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Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta non è sufficiente depositare la Domanda di mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato;

Tribunale di Nocera Inferiore, 22.04.2024, sentenza n. 1253, giudice Jone Galasso.

 

SINTESI: In una controversia avente a oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda (l’opposizione) viene dichiarata improcedibile in quanto, secondo il giudicante, l'esperimento del tentativo di mediazione non può che essere effettivo e seppur la mediazione può registrare esito negativo, essa non può ridursi a mero onere processuale che scandisce l'accesso alla tutela giurisdizionale.

Affinché la condizione di procedibilità sia soddisfatta però non è sufficiente depositare la domanda di  mediazione, bensì occorre che l'attore sia presente al primo incontro dinanzi al mediatore, a prescindere dalla presenza del chiamato con ciò tutelando l'attore da atteggiamenti inerti di controparte (richiamando i precedenti Tribunale di Forlì 02.02.2021; Corte d'Appello di Firenze n. 65/2020 e Cass. n. 4300/2021). Diversamente, a chi resiste nel giudizio, cioè al convenuto non è posto l'onere (ha solo la facoltà) di attivare la mediazione, né deve presenziare fisicamente, a meno che non abbia, a sua volta, formulato una domanda in riconvenzionale.

La giudice si appoggia anche su Cass., n. 19596/20 sull’accesso alla giurisdizione condizionato al previo adempimento di oneri. Richiedere che l'attore sia presente personalmente al "primo" incontro destinato anche a essere "ultimo" qualora non compaia la controparte, appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: "un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria".

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Ordinario di nocera inferiore, sez. prima definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:

 

1) Dichiara Improcedibile l’opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 659/2016;

 

2) Condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di  Euro 2.800,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di Legge, IVA, CAP e una somma pari al doppio del contributo unificato.

 

Cosi Deciso in data 22 Maggio 2024                        Il Giudice: Jone Galasso

 

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