Corte di Cassazione, Sezione II, 29.2.2024, ordinanza n. 5389.
SINTESI: Questa controversia in materia condominiale iniziava con la domanda davanti al Giudice di Pace di Parma avanzata dal Condominio Fratelli Be. nei confronti della condòmina Be.An., per la rimozione di due fioriere poste nell'area comune.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda e il Tribunale di Parma confermava la decisione rigettando l'appello della convenuta condòmina, previo accertamento che l'area occupata dalle fioriere non era di proprietà esclusiva dell'attrice ma condominiale (attraverso l'esame dei titoli) e che l'occupazione di tale area aveva impedito agli altri condomini di farne pari uso. In particolare, era stato accertato che Be.An. aveva acquistato un diritto di passaggio pedonale sulle aree circostanti la sua unità immobiliare ed un diritto d'uso limitato alla metà della porzione cortilizia antistante.
La condòmina Be.An. proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, tutti ritenuti inammissibili (i primi due) e infondati (gli altri due) dalla Corte.
Con il quarto motivo di ricorso, la condòmina aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per ultrapetizione, per avere il Tribunale condannato la ricorrente anche alle spese sostenute per il procedimento di mediazione in assenza di domanda del Condominio vittorioso.
La Corte rileva che, dalla lettura dell’art. 13 del D.Lgs. 4.3.2010, n.28, ratione temporis applicabile, si evince chiaramente che anche le spese del giudizio di mediazione fanno parte delle spese del giudizio e sono regolate sulla base del principio della soccombenza, soluzione che è, peraltro, in linea con la ratio dell'istituto, avente funzione deflattiva. La Corte ha ritenuto che per il loro riconoscimento è sufficiente la prova dell'esborso, non richiedendosi una specifica domanda. Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente confermato la condanna della convenuta, soccombente in tutti i gradi, alle spese di mediazione in considerazione del suo rifiuto a concludere l'accordo conciliativo sulla base di una proposta di conciliazione del mediatore accettata dal Condominio e rifiutata dalla ricorrente.
Il ricorso viene dunque rigettato e la ricorrente condannata al pagamento di un ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato. Ps: Si precisa che aderire ad una Mediazione e Pagare il Dovuto specialmente con mediaziioni obbligatorie o demandate e tale e quale a pagare il Tribunale: chi non lo fa se ne assume tutte le Responsabilità, come il suo Avvovato. Ps: Se la mediazione stata pagata ed entro 5 giorni non è arrivata, il Pagamento decade ed è da rifare tutto, se il Pagamento non arriva entro 5 Giorni, Decade la Mediazione è viene rinviata indietro. Se le Mediazioni non sono complilate tutte e in formato edittabile con tutti i dati bene scritti, ivi compresi i Codici Fiscali (che basta prenderli da cerca Cododice Fiscale), se ci sono date di nascite ecc, non saremo + noi a farlo, stessa cosa per i CAP, n° civici etc. , se sono fatte a biro, in quanto sono comprensibili a Voi che le Fate ma non a Noi e al Ministero, quindi verrano rinviate indietro. E’ nostro obbligo fare rispettare le Leggi e questo non ci permette più di fare o non fare qualcosa non previsto dalle Leggi. Il Mediatore può anche come da nuovi decreti infliggere sanzioni alle parti che non hanno eseguito ciò che hanno scritto a Verbale, si Ricorda che il Verbale Firmato da tutti, ha lo stesso effetto di una sentenza di 1° Grado. Per tutto il resto fare sempre riferimento al Regolamento e indennità. Si precisa anche che se c'è qualcosa che non è chiaro nelle indennità: La Riforma della Giustizia da il Compito alla guardia di Finanza per venire a fare verifiche e per gli enti Territoriali alla Corte dei Conti, sempre attrraverso La Guardia di Finanza con Mandato. Per tutto il resto è tutto scritto prima di Cliccare la Domanda di Mediazione e sul Regolamento di Procedura e Indennità. Ultima cosa se Inviate le adesioni o altra documentazione al Mediatore invece che alla Presidenza o segreteria legale, in caso di Errori nella Fatturazione, Non potrete accusare Noi, ma solo Voi stessi e come da Legge non si potranno più neppure restituire i Soldi. Vedere D.LGs. 149/22 e D.M. 150/23, per cui sarà totalmente vostra responsabilità, stesa cosa per il Mediatore che non firma tutto, ivi compresi la Mediazione una volta finita, a fondo pagina e in tutte le caselle dove il mediatore deve firmare. Questa è la Legge e una Legge va rispettata da tutto e tutti.