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OMCI - Organismo di Mediazione

Il comportamento palesemente preconcetto e ostativo, che causi o protragga un processo, altrimenti evitabile, dev’essere sanzionato;

Tribunale di Roma, 26.03.2023, sentenza n. 11746, giudice Maria Grazia Berti;

SINTESI: In una controversia condominiale, una condòmina impugnava con atto di citazione una delibera assembleare con cui veniva deliberata l'approvazione delle nuove tabelle millesimali. L'attrice constatava la violazione sia dei criteri legali (art. 1123 c.c.) sia di quelli contenuti nel regolamento di condominio di natura contrattuale. Il Condominio si costituiva contestando le domande avversarie sostenendo che, conformemente ai principi giurisprudenziali, per l'approvazione delle nuove tabelle così come per la revisione delle stesse non occorreva l'unanimità dei consensi essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 c.c., secondo comma.
La citazione era stata preceduta dal tentativo di mediazione obbligatorio, nella quale il Condominio nell'incontro preliminare dichiarava non sussistenti i presupposti per entrare in mediazione determinando il fallimento della stessa.
L’impugnazione viene ritenuta fondata e accolta  in quanto l'assemblea avrebbe dovuto approvare all'unanimità la corrispondente tabella essendo evidente che essa costituisce una chiara deroga al principio che vuole la partecipazione alle spese in proporzione al valore della proprietà di ciascuno dei condomini mentre l'esclusione di alcuni condomini comporta inevitabilmente un maggiore aggravio di spesa per al restante compagine condominiale.

In merito al tentativo di mediazione, la giudice osserva che nelle ipotesi in cui una o entrambe si rifiutino senza alcuna motivazione di entrare in mediazione, la mediazione si riduce in un adempimento solo formale e, per così dire, svuotato di contenuto, rendendo vano l’obbligo sancito dall’articolo 5 del Dlgs 28/2010 quale strumento alternativo per la risoluzione delle controversie. Perciò, sebbene sia pacifico che nessuno può essere costretto a conciliare né a mediare una lite, resta ferma la convinzione che il comportamento palesemente preconcetto ed ostativo, che causi o protragga un processo, altrimenti evitabile, dev’essere in qualche modo sanzionato.

L'introduzione del procedimento di mediazione ante causam dimostra la ferma volontà dell'attrice di evitare ogni forma di contenzioso che avrebbe dovuto indurre il condominio ad entrare in mediazione assumendo con ciò una condotta doverosa e conforme a tale scopo, mentre alcun “giustificato motivo impeditivo” avente i caratteri della “assolutezza” e della “non temporaneità” è stato manifestato dal condominio che, attraverso il suo amministratore, si è limitato a manifestare la volontà di non voler entrare in mediazione.

Il Condominio convenuto veniva condannato, ai sensi dell’articolo 116, 2 comma cpc, al versamento in favore dell’erario della somma pari ad euro 237,00, valutando il comportamento generalmente tenuto, non solo in sede di mediazione, ma anche in sede di liquidazione delle spese di soccombenza.

Ricordiamo che oggi, con l'entrata in vigore della legge di riforma della Giustizia (Dlgs 149/2022), il legislatore ha aumentato la sanzione al doppio del contributo unificato e previsto che il giudice possa condannare la parte soccombente, che non abbia partecipato alla mediazione, al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, in una misura che non ecceda nel massimo le spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

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