+ - =
+/-
OMCI - Organismo di Mediazione

Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia

23
Giugno
2021

Ministro Cartabia: Liti temerarie: sanzioni per chi agisce con mala fede o colpa grave;

Dal Ministro delle Giustizia Cartabia del 22/06/2021;

Gli emendamenti governativi alla riforma del processo civile puntano a introdurre una responsabilità aggravata e sanzioni nei confronti chi agisce o resiste in giudizio con mala fede o colpa grave.

Riforma processo civile: subemendamenti fino al 2 luglio

Il nuovo volto del d.d.l. di riforma del processo civile potrebbe essere svelato in tempi davvero brevi. Gli emendamenti presentati dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, infatti, sono potenzialmente idonei a impattare fortemente sull'impianto del disegno di legge originariamente predisposto dall'ex Guardasigilli Bonafede e attualmente al vaglio della Commissione Giustizia al Senato. Cartabia ha in diverse occasioni ribadito l'importanza di approvare, entro fine 2021, le leggi di delegazione per la riforma del processo civile, del processo penale e del CSM. Obiettivo ambizioso, ma da perseguire necessariamente per rispettare gli impegni presi con l'UE e illustrati all'interno del PNRR, vincolanti per poter beneficiare delle risorse dei fondi Next generation EU messe a disposizione per l'Italia. Intanto, come dichiarato da Fiammetta Modena, relatrice in commissione Giustizia del disegno di legge delega, "il termine per presentare i subemendamenti è il 2 luglio. Poi partirà l'esame in commissione". Si punta, in tal modo, a ottenere il via libera da parte del Senato durante l'estate, affinché da settembre possa iniziare ad esaminare il provvedimento anche la Camera dei deputati.

Emendamenti Cartabia: come potrebbe cambiare il d.d.l. giustizia

Nonostante l'impianto complessivo del disegno di legge sia rimasto il medesimo, sono i contenuti che potrebbero essere fortemente innovati qualora passassero gli emendamenti per la cui predisposizione la Ministra Cartabia di è avvalsa del supporto di una collaborazione di esperti. In sinergia con quanto previsto all'interno del PNRR, si punta, in primo luogo, alla riduzione della durata dei processi civili di almeno il 40%, necessaria per implementare l'efficienza della macchina giudiziaria, o addirittura a non arrivare proprio in aula, snellendo i contenziosi attraverso la valorizzazione e il potenziamento delle misure alternative per la risoluzione delle controversie, in particolare mediazione etc.

"Sanzioni per chi agisce o resiste con mala fede o colpa grave"

All'interno degli emendamenti trova spazio anche un intervento relativo ai doveri di collaborazione tra le parti e i terzi, che si inquadra nell'ottica delle modifiche e integrazioni al al codice di procedura civile al fine di ampliare la casistica di applicazione dell'art. 96 del codice di rito. Tale norma, infatti, configura una responsabilità aggravata a carico della parte soccombente in giudizio che abbia agito o resistito con la coscienza dell'infondatezza dell'azione o eccezione, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione.L'emendamento governativo mira a estendere la possibilità di pronunciare la condanna di cui all'art. 96, terzo comma, anche nei confronti della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.Oltre ad aggiungere tale ulteriore criterio, l'emendamento prevede che, con la medesima condanna possa essere disposto dal giudice, anche d'ufficio, a favore della controparte, il pagamento di una somma equitativamente determinata, non superiore al doppio delle spese liquidate e, a favore della cassa ammende, il pagamento di una somma in misura non superiore a cinque volte il contributo unificato o, in caso di esenzione di quest'ultimo, non superiore nel massimo a cinque volte il contributo dovuto per le cause di valore indeterminabile.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Domenica, Giugno 27 2021
  
23
Giugno
2021

La mancata adesione della parte invitata non costituisce un serio tentativo di risoluzione stragiudiziale della vertenza e induce il Giudice a rinviare le parti in mediazione.

Tribunale di Pistoia, ordinanza del 06.05.2021;

Sintesi: Interessante la recente pronuncia del Tribunale di Pistoia, relativamente ad una vertenza in cui è prevista la mediazione obbligatoria.
Ebbene, nel caso di specie il procedimento di mediazione ha avuto esito negativo a causa della mancata adesione della parte regolarmente invitata.
In merito, il Giudice ha rilevato che ciò non costituisce un serio tentativo di conciliazione della vertenza, mentre invece la sede più opportuna per gestire il conflitto e favorire un confronto immediato che venga coordinato da un professionista terzo ed imparziale è proprio la mediazione.
Peraltro, tale procedimento offre tempi decisamente più rapidi rispetto a quelli processuali e consente di limitare le spese che le Parti devono sostenere.
Per tali ragioni, il Tribunale di Pistoia ha disposto il tentativo effettivo di mediazione, onerando la parte attrice di provvedere in tal senso e precisando quanto segue:

  1. è necessaria la comparizione personale delle parti;
  2. il tentativo di mediazione è obbligatorio a pena di improcedibilità dell’azione e la condotta delle parti potrà essere valutata ai sensi degli artt. 88 e 96 c.p.c.;
  3. la mancata ed ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione comporta la condanna al versamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio e può costituire argomento di prova;
  4. è doverosa la volontà delle parti di esperire effettivamente e realmente il tentativo di mediazione e, pertanto, queste ultime hanno solo ed esclusivamente la possibilità di comunicare eventuali impedimenti all’effettivo esperimento del tentativo di mediazione;
  5. il rifiuto della proposta del mediatore potrà comportare l’esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ex art. 13 D. Lgs. n. 28/2010;
  6. è possibile produrre in giudizio una consulenza tecnica effettuata in sede di mediazione.
E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Mercoledì, Giugno 23 2021
  
20
Giugno
2021

18/06/2021 - Covid e crisi d'impresa: la proposta di avvocati e commercialisti;

Il gruppo di lavoro dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano ha formulato un testo, inviato alla Ministra Cartabia. Pandemia e imprese, la proposta per uscire dalla crisi:

Con il perdurare dell'emergenza sanitari servono urgenti da parte del governo alla crisi economica delle imprese. Da qui la proposta formulata dall'Ordine degli Avvocati di Milano e dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dopo la costituzione di un gruppo di lavoro che ha formulato un testo, inviato alla Ministra Cartabia, contenente proposte di interventi normativi al Codice della Crisi. A fare il punto della situazione ci pensa il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, Vinicio Nardo, che rimarca «la crisi epocale» che stiamo vivendo e che «colpisce l'economia e quindi la società italiana con la pandemia, ma che nasce da problemi antichi allevati ben prima del covid-19 anche da una normativa sulla gestione delle crisi aziendali che ha alimentato in parte un mercato meno competitivo di quello di altri Paesi. Come per moltissime altre situazioni, che coinvolgono noi avvocati - aggiunge - e quindi tutti i cittadini e tutte le imprese, adesso abbiamo l'opportunità unica di correggere errori storici per favorire il rilancio per uscire da questa crisi, ma in realtà per rimettere in moto un Paese finalmente sui binari giusti. Per questo abbiamo fatto squadra con gli amici Commercialisti per dare un nostro aiuto al lavoro di enorme responsabilità che sta facendo il Governo in questo momento, consapevoli che non sono solo i soldi dell'Europa in gioco ma l'occasione unica, che abbiamo solo adesso, di cambiare il nostro Paese per i prossimi 50 anni e non per i 5 del PNRR e del Recovery fund».

Gestione crisi d'impresa, la rivoluzione gentile

Come chiarisce una nota del gruppo di lavoro, lo scopo è «dare un contributo che nasce dalle rispettive competenze per aiutare il Governo in questa fase decisiva». Per questo motivo il documento propositivo è stato inviato alla Ministra della Giustizia, Prof.ssa Marta Cartabia, alla Commissione Ministeriale per le proposte di interventi normativi al Codice della crisi d'impresa e all'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia. Ad essere indicate sono «alcune strade per una rivoluzione gentile nella gestione positiva della crisi d'impresa». Secondo chi ha messo a frutto il lavoro le proposte di riforma avanzate sono ispirate ad un cambiamento dell'angolo visulae, in modo da incontro alle imprese e quindi ai lavoratori e al futuro del Paese.

Le proposte: rivalutare l'impresa come bene sociale

In particolare il focus si è incentrato su «rivalutazione dell'impresa come bene sociale, la rilettura della crisi aziendale con una cultura aziendalistica oltre che legale - spiegano ancora avvocati e commercialisti - come la protezione del valore della continuità aziendale, l'attenzione ai capitali non finanziari delle imprese, la riconsiderazione della liquidazione fallimentare dimostratasi inefficiente rispetto al suo reale valore residuale, la revisione di una disciplina della crisi che non scoraggi il rischio d'impresa e quindi l'economia e, infine, la priorità ad una gestione delle crisi aziendali che non distragga l'attenzione dall'economia criminale che cresce nelle patologie ordinarie attuali». Il lavoro di riprogrammazione contenuto nell'articolata proposta degli ordini di avvocati e commercialisti immagina «una rivisitazione radicale dell'approccio alla crisi d'impresa. Tra le molte strade tracciate da Avvocati e Commercialisti milanesi alcune nello specifico potrebbero rappresentare una rivoluzione gentile ma fondamentale per tutta l'economia italiana: l'aumento delle soglie di fallibilità, la previsione di misure antiriciclaggio più stringenti ed efficaci, alcune modifiche essenziali dell'istituto del concordato preventivo e l'eliminazione dei sistemi presuntivi di quantificazione del danno».

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Domenica, Giugno 20 2021
  
18
Giugno
2021

I Tribunali, insistono: Partecipazione personale delle parti o procura speciale sostanziale;

Tribunale di Milano, 14 aprile 2021, I civile, Estensore Boroni;

Sintesi: Il tribunale di Milano torna sul tema della partecipazione personale delle parti conformandosi al principio dettato da Cassazione n. 8473/2019 e riafferma nel caso di specie la necessità di una procura speciale sostanziale conferita al difensore con lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.

P.Q.M.
Visto l’art. 5 d.lgs 28/2010, assegna alla parte attrice il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della mediazione.
Rinvia la causa all’udienza del 5.10.2021 ore 9,30 per la verifica in ordine all’esito della mediazione.
Si comunichi
Milano, 14 aprile 2021 Il Giudice
dott. Valentina Boroni

PS: PER TUTTI NON INVIATE PAGAMENTI SENZA ISTANZA IN QUANDO DOPO 5 GIORNI DECADE E NON INVIARE ISTANZE SENZA PAGAMENTO, é SCRITTO SU TUTTI I REGOLAMENTI, DECRETI, REGOLAMENTO, LO STESSO VALE PER IL MODULO ADESIONE VA SEMPRE INVIATO A Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. e per conoscenza al Mediatore, ma senza attendere, la fattura elettronica va fatta subito, per questo i dati di chi riceve la fattura devono essere ben chiari visibili e comprensibili, scritti a pc, scaricando i moduli edittabili sotto il link Mediazioni;

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Venerdì, Giugno 18 2021
  
16
Giugno
2021

Difformità tra istanza di mediazione e atto di citazione.

Tribunale di Verona, sentenza 26.04.2021 – Giudice Estensore Dott. Massimo Vaccari;

Sintesi: In una vertenza in materia bancaria, l’Istituto di Credito convenuto eccepiva la parziale improcedibilità della domanda attorea per mancato esperimento del procedimento della mediazione obbligatoria relativamente ad alcune su alcune voci di danno indicate nell’atto di citazione, ma non In precedentemente dedotte e quindi rimaste estranee al procedimento di Adr.

Il Tribunale di Verona ha rilevato l’infondatezza della predetta eccezione per i seguenti motivi:

  • ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 28/2010, l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo di mediazione e le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa;
  • la difformità tra oggetto e ragioni della istanza di mediazione e quelli del conseguente giudizio, che comporta il difetto della condizione di procedibilità, è rilevabile quando nel giudizio di merito la domanda non solo abbia un petitum più ampio, anche solo in punto di quantum, di quello della istanza di mediazione ma quando si fondi anche su fatti costituitivi ulteriori rispetto a quelli dedotti nella fase stragiudiziale;
  • diversi precedenti giurisprudenziali (Trib. Mantova 23.1.2019; Trib. Pordenone 18.02.2019; Cass. n. 29333 del 13.11.2019) interpretano la sopra menzionata normativa, ritenendo che l’obbligo di indicare l’oggetto e le ragioni della pretesa riguardi il nucleo più significativo o rilevante della controversia e non le domande accessorie;
  • nel caso di specie, l’istante aveva individuato nell’istanza di mediazione la propria richiesta risarcitoria e l’aveva poi ampliata nel quanto nel successivo giudizio, senza però modificare la sua causa petendi e nemmeno il nucleo dei fatti storici posti a fondamento di essa.
E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Mercoledì, Giugno 16 2021
  
13
Giugno
2021

Omci, Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia;

“La Pace è un bene comune, essa deve partire dalle nostre Famiglie”.

Papa Francesco;

“La Mediazione è un Diritto di tutti, basta Uscire dagli schemi rigidi che abbiamo, è un Valore Aggiunto e come tutti i Valori ci andrà un po’ a capirlo, ma una volta Compreso nessuno vorrà più farne a meno”.

Claudio Salusso;

Ti piacerebbe entrare nell’élite dei mediatori e trasformare la tua professione affermandoti nel settore della mediazione professionale?
Come molti tuoi colleghi in Italia stanno facendo, hai finalmente la possibilità concreta di veder crescere il numero delle tue mediazioni, aumentare i tuoi margini di guadagno e liberare più tempo per te e per ciò che più ami.
Ma se non hai questi requisiti non fa per te, unico costo che si ha divenuto mediatore è la quota annuale obbligatoria, comprensiva si Assicurazione ed il corso di aggiornamento biennale.Tutto con prezzi tra i migliori in assoluto.

COSA CHIEDIAMO

Il candidato ideale ha una forte motivazione ad acquisire tecniche e strategie utili nella gestione del conflitto e disponibilità alla formazione continua. È dotato di una spiccata attitudine comunicativo-relazionale e di una buona dose di proattività imprenditoriale per diffondere e promuovere la cultura della mediazione presso potenziali clienti e colleghi.

COSA TI OFFRIAMO

Corso di Formazione da 50 ore con esame finale di 4ore ad un prezzo Ottimo.; Formazione Continua e un ottima percentuale sulle Mediazioni;

PERCHé CONVIENE?

Se interessato non attendere oltre in quanto a breve ci sarà una nuova riforma e le ore di Formazione principali aumenteranno parecchio cosi come i corsi.  (ecco il motivo per cui quasi tutti gli avvocati si stanno adeguando divenendo Mediatori, questo vi servirà per essere iscritti all'organismo e all'albo Mediatori tenuto presso il Ministero della Giustizia. (Potrete in questo modo sia fare a consulente difensore, sia il Mediatore);

Omci ricerca costantemente Mediatori e nuove sedi (In particolare su Milano, Lombardia Tutta e Responsabili di sede, Cuneo, Sardegna, etc. da inserire nel proprio organico, possibilmente motivati). I Requisiti sono quelli richiesti dalla Legge, cerchiamo tutte le Figure che abbiano a che fare con la Mediazione civile, commerciale, familiare. Se avvocati si accettano solo avvocati civilisti, preparati, non di parte e Motivati. Essenziali sono poi i Commercialisti, Notai, Dr. Geometri, Consulenti del avoro, Esperti della comunicazione "senza questa non si va da nessuna parte" etc. Se senza corso lo facciamo noi, non prima di aver superato un colloquio orale della durata di 30 Minuti, superato questo inizierete il corso (dove sarà Vietato l'uso di cellulari o altro che distrae), avrete 30 minuti pausa e una volta finito il corso dovrete fare un esame scritto e Orale di 4 ore, se passerete Riceverete l'attestato da Mediatore Professionista di 50 ore, e successivamente potrete iscrivervi al nostro organismo e di conseguenza sarete abilitati e iscritti all'albo dei Mediatori, se interessati scrivere a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ; Si rammenta che a partire dal 14 Giugno, (salvo altri DPCM), i corsi saranno svolti solo più in aula cosi come da Decreti, lo stesso per le mediazioni: L'importante è rispettare le distanze, usare la Mascherina, Areare bene, Prendere la febbre e far lavare mani con i detergenti appositi. Scrivi a Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. se interessato.

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Domenica, Giugno 27 2021
  
06
Giugno
2021

Comunicazione dell'istanza e dies a quo per l'interruzione della decadenza per impugnare una delibera condominiale;

Tribunale di Roma 23 febbraio 2021, Estensore Sebastiano Lelio Amato

SINTESI: La comunicazione dell’istanza di mediazione veniva notificata al Condominio in data successiva ai 30 giorni dal giorno dell’assemblea (a cui l’istante aveva partecipato).
Parte attrice ha sostenuto che la presentazione tempestiva dell'istanza sarebbe sufficiente ad evitare la decadenza, non potendosi, anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma cit. [art. 5, comma 6, Dlgs 28/2020 ndr], ritenere che i ritardi di un terzo (l'Organismo di mediazione) nella individuazione del mediatore e nella fissazione dell'incontro possano comportare conseguenze pregiudizievoli a carico dell'istante che, da parte sua, ha rispettato il termine.
Il giudice rileva che “la disposizione cit. [art. 5, comma 6, Dlgs 28/2020 ndr] riferisce l'effetto "impeditivo" della decadenza alla comunicazione dell'istanza, e non al mero deposito, e ciò è conforme alla presumibile ratio della norma, che è quella di permettere all'amministratore ed al Condominio di avere certezza, in un termine breve, riguardo al fatto che le delibere adottate dall'assemblea siano state impugnate ovvero si siano consolidate, al fine di poter congruamente determinarsi in ordine alle ulteriori attivita` esecutive e gestorie.”
Secondo il magistrato romano “Dare rilevanza al deposito dell'istanza presso l'organismo di mediazione, e non alla relativa comunicazione al Condominio - che potrebbe venirne a conoscenza diversi giorni dopo la scadenza del termine - frusterebbe la ratio sopra indicata.”.
Pur dando atto di opinioni discordanti in giurisprudenza, il magistrato ricorda che l’art. 8, comma 1, Dlgs 28/2010 “prevede che la stessa parte interessata possa comunicare all'altra la domanda di mediazione”. Dunque la stessa parte istante avrebbe potuto “introdurre la mediazione e, contemporaneamente, comunicare l'avvio della procedura al Condominio, senza necessariamente attendere che l'Organismo di mediazione provveda per conto proprio alla fissazione dell'incontro e alle comunicazioni”. Probabilmente solo OMCI e pochi altri, fanno tutte le notifiche senza che le parti abbiano questo problema. Provate Omci e vi sentirete come a casa vostra!

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Lunedì, Giugno 07 2021
  
03
Giugno
2021

La mancata partecipazione al procedimento di mediazione è sempre sanzionabile;

SINTESI: Secondo il Tribunale di Torino, la parte che non partecipa alla procedura di mediazione deve essere sempre condannata al pagamento di una somma, pari al contributo unificato per il giudizio. Difatti, la sanzione suindicata “prescinde dall’esito del giudizio p e la cui ratio risiede nella violazione di quello che è ormai un principio immanente dell’ ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e quindi dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza”.

Pqm

Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RG al n. …./19, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta o dichiarata assorbita o inammissibile, così provvede:
Rigetta le domande formulate da S. di B. e C. sas; Condanna S di B. M. e C. sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare la Banca…, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese del giudizio, che liquida in euro 7.254,00, oltre IVA e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;
Pone le spese di ctu, come già liquidate, a definitivo carico di S. di B. M.X e C. sas, in persona del legale rappresentante pro tempore; Condanna Banca … , in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare all’ entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Torino, 23.3.21

Il Giudice Dott.ssa Gabriella Ratti

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Giovedì, Giugno 03 2021
  
28
Maggio
2021

Valida la vendita concordata in mediazione;

Sintesi: L'accordo raggiunto a seguito di mediazione, con cui viene deciso che una parte venda all'altra la propria quota dell'immobile in comunione, ha natura contrattuale e, seppur non trascritto nei registri immobiliari, ha comunque l'effetto di impegnare le pari realizzando l'efficacia traslativa convenuta in sede di mediazione. Pertanto, il comunista che si è impegnato in tal senso non ha "legitimatio ad causam" nel giudizio di divisone giudiziale, stante il difetto di contitolarità del bene oggetto di comunione.  Lo ha chiarito il Tribunale di Lecce nella sentenza n. 1419/2021 pronunciandosi a seguito dell'istanza di una donna che aveva adito le vie legali per ottenere la divisione giudiziale di un immobile che lei e i suoi fratelli e sorelle avevano ricevuto in eredità dal padre. L'attrice sottolinea di aver richiesto più volte la divisione bonaria del bene senza esito alcuno e per questo ha deciso di rivolgersi al Tribunale. Una delle sorelle chiamata in giudizio eccepisce tuttavia la carenza di legittimazione dell'attrice per per difetto di contitolarità del bene oggetto di comunione. Ciò in quanto, a seguito di mediazione, l'attrice le aveva venduto le proprie quote ideali del bene di cui è causa, ricevendo contestualmente anche la somma di 5mila euro a titolo di caparra confirmatoria.


E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Venerdì, Maggio 28 2021
  
25
Maggio
2021

OMCI, Specialisti nella Mediazione e nella Formazione Continua dei Mediatori!!!

La Mediazione Civile e Commerciale non deve essere Vista come un sacrificio, una privazione di un diritto, ma al contrario, Vi evita anni in Tribunale; è una nuova Prassi stragiudiziale ed in Italia le cose nuove fanno sempre Paura, (all'estero esistono da decenni), anche se sono "Tutte a Favore del Cittadino" come in questo caso,  le ADR (Mediazione in Particolare), saranno sempre più il Futuro della Risoluzione Alternativa  delle controversie Civili e Commerciali, quando Lo proverete Tutti lo capirete, cambiando in primis la mentalità rigida che tutti un pò abbiamo in Italia, comprenderete che la Mediazione non è un sacrificio, ma al contrario,  niente più anni passati in Tribunale, tutto in Mani vostre e con il Credito d'imposta il costo è praticamente nullo, e cosa importantissima, il Verbale se Accordato, Firmato, dagli avvocati Consulenti, Dalle Parti e dal Mediatore ha valore Giudiziale, in quanto è a tutti gli effetti equipollente ad una sentenza di 1° Grado; cosa Volere di più!!! Non si deve mai dimenticare di Pagare tutte le indennità come scritto nelle Leggi, Nel Regolamento, nei vari modelli istanza in quanto non pagare nei tempi previsti comporta ovviamente conseguenze Rilevanti, in quanto l'organismo, i Mediatori, ecc, Vanno tutti pagati in tempi rapidissimi. La Mediazione inoltre è un Lavoro/Missione/Passione che non potrà mai essere svolto da algoritmi come presto invece sarà per altre professioni. Per questo OMCI continua a ricercare Mediatori da inserire nel proprio organico: Mediatori che devono essere Motivati, Saper cercare, portare Mediazioni, essere specializzati e Appassionati, Se avvoCATI OMCI ACCETTA SOlO AVVOCATI CIVILISTI, LE ALTRE SPECIALISTICHE NON PREPARANO ALLA MEDIAZIONE.  Non esitare quindi a contattarci su Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , La Mediazione sarà sempre di più la professione del Futuro e ci saranno anche notevoli cambiamenti sulla normativa a favore di tutti gli attori della Mediazione per favorirla sempre di più, proprio per questo i nostri Mediatori sono aggiornati in modo continuato, Vieni anche tu con noi, non attendere troppo, ma fallo subito e ricordate di controllare sempre che l'organismo sia anche ente di Formazione e abilitato dal Ministero della Giustizia attraverso la piattaforma https://mediazione.giustizia.it

E-mail Stampa PDF
Ultimo aggiornamento Sabato, Giugno 05 2021
  

Altri articoli...

Pagina 32 di 35

Copyright © 2025 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.
Copyright © 2025 Omci - Organismo di Mediazione e Conciliazione Italia. Tutti i diritti riservati.
Joomla! è un software libero rilasciato sotto licenza GNU/GPL.