Tribunale di Locri, 24.10.2023, sentenza n. 592, Giudice Estensore Lupis.
SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di tutela del diritto di comproprietà su un bene comune.
Il giudizio veniva preceduto dall’esperimento della mediazione obbligatoria che si concludeva negativamente a seguito di assenza della parte convenuta, che non si costituiva neppure in giudizio.
In merito, il Tribunale ha precisato quanto segue:
- l’attore è stato costretto a proporre il giudizio, nonostante il convenuto non si sia costituito, poiché quest’ultimo non ha partecipato al procedimento di mediazione;
- da una parte la contumacia del convenuto nella fase processuale va considerata in senso premiale ai fini della liquidazione delle spese, ma dall'altra parte l'assenza e l’indisponibilità a tentare di addivenire ad una soluzione conciliativa in sede di mediazione va censurata.
Per tali ragioni, non solo ha accolto la domanda attore, ma ha altresì condannato il conventuo al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ... nei confronti di ... ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Dichiara anche la contumacia di ... n.q. di erede di ... ... ... ... e ...
b) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna ... alla consegna di copia delle chiavi del cancello carraio per le ragioni espresse in parte motiva; c) condanna il convenuto ... al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi E.1.297,36, di cui E.303,36= per esborsi, E.994,00= per compensi, oltre spese generali, il Doppio del contributo unificato IVA e CAP come per legge.