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OMCI - Organismo di Mediazione

La domanda di mediazione e la data del primo incontro devono essere comunicati personalmente alla parte invitata, non risultando sufficiente la comunicazione alla pec del legale privo di rappresentanza sostanziale in mediazione;

Tribunale di Napoli, 07.06.2023, Sentenza n. 5900, giudice Estensore Pastore.

SINTESI: ll caso in esame riguarda un’opposizione a decreto ingiuntivo in un contratto di finanziamento.

Alla prima udienza, il Giudice assegnava alle parti il termine di Legge per proporre la domanda di mediazione.
Parte opposta presentava la domanda di mediazione.
La domanda di mediazione ed il verbale del primo incontro venivano notificati alla casella PEC del legale difensore della parte opponente che non si presentava all ’incontro di mediazione e non era rappresentante sostanziale, ma solo difensore nel giudizio.
In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:

  • Nella mediazione obbligatoria la condizione di procedibilitò si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo;
  • alla presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda;
  • la domanda e la data del primo incontro devono essere comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante;
  • al primo incontro e agli incontri successivi le parti devono partecipare personalmente con l'assistenza dell'avvocato;
  • la domanda di mediazione e la data del primo incontro vanno comunicate personalmente all'altra parte oppure al difensore che ne sia anche rappresentante sostanziale;
  • la domanda di mediazione ed il verbale del primo incontro sono stati notificati alla pec del difensore privo di rappresentanza sostanziale in mediazione;
  • pertanto, il primo incontro dinanzi al mediatore non si è svolto regolarmente e la condizione di procedibilità non si è realizzata;
  • parte opposta avrebbe potuto trasmettere la domanda e la data del primo incontro alla parte attrice personalmente.

Per tali motivi, la domanda proposta col ricorso monitorio è stata dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo è stato revocato, con soccombenza delle spese processuali. Si fa presente ch non pagare la mediazione equivale a dover pagare il decreto ingiuntivo eseguito e se la responsabilità è dell'avvovato che non ha informato il suo cliente, la parte può chiedere l'annullamento del contratto e chiedeere tutti i danni, inoltre la fattura è registrata all'agenzia delle entrate tramite fattura elettronica, visimibile quindi alla guardia di finanza che come nel gratuto patrocinio, potrà fare un'ispezione. Inoltre chi non paga passa subito dalla parte del torto e quindi sarà sottoposto anche a sanzioni amministrative e il suo avvocato sarà segnalato al suo ordine nazionale, che prenderà i provvedimenti del caso.

Copyright © 2024 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
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