Tribunale di Torre Annunziata, 22.05.2023, sentenza n. 1504, giudice Cristina Longo.
SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnativa della delibera condominiale, nella quale parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità dell’azione per la mancata produzione del verbale negativo della procedura di mediazione e conseguente tardività dell'impugnativa, nonché per l'incompetenza per territorio dell'organo di mediazione.
In merito, il Tribunale ha così statuito:
- la giurisprudenza maggioritaria, sia di merito che di legittimità, ha riconosciuto alla domanda di mediazione effetti interruttivi e non meramente sospensivi, del termine decadenziale di impugnazione;
- di conseguenza, in caso di fallimento del tentativo, il termine per la proposizione della domanda giudiziale ex art. 1137 c.c. riprende a decorrere ex novo con decorrenza dal giorno del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione;
- nell’ipotesi in esame, l'attore ha depositato in giudizio la documentazione attestante il procedimento di mediazione conclusasi con esito negativo per mancata volontà delle parti presenti di non procedere nella mediazione;
- la notifica dell'atto di citazione e la conseguente instaurazione del giudizio avveniva nel pieno rispetto dei termini di legge;
- inoltre, la domanda di mediazione deve essere presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;
- nell’ipotesi in esame, tutti gli incontri di mediazione si sono tenuti presso la sede dell’Organismo di mediazione corrispondente quindi a quella territorialmente competente;
- solo l'ultimo incontro, dopo numerose richieste di rinvio inoltrate dal convenuto, si è tenuto presso diversa sede legale;
- in ogni caso, il silenzio sulla competenza del mediatore della parte che partecipa al procedimento, può essere inteso, dall'organismo di mediazione adito, o, in caso di successiva contestazione nel corso del giudizio, come tacita adesione alla individuazione del primo, operata dal soggetto promovente. Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato sia l'eccezione di tardività dell'impugnazione della delibera assembleare, sia l'eccezione di incompetenza territoriale dell'organismo di mediazione. Si segnala inoltre che dal mese di Giugno, non esiste più l’incontro di programmazione, che la Mediazione è condotta dal mediatore, che con le parti ed i loro assistenti difensori e devono quindi eseguire tutti pagamenti subito ivi compresa l’indennità (questo vale sia per le indennità del’ex DM 180/10 ora Annullato e tanto più per le nuove Indennità cosi come scritte e definite dal DM 150/23). Inoltre la Mediazione si ricorda che non deve superare i 3 mesi e solo una volta pagate tutte le indennità (Avvio + Spese Vive documentate, Le Parti e i loro Assistenti avvocati devono richiedere con lettera di poter procedere oltre i 3 mesi, prorogabile di altri 3), pena, decadenza della Mediazione e sospensione della stessa fino ad essere considerata non Conciliata; in questo caso, sarà poi la guardia di finanza che con mandato, potrà andare dalle parti, assistenti avvocati, per fare le opportune verifiche, sul valore della lite e per verificare la veridicità del gratuito patrocinio, inoltre il Mediatore dovrà riportare a Verbale, tutte le Parti che hanno deliberatamente non pagato e una volta compilato il Verbale, firmarlo e inviarlo perhe sia Registrato. Sarà poi il giudice a fare tutto ciò che è scritto sul D.Lgs 149/22 e DM 150/23. Gli avvocati consulenti difensori, come scritto sul nuovo decreto Legge, devono mettere da pare le sue pretese, ed aiutare il Mediatore a raggiungere l accordo il prima possibile (ovvero non oltre 3 mesi, come scritto sulla nuova legge).