+ - =
+/-
OMCI - Organismo di Mediazione

DA STUDIARE BENE: Mediazione obbligatoria diventa stabile con la manovra correttiva;

Il 23 giugno 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la conversione in legge della c.d. manovrina.

Si tratta del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, recante Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Tra i vari interventi ivi previsti vi è anche una disposizione in tema di mediazione: l’art. 11-ter.

L’art. 11-ter modifica l’art. 5, comma 1-bisd.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 il quale detta, come noto, la disciplina della c.d. mediazione obbligatoria ante causamex lege: ipotesi in cui, in estrema sintesi, le parti di una controversia civile o commerciale sono obbligate, prima di rivolgersi al giudice, ad esperire (a pena di improcedibilità della domanda) il procedimento di mediazione; ciò per le controversie vertenti nelle materie elencate dall’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010.

La principale novità introdotta al riguardo dall’art. 11-ter, d.l. 50/2017, conv., con mod., nella l. 96/2017, consiste nello stabilizzare nell’ordinamento l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria la quale, prima della c.d. manovrina 2017, aveva invece natura transitoria e sperimentale.

Viene quindi eliminato il carattere temporaneo dell’istituto.

Evoluzione normativa

Nel dettaglio appare utile ricordare quanto segue.

La versione originaria del d.lgs. 28/2010 già in effetti prevedeva, all’art. 5, comma 1, la natura strutturale, e non temporanea, della mediazione c.d. obbligatoria.

Nel 2012, però, con la sentenza n. 272 del 6 dicembre, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disciplina per violazione degli artt. 76 e 77 Cost.: in estrema sintesi, la Corte Costituzionale ha affermato che l’obbligatorietà della mediazione (o meglio, la sanzione dell’improcedibilità della domanda giudiziale connessa al mancato previo esperimento del procedimento di mediazione) non poteva essere prevista con lo strumento del decreto legislativo (il d.lgs. n. 28/2010), in mancanza di esplicita indicazione in tal senso nella relativa legge delega (la l. 69/2009).

Ne consegue, ad ogni modo, che la relativa disciplina era stata espunta dal d.lgs. n. 28 del 2010.

Nel 2013, l’obbligatorietà della mediazione è stata poi reintrodotta, con alcune modifiche rispetto all’originaria disciplina, ad opera del c.d. decreto del fare, decretp legge 21 giugno 2013, n° 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, conv., con mod., nella legge 9 Agosto 2013, n° 98, Ciò con l’introduzione, nel d.lgs. 28/2010, del nuovo art 5, comma 1-bis il quale, per quanto qui rileva, prevedeva – prima della novella del 2017 – che l’obbligatorietà della mediazione doveva avere natura transitoria e sperimentale; era infatti previsto che:

  • detta disciplina doveva avere efficacia per soli quattro anni;
  • al termine di due anni dall’entrata in vigore del c.d. decreto del fare cui si è fatto cenno, il Ministero della giustizia era chiamato ad attivare il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

Il d.l. 50/2017, così come convertito nella l. 96/2017, ha invece espunto dette disposizioni dall’art. 5, comma 1-bis. Da ciò discende che la disciplina della c.d. mediazione obbligatoria diviene strutturale, e non più a termine.

Può quindi osservarsi che, in seguito alla c.d. manovrina, da un lato, secondo esplicitate intenzioni del Legislatore del 2017, la c.d. mediazione obbligatoria è ritornata ad avere carattere strutturale come prevedeva originariamente il d.lgs. 28 del 2010, dall’altro che l’attuale disciplina di tale ipotesi di mediazione non è quella prevista dal legislatore delegato del 2010, bensì quella scaturente delle modifiche apportate al riguardo, in particolare, dal c.d. decreto del fare (d.l. 69/2013, conv. con mod. in l. 98/2013).

Mediazione e crescita economica del Paese

L’art. 11-ter, d.l. 50/2010, conv., con mod., nella l. 96/2017, è stato aggiunto in sede di conversione in legge n. 96 del richiamato d.l. 50.

Come noto, il d.l. 50/2017 cit. è volto, in estrema sintesi a porre in essere misure a favore della crescita economica del Paese. Se da un lato, quindi, l’art. 11-ter, che stabilizza nell’ordinamento l’efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria, potrebbe apparire norma non del tutto in linea con l’oggetto del provvedimento normativo in questione, sotto altra visione prospettica va ricordato come l’istituto della mediazione sia direttamente connesso all’obiettivo della riduzione dell’alto livello del contenzioso civile: gli strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie, difatti, producono un deflazionamento del carico di lavoro gravante sugli Uffici giudiziari e, quindi, contribuiscono ad abbreviare la durata dei procedimenti civili, con evidenti ricadute positive dal punto di vista economico-competitivo dell’intero Sistema Paese.

In questo contesto emerge il collegamento tra mediazione, e, in particolare, mediazione c.d. obbligatoria, e crescita economica del Paese.

Ad ogni modo, gli stessi atti parlamentari ricordano che, “come si può apprezzare dai dati statistici forniti dalla Direzione generale di statistica del Ministero della Giustizia, nel 2016 sono state avviate 183.977 mediazioni

(196.247 nel 2015, 179.587 nel 2014); la percentuale di successo della mediazione obbligatoria è pari al 23% dei casi (21,2% nel 2015, 21,4% nel 2014)” . A ciò può aggiungersi come la maggioranza dei procedimenti di mediazione sia di natura obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010 (circa l’80%, dato 2015).

Va osservato, quanto alla collocazione sistematica della novella in parola, come la stabilizzazione della disciplina della mediazione obbligatoria prevista dall’art. 11-ter cit. sia stata fatta rientrare, forse un po’ frettolosamente, all’interno del Capo II del d.l. 50/2017 in parola, capo rubricato “Disposizioni in materia di giustizia tributaria”.

Da ultimo, è appena il caso di rilevare come la disciplina della mediazione c.d. obbligatoria di cui all’art. 5, comma 1-bis ben potrebbe necessitare di essere aggiornata alla recente l. 17 marzo 2017 n. 24.. Potrebbe quindi apparire opportuno che l’art. 5, comma 1-bis in parola richiami esplicitamente la nuova l. 24/2017 (come lo stesso comma 1-bis peraltro già fa con riferimento al d.lgs. 179/2007 ed al d.lgs. 385/1993).

Conseguenze pratiche

Tutto ciò considerato, alla luce dell’attuale disciplina della mediazione di cui al novellato d.lgs. 28/2010, rimangono operative tutte le quattro ipotesi di mediazione:

  • mediazione facoltativa (o volontaria);
  • mediazione c.d. obbligatoria (ex lege o ante causam);
  • mediazione delegata (o demandata);
  • mediazione concordata (o consensuale).

Quanto alla mediazione c.d. obbligatoria si ricorda che il richiamato art. 5, comma 1-bis prevede che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia vertente in una materia ivi elencata “è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione (…). L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

regole dettate per la mediazione obbligatoria oggi vigente:

a) l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;

b) nel procedimento di mediazione è prevista l’assistenza obbligatoria dell’avvocato;

c) di conseguenza, ex art. 12, comma 1, d.lgs. 28/2010 l’eventuale accordo conciliativo, sottoscritto quindi oltre che dal Mediatore che Verifica l'identità delle Parti, forma il Verbale, dalle parti, anche dagli avvocati che attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo;

d)     sussiste inoltre, per tali materie, l’obbligo di informativa dell’avvocato nei confronti del cliente come disciplinato dall’art. 3, comma 4 d.lgs. 28/2010: all'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato, oltre all’informativa sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione (con relative agevolazioni fiscali), “informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”.

e) qualora il giudice rilevi che il procedimento di mediazione è iniziato, ma non si è concluso, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 (tre mesi); allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione;

f) in tema di mancata partecipazione della parte al procedimento di mediazione, il giudice (art. 8, comma 4-bis):

  • dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. (il quale prevede che: “il giudice può desumere argomenti di prova dalle risposte che le parti gli danno a norma dell'articolo seguente, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”);
  • condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’art. 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;

g) in tema di spese connesse al procedimento di mediazione (art. 17):

  • all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (a tale fine la norma dispone espressamente che “la parte è tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato”);

Ulteriori novità introdotte in tema di mediazione della c.d. manovrina del 2017

Il nuovo intervento normativo, inoltre, prevede che a decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisca annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del riformato art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010.

  • Il Dicastero della giustizia, quindi, sarà tenuto a riferire al Parlamento sugli effetti prodotti ogni anno dall’applicazione della mediazione c.d. obbligatoria.
  • Viene di contro eliminata la norma che chiamava, al termine di due anni dall’entrata in vigore del c.d. decreto del fare del 2013, il Ministero della giustizia ad attivare il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

 

 

 

 

Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.