Tribunale di Nuoro, 28/08/2023, sentenza n. 473, giudice Salvatore Serra.
SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di impugnazione di delibera assemblare.
Il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda giudiziale per i seguenti motivi:
- l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 28/2010, stabilisce che: “La domanda di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa”.
- L’art. 125 c.p.c. prevede che “la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza…..”;
- la previsione dell’art. 4, comma 2, D. Lgs. 28/2010 è equivalente a quella dell'art. 125 c.p.c.;
- deve esserci simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale;
- tale simmetria deve riguardare quantomeno le ragioni addotte dalla parte interessata;
- in caso contrario, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale;
- se, infatti, l'istanza di mediazione non ricalca la futura domanda di merito, la parte chiamata non viene posta nelle condizioni di conoscere la materia del contendere e di prendere adeguatamente posizione su di essa, con una sostanziale vanificazione della funzione deflattiva dell'istituto;
- nel caso di specie, la domanda di mediazione indica solo "IMPUGNAZIONE DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 9 AGOSTO 2021", mentre l’atto di citazione contiene copiose ed estese deduzioni sulla delibera impugnata; ciò costituisce una asimmetria che determina l’improcedibilità della domanda giudiziaria.