Operative le norme che prevedono il deposito telematico come modalità esclusiva per tutte le giurisdizioni e il nuovo procedimento di mediazione;
Dopo le novità entrate in vigore il 28 febbraio scorso, dal 30 giugno è arrivato l’ultimo step della Riforma Cartabia: operative le norme che prevedono il deposito telematico come modalità esclusiva per tutte le giurisdizioni, e le novità che ridisegnano il procedimento di mediazione, tra le quali l’ampliamento delle materie in cui la mediazione è d’obbligo.
Fine del processo cartaceo per i processi
La data del 30 giugno 2023 sarà in futuro ricordata come la data che ha decretato la fine del processo cartaceo. Dal 1° luglio chi intende introdurre una controversia davanti a qualunque giurisdizione, incluso il Giudice di pace, il Tribunale delle Acque pubbliche, il Tribunale per i minorenni ed il Commissario per la liquidazione degli usi civici, può farlo solo con deposito telematico e con atti informatici. L’obbligatorietà del deposito telematico vale per tutti gli atti del processo compresi quelli introduttivi del giudizio.
Estesa la Mediazione obbligatoria
Il 30 giugno 2023 registra anche l’entrata in vigore dell’ultima tranche di novità della Riforma Cartabia relative all’istituto della mediazione civile e commerciale. La mediazione è obbligatoria adesso non solo per le liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, ma anche in materia di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, di somministrazione, subfornitura e società di persone.
Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo
Entra in vigore la norma che, (recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia), in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, addossa l’onere di presentare domanda di mediazione alla parte che ha presentato il ricorso monitorio.
Nuova struttura del procedimento di mediazione
È operativa la norma che consente di derogare alla competenza dell’organismo di mediazione su accordo delle parti e quella che legittima l’amministratore di condominio a proporre istanza di mediazione o di adesione alla mediazione senza la preventiva approvazione dell’assemblea condominiale. Entrano in vigore le norme che ristrutturano il procedimento di mediazione, fissando limiti di durata massima (non superiore a tre mesi, prorogabili di ulteriori tre su accordo delle parti successivo all’instaurazione del procedimento ma antecedente alla scadenza del primo trimestre), eliminando il primo incontro “filtro” in cui le parti erano chiamate ad esprimersi in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’inizio del tentativo di mediazione ed assegnando termini per la fissazione del primo appuntamento di mediazione tra i 20 e i 40 giorni dal deposito della domanda.
Indennità di mediazione (Questo quado entreranno in Vigore le nuove Indennità, ovvero il nuovo decreto attuativo), per ora si fa come sempre:
Cambia di conseguenza la disciplina delle spese di mediazione. Le spese di avvio e le spese per il primo incontro sono dovute da ciascuna parte al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell’adesione. Se la mediazione si conclude senza l’accordo, non sono dovuti ulteriori importi. Le ulteriori spese di mediazione per la conclusione dell’accordo e per gli incontri successivi al primo sono stabiliti dal regolamento dell’organismo di mediazione, in base ai criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale.
Delegati alla mediazione
Dal 1° luglio, i soggetti diversi dalle persone fisiche potranno stare in mediazione anche avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia, mentre le persone fisiche dovranno presenziare personalmente, salva possibilità di delega in presenza di giustificati motivi. In vigore anche la norma che espressamente circoscrive l’obbligo di assistenza dell’avvocato alle sole mediazioni obbligatorie e a quelle demandate dal giudice. Al via anche la nuova disciplina sulla formazione dei mediatori, sugli organismi ed i loro responsabili.
Mediazione demandata
Dal 30 giugno entrano in vigore le norme di attuazione dei principi della legge delega sulla mediazione demandata dal giudice. Anche in sede di giudizio di appello e fino al momento della precisazione delle conclusioni, il Giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, potrà disporre, con ordinanza motivata, l’esperimento di un procedimento di mediazione. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità e se, alla data di rinvio per la verifica dell’esito della mediazione, il tentativo non è stato esperito, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale. Le ordinanze con cui il giudice demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito di mediazione demandata saranno oggetto di specifica rilevazione statistica.
Gratuito patrocinio e crediti di imposta
Entrano in vigore sempre il 30 giugno le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale obbligatoria e demandata, e quelle che riconoscono alle parti i crediti di imposta sulle spese di mediazione, e sui compensi dell’avvocato in caso di mediazione obbligatoria o demandata, nel limite di Euro 600 per procedura e con limite annuo di 2400 Euro per le persone fisiche e 24 mila Euro per le persone giuridiche. Manca ancora però il decreto ministeriale deputato a stabilire le modalità di liquidazione e pagamento delle competenze dell’avvocato ammesso al gratuito, (inclusa la possibilità di riconoscere al legale un credito di imposta o di compensazione delle somme determinate) e le modalità di riconoscimento alle parti dei crediti di imposta.