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Mediazione, dai Giudici l'antidoto

  Mediazione, dai giudici l'antidoto : Stop alla mediazione intesa come mero, formale, passaggio burocratico, e benvenuta mediazione intesa invece come momento concreto ed effettivo di confronto tra le parti per dirimere più velocemente i conflitti. Una procedura che d'ora in poi, quando disposta dal giudice, dovrà svolgersi con la presenza personale delle parti e come momento di mediazione vera e propria. Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, con ordinanza, ha fissato i requisiti per soddisfare la condizione di procedibilità ex art. 5, comma 2, del dlgs 28/2010 in materia di mediazione disposta dal giudice. Si tratta di una pronuncia innovativa, perché sino a questo momento, a seguito della modifica al dlgs 28 dell'agosto 2013 (in vigore dal 21 settembre 2013 - art. 84 dl n. 69/2013; legge 98/2013), anche l'ordine del giudice era inteso come un invito a partecipare a un primo incontro informativo, durante il quale le parti potevano decidere se iniziare o meno il procedimento di mediazione vero e proprio. In particolare l'art. 8 del d. lgs 28/10 s.m.i. prevede che durante il primo incontro il mediatore chiarisca alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e inviti poi le parti e i loro avvocati a esprimersi una volta Valutato il Mediatore l’inesistenza di Motivi Oggettivi per non proseguire, sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e con l’assenso delle parti e degli Avvocati (il non Voler proseguire con questa sentenza e molte altre a susseguirsi, dovrà essere correlato da Motivi Oggettivi a disposizione del Giudice, che Valuterà la Fondatezza o meno), in caso non si proceda con lo svolgimento della Mediazione Demandata o obbligatoria e non come fatto da molti sino a questa sentenza, non presentarsi proprio, o presentarsi solo al 1° incontro, sminuendo cosi il Lavoro del Mediatore e del Giudice a Burocrate. Questa norma, finiva per essere molto apprezzata perché consentiva alle parti di trovarsi a un tavolo di mediazione a titolo praticamente gratuito (è previsto solo il pagamento delle spese di segreteria, pari a 40 o 80 euro oltre Iva), ma nella prassi si è rivelata disfunzionale. Gli organismi e i mediatori non possono permettersi di dedicare molto tempo a questi incontri che, quindi, tendono a rivelarsi meri adempimenti burocratici per ottenere un verbale negativo o per avviare trattative al di fuori delle sedi degli Organismi. In tal modo viene vanificato l'intento del legislatore, che era quello di consentire alle parti di scegliere in modo consapevole e a costi bassissimi se avviare un procedimento di mediazione o meno. L'art. 5, comma 1 Bis e comma 2 del d.lgs 28/2010 stabilisce che «il giudice, (Art. 5 comma 2) anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello». Il giudice di Firenze ha applicato un'interpretazione teleologica della norma, tenendo conto della ratio della legge sulla mediazione e della direttiva 2008/52/Ce. Esaminando il caso concreto ha rilevato che all'esito della discussione con i difensori e alla luce della natura della causa, si rendeva particolarmente adeguato il ricorso a soluzioni amichevoli della medesima in quanto si trattava di rapporto di natura condominiale iniziato 14 anni prima, potevano essere intercorsi difetti di comunicazione tra le parti all'epoca dell'accordo, le parti avevano già avviato delle trattative che tuttavia non stavano producendo un risultato positivo. Ciò premesso, ha ritenuto che ricorresse il presupposto per ordinare l'invio in mediazione; ha, però precisato che, affinché l'ordine del giudice potesse ritenersi correttamente eseguito (e la condizione di procedibilità verificata) la mediazione doveva svolgersi con la presenza personale delle parti e andava esperito il tentativo di mediazione vero e proprio. Di Debora Ravenna (Italia oggi)

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