Tribunale di Roma, 29.02.2024, sentenza n. 3910.
SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione della delibera assembleare, nella quale parte convenuta ha eccepito l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio, deducendo altresì che nell’istanza di mediazione non venivano specificati i motivi e i vizi della delibera impugnata.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la mediazione è obbligatoria in materia condominiale;
- la domanda di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa, al fine di permettere alla parte invitata di conoscere la materia del contendere e di prendere posizione già nel corso della mediazione;
- l’assenza di ogni riferimento ai singoli motivi di impugnazione o del petitum impedisce al chiamato di partecipare con cognizione alla mediazione;
- una domanda di mediazione generica sotto il profilo del petitum e della causa petendi non può considerarsi validamente espletata e comporta l'improcedibilità della domanda;
- peraltro, deve esservi corrispondenza tra l'istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, poiché diversamente la mediazione non può ritenersi validamente svolta;
- nel caso di specie, nell’istanza di mediazione depositata dalla parte attrice risultano assenti gli elementi di fatto oggetto della pretesa;
- nel caso di impugnazione della delibera assembleare, l’istanza di mediazione impedisce la decadenza della domanda giudiziale;
- di conseguenza, l’istanza e il procedimento di mediazione irregolari non realizzano l’effetto interruttivo del termine decadenziale;
- non risulta neppure possibile sanare l’improcedibilità con un nuovo esperimento di mediazione demandata dal giudice poiché ciò contrasterebbe con la specifica normativa dettata per la decadenza di termini e svilirebbe l’istituto della mediazione ad un mero adempimento burocratico.
Per tali ragioni, il Giudice ha ritenuto che la mediazione non si sia validamente svolta e ha dichiarato l’improcedibilità della domanda giudiziale ed inammissibile l’impugnazione della delibera assembleare per intervenuta decadenza ex art. 1137 cc., con condanna della parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta.