Tribunale di Pistoia, 28.04.2023, sentenza n. 323, Giudice Estensore Iannone.
SINTESI: Parte attrice opponente deduceva che in sede di mediazione era stato raggiunto un accordo economico per il pagamento di una somma mensile a titolo di occupazione del capannone ed un impegno di controparte a rilasciare l’immobile dopo una determinata data e che, quindi, il verbale di mediazione poteva costituire titolo per un'eventuale esecuzione, finalizzata alla liberazione del capannone, solo successivamente alla predetta data.
Parte opposta deduceva che l’immobile non era stato rilasciato.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- L’ordinanza che ha sospeso l’esecuzione è stata assunta poiché all'epoca dei fatti il termine per il rilascio non era ancora maturato;
- Invece, alla data della presente opposizione il termine è maturato senza che la parte opponente abbia ottemperato o dimostrato di voler ottemperare a tale impegno;
- la decisione deve essere assunta allo stato degli atti e dei fatti emergenti al momento in cui essa viene pronunciata;
- pertanto, anche se al momento dell'intrapresa esecuzione il titolo pur esistente non era ancora operativo, alla data odierna il termine di rilascio è decorso e, pertanto, il verbale di mediazione ha riespanso la propria completa efficacia esecutiva;
- allo stato degli atti, esiste il diritto a proseguire l'esecuzione intrapresa in virtù di un valido titolo esecutivo, ancorché al momento del suo avvio esso fosse inefficace poiché sottoposto a termine.
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