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Quando il procedimento di mediazione obbligatoria ha avuto luogo, anche se su impulso del soggetto che non è gravato da tale onere, la domanda non può essere dichiarata improcedibile.

Corte d’Appello di Torino, Prima Sezione Civile, Sentenza n. 416/2021, pubblicata il 13/04/2021

SINTESI: Con la Sentenza in esame, la Corte d’Appello di Torino, dopo essersi soffermata sul contenuto della nota decisione della Cassazione a Sezioni Unite n. 19596 del 18/09/2020 e dell’art. 5, comma 2-bis, D. Lgs. 28/2010, affermava come non vada escluso, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, che possa essere la parte opponente a prendere l’iniziativa di promuovere la procedura di mediazione, determinando, con ciò, l’effetto di evitare la dichiarazione di improcedibilità, con conseguente revoca del provvedimento impugnato.
Sulla base di tale assunto, la Corte rigettava il secondo motivo dell’appello proposto da colui che aveva rivestito il ruolo di opponente in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per meglio comprendere il percorso logico-giuridico che conduceva alla decisione in commento, appare opportuno focalizzare taluni passaggi della controversia.
Accadeva che, nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 ed art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, una Banca, in veste di creditrice originaria, cedeva ad una Società, tra gli altri, anche i crediti derivanti da due finanziamenti concessi ad un soggetto privato.
Più tardi, su ricorso di detta Società, il Tribunale di Aosta emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per capitale, interessi e spese, quale saldo passivo dei menzionati finanziamenti.
L’ingiunto si opponeva al citato provvedimento e, esponendo svariate doglianze, chiedeva che il decreto ingiuntivo de quo, previa sospensione della provvisoria esecutività, venisse revocato e che il giudizio fosse dichiarato improcedibile per carenza del preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.
L’istanza avente ad oggetto la sospensione della provvisoria esecutività dell’ingiunzione veniva rigettata e il Giudice disponeva la sospensione del procedimento per l’esperimento della procedura di mediazione preventiva obbligatoria, che veniva instaurata ritualmente, ma senza esito positivo.
Successivamente, reputate inammissibili e superflue le prove dedotte dalle parti, il Tribunale di Aosta giudicava integralmente infondata l’opposizione in questione ed emetteva una Sentenza dove il decreto ingiuntivo impugnato era confermato e l’opponente subiva la condanna al pagamento delle spese del procedimento.
Come si è anticipato, parte soccombente proponeva appello contro questa decisione, sulla scorta di due motivi.
Con il secondo motivo di impugnazione, che assume rilievo in relazione al tema trattato in questa sede, l’appellante criticava il comportamento ostruzionistico tenuto dalla controparte in sede di mediazione e, su tale presupposto, domandava alla Corte di tenerne conto ex artt. 88 e 91 c.p.c. ai fini della liquidazione delle spese di lite, sostenendo, altresì, che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare l’improcedibilità della domanda, stante la condotta di adesione solo formale alla procedura di mediazione, indice di malafede ed intesa ad aggirare l’obbligo di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 28/2010.
Nella propria comparsa conclusionale l’appellante richiamava la sopra menzionata Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (in base alla quale “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”), per evidenziare come, nel caso di specie, non fosse stata la controparte ad aver introdotto la mediazione, pur essendovi tenuta e, per di più, nel momento in cui tale incombente aveva avuto luogo a cura dell’opponente, la parte opposta aveva rifiutato di svolgere una concreta trattativa, violando in tal modo lo spirito della norma, con conseguente improcedibilità del giudizio. 
Analizzando la censura in questione, la Corte obiettava che, relativamente all’eccezione di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione preventiva obbligatoria sollevata in primo grado, il Tribunale aveva dato atto della produzione, ad opera dello stesso opponente, del verbale dell’incontro di mediazione, da cui risultava come detta procedura fosse stata validamente instaurata tra le parti, entrambe presenti alla convocazione dinanzi al mediatore, ed assistite dai rispettivi difensori, sebbene la sola parte opponente avesse dichiarato, in quella sede, di voler entrare nel merito della controversia, mentre la parte opposta aveva dichiarato di non voler aderire all’invito.
Conseguentemente, a parere della Corte, il Giudice di prime cure aveva correttamente ritenuto che l’iter della procedura fosse stato idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità posta dal legislatore ex art. 5, comma 1-bis del D. Lgs. n. 28/2010, come testualmente previsto ex art. 5, comma 2-bis del medesimo provvedimento, il quale recita: “quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo”, a nulla rilevando a tal fine che una delle parti avesse rifiutato, nel corso di detto incontro, di entrare nel merito della procedura di mediazione. 

La Corte osservava, in particolare, che la richiamata pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite, nell’individuare il soggetto gravato dell’onere di promuovere la procedura in questione ai fini di evitare la dichiarazione di improcedibilità del giudizio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, non aveva comunque escluso che tale iniziativa potesse essere intrapresa anche dalla controparte, integrando il tal modo la condizione di procedibilità posta dal legislatore.
Coerentemente con quanto affermato, la Corte concludeva che quando il procedimento di mediazione obbligatoria risulta essere stato effettivamente esperito, sebbene dal soggetto non gravato da tale onere, non può essere dichiarata l’improcedibilità della domanda.
Quest’ultima conseguenza, enunciata nella ricordata Sentenza della Suprema Corte, può dunque verificarsi solo nei casi in cui la mediazione non risulta in alcun modo attivata.
Orbene, la decisione della Corte d’Appello di Torino è senz’altro frutto di un condivisibile ragionamento logico-giuridico, anche se, per via delle argomentazioni ivi espresse in materia di avveramento della condizione di procedibilità, essa resta collocata nel solco di quell’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’inciso “primo incontro” è da intendersi come lo svolgimento della fase preparatoria della mediazione, in cui il mediatore dà le informazioni e chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della procedura.
Di avviso diametralmente diverso sarebbe stato, solo qualche mese più tardi, il Tribunale di Bologna che, decidendo un caso analogo a quello fin qui narrato, con Sentenza n. 1833 del 28/07/2021 dichiarava invece improcedibile la domanda e revocava il decreto ingiuntivo opposto, esprimendo con forza la convinzione che, per considerarsi avverata la condizione di procedibilità, deve ritenersi necessario andare oltre il semplice momento informativo della mediazione, dando ad essa effettivo avvio.

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