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La mancata partecipazione al 1° incontro di med. da parte delCovenuto comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale, mentre la mancata partecipazione agli incontri successivi comporta la sanzione e la valutazione della condotta delle parti;

Tribunale di Napoli nord, 07.11.2023, sentenza n. 4452, Giudice Estensore Rabuano.

SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale, rigettata l’istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e disponeva l’avvio della mediazione obbligatoria che aveva esito negativo.

In merito, il Tribunale ha rilevato quanto segue:

  • la condizione di procedibilità della domanda giudiziale obbligatoria non si avvera con la mera presentazione della domanda di mediazione, ma se il primo incontro dinanzi al mediatore, svoltosi alla presenza di tutte le parti, si conclude anche senza l'accordo.
  • Ed, infatti, la normativa prevede la sanzione della improcedibilità della domanda giudiziale nel caso di mancata attivazione della procedura di mediazione ovvero di mancata partecipazione delle parti al primo incontro, mentre la sanzione pecuniaria e la valutazione della condotta delle parti ai sensi dell’art. 116 cpc nel caso in cui le parti non partecipino ai successivi incontri, senza giustificato motivo;
  • nel caso di specie, la parte opponente avviava la procedura di mediazione, ma al primo incontro il mediatore prendeva atto dell'impossibilità di comporre la lite a seguito della mancata partecipazione della parte invitata e redigeva il relativo verbale negativo.

Per tali ragioni, il Tribunale ha dichiarato improcedibile il giudizio, condannando la parte opposta sia alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opponente, sia al pagamento in favore delle entrate del bilancio dello stato di una somma pari al doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

  • dichiara improcedibile il giudizio;
  • condanna l'opposta alla rifusione delle spese processuali in favore di parte opponente, che si liquidano in euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali, ___ e I.V.A., oltre bollo e C.U. se dovuti, da distrarsi in favore dell'Avv. ___ , dichiaratasi antistataria;
  • condanna l'opposta al pagamento in favore dell'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 518,00.

Aversa, 27.10.2023

Il Giudice Dott. ___
n. 4135/2021 - causa n. 4135/2021 R.G
Giudice/firmatari: Rabuano Arminio Salvatore, Verrone Antimo


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