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Notifica a mezzo raccomandata a/r in Paesi UE: quali sono le formalità da seguire?

La normativa UE consente agli Stati membri di procedere alla notifica a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente;

Ai fini della validità della notificazione tramite i servizi postali di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale a persona residente in altro Stato membro dell'Unione Europea, da eseguirsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente, ai sensi dell' art. 14 del Regolamento CE n. 1393/2007, non devono essere osservate formalità diverse e maggiori previste dall'ordinamento italiano per la notificazione a mezzo posta, vanificandosi, altrimenti, la facoltà alternativa concessa da detta norma, ispirata dalla reciproca fiducia nell'efficienza dei servizi postali degli stati membri. Così si è espressa la Cassazione civile nell’ordinanza 16 aprile 2024, n. 10189. Il tribunale, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, condannava il ricorrente al pagamento di una cospicua somma a titolo di risarcimento del danno da mala gestio arrecato alla società dallo lui stesso amministrata fino alla dichiarazione di fallimento. Il ricorrente proponeva appello lamentando, tra l'altro, la nullità della notifica dell'atto di citazione, deducendo che fosse stata, in realtà, notificata al "vecchio indirizzo”. La corte d'appello, senza definire il giudizio, ha ritenuto che la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado fosse stata correttamente eseguita in quanto “dal certificato di residenza AIRE prodotto dalla curatela appellata risulta che il ricorrente ancora alla data 28/2/2017 risultava avere la residenza nello stesso luogo ove è stato notificato l'atto di citazione di primo grado".

La decisione

La Corte di Giustizia UE, in tema di notifica a mezzo posta, ha già stabilito, in materia, che l'art. 14 del Reg. n. 1393/2007 dev'essere interpretato nel senso che una notificazione o comunicazione di un atto di citazione a mezzo posta è valida anche se l'atto da notificare o da comunicare non è stato consegnato al suo destinatario in persona, purché sia stato consegnato a una persona adulta che si trova all'interno della residenza abituale di tale destinatario, in veste o di familiare o di suo dipendente. Inoltre, "alla stregua di quanto previsto dall' articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 805/2004, per quanto attiene alla notificazione o alla comunicazione di un atto di citazione in materia di crediti non contestati, la facoltà data a un terzo di ricevere un atto giudiziario al posto del suo destinatario può valere solo per le persone adulte che si trovano all'interno della residenza del destinatario, siano esse familiari che vivono allo stesso indirizzo o persone che lavorano come dipendenti a tale indirizzo", essendo, in effetti, ragionevole ritenere che simili persone rimetteranno effettivamente l'atto in questione al suo destinatario.Ciò, al contrario, non avviene necessariamente "per altri terzi, come è il caso di un vicino di casa o di una persona che risiede nello stesso stabile in cui il destinatario occupa un appartamento": "la ricezione di un atto da parte di un simile terzo, poiché non offre sufficienti garanzie che il destinatario sia realmente informato entro il termine impartito, non può essere considerata sufficientemente affidabile ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1393/2007" (par. 93-97). Nel caso in esame, la corte d'appello ha ritenuto che la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, in quanto eseguita "a mezzo posta" nel luogo in cui il destinatario aveva in quel momento ancora la residenza AIRE, doveva ritenersi, alla luce del reg. CE n. 1393/2007, giuridicamente corretta posto che: - l'agente notificatore "recatosi a quell'indirizzo per recapitare il plico", "che è lo stesso risultante dal certificato di residenza AIRE", "lo ha individuato quale luogo riferibile al destinatario; la cartolina di ricevimento della raccomandata relativa alla spedizione dell'atto recava "la firma di colui che l'ha sottoscritta all'atto della ricezione", "a nulla rilevando che la firma apposta alla cartolina non sembra quella del destinatario", dovendosi, infatti, presumere che "chi ha ricevuto l'atto sia persona a ciò abilitata in base ai rapporti che lo legano allo stesso ed in cui vece ha quindi sottoscritto per ricezione la cartolina dell'atto a lui destinato". Pertanto, in conclusione, il ricorso è stato rigettato sulla base delle seguenti considerazioni (coerenti con la giurisprudenza della CGUE):

  • che la notifica dell'atto di citazione è stata eseguita "a mezzo posta" mediante consegna del plico presso un indirizzo che, pur se non corrispondente alla (nuova) residenza anagrafica del destinatario, era stato nondimeno individuato dall'agente notificatore come un luogo "riferibile" allo stesso, come confermato dal fatto che si tratta dello stesso luogo che il convenuto aveva dichiarato come sua residenza e "che è lo stesso risultante dal certificato di residenza AIRE";
  • che, a fronte di tali emergenze, doveva, di conseguenza, presumersi, che la persona che "ha ricevuto l'atto" fosse "abilitata, in assenza del destinatario, alla ricezione dell'atto in base ai rapporti che lo legano allo stesso ed in cui vece ha quindi sottoscritto per ricezione la cartolina dell'atto a lui destinato".

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