Tribunale di Velletri, 13.09.2023, sentenza n. 1729, giudice Angelo Baffa.
SINTESI: Il condòmino aveva richiesto con atto di citazione, previa sospensiva, l'annullamento della delibera condominiale per omessa convocazione nonché condanna al pagamento delle spese di lite. Il Condominio convenuto, costituendosi, aveva eccepito l'abuso dello strumento processuale da parte dell'attore, deducendo che l'istante avesse, di fatto, rifiutato di esperire attivamente il procedimento di mediazione.
In effetti, nella fattispecie, il condòmino attore aveva avviato la mediazione ante causam, ma aveva negato l’autorizzazione al rinvio della mediazione.
Il tribunale dichiara cessata la materia del contendere, risultando la delibera impugnata ratificata da ulteriore e successiva delibera, ma compensa le spese di lite tra le parti pur in presenza di domanda dell’attore fondata. Tale scelta è motivata dal fatto che la condotta dell’attore in sede di mediazione – negare il rinvio dell’ incontro per consentire all’amministratore di depositare il mandato assembleare per la partecipazione al procedimento di mediazione ai sensi della normativa allora vigente - è ritenuta in contrasto con il dovere di correttezza e buona fede previsto dall’art. 8 d.lgs. 28/2010 agg. al D.Lgs.149/22 e D.M. 150/23.