Il Tribunale Ordinario di Forli`, in persona del dott. Emanuele Picci, il 29/01/2021 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 2549 di registro generale dell’anno 2015, avente ad oggetto: contratti bancari, mediazione obbligatoria;
promosso da XXXXX XXXXX (c.f. XXXXX) e XXXXX XXXXX (c.f.
XXXXX), rappresentati e difesi dall’avv. XXXXXXXXXXXX(c.f.), con distinte procure in atti;
opponenti
contro XXXXXXXXXXXX), con procura in atti;
opposto
– ooOoo – Conclusioni per XXXXX XXXXX+altri:
Sintesi:
- con l’intenzione del legislatore di deflazionare il contenzioso cui gli strumenti di A.D.R. tendono, evitando cioè che chi agisce in giudizio (l’attore) attribuisca all’istituto della mediazione nulla più che un mero adempimento formale, quasi fosse un ornamento del processo; tale sua convinzione resterebbe qualora rischiasse semplicemente la sanzione dell’art. 8, co. 4-bis, cit.;
- con la giurisprudenza costituzionale citata anche da , n. 19596/20, in base alla quale le forme di accesso alla giurisdizione condizionate al previo adempimento di oneri sono legittime purché entro certi limiti. Richiedere che l’attore sia presente personalmente al “primo” incontro destinato anche ad essere “ultimo” qualora non compaia la controparte, appare ragionevole e costituisce un sacrificio esigibile, tenuto conto che detto modesto impegno preliminare ha lo scopo di evitare: “un buon numero di controversie, ben più onerose e lunghe rispetto ai tempi della mediazione obbligatoria” (cfr. Cass., n. 8473/19, cit.).
7. Una volta chiarito il convincimento del Tribunale, consegue agevolmente la soluzione del caso in oggetto. La procedura di mediazione veniva richiesta da parte attrice opponente e la controparte, pur regolarmente invitata, non compariva al primo incontro dinanzi al mediatore, il quale dava atto dell’impossibilità di dare corso alla procedura. L’assenza ingiustificata di parte convenuta opposta, quale attore in senso sostanziale, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda e la conseguente revoca del decreto opposto.
In ragione della novità della questione trattata e del mutamento proposto rispetto alla giurisprudenza di legittimità, sussistono ragioni per una compensazione integrale delle spese.
p.q.m.
definitivamente pronunciando sul proc. n. 2549 dell’anno 2015, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede:
dichiara l’improcedibilità della domanda e, per l’effetto, revoca nei confronti di XXXXX XXXXX e XXXXX XXXXX, il decreto ingiuntivo n. 499/15 del 11.03.2015;
compensa per intero le spese di lite;
dispone infine che, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Forlì, 29/01/2021.
Il Giudice Dott. Emanuele Picci