Sintesi: L'accordo raggiunto a seguito di mediazione, con cui viene deciso che una parte venda all'altra la propria quota dell'immobile in comunione, ha natura contrattuale e, seppur non trascritto nei registri immobiliari, ha comunque l'effetto di impegnare le pari realizzando l'efficacia traslativa convenuta in sede di mediazione. Pertanto, il comunista che si è impegnato in tal senso non ha "legitimatio ad causam" nel giudizio di divisone giudiziale, stante il difetto di contitolarità del bene oggetto di comunione. Lo ha chiarito il Tribunale di Lecce nella sentenza n. 1419/2021 pronunciandosi a seguito dell'istanza di una donna che aveva adito le vie legali per ottenere la divisione giudiziale di un immobile che lei e i suoi fratelli e sorelle avevano ricevuto in eredità dal padre. L'attrice sottolinea di aver richiesto più volte la divisione bonaria del bene senza esito alcuno e per questo ha deciso di rivolgersi al Tribunale. Una delle sorelle chiamata in giudizio eccepisce tuttavia la carenza di legittimazione dell'attrice per per difetto di contitolarità del bene oggetto di comunione. Ciò in quanto, a seguito di mediazione, l'attrice le aveva venduto le proprie quote ideali del bene di cui è causa, ricevendo contestualmente anche la somma di 5mila euro a titolo di caparra confirmatoria.