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OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

28
Maggio
2021

Valida la vendita concordata in mediazione;

Sintesi: L'accordo raggiunto a seguito di mediazione, con cui viene deciso che una parte venda all'altra la propria quota dell'immobile in comunione, ha natura contrattuale e, seppur non trascritto nei registri immobiliari, ha comunque l'effetto di impegnare le pari realizzando l'efficacia traslativa convenuta in sede di mediazione. Pertanto, il comunista che si è impegnato in tal senso non ha "legitimatio ad causam" nel giudizio di divisone giudiziale, stante il difetto di contitolarità del bene oggetto di comunione.  Lo ha chiarito il Tribunale di Lecce nella sentenza n. 1419/2021 pronunciandosi a seguito dell'istanza di una donna che aveva adito le vie legali per ottenere la divisione giudiziale di un immobile che lei e i suoi fratelli e sorelle avevano ricevuto in eredità dal padre. L'attrice sottolinea di aver richiesto più volte la divisione bonaria del bene senza esito alcuno e per questo ha deciso di rivolgersi al Tribunale. Una delle sorelle chiamata in giudizio eccepisce tuttavia la carenza di legittimazione dell'attrice per per difetto di contitolarità del bene oggetto di comunione. Ciò in quanto, a seguito di mediazione, l'attrice le aveva venduto le proprie quote ideali del bene di cui è causa, ricevendo contestualmente anche la somma di 5mila euro a titolo di caparra confirmatoria.


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Ultimo aggiornamento Venerdì, Maggio 28 2021
  
25
Maggio
2021

OMCI, Specialisti nella Mediazione e nella Formazione Continua dei Mediatori!!!

La Mediazione Civile e Commerciale non deve essere Vista come un sacrificio, una privazione di un diritto, ma al contrario, Vi evita anni in Tribunale; è una nuova Prassi stragiudiziale ed in Italia le cose nuove fanno sempre Paura, (all'estero esistono da decenni), anche se sono "Tutte a Favore del Cittadino" come in questo caso,  le ADR (Mediazione in Particolare), saranno sempre più il Futuro della Risoluzione Alternativa  delle controversie Civili e Commerciali, quando Lo proverete Tutti lo capirete, cambiando in primis la mentalità rigida che tutti un pò abbiamo in Italia, comprenderete che la Mediazione non è un sacrificio, ma al contrario,  niente più anni passati in Tribunale, tutto in Mani vostre e con il Credito d'imposta il costo è praticamente nullo, e cosa importantissima, il Verbale se Accordato, Firmato, dagli avvocati Consulenti, Dalle Parti e dal Mediatore ha valore Giudiziale, in quanto è a tutti gli effetti equipollente ad una sentenza di 1° Grado; cosa Volere di più!!! Non si deve mai dimenticare di Pagare tutte le indennità come scritto nelle Leggi, Nel Regolamento, nei vari modelli istanza in quanto non pagare nei tempi previsti comporta ovviamente conseguenze Rilevanti, in quanto l'organismo, i Mediatori, ecc, Vanno tutti pagati in tempi rapidissimi. La Mediazione inoltre è un Lavoro/Missione/Passione che non potrà mai essere svolto da algoritmi come presto invece sarà per altre professioni. Per questo OMCI continua a ricercare Mediatori da inserire nel proprio organico: Mediatori che devono essere Motivati, Saper cercare, portare Mediazioni, essere specializzati e Appassionati, Se avvoCATI OMCI ACCETTA SOlO AVVOCATI CIVILISTI, LE ALTRE SPECIALISTICHE NON PREPARANO ALLA MEDIAZIONE.  Non esitare quindi a contattarci su Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , La Mediazione sarà sempre di più la professione del Futuro e ci saranno anche notevoli cambiamenti sulla normativa a favore di tutti gli attori della Mediazione per favorirla sempre di più, proprio per questo i nostri Mediatori sono aggiornati in modo continuato, Vieni anche tu con noi, non attendere troppo, ma fallo subito e ricordate di controllare sempre che l'organismo sia anche ente di Formazione e abilitato dal Ministero della Giustizia attraverso la piattaforma https://mediazione.giustizia.it

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Ultimo aggiornamento Sabato, Giugno 05 2021
  
21
Maggio
2021

ECCO LA MEDIAZIONE DEI NOSTRI CUGINI FRANCESI, UNA DELLE PRIME NATE: LA MEDIAZIONE CIVILE COME SCIENZA UMANISTICA;

Secondo il modello teorico francese denominato “mediazione umanistica”, la mediazione deve essere intesa come un nuovo spazio creato nella società contemporanea in grado di accogliere al suo interno il dolore, la sofferenza, emozioni e sentimenti delle parti in conflitto; in particolare, tale modello teorizzato da più Umanisti tra i quali Jacqueline Morineau prevede che il momento più importante della procedura mediativa sia rappresentato dall’incontro tra i due soggetti coinvolti, i quali, dopo aver esternato le reciproche emozioni, saranno supportati dal Mediatore nella ricerca dell’origine del conflitto. La mediazione umanistica individua, poi, quale sua principale finalità la promozione della cultura della pace e la risoluzione pacifica dei conflitti. Nel percorso formativo di mediazione – tanto importante e indispensabile per tutti noi mediatori – ho avuto modo di conoscere un aspetto della mediazione che ho trovato molto interessante, ossia il modello francese denominato mediazione umanistica”, teorizzato da Jacqueline Morineau.
Questo modello si caratterizza proprio per la prospettiva umanistica, che intende la mediazione come un nuovo spazio creato nella società contemporaneaall’interno del quale è possibile accogliere la sofferenza, le emozioni, il dolore delle parti in conflitto, al punto che la mediazione viene accostata alla tragedia greca.
“Mediazione” per la Morineau prende il nome dalla posizione assunta dal mediatore, che si pone “tra” le due parti in conflitto, al fine di aiutarli a trovare l’origine del conflitto. Questo è necessario perché nella condizione del conflitto le parti smettono di comunicare, i loro discorsi sono dei monologhi che non fanno altro che accentuare il senso di solitudine, la separazione.
Poiché il conflitto è ineliminabile, così come la violenza che si manifesta in ogni situazione di opposizione, l’unico obiettivo perseguibile è la trasformazione della situazione conflittuale in una dimensione pacifica.
Il conflitto è regolato dall’ordinamento giuridico nel momento in cui porta alla violazione dell’ordine sociale. Quando però i conflitti riguardano i rapporti personali delle parti coinvolte, se non hanno uno spazio in cui poter trovare espressione, rischiano di diventare importanti e portare alla violazione di norme giuridiche.
Per la mediazione umanistica - proprio per questo tipo di conflitti - è molto utile ricorrere alla mediazione in via preventiva, cioè prima che si entri nel circuito giudiziario, poiché per la Morineau “La punizione non può essere la giusta risposta o la sola risposta alla violenza”.
Nel pensiero della Morineau il conflitto non è altro che il passaggio da una situazione di ordine a una di disordine, creata dall’incapacità dell’uomo di accettare il disordine di una nuova situazione, tale incapacità impedisce all’uomo di superare la situazione di conflitto.
In questo contesto la mediazione si inserisce come luogo per accogliere il disordine individuale e collettivo.
Ed infatti il momento più importante nel processo di mediazione è costituito dall’incontro dei due soggetti in conflitto, perché nel contesto della mediazione le parti riescono a trovare lo spazio e il tempo per rappresentare i loro sentimenti, mediante la ricostruzione di tutte le fasi del conflitto.
Durante la mediazione i due mediati si trovano in una situazione bloccata, non riescono a superare il loro conflitto; scopo della mediazione è riattivare la comunicazione tra i due soggetti e superare la situazione d’impasse e questo secondo la mediazione umanistica lo si può raggiungere solo proponendo la mediazione come luogo in cui la violenza reciproca possa dirsi e trasformarsi, reintegrando il disordine.
Chiaramente la composizione del conflitto sta alla base di ogni procedimento di mediazione, ma nella mediazione umanistica la finalità perseguita è proprio la promozione della cultura della pace, della risoluzione pacifica dei conflitti, in una Società come la nostra che non ha più posto per accoglierli ma che non riesce comunque ad evitarli.

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Maggio 24 2021
  
19
Maggio
2021

Quando La mediazione viene avviata oltre il termine assegnato dal Giudice rende improcedibile la domanda giudiziale.

Tribunale di Napoli Nord, Giudice Estensore Dott. Luciano Ferrara, sentenza del 02.03.2021.

SINTESI: In caso in esame riguarda una controversia relativa ad un contratto bancario ed alla contestazione degli interessi applicati, la cui azione giudiziale deve essere preceduta dall’esperimento obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Giudice assegnava alla parte attrice termine di 15 giorni per l’instaurazione del procedimento di mediazione che, evidentemente, non era stato precedentemente attivato.
La parte onerata non depositava in giudizio il verbale di mediazione e la parte convenuta eccepiva l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Pertanto, il Giudice rinviava la causa al fine di consentire all’attore di dimostrare di aver tempestivamente avviato il procedimento di mediazione.
Parte attrice depositava il verbale di mediazione negativo, dal quale però si evinceva che la mediazione era stata instaurata dopo il termine di 15 giorni concesso dal Tribunale.
Parte attrice non aveva, quindi, rispettato il termine assegnato dal Giudice e aveva di fatto colpevolmente determinato il mancato esperimento della mediazione entro l’udienza fissata per la verifica della condizione di procedibilità.
Per tale ragione, il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato l’improcedibilità della domanda per il tardivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5, comma 1 bis, D.lgs. n. 28/2010, con assorbimento di ogni ulteriore questione e condanna di parte attrice al pagamento delle spese legali in favore della parte convenuta.
Ciò anche in virtù della pronuncia n. 4919 del 04.07.2019 della Corte d’Appello di Milano, secondo la quale "In tema di mediazione obbligatoria, poiché la condizione di procedibilità si considera, per espressa disposizione di legge, avverata solo dopo che si sia tenuto il primo incontro davanti al mediatore, la domanda deve essere dichiarata improcedibile quando il suo mancato effettivo esperimento dipenda dalla colpevole inerzia della parte che abbia presentato la domanda di mediazione ben oltre tale termine all'uopo dato dal giudice”. Quando poi ci si presenta ma senza continuare si applicano le sanzioni pecunarie alla Parte che non ha voluto continuare.

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Ultimo aggiornamento Domenica, Maggio 23 2021
  
17
Maggio
2021

Riforma della giustizia civile: le principali novità

Potenziamento degli ADR, nuove misure per l'efficienza e la riduzione dei tempi del giudizio, rito unico in materia di famiglia, persone e minori. Dal potenziamento degli ADR al riordino delle disposizioni per garantire l’efficienza del processo civile, dimezzando i tempi del giudizio, fino alla previsione di un rito unico in materia di famiglia, persone e minori: le principali novità del maxiemendamento di riforma della giustizia civile.

Potenziamento della mediazione

Tra gli interventi proposti spicca il potenziamento degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution) da esperire anche con modalità telematiche.

Quanto alla mediazione civile e commerciale, che nel corso del 2020 ha registrato ottimi risultati, l’emendamento la incentiva sotto diversi profili.

Viene incrementato e semplificato il regime degli incentivi fiscali, già previsti agli artt. 17 e 20 del D.lgs. 28/2010, intervenendo, tra l’altro, sulla misura dell’esenzione dall’imposta di registro, sul regime delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti ai vari organismi e sulla procedura di riconoscimento del credito d’imposta, che viene semplificata, estendendo il credito anche al compenso dell’avvocato e al contributo unificato sostenuto dalle parti.

Vengono inoltre ampliate le ipotesi di ricorso alla mediazione obbligatoria, comprendendo i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, d’opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura.

E’ infine prevista la possibilità per le parti di stabilire che la consulenza tecnica disposta in mediazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente utilizzata dal giudice. Fonte Altarex

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Ultimo aggiornamento Lunedì, Maggio 17 2021
  
15
Maggio
2021

Nel procedimento di sfratto, dopo il mutamento del rito, la mancata produzione del verbale di mediazione comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Tribunale di Palermo, sentenza 08.03.2021 – Giudice Estensore Dott. Fabrizio Zagarella

Sintesi: Il caso in esame riguarda un procedimento di convalida di sfratto per morosità, mutato in procedimento a cognizione piena, nel quale le parti non hanno prodotto in giudizio il verbale di mediazione.
Il Tribunale di Palermo ha evidenziato che ciò non può causare la cancellazione della causa tout court.
Invece, è opportuno addivenire ad una sentenza breve ex art. 429 c.p.c., con la quale venga dichiarata l’improcedibilità della domanda attorea, anche in virtù del disposto di cui all’art. 5, commi 1-bis e 4, del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche.
Per tali ragioni, l’Autorità Giudiziaria adita si è pronunciata, dichiarando improcedibile la domanda dell'attrice per difetto di prova del disposto obbligatorio procedimento di mediazione conciliativa e compensando integralmente le spese di lite tra le parti.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Maggio 15 2021
  
13
Maggio
2021

Perchè divenire Mediatore civile e commerciale oggi?

Per poter diventare Mediatore bisogna essere in possesso di determinati requisiti:
– un’adeguata formazione conseguibile frequentando un corso di formazione a cui possono accedere tutti coloro che sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale o, in alternativa, che sono iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale.
– svolgere un tirocinio assistito gratuito (secondo il nuovo Decreto Interministeriale n.145/2011), ovvero partecipare a 20 casi di mediazione svolti presso gli Organismi di Mediazione o le Camere di Commercio accreditate presso il Ministero della Giustizia
– svolgere un aggiornamento biennale di 18 ore.
Dopo aver conseguito l’attestato di Mediatore come ci si iscrive agli Organismi di Conciliazione?
Il Mediatore, per poter esercitare la professione, deve iscriversi presso gli Organismi di Conciliazione o le Camere di Commercio accreditate presso il Ministero della Giustizia. Ogni Organismo o Camera di Commercio ha il proprio elenco di Mediatore. Il soggetto interessato, dopo avere conseguito l’attestato di Mediatore, può iscriversi a massimo cinque Organismi di Conciliazione o Camere di Commercio.
Chi può frequentare il Corso per Mediatore Civile e Commerciale?
Possono accedere al corso tutti coloro che sono laureati, anche laurea triennale, e tutti gli iscritti ad un Ordine o ad un Collegio Professionale (geometri, periti industriali, periti agrari, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri, ragionieri etc.).
Perché conviene diventare Mediatore Civile?
Perché con la nuova normativa si aprono ampie e interessanti prospettive professionali per i mediatori civili e commerciali, che devono aver conseguito sia una solida formazione di base in ambito giuridico che capacità specifiche per una proficua risoluzione dei conflitti.
Per iscriverti invia una e mail a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

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Ultimo aggiornamento Giovedì, Maggio 13 2021
  
11
Maggio
2021

Domanda riconvenzionale e necessità di rinnovare la mediazione;

Se la mediazione obbligatoria si conclude con esito negativo occorre esperire un nuovo tentativo se il convenuto, nel costituirsi in giudizio, propone una domanda riconvenzionale non introdotta in sede di mediazione? Vedremo in che modo giurisprudenza e dottrina hanno affrontato, nel corso degli anni, tale controversa questione.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Maggio 15 2021
  
04
Maggio
2021

Una buona Mediazione conviene Veramente a TUTTI!!!E In primis le sanzioni per le parti ed ora Avvocati quando non si concilia

Novità sulle sanzioni per chi non si presenta in Mediazione e da ora anche per gli avvocati difensori se non concilia, Infatti  La mediazione è uno strumento introdotto per consentire alle parti di evitare le lungaggini e le spese che comporta un giudizio dinanzi al Tribunale. Per tale ragione l’ingiustificata partecipazione di una delle parti alla mediazione comporta l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dal’art. 8 comma 4 del d.lgs. 28/2010 s.m.i.. Nell’applicazione di tale sanzione al giudice non è consentito nessuna ambito di discrezionalità né sull’an né sul quantum della sanzione, evitabile, partecipando semplicemente all'intero procedimento di Mediazione; E Con l'ordinanza della suprema corte di cassazione sezione II Civile, n° 11468/21 del 30 Aprile 2021, è stato negato ad un avvocato il rimborso delle spese stragiudiziali 1° Caso: perchè la Mediazione è una cosa serissima, anche se in molti fanno finta di non capirlo.

Leggendo un brano di un Mediatore sono rimasto colpito da alcuni passaggi che ora Riporto perché condivido in Toto.

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Ultimo aggiornamento Sabato, Maggio 15 2021
  
28
Aprile
2021

Tribunale civile? No, ormai c'è La Mediazione civile e commerciale!

Quando tutti proveranno la differenza tra mediazione e Tribunale in tutte le sue parti, è Certo che mai più andranno in tribunale. Parole di una persona (che non era molto favorevole alla Mediazione, ora lo è), che si è ritrovato prima in Mediazione dove non ha voluto continuare e quindi è andato in tribunale. Le sue parole al termine di tutto sono state:  Non c'è Paragone tra i due istituti, in termini di denaro, di tempo e di ambiente, mai più in tribunale ma in mediazione. Per chi volesse intraprendere lo stimolante percorso di  Mediatore Civile e Commerciale, Familiare etc., in tutte le sedi, scriva a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .

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Ultimo aggiornamento Sabato, Maggio 01 2021
  

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