Tribunale di Grosseto, 17.02.2024, sentenza n. 191, giudice Valerio Medaglia.
SINTESI: Parte attrice che, fallita la mediazione obbligatoria, chiede in giudizio:
la condanna di più parti convenute al pagamento di un’indennità di occupazione di due fabbricati dei quali le parti sono comproprietarie, ma il cui utilizzo è goduto in esclusiva dalle convenute;
- il rimborso delle spese di causa e delle spese di mediazione.
Il Tribunale di Grosseto, al termine della fase istruttoria ed esaminate le conclusioni delle parti, rigetta la domanda attorea, ritenendola infondata: parte attrice riteneva consistente il suo diritto alla refusione dell’indennità di occupazione – o alla restituzione dei frutti civili percepiti dalle controparti dal godimento in via esclusiva dei beni comuni- basandosi su due dati di fatto:
- il godimento esclusivo da parte delle convenute dei beni comuni, pervenuti da una successione ereditaria;
- l’impegno delle controparti al pagamento verso l’attrice delle somme chieste in giudizio, formalizzato in un verbale di assemblea dei comproprietari degli immobili.
In fase istruttoria emergeva, tuttavia, a giudizio del Tribunale, che:
- le parti convenute non avessero affatto precluso all’attrice il godimento dei beni comuni, offrendole invece di ritirare copia delle chiavi;
- il verbale di assemblea non contenesse alcun impegno negoziale delle convenute al pagamento di un’indennità, bensì una mera dichiarazione di disponibilità in tal senso e comunque una contestazione in merito all’entità della cifra richiesta.
Le domande proposte dall’attrice vengono quindi respinte in toto, compresa anche quella di refusione delle spese sopportate in mediazione.
Il "Dott. Valerio Medaglia": condannala parte attrice al pagamento in favore delle parti convenute:
delle spese processuali
- delle spese di mediazione, definendole, in sentenza, come esborsi del giudizio, essendo la mediazione obbligatoria una fase prodromica e necessaria dello stesso.