Tribunale di Napoli, 10.5.2024, sentenza n. 5377, giudice Roberta Di Clemente.
SINTESI: n una controversia in tema di impugnativa di delibera assembleare il Condominio convenuto eccepiva in via preliminare l’improcedibilità della domanda per mancanza di connessione e/o simmetria tra la domanda di mediazione e la domanda giudiziale. Secondo lo stesso, la domanda giudiziale aveva introdotto un motivo diverso e ulteriore rispetto a quello indicato nella Domanda di mediazione in merito ad un punto dell’o.d.g. Il Tribunale di Napoli ritiene fondata l’eccezione.
Al comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. 28/2010 s.m.i. si specificano i contenuti essenziali della domanda di mediazione, ossia l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della pretesa. Il contenuto di tale previsione normativa è "praticamente equivalente" a quello dell'art. 125 c.p.c., concernente i contenuti minimi che un atto promanante dalle parti deve avere. La disposizione codicistica di riferimento è l'art. 163 c.p.c., mentre, per quanto concerne la comparsa di costituzione e risposta, è l'art. 167 c.p.c.
L'applicazione dell'art. 4 implica che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale e che tale simmetria riguardi quantomeno i fatti principali. Per "ragioni della pretesa" si intende una situazione ritenuta ingiusta dal punto di vista di parte istante e per la quale potrebbe poi essere promossa un'azione di merito. Non sono invece richiesti l'equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo strettamente formale e nemmeno l'indicazione degli "elementi di diritto". Il tutto al fine di:
consentire all'istituto giuridico della mediazione civile e commerciale di espletare la funzione deflattiva;
porre la parte chiamata in mediazione nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di prendere adeguatamente posizione su di essa.
Il Tribunale conferma l’orientamento condiviso dalla giurisprudenza maggioritaria (citando Tribunali Roma 5 ottobre 23; Milano 836 del 2018, Potenza 1064 del 2020 e Pordenone 18 febbraio 2019). Nel caso di specie, il Tribunale rileva l'asimmetria tra i due atti e di conseguenza la mediazione non può considerarsi validamente svolta e non è stata impedita la decadenza dell'impugnazione della delibera condominiale. Si rinviano le Parti in Med. Demandata con richiesta di conciliare, per non incombere nelle sanzioni previste dalla Lgge.