La mediazione può concludersi con un accordo o senza, l’esito condiziona ciò che accade dopo la conclusione della procedura;
La mediazione civile e commerciale
La procedura di mediazione civile e commerciale disciplinata dal decreto legislativo n. 28/2010 s.m.i. è obbligatoria nei casi specifici previsti dalla legge. L’articolo 5 comma 1 del decreto citato elenca per questo le diverse materie che prevedono l’attivazione obbligatoria della mediazione prima del giudizio, in quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In caso quindi di mancata attivazione della procedura di mediazione in una delle materie in cui è obbligatoria, la domanda avanzata in giudizio verrà respinta. Al di fuori di queste ipotesi le parti sono libere di risolvere le loro controversie in mediazione, anche perché questa procedura stragiudiziale presenta numerosi vantaggi rispetto al giudizio. Essa è assai più rapida, economica e snella rispetto al processo civile. Lo scopo primario di questa procedura è infatti quello di arrivare in tempi brevi a un accordo tra le parti, grazie all’intervento del mediatore, soggetto terzo e imparziale rispetto ai soggetti in lite.
Possibili esiti della mediazione
Il raggiungimento dell’accordo non è tuttavia un esito così scontato. La presenza di un buon mediatore è senza dubbio fondamentale, ma la mediazione presuppone, prima di tutto, la volontà delle parti di accettare qualche compromesso per portare a casa un risultato soddisfacente per entrambe. Solo in presenza di questi presupposti l’esito della mediazione sarà positivo. La stessa si concluderà quindi con un accordo, che il mediatore allegherà al processo verbale. L’alternativa è rappresentata dal mancato raggiungimento dell’accordo di mediazione con conseguente verbalizzazione dell’esito negativo della procedura. Conclusione che può verificarsi anche al termine del primo incontro e che deve essere verbalizzata dal mediatore. La mediazione quindi, avviata depositando la relativa domanda anche presso una delle sedi di OMCI, può concludersi in modo positivo o negativo.
Un aspetto questo molto importante della procedura perché dall’esito della stessa scaturiscono, per legge, diverse conseguenze ed effetti.
Cosa accade se le parti raggiungono un accordo in mediazione
Quando le parti concludono un accordo in mediazione questo costituisce un titolo esecutivo quando viene sottoscritto anche dagli avvocati che hanno assistito le parti o omologato con decreto dal Presidente del tribunale competente.
Questo documento assume cioè la stessa forza di una sentenza, e se una delle parti dell’accordo non dovesse adempiere gli obblighi assunti nell’accordo, l’altra parte ha la possibilità avviare nei suoi confronti l’esecuzione forzata, senza ulteriori formalità.
Cosa succede se l’esito della mediazione è negativo
In caso contrario, ossia in assenza di un accordo, la parte che ha preso l’iniziativa della mediazione può sempre ricorrere in giudizio per far valere le sue ragioni. La legge però prevede conseguenze specifiche se la causa del fallimento della mediazione è rappresentati dal rifiuto di una delle parti della proposta di conciliazione del mediatore. Nello specifico, se la sentenza che conclude il successivo giudizio dovesse corrispondere alla proposta del mediatore e chi ha vinto la causa è proprio il soggetto che l’ha rifiutata senza un giustificato motivo, costui non potrà ottenere la condanna della controparte al pagamento delle spese del processo.
Non solo, il giudice lo condannerà anche a rimborsare le spese sostenute dalla parte avversa relative allo stesso periodo e a pagare allo Stato un importo pari al contributo unificato.