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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

26
Aprile
2021

Draghi e PNRR: Tutte le novità sulla mediazione e A.D.R.

Il piano nazionale di ripresa e resilienza del governo Draghi passa anche per la riforma del processo civile, che dovrebbe toccare pure il settore delle ADR, fondamentali per garantire una maggiore efficienza della giustizia.

Le riforme del piano nazionale di ripresa e resilienza

Il PNRR presentato dall’esecutivo prevede molteplici riforme che toccano sostanzialmente (ma non solo) quattro ambiti: pubblica amministrazione, semplificazione della legislazione, promozione della concorrenza, giustizia.

La riforma della giustizia, a sua volta, si snoda attraverso diversi interventi che, con riferimento al processo civile, interessano anche gli strumenti di Alternative Dispute Resolution, tra i quali la mediazione.

Vediamo in che modo.

L’importanza degli ADR

La mediazione, così come la negoziazione assistita e l’arbitrato, è consacrata dal PNRR a elemento essenziale “per garantire una maggiore efficienza della giustizia civile”. Per tale ragione, il piano nazionale di ripresa e resilienza pone l’accento sulla necessità di accentuare il ricorso a tutti e tre i predetti strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, che, permettendo di esercitare una “giustizia preventiva e consensuale”, rappresentano un tassello fondamentale per contenere l’esplosione del contezioso presso gli uffici giudiziari.

Più spazio alla mediazione

Il PNRR, nell’ambito della riforma del processo civile, si pone quindi l’obiettivo si sostenere una diffusione ampia degli strumenti alternativi al processo per la risoluzione delle controversie. A livello pratico, tale obiettivo si concretizza, con riferimento alla mediazione, nella garanzia di una migliore e più estesa applicabilità dell’istituto.

Ma in che modo si intende raggiungere un simile risultato?

Gli interventi messi in cantiere si collocano su diversi piani, ovverosia:

  • introduzione di incentivi economici e fiscali e di misure di favore sulle spese giudiziali sostenute dalle parti per la mediazione;
  • approfondimento dell’ambito di applicazione della mediazione, con verifica della possibilità di estendere la portata dell’istituto a settori diversi, ulteriori rispetto a quelli ricompresi attualmente nel suo ambito di operatività;
  • sviluppo del rapporto tra mediazione e giudizio, ad esempio valorizzando “una più compiuta interrelazione”, che passi, tra le altre cose, attraverso l’incentivo della mediazione delegata dal giudice.

Interventi in materia di arbitrato e negoziazione

Venendo agli altri ADR, per quanto riguarda la negoziazione assistita, l’intento è quello di estendere la sua applicazione mentre, in relazione all’arbitrato, si punta al rafforzamento delle garanzie di imparzialità.

A tale secondo proposito, il piano nazionale di ripresa e resilienza del governo Draghi prevede l’introduzione di un dovere specifico di disclosure oltre che della possibilità che agli arbitri venga attribuito anche il potere di emanare provvedimenti di natura cautelare. Per questo secondo noi, è sempre meglio tentare prima la Mediazione, molto più celere e meno onerosa e solo se non si trova l'accordo passare all'arbitrato o tribunale. Le garanzie di imparzialità consentirebbero di consacrare la “natura di equivalente giurisdizionale” che l’arbitrato ha ormai acquisito, rendendo la relativa tutela più effettiva e in linea con quella che caratterizza gli ordinamenti giuridici più vicini a quello italiano.

Con riferimento alla negoziazione assistita, invece, la riforma messa in cantiere con il PNRR si propone di colmare alcune delle lacune che caratterizzano l’attuale regolamentazione dell’istituto. L’esempio lampante, riportato nello stesso piano, riguarda la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita nell’ambito della separazione e del divorzio ma non per la regolamentazione della crisi della famiglia non matrimoniale, così discriminando in maniera illegittima i figli nati fuori dal matrimonio, che invece, ai sensi dell’articolo 315 del codice civile, hanno lo stesso stato giuridico di quelli nati da una coppia sposata.

PNRR e mediazione: quali tempistiche?

Le tempistiche di attuazione della riforma della mediazione e delle altre ADR sono abbastanza strette: le leggi delega dovrebbero arrivare già entro settembre 2021. Dopo un anno, entro settembre 2022, dovrebbero essere stati approvati i decreti attuativi.

Si stima anche l’impatto sulla durata dei procedimenti, fissato dal governo alla fine del 2024. Da Ora in poi è molto meglio presentarsi sempre fino alla fine in Mediazione, per non incombere in sanzioni, Visto che i tribunali sono oberati come mai prima!

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Ultimo aggiornamento Domenica, Maggio 02 2021
  
24
Aprile
2021

La sintesi del programma di riforme del Min. Cartabia – Giustizia civile, Tributaria e ADR;

Nel discorso rivolto alla Commissione Giustizia pochi giorni fa, il nuovo Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, ha illustrato il programma di riforme sulle quali è importante lavorare per rimettere a nuovo l’intero sistema.

Ve ne offriamo di seguito una panoramica sintetica.

GIUSTIZIA CIVILE

ADR E MEDIAZIONE

Il programma di riforme di Cartabia passa per il rafforzamento delle ADR, le soluzioni alternative alle controversie. Secondo il Ministro, queste soluzioni non sono “alternative” al sistema giustizia, ma  “complementari” e permetterebbero di alleggerire la mole di arretrati.

In particolare, la mediazione richiede un intervento normativo per:

  • – estendere l’ambito di applicazione;
  • – inserire incentivi processuali economici e fiscali per chi ne fa uso;
  • – introdurre una mediazione endoprocessuale, attraverso premi per quei giudici che ne fanno uso.

LA “GIUSTIZIA PREVENTIVA E CONSENSUALE”

La “giustizia preventiva e consensuale”sarà utile per gestire la probabile crescita dei contenziosi all’indomani dello sblocco dei licenziamenti e degli sfratti. Questo tipo di giustizia sarebbe utile per:

  • – rinegoziare i contratti per eccessiva onerosità sopravvenuta;
  • – il pagamento di somme di denaro;
  • – le crisi societarie;
  • – le relazione tra banche e clienti;
  • – le contestazioni di cittadini e imprese verso la pubblica amministrazione.
  • Si dovrà intervenire anche sui processi, sulla Giustizia Amministrativa e Penale...
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Ultimo aggiornamento Domenica, Aprile 25 2021
  
22
Aprile
2021

MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE e FORMAZIONE SULLA STESSA E MOLTO ALTRO!

NON PRESENTARSI IN MEDIAZIONE SIGNIFICA SOLO PEGGIORARE LA PROPRIA SITUAZIONE, INFATTI SE NON PER MOTIVI OGGETTIVI SCATTA LA CONDANNA. La «mediazione» è  finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta, effettuata dallo stesso Mediatore, per la risoluzione della stessa senza passare alle vie Giudiziarie con i suoi relativi tempi e costi che tutti conosciamo. Dopo numerose sollecitazioni, in ultime la Direttiva 2008/52 CE, la Direttiva 2013/11/U.E.  il Parlamento e gli avvisi di Bruxelles, del CSM, dell’ANM, la L.96/17 art.11 Ter. La Mediazione Civile è obbligatoria a tutti gli effetti, sanando l’eccesso di delega anche da noi! Ci uniformeremo così agli altri paesi, nei quali esiste da decenni con Risultati Positivi fino al 85 ÷ 90%. Sai che è più conveniente sotto numerosi aspetti la mediazione civile invece che rivolgersi direttamente  al Tribunale? 1) I tempi: la Mediazione deve terminare entro un massimo di TRE mesi; 2) Spese ridotte; 3) Detrazioni di imposta fino ad un massimo di € 500,00; 4) Le parti invece di continuare ad avere rancori inutili perché non è odiando che si risolvono le situazioni durature nel tempo ma al contrario con un po’ di Amore Umano, Dialogo, e meno orgoglio personale,  possono ritrovare  di comune accordo una soluzione amichevole: cosa non da poco. L’ Omci (Organismo di mediazione e conciliazione Italia), ha esperti mediatori in tutte le discipline (Siamo tra i pochi e anche questo è un valore aggiunto, Lo specialista vero, conosce molto meglio il tuo problema);

- Non è nemmeno un caso se quasi tutte le Materie stanno finendo nelle A.D.R., visto il carico dei tribunali, per questo quasi tutti gli avvocati stanno facendo il corso e si stanno iscrivendo sempre piu' ad organismi privati, gli unici e veri organismi che possono eseguire mediazioni in tutti i luoghi dove hanno sedi registrate al ROM , cosa che gli altri organismi non possono fare e di conseguenza essere iscritti all'albo dei Mediatori, un Valore aggiunto in più, per un avvocato Civilista, ANZI,  per chiunque;

OMCI ricerca Mediatori, Familiari, Societari, Tributari, e un po' tutte le Figure, Potendo il Giudice inviare in Mediazione qualunque materia concernente diritti disponibili;

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Ultimo aggiornamento Sabato, Aprile 24 2021
  
14
Aprile
2021

Corsi e Tirocini obbligatori, per Mediatori Civili e Commerciali accreditati dal Ministero della Giustizia;

Solo per informare che non appena diventerà zona gialla, riprenderemo i corsi da 50 ore per divenire Mediatori, i tirocini assistiti ed i corsi di aggiornamento da 18 ore per gli aggiornamenti (in presenza, sempre con l'ausilio di Mascherine e distanziamento, gel protettivo e tutto il richiesto). Non  esitate iscrivervi su Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Inoltre, Ricerchiamo poi nuove sedi da registrare al Ministero della Giustizia, con Referenti, seri, Motivati, Che siano sempre presenti, che rispondano alle chiamate del Responsabile dell'organismo, che di certo non fa per divertimento, Visto l'infinità di incarichi che ha. Persone serie,  Qualificate, che conoscano bene la Mediazione, che sappiano che è per aiutare i cittadini, se Vi Ritrovate in tutto questo, scrivete a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , se invece la Mediazione la vedete come una cosa così, tanto per fare curricula e non rispettate le normative: pubblicizzare la sede, pubblicizzare voi stesssi e la Mediazione, farla conoscere bene a tutti, saper spiegare cosa è la Mediazione, i risparmi che si hanno. Lasciate perdere, perché Fare il Mediatore non è il Vostro settore, almeno non in OMCI;

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Aprile 14 2021
  
19
Marzo
2021

In Mediazione delegata e / o obbligatoria il procedimento di mediazione deve essere effettivamente avviato, altrimenti scattano i Provvedimenti;

Tribunale di Monza, ordinanza 05.02.2021 – Giudice Estensore Dott. Davide De Giorgio.

 

SINTESI: Il caso trae origine da un’opposizione a decreto ingiuntivo.
La società acquirente deduceva che i ricambi per carriponte ordinati non avevano risolto i difetti di funzionamento dei medesimi carriponte acquistati dalla medesima società; pertanto, chiedeva l’annullamento del decreto ingiuntivo e il risarcimento dei danni.
La società venditrice, invece, sosteneva che le problematiche lamentate dalla controparte derivavano da un errato utilizzo dei macchinari.
Il Giudice considerava quanto segue:
- i rapporti contrattuali tra le parti erano risalenti nel tempo e, pertanto, risultava opportuno preservare una pacifica relazione;
- le parti avevano tentato di risolvere la vertenza, facendo intervenire i tecnici della società venditrice;
- il procedimento giudiziale è ancora in una fase iniziale, non essendo ancora stato deciso alcunché sulle istanze istruttorie delle parti;
- l’istruttoria risulta complessa, tenuto conto delle domande delle parti, della produzione documentale e della contrastante individuazione delle cause delle problematiche dei ricambi e/o dei macchinari;
- a causa dell’emergenza sanitaria, vi è un rallentamento dell’attività giudiziaria.
Effettuate le predette considerazioni, il Giudice ha ritenuto conciliare la vertenza e, per tale ragione, ha disposto l’esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti termine per depositare la relativa domanda e precisando: a) che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo; b) che il tentativo di mediazione dovrà essere effettivamente avviato e che le parti non dovranno limitarsi al formale primo incontro, ma dovranno adempiere  effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione.

 

P.Q.M.

così provvede:
- letto ed applicato l’art. 5, comma 2, D. lgs 4 marzo 2010 n. 28, dispone l’esperimento della mediazione ed assegna termine alle parti di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare la relativa domanda dinanzi a un organismo scelto dalle stesse, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 4 , comma 1, del D. Lv. 28/2010, salva la facoltà per le parti di scegliere concordemente un organismo avente sede in luogo diverso da quello indicato nell’art. 4 citato;
- precisa che le parti dovranno essere presenti dinanzi al mediatore personalmente e con l’assistenza legale di un avvocato iscritto all’Albo;
- precisa altresì che per “mediazione disposta dal Giudice” si intende che il tentativo di mediazione sia effettivamente avviato e che le parti anziché limitarsi al formale primo incontro – adempiano effettivamente all’ordine del Giudice, partecipando alla conseguente procedura di mediazione;
- fissa nuova udienza per il giorno xxxx 2021 alle ore 15, per verificare l’esito della procedura di mediazione .
Si comunichi.
Così deciso in Monza in data 05/02/2021.
Il Giudice Davide De Giorgio

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Ultimo aggiornamento Venerdì, Marzo 19 2021
  
18
Febbraio
2021

Il rifiuto di dare seguito al procedimento di mediazione dopo il primo incontro informativo può essere causa di improcedibilità della domanda;

Oggi 10/02/2021, innanzi al Giudice dott. Carlo Barile, sono comparsi:

Per Banca SPA l’avv. CFM, oggi sostituito dall’avv. MA

Per        XXX  SRL,  SP,  CC ,

RC  l’avv. BFF , oggi sostituito dall’avv. VM.

E’ altresì presente ai fini della pratica forense la dottoressa DB. Le parti si riportano ai propri atti chiedendone l’accoglimento. L’avvocato M chiede la concessione dei termini di cui all’articolo 183 comma 6 c.p.c. L’avvocato VM ne rileva che non è stato instaurato il procedimento di mediazione chiedendo i termini per l’avvio del procedimento di mediazione e in subordine i termini di cui all’articolo 183 comma 6 c.p.c.

Il Giudice

Leggi la sentenza completa

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Ultimo aggiornamento Domenica, Aprile 11 2021
  
08
Aprile
2021

ll Giudice, nel disporre la mediazione, invita le parti a considerare tutti gli aspetti della vicenda, anche quelli metagiuridici: TRIBUNALE di ROMA Sez. XIII

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti e le note scritte,

fermo restando ogni eventuale ulteriore provvedimento, e ritenutane l’utilità, va disposto un percorso   di mediazione demandata, nel quale nessuna delle parti potrà considerare acquisiti (all’eventuale sentenza) gli spunti argomentativi di cui alla ordinanza 1), che si ispira alla equità.

Alle parti si assegna termine fino all’udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole.   Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 10.4.2021, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Va inoltre riaffermato che ai sensi e per l’effetto del secondo comma dell’art.5 decr.lgsl.28/’10 come modificato dal D.L.69/’13 è richiesta l’effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l’irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Va segnalata infine la possibilità di applicazione (anche) dell’art. 96 III° cpc nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line, ex multis (3).

P.Q.M.

a scioglimento della riserva che precede,

DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi· dell’art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;

INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della· presente ordinanza nei termini di cui all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona, assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;

INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è· condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art. 96 III ° cpc;

VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 10.4.2021 per· depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10;

RINVIA all’udienza del 4.10.2021 h.10,30 per quanto di ragione.

Roma lì 8.3.2021

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Ultimo aggiornamento Domenica, Aprile 11 2021
  
10
Aprile
2021

Anche la Pubblica Amministrazione è obbligata a partecipare al procedimento di mediazione delegata, mediante la procedimentalizzazione della condotta del funzionario pubblico presente.

Tribunale di Roma, ordinanza 10.03.2021 – Giudice Estensore Dott. Massimo Moriconi

SINTESI: Il Giudice del Tribunale di Roma. Dott. Massimo Moriconi, si è pronunciato in un procedimento che vede coinvolta la Pubblica Amministrazione con una interessantissima ordinanza.
Nel caso di specie, l’Autorità giudiziaria ha ritenuto probabile la possibilità delle parti di addivenire ad un accordo conciliativo e per tale ragione ha disposto la mediazione demandata, assegnando alle parti termine di 15 giorni per il deposito della domanda di mediazione e fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento della composizione bonaria della vertenza e co accordo amichevole.
Il Giudice ha innanzitutto sottolineato i vantaggi della mediazione, anche da un punto di vista economico e fiscale ex artt. 17 e 20 del D. Lgs. n. 28/2010.
Inoltre, ha precisato che va sfatata e contrastata l’opinione comune secondo la quale la Pubblica Amministrazione sia restia ad intervenire negli ambiti conciliativi e ancor di più a raggiungere un accordo bonario.
Infatti, anche la Pubblica Amministrazione è obbligata a partecipare al procedimento di mediazione demandata, non fermandosi alla sessione informativa e presentandosi personalmente, senza che possa essere considerata una valida giustificazione la negativa e generalizzata scelta aprioristica di rifiuto e di non partecipazione al procedimento di mediazione e ad un tentativo serio e fattivo di accordo.
Ciò anche nel caso in cui questo atteggiamento derivi dal timore di incorrere nel danno erariale a seguito della conciliazione.
La Pubblica Amministrazione ha i medesimi oneri ed obblighi di qualsiasi altro soggetto.
A tal proposito, è opportuno procedimentalizzare, a monte, la condotta del funzionario pubblico che amministra danaro della collettività e negozia. Ciò significa che il soggetto che va in mediazione in rappresentanza della P.A. deve concordare con chi ha il potere dispositivo del diritto oggetto di causa i margini ed il confine entro i quali poter condurre le trattative; con conseguente esclusione della responsabilità, salvo colpa grave o dolo.
Peraltro, va considerato che una conciliazione raggiunta sulla base di un provvedimento giudiziale, non espone il funzionario a responsabilità erariale.
Al contrario, la Pubblica Amministrazione, in caso di mancata comparizione nella mediazione delegata, può invece incorrere in conseguenze sanzionatorie ex art. 96, 3 comma, c.p.c.

P.Q.M. (continua a leggere)

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Ultimo aggiornamento Domenica, Aprile 11 2021
  
05
Aprile
2021

Il Primo Presidente della Cassazione: “la mediazione deve essere valorizzata”

Come da tradizione, il 29 gennaio scorso è stato celebrato il rito della apertura dell’anno giudiziario 2021, in occasione del quale il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione Pietro Curzio ha pre­sentato la sua “Relazione sull’amministrazione della giustizia” (pubblicata per intero sul sito ufficiale della Corte) per fare il punto sui risultati del lavoro svolto nei precedenti 12 mesi ed indicare le prospettive e gli obiettivi per la stagione in corso.

Sulla scorta delle statistiche nazionali del Ministero e di quelle specifiche della Corte, vengono “snocciolati” i numeri delle pendenze, delle iscrizioni, delle defini­zioni e della durata media dei giudizi, nonché quelli degli organici e delle strutture; si evidenziano i risultati rag­giunti e le criticità emerse ed infine si individuano le linee di tendenza e le proposte per migliorare il “servizio giustizia”.

Orbene, nel quadro delineato quest’anno ha trovato spazio anche la mediazione, quale utile strumento per una risoluzione alternativa delle controversie giusta, rapida ed economica.

Vale la pena lasciare la parola alla Relazione, nella quale, alla parte prima (“La giustizia nell’anno più difficile”), nel paragrafo 2, dedicato ai flussi ed ai tempi della attività giudiziaria (iscrizioni, definizioni, pendenze e tempi medi di durata), si legge (a pag. 23) quanto segue:

“… Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, nel periodo luglio 2019- giugno 2020, anche l’istituto della mediazione ha registrato un rilevante calo delle iscrizioni delle procedure rispetto all’anno precedente (- 12%): tale riduzioni si rileva essenzialmente nel corso del primo semestre 2020, in cui si è registrata una flessione del 41%, a fronte di una sostanziale stabilità del numero di procedure attivate nell’anno precedente …”.

Al netto della pandemia, quindi, la mediazione mostra una “sostanziale stabilità”, tiene il campo, non arretra. In altri termini: serve, produce effetti positivi ed è ormai parte definitivamente integrante del sistema.

Ed infatti “… Ferma restando la complessità della ricostruzione del quadro generale – prosegue il Primo Presidente – può riconoscersi all’istituto conciliativo un effetto comunque deflattivo del contenzioso civile, soprattutto se si tiene conto del fatto che le procedure concluse con il raggiungimento dell’accordo hanno avuto una durata media di 143 giorni nel 2019 e di 160 nel primo semestre 2020, ben più celere, in ogni caso, della durata media del solo giudizio di primo grado dinanzi al tribunale (348 giorni nel periodo luglio 2019- giugno 2020; 359 giorni nell’anno precedente) …”.

“Un effetto comunque deflattivo”: non una “bacchetta magica” che fa sparire l’arretrato, ma un solido attestarsi nell’ordinamento nell’interesse del cittadino e dell’istituzione, sui tavoli della quale si libera un po’ più di spazio per quelle controversie che, per la loro natura e/o per la loro complessità e delicatezza, necessitano veramente dell’intervento della collettività e cioè dello Stato.

Ma vi è di più. Nella parte quinta (“La Corte, la società e le riforme”), il punto 1.1 (“Le riforme nel settore civile”) viene dedicato in gran parte alla necessità di risposte differenziate rispetto a quelle giudiziali tradizionali e, tra esse, specificamente alla mediazione, in specie quella c.d. delegata.

Lasciamo ancora una volta la parola alla Relazione (pagg. 149- 150):

1.1 Le riforme nel settore civile

Sul versante dell’interlocuzione istituzionale, è indispensabile, in ambito civile, un intervento del legislatore per prevenire la sopravvenienza di un numero patologico di ricorsi, mediante forme di risposta differenziate rispetto a quelle tradizionali in grado di giungere alla definizione del conflitto senza percorrere necessariamente i tre gradi di giurisdizione.

In tale prospettiva, in ambito civile deve essere valorizzata, nelle sue molteplici potenzialità, la mediazione, oggetto di un gruppo di lavoro ministeriale da cui provengono importanti indicazioni di contenuto e di metodo. Il DL 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98 ha profondamente mutato l’istituto mediatorio, affiancando alla mediazione su mero invito del giudice (la cd. mediazione demandata) la possibilità (anche in appello) di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (la cd. mediazione ex officio o delegata) e ha introdotto il concetto di “processo senza sentenza” che può contribuire alla definizione delle controversie in modo complementare rispetto all’esercizio tradizionale dello ius dicere.

Il processo senza sentenza non implica un’abdicazione del giudice dalla propria funzione giudicante, ma semplicemente richiede una valutazione puntuale ed esperta della mediabilità e della conciliabilità del singolo caso. Assicura la diversificazione delle modalità di offerta del servizio e degli strumenti impiegati a beneficio dell’interesse del cittadino e delle imprese in grado di assicurare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di qualità ed efficienza …”.

Ciò posto, in un prospettiva di più ampio e moderno orizzonte sociale e culturale, non limitato allo stretto ambito giudiziario, la Relazione si spinge addirittura a sottolineare che la mediazione ex officio:

“… Promuove la diffusione della cultura della mediazione come collante sociale, non solo per la riattivazione di una comunicazione interrotta tra le parti del conflitto, ma anche per la generale condivisione dei valori dell’autonomia, della consapevolezza e della responsabilità. Avvicina il cittadino alla giustizia, perché lo rende finalmente partecipe delle modalità di risoluzione del conflitto e fiducioso dell’adeguatezza di tale servizio rispetto alle sue esigenze. Promuove il progresso delle professioni dedicate al conflitto nella odierna complessità delle relazioni interpersonali, con la valorizzazione delle competenze dell’avvocato, parte necessaria delle procedure di mediazione. Sollecita, inoltre, il cambiamento della cultura di tutti gli operatori della giustizia con l’acquisizione di competenze più specifiche in ordine alla condizioni di medi abilità del contenzioso. Assicura, infine, la deflazione del contenzioso giudiziale con conseguente ottemperanza al principio di ragionevole durata del processo, risposta celere alle parti in lite, riduzione dei costi della giustizia, più elevata efficienza del servizio e maggior fiducia da parte dell’utenza …”.

Non si tratta, però, solo di parole e di buoni propositi, perché:

“… I dati ministeriali  suffragano questa prospettiva, laddove sottolineano gli importanti traguardi raggiunti grazie alle nuove previsioni normative che hanno prodotto rilevanti effetti anche indiretti in termini di conciliazione spontanea e di omessa instaurazione del contenzioso a seguito dell’acquisita consapevolezza delle minime possibilità di accoglimento della pretesa della parte in caso di proposizione giudiziaria della domanda …”.

In sostanza, “importanti traguardi raggiunti …” con “…  rilevanti effetti anche indiretti” e l’auspicio di un ulteriore rafforzamento della mediazione per una svolta culturale, nell’interesse dell’utenza, dei professionisti e del servizio giustizia.

Un assist prestigioso che Parlamento e Governo sono chiamati a non sprecare.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Aprile 19 2021
  
07
Aprile
2021

Secondo uno studio, Perchè la mediazione conviene agli avvocati oltre che alle Parti?

CONVIENE AGLI AVVOCATI E ALLE PARTI ECONOMICAMENTE

La Mediazione conviene alle parti, per la rapidità, per i costi bassi, per il credito di imposta, perché sono parte attiva nel procedimento: E Agli avvocati? L’obiezione che più frequentemente si sente fare dagli Avvocati ostili alla mediazione è la seguente: perché dovrei consigliare al cliente la procedura di mediazione se economicamente a me conviene maggiormente fare una causa rispetto ad una mediazione? Verifichiamo allora se una tale obiezione è fondata esaminando i conti degli introiti derivanti da una mediazione rispetto a quelli di una causa. Se analizziamo la tabella dei compensi medi previsti dal D.M. 55/2014 per una pratica di valore da €.1.100 a €.5.200, possiamo constatare che per un giudizio di primo grado il compenso totale spettante all’Avvocato, risultante dalla somma delle quattro fasi di causa (studio della controversia, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisionale) ammonta a €.2.430. Il compenso spettante all’Avvocato per l’attività prestata in mediazione per una pratica di ugual valore ammonta invece per le tre fasi (attivazione, negoziazione e conciliazione) a €.1.620. Da ciò deriva che il compenso spettante all’Avvocato per l’assistenza in mediazione è pari al 66% del compenso a lui dovuto per lo svolgimento di un’intera causa di primo grado. Per una pratica dello scaglione di valore superiore (da €.5.200 a €.26.000), il compenso per la mediazione ammonta invece al 52% del compenso spettante per la causa (€.2.520 a fronte di €.4.835). A fronte della previsione di un compenso per la mediazione pari alla metà o ai due terzi di quanto è previsto per una causa di primo grado, occorre però confrontare le attività che l’Avvocato è chiamato a svolgere nelle due procedure. Ed allora è facile concludere che l’impegno e il tempo richiesti in mediazione all’Avvocato sono infinitamente più ridotti rispetto a quelli da profondere per la causa. Per guadagnare il compenso pari a metà o ai due terzi rispetto alla causa, l’Avvocato deve svolgere il colloquio con il cliente, compilare on line il modulo della domanda di mediazione o l’adesione alla stessa, partecipare a uno o due incontri e collaborare con il mediatore per la redazione del verbale di accordo. Per converso, l’attività da svolgersi in causa per l’Avvocato parte dallo studio del fascicolo, prevede uno o più incontri con il cliente, la redazione della citazione e la sua notificazione e successiva iscrizione a ruolo oppure della comparsa di costituzione  e risposta , un numero di udienze non inferiore a 4-6, la redazione delle memorie ex art.183 n°1, 2 e 3, la partecipazione alla attività istruttoria con escussione dei testi ed eventuale CTU e la redazione delle comparse conclusionali e di replica. Ci si chiede se davvero una tale mole di attività ed il relativo tempo occorrente per compierla, giustifichi un compenso superiore solo di un terzo o metà rispetto a quello previsto per la mediazione. Ma vi è di più. Mentre il compenso previsto per la assistenza in mediazione è prevedibile che possa essere incassato dall’Avvocato nel tempo occorrente per lo svolgimento della procedura, pari a 3-6 mesi, il compenso dovuto all’Avvocato per la causa ben difficilmente verrà pagato dal cliente integralmente prima del termine della causa stessa, che è ipotizzabile in almeno 3-5 anni. E a ciò si deve aggiungere un ulteriore elemento riguardante la ragionevole certezza del pagamento. In una mediazione conclusa con successo, il cliente sarà sempre soddisfatto e normalmente ben disposto a saldare la parcella presentata dall’Avvocato  senza contestazione alcuna. All’esito della causa, invece, è esperienza comune che ciò non sempre accada. Si pensi infatti allo stato d’animo del cliente in caso di giudizio conclusosi in modo a lui sfavorevole, ma anche alle ipotesi di cause vinte ma dopo lunghissimo tempo o senza un risultato concreto ancora ottenuto. E’ ragionevole pensare che, in tali ipotesi, il cliente sia pronto a soddisfare senza problemi le richieste di pagamento dell’Avvocato o non è invece immaginabile una difficoltà ben superiore per l’Avvocato di ottenere il pagamento della parcella presentata al cliente?

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ ELIMINA L’ALEA DEL GIUDIZIO

Il cliente che si rivolge all’Avvocato sempre chiede rassicurazioni circa la fondatezza delle proprie richieste e l’esito del giudizio che intenderebbe intraprendere. Spesso chiede di conoscere la percentuale di successo rispetto alla causa da instaurare. E’ esperienza comune di chi svolge la professione di Avvocato della difficoltà nel soddisfare tali comprensibili richieste. La prevedibilità delle decisioni giudiziarie è un tema complicato e difficoltoso. Esiste sempre un grado di imprevedibilità proprio del processo che impedisce di fare previsioni in termini di certezza o, quantomeno, di elevata probabilità sul relativo risultato. Ciò crea spesso evidenti problemi nel rapporto con il cliente che mostra la sua insoddisfazione e sfiducia in ordine alle incertezze e ai rischi che l’Avvocato prudente sempre è tenuto a prospettargli, con riferimento a qualsiasi giudizio debba essere intrapreso. Troppe sono le incognite perché un Avvocato avveduto possa garantire alcunchè al cliente in cerca di certezze: differenti orientamenti giurisprudenziali, possibili mutamenti della giurisprudenza in corso di causa, incertezza circa le risultanze dell’attività istruttoria da svolgersi, conclusioni di una eventuale CTU da espletarsi, valutazione della documentazione sottoposta al giudicante, possibili eccezioni e strategie della controparte. A fronte di questo quadro di incertezze, la procedura di mediazione non comporta alcuna alea. La soddisfazione del cliente all’esito del procedimento non dipende da un terzo, il Giudice, né da alcun altro elemento esterno alla volontà della parte stessa. E’ il cliente  che decide se un eventuale accordo è per lui favorevole o meno. In caso positivo l’accordo è nel senso voluto dalla parte con sua soddisfazione, in caso contrario nessun accordo viene raggiunto e la parte è nella esatta identica situazione in cui era prima dell’inizio della mediazione. Nessuna alea per l’Avvocato, nessuna sorpresa negativa per il cliente è possibile; nessuna aspettativa può essere frustrata o delusa dalla mediazione come, invece, può avvenire all’esito della causa.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ DURA POCO

La durata media di un procedimento di mediazione è di 134 giorni. La durata media di una causa, per i tre gradi di giudizio, è di 8 anni circa. Qualcuno potrebbe ritenere che la lunga durata di una causa possa ancora essere conveniente per l’Avvocato in applicazione dello stantio brocardo secondo cui “causa che pende, causa che rende”. In realtà ormai da tempo, almeno dopo l’abolizione delle tariffe forense e l’introduzione dei parametri, è vero proprio il contrario. E’ una causa che dura poco a rendere di più rispetto ad una causa che si prolunga nel tempo. Ed infatti i parametri forensi sono, ormai dal 2014, strutturati per fasi con indicazione di un compenso forfettario omnicomprensivo per ogni singola fase, che prescinde completamente dal tempo occorrente per portare a compimento la fase stessa. E quindi che la fase istruttoria duri uno o più mesi o uno o più anni, all’esito di tale fase il compenso spettante all’Avvocato sempre lo stesso sarà. Oggi, quindi, è più corretto sostenere che una causa che pende non rende nulla di più di un procedimento che si conclude rapidamente. In questo senso, il vantaggio competitivo della mediazione è innegabile. La procedura di mediazione si conclude in pochi mesi, la causa più veloce in qualche anno.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ FIDELIZZA IL CLIENTE

Nel corso della procedura di mediazione la parte è sempre protagonista e partecipa a tutte le fasi del procedimento personalmente, a differenza di quanto accade nel processo dove la sua presenza personale è limitata abitualmente alle sole udienze di convocazione delle parti disposte dal Giudice o all’udienza in cui è chiamata a rispondere all’interrogatorio formale. Nella mediazione la parte raggiunge un accordo solo se lo ritiene per sé conveniente, può interloquire liberamente con il mediatore e con la controparte esprimendo ogni proprio pensiero in ordine a quanto sta accadendo. Ne consegue che l’eventuale accordo sottoscritto è sempre un atto voluto dalle parti nei termini da loro graditi. Da ciò deriva che all’esito della procedura di mediazione, se conclusa con l’accordo, il cliente dell’Avvocato sarà sempre soddisfatto, avrà sempre avuto la sensazione di essere stato un attore protagonista degli eventi e della conclusione del procedimento. Non avrà pertanto modo di esprimere alcuna lamentela in ordine ai costi, ai tempi e agli esiti della procedura.Ciò porterà alla conclusione di avere avuto piena soddisfazione nella soluzione di un proprio problema. E un cliente soddisfatto non solo torna sempre dal proprio Avvocato, ma produce anche un effetto volano di propagazione presso amici, parenti e conoscenti del buon esito della propria vicenda e del buon lavoro del proprio Avvocato che, ai suoi occhi, sarà colui che lo ha aiutato a risolvergli un problema in tempi rapidi. Ciò avrà l’effetto di produrre una pubblicità positiva a costo zero per l’Avvocato con potenziali benefici in ordine alla potenziale clientela futura che potrebbe decidere di rivolgersi a lui. Ma la mediazione non solo fidelizza il cliente, ma anche consolida il rapporto con lo stesso. Ed infatti, nella procedura di mediazione, la parte è chiamata ad aprirsi e spesso a parlare degli aspetti umani del conflitto più che di quelli legali, dei propri interessi e delle proprie aspettative, delle cause che hanno originato il conflitto. Da ciò deriva la conseguenza, da un lato, che l’Avvocato arriva a conoscere aspetti del cliente che difficilmente avrebbe modo di conoscere nel corso di una causa e, dall’altro, che l’Avvocato è vicino al proprio cliente in un momento di emotività forte per lui e viene quindi visto non solo come colui che presta assistenza legale, ma come un consulente a tutto tondo che lo aiuta e gli è vicino nella ricerca di una soluzione ad un problema anche umano.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ NON HANNO LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE

Nel corso dello svolgimento della propria attività professionale, è noto che l’Avvocato debba prestare sempre maggiore attenzione alla responsabilità nei confronti del proprio cliente. I casi di giudizi per responsabilità professionale dell’Avvocato sono diventati sempre più frequenti a causa dell’ampliamento del campo della responsabilità professionale, ben al di là del classico “errore professionale”. Se in passato la responsabilità dell’Avvocato era limitata sostanzialmente ai casi di mancato rispetto dei termini e scadenze processuali o alla omissione di attività doverose quali la mancata interposizione di appello o la mancata intimazione di testi che portavano alla compromissione dell’esito della causa, in tempi più recenti la situazione si è decisamente aggravata. In primo luogo, si sono moltiplicate le previsioni normative di inammissibilità ed improcedibilità che, almeno potenzialmente, sono tutte foriere di responsabilità professionale dell’Avvocato allorquando pronunciate dal Giudice. A ciò si aggiungano gli accresciuti obblighi  a carico  dell’ Avvocato, previsti da norme e giurisprudenza più recente, a partire dagli obblighi informativi nei confronti del cliente previsti dalla vigente legge professionale che ha istituito un vero e proprio obbligo di “consenso informato legale” da acquisire dal proprio cliente, per passare ai sempre più stringenti obblighi informativi circa le scelte processuali e alla responsabilità per mancata dissuasione in caso di giudizi apparentemente poco fondati. A fronte di questo quadro di obblighi e responsabilità in capo all’Avvocato nell’ipotesi di attività giudiziale, per quanto riguarda la mediazione la responsabilità è invece ben poca cosa. Di fatto, l’unico vero obbligo, fonte di responsabilità professionale, è costituito dal’art.12 del D. Lgs n. 28/2010 che prevede in sede di accordo “l’attestazione e certificazione della conformità dell’accordo alle norme imperative e dell’ordine pubblico”.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ FORNISCE LORO NUOVE COMPETENZE

La partecipazione al procedimento di mediazione da parte dell’Avvocato gli consente di acquisire nuove competenze anche dal confronto con mediatori professionalmente preparati. Insegna loro ad ascoltare per capire e non invece per replicare, come consueto in una logica avversariale tipica della causa. L’Avvocato impara a negoziare meglio, in modo più efficace, a comunicare in modi più efficienti, a ragionare in termini anche di pensiero laterale e non solo di pensiero lineare, ad esercitare la propria creatività nella ricerca di soluzioni che vanno al di là della mera applicazione normativa. Tutto ciò è maggiormente in linea con le esigenze e le richieste del cliente, che sono quelle di risolvere il problema prospettato all’Avvocato nel più breve tempo possibile e a costi più contenuti possibili. La capacita di conoscere e gestire al meglio l’assistenza del cliente in mediazione è competenza allineata alla più moderna tendenza evolutiva della figura dell’Avvocato che lo vede passare dall’essere un mero “litigator” ad un autentico “problem solver”, che continua ad avere al proprio arco la freccia del contenzioso quale modo di risoluzione del conflitto, ma in un’ottica di “extrema ratio” e non, invece, come unica strada percorribile.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ CONSENTE LORO DI RISOLVERE PROBLEMI NON RISOLVIBILI CON UNA CAUSA

E’ esperienza comune ad ogni Avvocato che esistono tipologie di pratiche nelle quali è difficile ipotizzare di poter dare soddisfazione al proprio cliente, anche all’esito di una causa conclusasi favorevolmente. Le cause familiari, parentali, fra eredi, le cause in cui l’elemento umano è importante, difficilmente consentono alle parti di avere piena soddisfazione, sia per la rigidità del modello giudiziale, che per l’impossibilità delle parti di far valere nel giudizio gli elementi non giuridici che per loro spesso sono più importanti di quelli strettamente legali. Lo stesso dicasi per le cause condominiali, per molestie, per immissioni di fumi e rumori, ove anche l’ottenimento di provvedimenti giudiziali favorevoli non porta a soddisfare l’interesse del cliente a causa di evidenti problemi pratici di esecuzione della decisione. A quanti Avvocati è capitato di ottenere ordinanze o sentenze favorevoli al proprio assistito, scontrandosi poi con le enormi difficoltà di mettere in esecuzione le stesse al fine di  ottenere la soluzione definitiva del problema del cliente che aveva dato origine al giudizio? Quanti di questi provvedimenti si sono risolti con vittorie di Pirro e cioè provvedimenti favorevoli ma di fatto inattuabili? Uguale ragionamento può farsi con riferimento alle cause bagatellari, in cui l’aspetto economico assume una rilevanza decisiva nella valutazione della convenienza di un eventuale giudizio, con i relativi costi, rispetto alla materia del contendere. In tutte queste ipotesi, la mediazione rappresenta un’alternativa di successo perché l’eventuale accordo, essendo voluto dalle parti e mai subito all’esito della decisione di un terzo, avrà maggiori probabilità di essere ottemperato spontaneamente senza necessità di esecuzione forzosa alcuna.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ RAFFORZA LA LORO IMMAGINE DAVANTI AL GIUDICE E LA POSIZIONE DELLA PARTE

L’evoluzione della professione legale porta a ritenere che l’Avvocato sia ormai una figura riconducibile a due diversi modelli professionali. Al modello classico dell’Avvocato conflittuale/avversariale, convinto e deciso a risolvere ogni conflitto per via giudiziale arrivando a sentenza per ogni controversia instaurata, si va sempre più contrapponendo la figura dell’Avvocato conciliatore/collaborativo, determinato ad indagare fra le varie opzioni disponibili per definire il conflitto ed orientato a ricercare soluzioni conciliative, tenendo il contenzioso giudiziario solo come arma residuale in caso di accertata impossibilità di trovare altre soluzioni.L’emersione di questa nuova figura professionale è stata riconosciuta anche dalla Corte di Cassazione nella celeberrima sentenza n°8473 del 27/03/2019 che testualmente riconosce “la progressiva emersione di una figura professionale nuova, alla quale si chiede l’acquisizione di ulteriori competenze di tipo relazionale e umano, inclusa la capacità di comprendere gli interessi delle parti al di là delle pretese giuridiche avanzate”. Avere acquisito tale consapevolezza e presentarsi avanti al Giudice dimostrando di possedere anche competenze di tipo relazionale ed umano e capacità di creare interazioni costruttive e non solamente avversariali, dimostrando altresì la capacità di tutelare interessi del cliente non solo giuridici ed economici, ma anche personali ed emotivi, non può che illuminare la figura dell’Avvocato agli occhi del Giudice di una luce di apprezzamento diversa rispetto alla figura dell’Avvocato “vecchia scuola”, litigatore fino alle estreme conseguenze.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ E’ COMODA

Potrà sembrare un aspetto di minore importanza e forse lo è,  per la valutazione della convenienza della mediazione, ma è innegabile che la procedura di mediazione, anche dal punto di vista strettamente pratico delle condizioni con cui si svolge, sia notevolmente più comoda per l’Avvocato rispetto a qualsiasi procedimento che si celebra negli uffici giudiziari. La mediazione si svolge presso la sede di un Organismo, normalmente in ambiente confortevole e professionale, con offerta di benefits quali caffè e bevande, in locali adeguatamente riscaldati d’inverno e raffrescati d’estate. Gli incontri si tengono in giorni ed orari concordati e fissati tenendo conto dell’agenda lavorativa degli Avvocati e normalmente non vi sono code o attese se non di pochi minuti. Il dialogo e l’interlocuzione con la segreteria dell’Organismo è infinitamente più agevole e cordiale rispetto agli abituali rapporti con le Cancellerie degli uffici giudiziari. A ciò si aggiunga che, mentre non è possibile alcuna scelta di Tribunale o Giudice, è invece possibile scegliere presso quale Organismo incardinare la procedura di mediazione e, in taluni casi, addirittura scegliere il Mediatore ritenuto più competente a trattare la procedura. Tutti questi elementi potranno da taluni essere considerati poco rilevanti ma, innegabilmente, rappresentano un plus di piacevolezza maggiore rispetto a qualunque modalità di trattazione delle cause presso gli Uffici Giudiziari.

CONVIENE AGLI AVVOCATI PERCHE’ PUO’ AVERE FUNZIONE ESPLORATIVA

Un ultimo elemento normalmente poco considerato è la valutazione della convenienza della mediazione anche nel caso in cui la stessa non si concluda positivamente, per la funzione esplorativa che la procedura può avere. Il tempo utilizzato e le risorse economiche spese per la procedura di mediazione sono sempre un buon investimento. La mediazione, infatti, consente di comprendere meglio la posizione e le ragioni di controparte, permette di ascoltare le argomentazioni che l’altra parte adduce a sostegno delle proprie ragioni, di valutare eventuali documenti in possesso di controparte e di cui, forse, non si era a conoscenza. Tutto ciò consente di valutare al meglio i punti di forza e i punti di debolezza della propria posizione e di quelle altrui e, anche in caso di fallimento della mediazione per il mancato raggiungimento dell’accordo, di calibrare meglio le domande da proporre in sede giudiziaria e conoscere già le possibili eccezioni, obiezioni ed argomentazioni che la controparte potrebbe svolgere per contrastare la nostra richiesta.

CONCLUSIONI

In conclusione, chi scrive ritiene che la mediazione possa convenire agli Avvocati anche per renderli professionisti migliori. Avvocati più in linea con un nuovo modo di concepire la professione legale, più moderna ed evoluta. La conoscenza approfondita della mediazione consente all’Avvocato di acquisire più competenze ed avere più frecce al proprio arco, di avere più soluzioni da proporre al cliente, di essergli più vicino e di avere, quindi, clienti più soddisfatti e fedeli. E in un momento di profonda crisi della professione e di enormi difficoltà in cui gli Avvocati si trovano ad operare, ciò non è affatto poco.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì, Aprile 07 2021
  

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