Tribunale di Pavia, 17.04.2023, sentenza n. 503, giudice Giacomo Rocchetti.
SINTESI: Il caso in esame riguarda una vertenza in materia di usucapione di un immobile.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
Il giudizio era stato preceduto dalla procedura di mediazione che aveva avuto esito positivo, essendosi concluso con un accordo innanzi ai mediatori, nel quale veniva riconosciuto l’avvenuta usucapione dell’immobile ed, in particolare, l'animus possidendi e l'esercizio in via esclusiva del possesso ultraventennale e ininterrotto dell'immobile comune del solo de cuius dapprima e successivamente, dopo l'apertura della successione, dell’attore.
Tale accordo di mediazione con contenuto evidentemente ricognitivo poteva essere trascritto.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rilevato che l’accordo di mediazione avente ad oggetto il riconoscimento degli elementi costitutivi della domanda (ovvero il possesso ultraventennale esclusivo esercitato con le stesse modalità e caratteristiche con cui lo eserciterebbe il proprietario) è sufficiente per accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione ventennale, senza necessità di ulteriori prove al riguardo e, quindi, senza che l’attore debba fornire ulteriore dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto che intende far valere in giudizio.