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OMCI - Organismo di Mediazione

Rigettata la richiesta di esecuzione, ex art 2932 c.c., dell’accordo di divisione ereditaria raggiunto in mediazione, se nel frattempo sono intervenute modifiche catastali d’ufficio che hanno inciso sulla consistenza dei beni oggetto di divisione;

Tribunale di Trento, 18/09/2023, Sent. n. 742, Giudice Alessandra Tolettini.

SINTESI: Tre fratelli, alla morte dei genitori, avevano ricevuto dei beni immobili in ragione di quote di 1/3 indivise ciascuno.
Era stata instaurata una procedura di mediazione obbligatoria che si era conclusa con un accordo fra gli eredi che prevedeva:

  • l’incarico congiunto a un’agenzia immobiliare con mandato alla vendita dei beni entro una certa data e ad un prezzo convenuto
  • la successiva divisione pro quota dei beni stessi, secondo un concordato progetto divisionale, in caso di mancata vendita entro il termine indicato.

A seguito della mancata alienazione dei beni entro i termini concordati, tuttavia, non veniva data esecuzione alla divisione formale così come stabilita fra le parti in mediazione, nonostante la formale richiesta in tal senso da parte di un fratello.
L’erede adiva quindi il Tribunale competente, chiedendo l’emanazione di una sentenza, ex art. 2932 c.c., che tenesse luogo del contratto di divisione dei beni ereditari, secondo quanto stabilito nell’accordo di mediazione, limitatamente alla quota di spettanza dall’attore stesso.
L’attore precisava inoltre che era, nel frattempo, intervenuta una modifica catastale di alcuni beni oggetto di divisione, effettuata d’ufficio dall’amministrazione comunale, ma che lo stesso attore rinunciava alla revisione dell’accordo di mediazione, pur a discapito della minor quota a lui spettante a seguito della rivisitazione catastale dei beni a lui assegnati.

Il Tribunale trentino rigettava la domanda attorea.

Il Giudice Tolettini rilevava infatti come

  • la sentenza di natura costitutiva, pronunciata ex art. 2932 c.c. come da domanda attorea, dovesse corrispondere esattamente il contratto preliminare e non potesse invece introdurre varianti al contenuto dello stesso, anche e a maggior ragione se tali modifiche avrebbero potuto impattare sulla esatta identificazione dell’oggetto del contratto stesso;
  • anche a voler riconoscere all’accordo di mediazione natura di contratto preliminare, la domanda svolta ex art. 2932 c.c. non può dunque trovare accoglimento considerate le sopravvenute modifiche d’ufficio alla consistenza di alcuni beni in pregiudizio, quindi, a quanto originariamente pattuito e voluto dalle parti in mediazione.

L’estensore precisa inoltre che

  • la modifica catastale altera anche la consistenza e dunque il valore dei beni oggetto di divisione e a nulla vale, ai fini della domanda, la rinuncia espressa dall’attore alla revisione dell’accordo di mediazione;

  • la richiesta di esecuzione parziale dell’accordo di mediazione (per quel che riguarda la mera quota assegnata convenzionalmente all’attore) non corrisponde all’accordo e agli interessi voluti dalle parti, dovendo ritenersi che le singole pattuizioni, relative ai tre fratelli, siano tra loro interdipendenti e non attuabili parzialmente.

Per chiedere l’esecuzione di un accordo di mediazione è bene quindi che nulla sia stato modificato circa il valore, la consistenza e la forma dei beni oggetto dell’accordo stesso.

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