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OMCI - Organismo di Mediazione

Presentazione Arbitrato

CAMERA ARBITRALE OMCI è MOLTO PIU' PROPENZA ALLA MEDIAZIONE CHE ALL'ARBITRATO ANVCHE X I COSTI ALTI CHE HA QUEST ULTIMO, QUINDI CHI VIENE IN MEDIAZIONE DA OMCI, LO DEVE FARE CON LA VOLONTà DI CONCILIARE!

La Camera Arbitrale Omci amministra attraverso gli arbitri che sono avvocati, giuristi Professionisti abilitati per le materie previste nelle materie arbitrale, docenti universitari, anche non appartenenti ad OMCi, ma che siano iscritti nell’eco degli arbitri , i contenziosi civili di particolare complessità insorti tra privati, imprese commerciali o gruppi industriali in tempi rapidi e vincolanti per la parte soccombente.
Come funziona? Il procedimento arbitrale Omci è disciplinato da un nuovo e dinamico regolamento, innovativo rispetto a quelli normalmente adottati dalle principali camere arbitrali italiane.
Nomina dell’arbitro: La funzione arbitrale è esercitata esclusivamente solo da giuristi, di chiara fama, iscritti nell’elenco della camera arbitrale e pubblicati sul sito web www.Omci.org. Le Modalità di nomina degli arbitri sono consultabili regolamento arbitrale che stabilisce che:
a) nomina arbitrato unico: con la domanda di arbitrato l’attore propone una terna di tre arbitri scelti tra quelli pubblicati sul sito della camera arbitrale, conferendo al convenuto la facoltà di scegliere, da tale terna, l’arbitro da lui ritenuto più idoneo ad amministrare il procedimento;
b) nomina Collegio Arbitrale: con il deposito della domanda arbitrale l’attore nomina un primo arbitro; a sua volta il convenuto nominerà il secondo arbitro. i due arbitri nominati da ciascuna delle parti nomineranno il Presidente della Corte Arbitrale. In caso di disaccordo sulla nomina il presidente del collegio sarà nominato dal presidente della camera arbitrale (consulta l’elenco dei nostri arbitri).
Durata del procedimento: il procedimento ha una durata di 6 mesi decorrenti dalla data di accettazione dell’incarico dell’arbitro o del collegio arbitrale. Nei casi di particolare complessità su richiesta delle parti e dell’arbitro, il responsabile della Camera Arbitrale, autorizza una proroga al procedimento ma il lodo deve emettersi, in ogni caso, non oltre 12 mesi.
Costi dell’arbitrato: I compensi sono ridotti del 50%, rispetto alla media delle tariffe normalmente applicate dalle principali camere arbitrali italiane (consulta le tariffe)

Controversie risolvibili con un procedimento arbitrale:

Diritto societario: Merger & Acquisition, joint Ventures; patrimoni familiari e fondazioni; liti soci o tra società e investitori;
Diritto bancario, finanziario e delle assicurazioni: Investimenti e strumenti finanziari, Finanza straordinaria ed operazioni di ristrutturazione; Finanziamenti alle imprese e “Acquisition financing”
Diritto commerciale e contratti di impresa: Contrattualistica nazionali ed internazionali; Contratti di distribuzione, fornitura e sub-fornitura
Diritto civile: Obbligazioni, divisione della proprietà, successioni ereditarie e patti di famiglia; trust, risarcimento da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa.
Copyright marchi e brevetti: know-how, Contratti di licenza e trasferimento di tecnologia, concorrenza sleale, Diritto dell’informatica;
Diritto sportivo e artistico e pubblicitario: sponsorizzazioni, enaming rights, contratti per atleti, attori e cantanti;
Real estate: Acquisizioni e cessioni di immobili, stabili e fabbricati industriali, locazioni; OMCI SI RISERVA LA FACOLTà DI NON PROCEDERE CON ARBITRATI, PER CUI VI INVIEREMO DA ALTRI. IN QUANTO OMCI é MOLTO PIù PREPARATA PER LE MEDIAZIONI!

 

IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2017

Art.1 – Accettazione dell’incarico e Regolamento .
1. Chi accetta l’incarico di arbitro in un procedimento arbitrato dalla Camera Arbitrale Omci si obbliga a svolgere l’incarico secondo in ottemperanza alla legge, al regolamento della Camera Arbitrale alle disposizioni del presente Regolmento.
2. Il presente Regolmento si applica anche al consulente tecnico d’ufficio nominato dalla camera arbitrale
Art. 2 – Competenza.
L’arbitro, quando accetta l’incarico, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta al suo ufficio di giudicante.
Art. 3 – Disponibilità.
L’arbitro, quando accetta l’incarico, dedica al suo ufficio il tempo e l’attenzione necessaria, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito possibile, impegnandosi di emettere il lodo entro i termini indicati dal regolamento arbitrale
Art. 4 – Imparzialità – Indipendenza.
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità e indipendenza insita nella funzione giudicante che si appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti, salvaguardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento e sino al decorso del termine per l’impugnazione del Lodo.
Art. 5 – Dichiarazione di imparzialità e indipendenza.
1. All’atto di accettazione dell’incarico l’arbitro è tenuto a rilasciare una dichiarazione di imparzialità e indipendenza nonché di osservazione delle leggi e del regolamento che disciplina la procedura della Camera Arbitrale.
2. L’arbitro che ritiene per qualunque fatto di non poter essere imparziale o indipendente deve rinunciare all’incarico.ì
3. in caso di accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avrebbero dovuto essere dichiarati possono essere valutati dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, fermo in ogni caso ad effettuare l’informativa sia all’autorità giudiziaria sia all’ordine professionale di appartenenza.
Art. 6 – Svolgimento del procedimento.
L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedimento. In particolare, nell’ambito dei termini indicati dal regolamento di procedura, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da consentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
Art. 7 – Comunicazioni unilaterali.
L’arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comunicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.
Art. 8 – Transazione.
L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una conciliazione ai sensi del D. lgs n. 28/2010 da attivare presso l’’organismo Omci, senza che ciò possa influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento.
Art. 11 – Deliberazione del lodo.
L’arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deliberazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sottoscrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del tribunale arbitrale.
Art. 12 – Spese e onorario dell’arbitro.
1. L’arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese.
2. L’onorario dell’arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall’arbitro, al momento dell’accettazione dell’incarico.
3. L’arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.
Art. 13 – Violazione del Regolamento
Salvo che il fatto non costituisca una violazione alla legge o al regolamento della camera arbitrale, l’arbitro che viola non una norma del presente Regolamento potrà essere sostituito nella gestione del procedimento arbitrale; nei casi più gravi potrà essere sospeso dall’esercizio arbitrale o radiato dal relativo elenco.CAMERA ARBITRALE

La Camera Arbitrale Omci amministra attraverso gli arbitri che sono avvocati, giuristi Professionisti abilitati per le materie previste nelle materie arbitrale, docenti universitari, anche non appartenenti ad OMCi, ma che siano iscritti nell’eco degli arbitr , i contenziosi civili di particolare complessità insorti tra privati, imprese commerciali o gruppi industriali in tempi rapidi e vincolanti per la parte soccombente.
Come funziona? Il procedimento arbitrale Omci è disciplinato da un nuovo e dinamico regolamento, innovativo rispetto a quelli normalmente adottati dalle principali camere arbitrali italiane.
Nomina dell’arbitro: La funzione arbitrale è esercitata esclusivamente solo da giuristi, di chiara fama, iscritti nell’elenco della camera arbitrale e pubblicati sul sito web www.Omci.eu. Le Modalità di nomina degli arbitri sono consultabili regolamento arbitrale che stabilisce che:
a) nomina arbitrato unico: con la domanda di arbitrato l’attore propone una terna di tre arbitri scelti tra quelli pubblicati sul sito della camera arbitrale, conferendo al convenuto la facoltà di scegliere, da tale terna, l’arbitro da lui ritenuto più idoneo ad amministrare il procedimento;
b) nomina Collegio Arbitrale: con il deposito della domanda arbitrale l’attore nomina un primo arbitro; a sua volta il convenuto nominerà il secondo arbitro. i due arbitri nominati da ciascuna delle parti nomineranno il Presidente della Corte Arbitrale. In caso di disaccordo sulla nomina il presidente del collegio sarà nominato dal presidente della camera arbitrale (consulta l’elenco dei nostri arbitri).
Durata del procedimento: il procedimento ha una durata di 6 mesi decorrenti dalla data di accettazione dell’incarico dell’arbitro o del collegio arbitrale. Nei casi di particolare complessità su richiesta delle parti e dell’arbitro, il responsabile della Camera Arbitrale, autorizza una proroga al procedimento ma il lodo deve emettersi, in ogni caso, non oltre 12 mesi.
Costi dell’arbitrato: I compensi sono ridotti del 50%, rispetto alla media delle tariffe normalmente applicate dalle principali camere arbitrali italiane (consulta le tariffe)

Controversie risolvibili con un procedimento arbitrale:

Diritto societario: Merger & Acquisition, joint Ventures; patrimoni familiari e fondazioni; liti soci o tra società e investitori;
Diritto bancario, finanziario e delle assicurazioni: Investimenti e strumenti finanziari, Finanza straordinaria ed operazioni di ristrutturazione; Finanziamenti alle imprese e “Acquisition financing”
Diritto commerciale e contratti di impresa: Contrattualistica nazionali ed internazionali; Contratti di distribuzione, fornitura e sub-fornitura
Diritto civile: Obbligazioni, divisione della proprietà, successioni ereditarie e patti di famiglia; trust, risarcimento da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa.
Copyright marchi e brevetti: know-how, Contratti di licenza e trasferimento di tecnologia, concorrenza sleale, Diritto dell’informatica;
Diritto sportivo e artistico e pubblicitario: sponsorizzazioni, enaming rights, contratti per atleti, attori e cantanti;
Real estate: Acquisizioni e cessioni di immobili, stabili e fabbricati industriali, locazioni;

PRIMA DI ATTIVARE UN ARBITRATO ATTENDERE SEMPRE CONFERMA DALLA SEGRETERIA.

Per le indennità vedere su idennità.

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