Corte di Cassazione, Sez. II, 21.11.2023, ordinanza n. 32306, Consigliere Chiara Besso Marcheis.
SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza relativa ad un contratto preliminare di compravendita di un immobile, nella quale, tra le varie, parte ricorrente ha eccepito anche la violazione dell’art. 7 c.p.c. per errata determinazione del valore della controversia calcolato sulla base della richiesta di condanna al pagamento di una somma di denaro, senza tenere conto anche della richiesta di condanna alla rifusione delle spese di mediazione.
In merito, la Suprema Corte ha così statuito:
- la richiesta di rimborso delle spese di avvio della mediazione non si cumula con il valore dell’unica domanda principale e, quindi, non va considerata ai fini della individuazione del giudice competente per valore;
- il procedimento di mediazione è condizione di procedibilità per un numero significativo di controversie e il suo mancato esperimento comporta l’improcedibilità della domanda proposta al giudice;
- per tale ragione, le spese di mediazione vanno assimilate alle spese del processo (che comprendono anche le spese sostenute ai fini della sua instaurazione) e non sono cumulabili alla domanda ai fini della determinazione del valore di essa.
Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato.