Tribunale di Salerno, 18.09.2023, sentenza n. 3851, Giudice Loredana Palcera.
SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnativa di delibera condominiale, nella quale la parte convenuta ha eccepito la tardività della predetta impugnativa.
In merito, il Tribunale ha così statuito ex ante riforma Cartabia:
- il termine di decadenza di trenta giorni, per impugnare le delibere assembleari ex art.1137 cc, si interrompe a seguito della comunicazione della convocazione dinanzi all'organismo di mediazione e decorre nuovamente a seguito dell'infruttuoso esperimento della mediazione stessa;
- trattandosi di un termine di decadenza, esso non può però divenire di durata incerta ed indeterminabile;
- i termini decadenziali previsti non sono nella disponibilità delle parti e possono essere soggetti a proroga, sospensione o interruzione, solo nei casi eccezionali tassativamente previsti;
- il termine massimo di durata del procedimento di mediazione è fissato in tre mesi;
- il procedimento di mediazione che si protrae oltre il termine di legge per volontà delle parti perde la propria tipicità e non può salvare, per tutta la sua durata ulteriore, gli effetti interruttivi e sospensivi eccezionalmente previsti;
- pertanto, le parti sono libere di continuare nella ricerca dell'accordo conciliativo anche oltre la scadenza dei tre mesi, decorso il quale però la parte interessata all'impugnativa della delibera condominiale è tenuta a presentare la domanda giudiziale non potendo attendere che venga depositato il verbale negativo presso l'organismo di mediazione.
Per tali ragioni, il Giudice ha dichiarato tardiva ed inammissibile la domanda e condannato l’attore al pagamento delle spese processuali.