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L’istanza di mediazione in materia obbligatoria depositata pochi giorni prima dell'udienza, senza che sia stato effettivamente svolto il procedimento di mediazione, comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale;

Tribunale di Roma, Giudice Estensore Dott. Laura Centofanti - sentenza n. 3699 del 09.03.2022.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia bancaria.

Alla prima udienza il Giudice ha rilevato che la domanda giudiziale aveva ad oggetto l’accertamento della nullità del contratto bancario e che, pertanto, era soggetta a mediazione obbligatoria ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 28/2010.
Nonostante ciò, il procedimento di mediazione obbligatorio non era stato esperito e per tale ragione il Giudice ha onerato la parte interessata di introdurre il predetto procedimento nel termine assegnato di quindici giorni ed ha quindi rinviato la causa alla successiva udienza.
In quella sede, la parte attrice si è limitata ad allegare di avere proposto la domanda di mediazione, senza documentare la circostanza e senza depositare l'esito del procedimento; successivamente, solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, la parte attrice ha prodotto copia dell'istanza di mediazione depositata oltre il termine di quindici giorni assegnato dal Giudice e in prossimità dell’udienza fissata per l'eventuale prosieguo del giudizio.
Pertanto, il Giudice ha rilevato quanto segue:

  • l'art. 5 comma 1 bis del D. Lgs. 28/2010 dispone che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia di contratti bancari è tenuto preliminarmente a promuovere il procedimento di mediazione e, quindi, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  • il termine assegnato per l'introduzione del procedimento di mediazione non ha natura perentoria;
  • ciò che rileva ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità, è "l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione - da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo" (cfr., da ultimo, Cass. Sez. II, sentenza del 14 dicembre 2021 n. 40035);
  • nel caso di specie, il mero deposito da parte dell'attrice dell'istanza di mediazione avvenuto pochi giorni prima dell'udienza fissata dal Giudice per l'eventuale prosieguo del giudizio e, quindi, il mancato effettivo svolgimento della procedura di mediazione entro il giorno dell’udienza, non consente di ritenere sussistente la condizione di procedibilità;

Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del giudizio.

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