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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Le nostre Camere Arbitrali

REGOLAMENTO CAMERA ARBITRALE OMCI è MOLTO PIU' SPECIALIZZATA IN MEDIAZIONI ANCHE X I COSTI ESOSI DELL'ARBITRATO, X CUI TENDERà SEMPRE A FARVI CONCILIARE! Nel CASO DI ARBITRATO,  PROPRIO PER QUESTO, LO FAREMO FARE DA ALTRI, IN QUANTO PER NOI NON è VANTAGGIOSO E QUINDI PREFEIAMO EVITARE!

 

CODICE DELL’ARBITRATO RITUALE

(regolamento di procedura) In vigore dal 1 gennaio 2022

Preambolo

Ai sensi dell’art. 832 del codice di procedura civile la convenzione arbitrale tra le parti può fare rinvio al regolamento precostituito dalla Camera Arbitrale Omci.  Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione arbitrale e quanto previsto dal regolamento, prevale la convenzione arbitrale. Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio. La Camera Arbitrale Omci amministra i procedimenti arbitrali, tramite propri arbitri iscritti nel proprio elenco, salvo che le parti dispongano diversamente. Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge. Se la camera arbitrale Omci rifiuta di amministrare l’arbitrato la convenzione d’arbitrato mantiene efficacia e si applicano gli artt. 806 e s.s. del titolo VIII dell’arbitrato, del codice di procedura civile. (OMCI PUO? AVVALERSI DI ARBITRI ESTERNI ALL'OMCI O INVIARVI ALLA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO);

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1- Costituzione della camera arbitrale Omci
La Camera Arbitrale Omci (di seguito per brevità denominata camera arbitrale o C.A.A.) è un ente non autonomo che opera sotto la direzione e il controllo di Omci adr (organismo di mediazione civile e commerciale ed ente formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia e iscritta nell’Albo degli Organismi di Mediazione al n. 251 e nell’Albo degli Enti di formazione al n. 303). La C.A.A. è stata costituita con il sostegno, il supporto e la collaborazione di alcuni Ordini e Collegi professionali, Università, organizzazioni imprenditoriali, banche e istituzioni finanziarie.
Art. 2 – ATTIVITA’ DELLA CAMERA ARBITRALE
La Camera Arbitrale:
-amministra le controversie civili e commerciali per mezzo di arbitri che decidono secondo diritto tramite l’emissione di un lodo, destinato ad acquistare efficacia di titolo esecutivo tra le parti.
– nomina degli arbitri su richiesta di chi ne ha interesse e nelle modalità indicate del presente regolamento arbitrale. Svolge attività promozionale in qualunque forma per la diffusione, la conoscenza e l’utilizzo dell’istituto arbitrale.
Art. 3 – ORGANI
La camera arbitrale Omci si compone dei seguenti organi:
1) L’ufficio di segreteria e cancelleria. L’Ufficio amministra le controversie arbitrali avvalendosi di un amministratore delegato, di un responsabile della cancelleria, del personale e dei collaboratori di segreteria e degli arbitri. In particolare l’ufficio: a) nomina degli arbitri su richiesta degli interessati; b) cura la conservazione e registrazione, ex legge, degli atti e dei procedimenti; c) verifica l’ottemperanza della legge e del presente codice arbitrale da parte di tutti i soggetti del procedimento; d) amministra la contabilità della Camera Arbitrale; e) svolge le ulteriori funzioni e attribuzioni previste dal presente codice o impartite dall’amministratore delegato o dal responsabile della cancelleria arbitrale.
2) Consiglio Arbitrale Onorario(C.A.O.): organo consultivo di indirizzo scientifico composto da sette massimi esperti di chiara fama scelti in ambito accademico, giuridico, finanziario ed economico. Il C.A.O. nomina, al suo interno il Presidente che lo elegge a maggioranza. Il Consiglio Arbitrale Onorario svolge le seguenti attività: 1) propone le modifiche del regolamento arbitrale; 2) suggerisce le regole deontologiche dell’arbitro; 3) decide sull’istanza di ricusazione dell’arbitro; 4) delibera e approva un proprio regolamento organizzativo da valere per un periodo di tre anni. 5) decide sulle contestazioni, applicazione, esecuzione del presente regolamento su istanza depositata da chi ne ha interesse, se la contestazione è ritenuta fondata
Art. 4 – NORME APPLICABILI ALLE CONTROVERSIE.
La Camera Arbitrale amministra gli arbitrati volontari e quelli attivati su accordo tra le parti (clausola arbitrale contrattuale o compromesso). Salvo che le parti dispongano diversamente ai procedimenti si applicano: a) le disposizioni del presente regolamento arbitrale (in vigore al momento della presentazione della domanda; b) le regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione dell’arbitro; c) le disposizioni fissate dall’arbitro o dal collegio nel corso del procedimento. In caso di contestazioni sull’applicazione, esecuzione e interpretazione del presente regolamento il responsabile della camera arbitrale decide il caso entro e non oltre 10 giorni dal deposito dell’istanza presentata dalla parte di chi ne ha interesse, se questa è ritenuta fondata.
Art. 5 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA
L’arbitro o il collegio decide il merito della controversia secondo diritto. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 1, l’arbitro decide secondo diritto In ogni caso, l’arbitro tiene conto degli usi del commercio.
ART. 6 – OGGETTO DELLE CONTROVERSIE
La Camera Arbitrale può amministrare qualunque controversia civile ad esclusione di quelle aventi ad oggetto diritti indisponibili. Le controversie di cui all’articolo 409 c.p.c., attivate presso la camera arbitrale possono essere decise dagli arbitri se le parti sono d’accordo. Qualora siano instaurati più procedimenti per controversie connesse, la Segreteria, anche su richiesta di una parte, valutata la natura della connessione, può disporre, ovvero proporre alle parti, la riunione dei procedimenti.
ART. 7 – SEDE E LINGUA DELL’ARBITRATO
Salvo che la convenzione o clausola arbitrale non indichi una lingua diversa, l’arbitrato si svolgerà in lingua italiana. L’arbitro può autorizzare il deposito di documenti in altra lingua, a condizione che siano accompagnati da una traduzione giurata in lingua italiana oppure nella lingua dell’arbitro. Salvo che il compromesso o la convenzione arbitrale non disponga diversamente, l’arbitrato si svolgerà presso la sede della camera arbitrale Omci competente o in altra sede concordata tra le parti l’arbitro e il responsabile della segreteria della camera arbitrale, anche di volta in volta.
ART. 8- ARBITRATO VOLONTARIO
1. Chiunque può depositare un procedimento arbitrale volontario, con la proposizione dell’arbitro unico presso la Camera Arbitrale Omci vertente sui diritti disponibili, anche in mancanza di compromesso o clausola arbitrale, depositando la relativa domanda.
2.Il convenuto, che intende aderire alla procedura volontaria, deve depositare la domanda di adesione nelle modalità indicate nell’art. 11 del presente regolamento.
3. Il procedimento di arbitrato volontario attivato da una parte e accettato dall’altra, è disciplinato dal presente codice regolamentare.
4. Per la nomina dell’arbitro o del collegio arbitrale di un arbitrato volontario si osservano i successivi
artt. 10 e 11.

CAPO II – COSTITUZIONE DELLE PARTI
ART. 9 – COSTITUZIONE DELL’ATTORE
1) Chi ha interesse ad avviare un arbitrato è tenuto a depositare la relativa domanda, in tante copie originali quante sono le parti chiamate più due per la segreteria, presso la sede della Camera Arbitrale competente. La domanda può essere presentata sul modulo redatto dall’organismo, scaricabile dal sito www.Omci.eu o richiesto alla Segreteria.
2) La domanda, che è sottoscritta dalla parte e dal proprio difensore, deve contenere ovvero è accompagnata da:
a) le generalità, residenza o domicilio, telefono ed email delle parti; se la parte istante è persona giuridica, questa deve allegare l’attestazione dei poteri conferiti al rappresentante legale; b) l’esposizione dei fatti che hanno originato la controversia, le ragioni della pretesa e il valore della lite (se conosciuto); c) l’allegazione dei mezzi di prova a sostegno della domanda e ogni altro documento che la parte ritenga utile produrre, a pena di decadenza. Previa indicazione nella domanda, è consentito alla parte istante di depositare i documenti mancanti (a titolo esemplificativo, ma non tassativo: perizie, consulenze tecniche, atti pubblici etc. etc.), almeno 10 giorni prima della data della seconda udienza; d) l’indicazione della modalità di scelta dell’arbitro unico o del collegio arbitrale come previsto nell’art. 13, secondo comma del presente regolamento e) l’atto pubblico o privato contente la clausola arbitrale o la convenzione arbitrale; f) l’atto di nomina del difensore di fiducia e/o del professionista consulente; g) l’eventuale nomina del procuratore munito di procura generale o speciale conferita ad hoc; h) copia del bonifico attestante il versamento dellespese di attivazione del procedimento.
3) Entro due giorni dal deposito della domanda di arbitrato la Segreteria fissa la data dell’udienza preliminare, che dovrà svolgersi entro e non oltre 45 giorni, e la comunica all’ attore (istante);
ART. 9 BIS – COMUNICAZIONE AL CONVENUTO DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE.
La comunicazione al convenuto dell’avvio del procedimento arbitrale e della fissazione dell’udienza preliminare è fatta dall’attore o dalla camera arbitrale su richiesta di quest’ultimo a mezzo lettera raccomandata, posta elettronica certificata o con ogni altro mezzo che ne accerti il ricevimento: a) la domanda di arbitrato; b) la data dell’udienza preliminare e il regolamento della camera arbitrale che include modalità di nomina degli arbitri, le spese di segreteria e il compenso degli arbitri, determinati in base al tariffario di cui all’allegato a del presente regolamento.
ART. 10 – COSTITUZIONE DEL CONVENUTO
1) Il convenuto deve depositare presso la sede della Camera Arbitrale Omci competente la domanda di adesione al procedimento, in tante copie originali quante sono le parti chiamate più due per la segreteria, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’udienza preliminare e comunicarla contestualmente all’attore con ogni mezzo che ne accerti la ricezione.
2) L’istanza di adesione al procedimento arbitrale rituale, che è sottoscritta dal convenuto e dal difensore nominato, deve contenere ovvero essere
accompagnata da: a) le generalità, residenza o domicilio, telefono ed email del convenuto; se la parte convenuta è persona giuridica, questa deve allegare ‘attestazione dei poteri conferiti al rappresentante legale; b) L’indicazione dei fatti e delle argomentazioni contrarie alla domanda dell’attore e a sostegno delle eventuali domande riconvenzionali; c) le ragioni della propria pretesa e controvalore oggetto della lite (se conosciuto). d) l’indicazione dei mezzi di prova a sostegno della propria difesa e ogni altro documento che il convenuto ritenga utile produrre, a pena di decadenza. Previa indicazione nella domanda di adesione, è consentito alla parte convenuta di depositare i documenti mancanti (a titolo esemplificativo, ma non tassativo: perizie, consulenze tecniche, atti pubblici, bilanci etc. etc.), almeno 10 giorni prima della data della seconda udienza; e) l’indicazione della nomina dell’arbitro prescelto in base alle disposizioni contenute nell’art. 13, comma del presente regolamento (casi in cui il procedimento è amministrato da un collegio arbitrale) f) l’atto pubblico o privato contente la clausola o la convenzione arbitrale; g) L’atto di nomina del difensore di fiducia e/o del professionista consulente di parte h) L’eventuale nomina del procuratore munito di procura speciale conferita ad hoc; i) copia del bonifico attestante il versamento delle spese di attivazione del procedimento.
ART. 11 – CONTUMACIA DEL CONVENUTO
Se il convenuto non si costituisce nei termini fissati dal presente regolamento o da quelli indicati nella clausola o nel compromesso arbitrale da lui sottoscritta, la nomina dell’arbitro sarà fatta dal responsabile dell’organismo e il procedimento prosegue in sua assenza sino alla pronuncia del lodo.
ART. 12 – REPLICA DELL’ATTORE E CONTROREPLICA DEL CONVENUTO
L’attore può replicare al convenuto allegando ogni documento ritenuto utile per le proprie difese, depositando memorie di replica non oltre 20 giorni prima della data fissata per la seconda udienza. Il convenuto ha facoltà di controreplicare alla replica dell’attore non oltre 10 giorni prima della data della seconda udienza.

CAPO III – DELL’ARBITRO
ART. 13 – NOMINA DELL’ARBITRO (unico o collegiale).
1.Nei procedimenti amministrati dalla Camera Arbitrale Omci possono essere nominati solo arbitri iscritti nell’ elenco predisposto dalla camera medesima, salvo che le parti non dispongano diversamente, anche Esterni All'omci.
2.L’arbitro può essere unico o collegiale: a) nomina dell’arbitro unico: con il deposito dell’istanza di arbitrato l’attore propone una terna di tre arbitri, scelti tra quelli inseriti nell’elenco della camera arbitrale Omci, conferendo al convenuto la facoltà di scegliere, da tale terna, l’arbitro da lui ritenuto più idoneo ad amministrare il procedimento arbitrale. b) nomina del collegio arbitrale: Se non è diversamente pattuito il Collegio viene costituito nel seguente modo:
a) ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta di adesione nomina un arbitro; se la parte non vi provvede l’arbitro è nominato dal responsabile della camera arbitrale Omci; il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, è nominato dal responsabile della camera arbitrale Omci 3. Quando la convenzione o la clausola arbitrale non indica il numero degli arbitri per la loro nomina si procede come segue: sino ad un valore di 250.000 € si procede con la nomina di un arbitro unico; se la controversia ha un valore superiore a 250.000 o si tratta di una questione di valore indeterminabile si procede alla nomina di un collegio Arbitrale.
ART.14 – RICUSAZIONE DELL’ARBITRO
Ciascuna parte può ricusare l’arbitro nominato dall’altra parte per i motivi indicati nell’art. 51, 1° comma c.p.c., ed in ogni altro caso in cui esistano gravi motivate ragioni idonee a porre in dubbio l’indipendenza o imparzialità. La ricusazione è proposta mediante ricorso al Consiglio Arbitrale e per conoscenza al responsabile della Camera Arbitrale entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione della nomina o dalla avvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il Consiglio Arbitrale o il responsabile dell’organismo pronuncia, sentito l’arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, il provvedimento di ricusazione o del suo rifiuto. La parte può ricusare l’arbitro che essa stessa ha scelto solo se abbia conosciuto successivamente alla nomina i fatti posti a fondamento della ricusazione. In tal caso deve proporre l’istanza relativa nei dieci giorni successivi a tale conoscenza. Se l’arbitro viene ricusato la parte che lo ha nominato ha diritto di nominarne un altro Nei casi previsti dall’art.51, 1° comma c.p.c., l’arbitro ha il dovere di astenersi. Sulla ricusazione decide il Consiglio Arbitrale che decide a maggioranza dopo aver sentito l’arbitro Le determinazioni sulla ricusazione vengono attuate dal responsabile della cancelleria.
ART.15 – SOSTITUZIONE DELL’ARBITRO
Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto stabilito negli articoli precedenti. Se chi ne ha interesse non provvede nelle modalità sopra indicate, la nomina è fatta dal responsabile della segreteria
ART. 16 – ACCETTAZIONE E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E RISERVATEZZA.
1) L’accettazione della nomina di arbitro deve pervenire alla segreteria della camera arbitrale con qualunque mezzo che ne accerti la ricezione, a pena di decadenza, entro il termine di 48 ore dalla data e dell’ora del ricevimento della comunicazione della nomina.
2) L’accettazione dell’arbitro dovrà contenere autodichiarazione di indipendenza, imparzialità, riservatezza e l’insussistenza di interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia e tutto quanto è indicato al 1° comma, n. da 2 a 6, dell’art. 815 c.p.c.
ART. 17 RESPONSABILITÀ DELL’ARBITRO
Risponde dei danni cagionati alle parti l’arbitro che:
1) con dolo o colpa grave ha omesso o ritardato atti dovuti ed è stato perciò dichiarato decaduto, ovvero ha rinunciato all’incarico senza giustificato motivo;
2) con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato dal regolamento di procedura o indicato nella clausola arbitrale.
Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i limiti previsti dall’articolo 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117. L’azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso previsto dal primo comma, n. 1. Se è stato pronunciato il lodo, l’azione di responsabilità può essere proposta soltanto dopo l’accoglimento dell’impugnazione con sentenza passata in giudicato e per i motivi per cui l’impugnazione è stata accolta. Se la responsabilità non dipende da dolo dell’arbitro, la misura del risarcimento non può superare una somma pari al triplo del compensò convenuto o, in mancanza di determinazione convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa massima applicabile. Nei casi di responsabilità dell’arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione. Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.
ART. 18 – RAPPORTI TRA ARBITRI E AUTORITÀ GIUDIZIARIA
La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d’arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43. L’eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta. La mancata proposizione dell’eccezione esclude la competenza arbitrale limitatamente alla controversia decisa in quel giudizio. Nei rapporti tra arbitrato e processo non si applicano regole corrispondenti agli articoli 44, 45, 48, 50 e 295 (1). In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad oggetto l’invalidita’ o nefficacia della convenzione d’arbitrato. (1) La Corte Cost. Con sent. 16- 19 luglio 2013, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’articolo 819-ter, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’articolo 50 del codice di procedura civile”.

CAPO IV – SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
ART.19 – COMPUTO DEI TERMINI
Per il computo dei termini si richiama l’art. 155 c.p.c. Ai fini della scadenza dei termini, il sabato è considerato giorno festivo. I termini si considerano perentori, se no diversamente espresso. I termini sono sospesi nel periodo dal 1º agosto al 31 agosto
ART. 20 – UDIENZE E ISTRUZIONE PROBATORIA
1) Le parti devono comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri, che devono depositare in udienza la delega scritta in base alla quale agiscono, unitamente a copia di un loro documento di identità e di quello del delegante.
2) Il procedimento innanzi all’arbitro si svolge in forma orale e senza formalità nel rispetto del contraddittorio e di tutti i presenti.
3) Per ogni udienza l’arbitro deve redigere relativo verbale e inoltre può: a) ascoltare direttamente le parti e disporre o ammettere prove testimoniali, anche per iscritto, a cura e onere delle parti interessate che assicurano la presenza dei testi nel giorno e el luogo fissato per l’audizione; b) assumere mezzi di prova sia d’ufficio che su richiesta di parte, assicurando la parità di trattamento; c) compiere tutti gli atti da lui ritenuti necessari o utili allo svolgimento della procedura. 4) Nella fissazione delle successive udienze l’arbitro terrà conto, entro certi limiti, delle esigenze delle parti e dei loro avvocati o dei consulenti tecnici nominati o da nominarsi nonché dei termini per la pubblicazione del lodo.
ART. 21 SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO.
Gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:
1) quando anche un sole delle parti non versa le anticipazioni di spese prevedibili e d’indennità nelle modalità e nella misura a carico di ciascuna parte stabilita dalla segreteria della camera arbitrale.
2) quando il procedimento arbitrale dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell’articolo 75 del codice di procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all’autorità giudiziaria;
3) se sorge questione pregiudiziale su materia che non può essere oggetto di convenzione d’arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;
4) quando l’arbitro rimette alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi dell’articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Se nel procedimento arbitrale è invocata l’autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica il secondo comma dell’articolo 337 del cpc. Una volta disposta la sospensione, il procedimentoì si estingue se nessuna parte deposita presso la  Camera Arbitrale e all’arbitro istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla cessazione della causa di sospensione. Nel caso previsto dal primo comma, numero 3), il procedimento si estingue altresì se entro novanta giorni dall’ordinanza di sospensione essuna parte deposita presso gli arbitri copia autentica dell’atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all’autorità giudiziaria. Le spese e onorario dell’arbitro sono comunque dovute dalle parti, in solido tra loro in caso di L’estinzione del procedimento arbitrale
ART.22 – UDIENZA PRELIMINARE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE
Alla prima udienza, l’arbitro verifica la regolarità della costituzione delle parti o in mancanza invita a completare o a mettere in regola atti e documenti. L’arbitro interroga liberamente le parti e chiede chiarimenti. Valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, l’arbitro propone il tentativo di conciliazione alle parti. Se queste accettano, l’arbitro sospende il procedimento e rinvia le stesse all’organismo di mediazione Omci per il relativo esperimento, che sarà effettuato nelle modalità e formalità indicate nel comma 2, art. 5 del c.l. 28/2010 in quanto compatibili. L’arbitro, nel disporre la sospensione del procedimento per l’espletamento del tentativo di mediazione, fissa udienza nei successivi 10 giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 6, comma 1 del D. Lgs n. 28/2010, che è ridotto della metà. Se le parti non aderiscono al tentativo di conciliazione, l’arbitro fissa la data della nuova udienza, con l’avvertenza che l’eventuale replica e controreplica dovranno essere depositate per l’attore non oltre 20 giorni prima e per il convenuto non oltre 10 giorni prima della data della seconda udienza.
ART. 23 – CONSULENZE TECNICHE
L’arbitro può nominare, su richiesta congiunta o di una sola parte ovvero di sua iniziativa, uno o più consulenti tecnici o delegarne la loro nomina alla Segreteria. Il consulente tecnico d’ufficio deve ottemperare ai propri doveri in osservanza delle leggi, del Regolamento e dell’eventuale codice deontologico dell’albo professionale di appartenenza, nonché alle disposizioni indicate nell’atto di nomina. Se sono nominati consulenti d’ufficio, le parti possono nominare dei propri consulenti tecnici. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti e ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni peritali. Il compenso spettante al consulente tecnico di parte è a carico di chi lo ha nominato. Il compenso del consulente tecnico d’ufficio, tenendo conto delle tariffe professionali di appartenenza, sarà determinato è posto a carico secondo quanto disposto nel lodo arbitrale.
ART. 24 – DOMANDE NUOVE
Su accordo delle parti, anche nel corso del procedimento, l’arbitro valuta l’ammissibilità di nuove domande e dei termini, entro i quali vanno depositate, tenuto conto delle circostanze del caso, del rapporto con la domanda principale e lo stato del procedimento.
ART. 25 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
Quando l’arbitro ritiene maturo il procedimento per la pronuncia del lodo definitivo, dichiara chiusa l’istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni, fissando un termine per il loro deposito. Dopo la chiusura dell’istruzione, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie.
ART. 26 – RINUNCIA AL PROCEDIMENTO
Le parti o i loro difensori comunicano per iscritto, ma a firma congiunta, alla Segreteria la rinuncia al procedimento, per transazione o altro motivo, così esonerando l’arbitro dall’obbligo di pronuncia del lodo. In tal caso, se la rinuncia al procedimento è pervenuta entro la seconda udienza, fermo restando le spese dovute alla Camera Arbitrale, il compenso dell’arbitro potrà essere ridotto sino alla metà.

CAPO V – IL LODO ARBITRALE
ART. 27 – FORMA E CONTENUTO DEL LODO
1) Il lodo è redatto per iscritto e deve contenere: a) L’indicazione della camera arbitrale presso la quale si svolge il procedimento, il nominativo dell’arbitro, delle parti, dei loro difensori; b) L’indicazione della convenzione o clausola arbitrale c) L’indicazione delle conclusioni delle parti; d) L’esposizione sommaria dei motivi della decisione; e) il dispositivo; f) il dettaglio delle spese, onorari degli arbitri, i costi del procedimento e le spese di difesa a carico di ciascuna parte.
2) In caso di collegio arbitrale, il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i membri e assunto a maggioranza di voti.
ART. 28 – DELIBERAZIONE, DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO
1) La deliberazione e il deposito del lodo, da parte dell’arbitro, devono avvenire tassativamente non oltre sei mesi dall’accettazione della nomina dell’arbitro.
2) In caso di particolare complessità il termine della deliberazione e il deposito del lodo può essere prorogato sino ad un massimo sei mesi dal termine indicato al comma precedente, a condizione che il rinvio venga motivato con verbale e comunicato non oltre la data della seconda udienza, alle parti, alla Segreteria e al consiglio arbitrale che esprimerà un parere non vincolante.
3) I termini di cui al comma 2 possono essere concessi dall’arbitro su richiesta concorde delle parti.
4) Il termine finale di cui sopra (6 mesi o 12 mesi) sono tassativi e non può essere in nessun caso superato.
5) L’arbitro deve depositare presso la Segreteria il lodo entro e non oltre il termine perentorio di tre giorni dalla sua deliberazione, in tanti originali quante sono le parti più uno.
6) La Segreteria trasmette il lodo, entro tre giorni lavorativi dalla data del deposito, a ciascuna parte con qualunque mezzo che ne accerti la ricezione, a condizione che le stesse abbiano provveduto al saldo del versamento delle spese e agli onorari degli arbitri.
ART. 29 EFFICACIA DEL LODO
Salvo quanto disposto dall’articolo 825 c.p.c., il lodo ha, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria.
ART. 30 – CORREZIONE DEL LODO
L’istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale entro i successivi 20 giorni dal ricevimento del lodo. L’arbitro, sentite le parti, decide con provvedimento sulla correzione del lodo entro 30 giorni dal ricevimento della istanza. Il provvedimento di correzione del lodo, se accolto, è considerato parte integrante del lodo. In caso di correzione del lodo, nessun onere verrà posto a carico della parte che lo ha richiesto.

CAPO VI – SPESE DEL PROCEDIMENTO
ART. 31 – COSTI DEL PROCEDIMENTO
1) Attore e convenuto sono tenuti al versamento di € 150(cento), oltre ad IVA a titolo di spese di deposito della domanda di arbitrato e per quella di adesione al procedimento.
2) Con la costituzione del convenuto (ai sensi dell’art. 10 primo comma del presente regolamento), il procedimento si intende avviato e pertanto saranno dovute, da ciascuna delle parti e in solido tra gli stessi, le spese di segreteria e l’onorario degli arbitri calcolabili sulla base del valore della controversia nelle modalità indicate nell’allegato. A del presente Regolamento); Ciascuna parte è tenuta, su semplice richiesta della Segreteria, al versamento delle spese di segreteria e degli acconti sugli onorari. Il mancato pagamento nei termini indicati dalla Segreteria comporterà la sospensione del procedimento, che sarà riassunto con l’esibizione del documento attestante il pagamento di tali spese.
3) I costi del procedimento (spese di deposito di segreteria e onorari dell’arbitro), indipendentemente da quanto dichiarato dall’istante e/ o dal convenuto, sono determinati in base lalla indennità  che tiene conto del valore della controversia. Il rilascio del lodo è condizionato al versamento integrale delle spese e dell’onorario dell’arbitro. Resta fermo il principio della solidarietà nelle obbligazioni delle parti costituite, salvo rivalsa tra loro, ai sensi dell’art. 1292 c.c.
4) Gli onorari degli arbitri sono determinati in base al valore della controversia, secondo le tariffe allegate al Regolamento. Nella loro determinazione, si terrà conto dell’attività svolta dall’arbitro, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza.
5) In caso di conclusione anticipata del procedimento prima di 90 giorni, l’onorario dell’arbitro può essere ridotto del 20%.
7) altre spese del procedimento: Sono escluse dai costi del procedimento, pertanto vanno pagate in anticipo in base al preventivo predisposto dalla segreteria, le seguenti voci: a) Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti sono determinati sulla base della tariffa professionale della categoria di appartenenza o previo preventivo approvato da chi l’ha richiesto. Gli onorari devono essere versati secondo le modalità fissate dall’arbitro o dalla segreteria o previo accordo con il professionista, in mancanza il procedimento sarà sospeso e sarà riassunto con l’esibizione del documento attestante il pagamento di tali spese. b) le spese di trasferte degli arbitri, dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti così calcolate : 1) Spese di viaggio (aereo o treno first class( in caso di utilizzo della propria auto le spese di trasferta saranno calcolate in base alle tariffe ACI); 2) Spese di soggiorno e pernottamento (vitto e alloggio in albergo 4 stelle); 3) sull’ammontare delle spese di trasferta si applicherà una maggiorazione del 12% a titolo di spese accessorie; 4) Su richiesta della Segreteria, le parti sono tenute ad anticipare le spese di trasferta, in mancanza, il procedimento sarà sospeso. c) marche da bollo; d) servizi di interpretariato e di traduzione dei documenti e) servizio di videoconferenza f) spese di trasferta del personale di Segreteria eventualmente presente alle udienze che si tengano fuori dei locali della Camera Arbitrale.

Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
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