de quo, i legali dei convenuti sono intervenuti all’incontro con il mediatore in sostituzione dei loro assistiti, in forza di delega orale e, quindi, senza essere muniti di alcuna idonea procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto;
- inoltre, il giudice può desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione;
- in ogni caso, la mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante e, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito;
- una ulteriore conseguenza della mancata partecipazione delle parti convenute al procedimento di mediazione senza giustificato motivo è la condanna al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Atteso quanto sopra esposto, dalla mancata partecipazione delle parti convenute all’incontro con il mediatore senza giustificato motivo, il Tribunale ha tratto argomenti di prova a sostegno della fondatezza delle domande attoree e dell’infondatezza delle domande ed eccezioni proposte dalle parti convenute e, pertanto, ha accolto le domande attoree e respinto le domande dei convenuti, condannando questi ultimi alla refusione delle spese in favore di controparte e al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

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